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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/10/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
SE DA ON - Presidente
EN EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1847/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Cuffaro Farruggia Santino) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 23.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/08/2024, premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 29.12.1999, matrimonio concordatario con dalla cui CP_1 unione erano nati tre figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per la sopravvenuta intollerabilità della convivenza a causa dei continui dissidi e incomprensioni con il marito.
Non si costituiva in giudizio sebbene ritualmente evocato in CP_1 giudizio.
All'udienza dell'8.01.2025, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Giudice, adottati i provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione all'udienza del 23.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che non CP_1 si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Quanto all'affidamento dei figli minori, va innanzitutto osservato che non si è proceduto al loro ascolto perché superfluo alla luce delle prospettazioni della madre, rispetto alle quali il convenuto, non costituendosi, non ha fornito elementi di segno contrario. In particolare, dalle dichiarazioni attoree emerge che, anche se gli incontri tra padre e figli sono radi, non vi è alcun contrasto tra le parti in merito al collocamento degli stessi e alla loro gestione.
Ciò precisato, in questa sede vanno confermati i provvedimenti urgenti.
Pertanto, non essendo allo stato emerse circostanze ostative, i minori vanno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, come peraltro chiesto dalla ricorrente, con collocazione stabile presso il domicilio della madre. A tal proposito, occorre rilevare come le deduzioni di circa i maltrattamenti subiti dal marito sono rimaste allo Pt_1 sterile stato delle asserzioni e come i fatti narrati non siano connotati da attualità
(trattandosi di episodi avvenuti in passato che in ogni caso non hanno determinato la rottura del rapporto tra padre e figli).
Quanto al diritto di visita, avuto riguardo alle deduzioni della ricorrente secondo cui il padre vede i figli ma solo sporadicamente, va previsto che potrà incontrare CP_1
i figli liberamente concordando con la madre i giorni degli incontri, che in ogni caso avverranno con il consenso dei minori.
Anche con riguardo alle statuizioni patrimoniali vanno confermati i provvedimenti urgenti tenuto anche del fatto che il convenuto, non costituendosi, non ha offerto alcun elemento utile ad accertare la propria situazione economica.
Pertanto, corrisponderà alla ricorrente, per il mantenimento dei tre CP_1 figli (di cui uno studente universitario), entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale avendo la ricorrente dichiarato di essersi allontanata dalla stessa nel 2020.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(AG) il 24/10/1976 e nato a [...] il [...], i CP_1 quali hanno contratto matrimonio a Raffadali in data 20.12.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali al n. 42, parte II, serie A, anno 1999;
affida i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare alla ricorrente, a titolo di concorso CP_1 nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 29.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN EN SE DA ON
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
SE DA ON - Presidente
EN EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1847/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. Cuffaro Farruggia Santino) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] CP_1
CONVENUTO contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 23.09.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/08/2024, premettendo di avere Parte_1 contratto, in data 29.12.1999, matrimonio concordatario con dalla cui CP_1 unione erano nati tre figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per la sopravvenuta intollerabilità della convivenza a causa dei continui dissidi e incomprensioni con il marito.
Non si costituiva in giudizio sebbene ritualmente evocato in CP_1 giudizio.
All'udienza dell'8.01.2025, nell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del convenuto, il Giudice, adottati i provvedimenti urgenti ex art 473 bis .21 c.p.c., in assenza di attività istruttoria, poneva la causa in decisione all'udienza del 23.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di che non CP_1 si è costituito, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Quanto all'affidamento dei figli minori, va innanzitutto osservato che non si è proceduto al loro ascolto perché superfluo alla luce delle prospettazioni della madre, rispetto alle quali il convenuto, non costituendosi, non ha fornito elementi di segno contrario. In particolare, dalle dichiarazioni attoree emerge che, anche se gli incontri tra padre e figli sono radi, non vi è alcun contrasto tra le parti in merito al collocamento degli stessi e alla loro gestione.
Ciò precisato, in questa sede vanno confermati i provvedimenti urgenti.
Pertanto, non essendo allo stato emerse circostanze ostative, i minori vanno affidati congiuntamente a entrambi i genitori, come peraltro chiesto dalla ricorrente, con collocazione stabile presso il domicilio della madre. A tal proposito, occorre rilevare come le deduzioni di circa i maltrattamenti subiti dal marito sono rimaste allo Pt_1 sterile stato delle asserzioni e come i fatti narrati non siano connotati da attualità
(trattandosi di episodi avvenuti in passato che in ogni caso non hanno determinato la rottura del rapporto tra padre e figli).
Quanto al diritto di visita, avuto riguardo alle deduzioni della ricorrente secondo cui il padre vede i figli ma solo sporadicamente, va previsto che potrà incontrare CP_1
i figli liberamente concordando con la madre i giorni degli incontri, che in ogni caso avverranno con il consenso dei minori.
Anche con riguardo alle statuizioni patrimoniali vanno confermati i provvedimenti urgenti tenuto anche del fatto che il convenuto, non costituendosi, non ha offerto alcun elemento utile ad accertare la propria situazione economica.
Pertanto, corrisponderà alla ricorrente, per il mantenimento dei tre CP_1 figli (di cui uno studente universitario), entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'uso della casa coniugale avendo la ricorrente dichiarato di essersi allontanata dalla stessa nel 2020.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(AG) il 24/10/1976 e nato a [...] il [...], i CP_1 quali hanno contratto matrimonio a Raffadali in data 20.12.1999, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali al n. 42, parte II, serie A, anno 1999;
affida i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di pagare alla ricorrente, a titolo di concorso CP_1 nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 600,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del
50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 29.9.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN EN SE DA ON
(atto firmato digitalmente)