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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3868/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250020327978000 BOLLO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964271997527 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato cartella di pagamento n.02820250020327978000 fondata sull' avviso di accertamento n. 964271997527 avente ad oggetto la tassa automobilistica relativa all'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 e ne ha chiesto l'annullamento per mancata notifica degli atti prodromici e per prescrizione , con vittoria di spese .
Si costituiva l'AdER che controdeduvceva la legittimità del proprio operato e, spiegate le sue deduzioni , chiedeva la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
Si costituiva la Regione Campania che rappresentava di aver provveduto ad annullare in autotutela in data 09/12/2025 l'avviso n. 964271997527 concernente tassa auto anno 2019 targa Targa_1 sottesa alla cartella di pagamento impugnata per difetto di prova della notifica dell'atto medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato .
L'annullamento in autotutela dell'atto sotteso alla cartella di pagamento prova la fondatezza del ricorso di talchè va annullato l'atto impugnat0 per omessa notifica dell'atto presupposto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il G.M. annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI CARLO MARIA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3868/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250020327978000 BOLLO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964271997527 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 62/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato cartella di pagamento n.02820250020327978000 fondata sull' avviso di accertamento n. 964271997527 avente ad oggetto la tassa automobilistica relativa all'anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 e ne ha chiesto l'annullamento per mancata notifica degli atti prodromici e per prescrizione , con vittoria di spese .
Si costituiva l'AdER che controdeduvceva la legittimità del proprio operato e, spiegate le sue deduzioni , chiedeva la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
Si costituiva la Regione Campania che rappresentava di aver provveduto ad annullare in autotutela in data 09/12/2025 l'avviso n. 964271997527 concernente tassa auto anno 2019 targa Targa_1 sottesa alla cartella di pagamento impugnata per difetto di prova della notifica dell'atto medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato .
L'annullamento in autotutela dell'atto sotteso alla cartella di pagamento prova la fondatezza del ricorso di talchè va annullato l'atto impugnat0 per omessa notifica dell'atto presupposto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il G.M. annulla l'atto impugnato e compensa le spese.