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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC CE Presidente dott.ssa IE IA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, nella causa iscritta al n. 4425/2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniela Spinnato, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Lorenzo Iovino, rappresentante e difensore;
– resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario – avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/12/2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 7/4/2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con (a Palermo il 29/6/2002), in costanza del quale sono Parte_2
nate le figlie (il 17/4/2006) e (il 28/1/2011), ha chiesto la pronuncia della Per_1 Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria depositata telematicamente il 10/11/2025, si è costituito Parte_2
1 chiedendo, parimenti, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla propria memoria.
All'udienza del 10/11/2025, le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice delegato, che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre e regime di visita paterno libero, tenuto conto dell'età raggiunta dalla minore;
- assegnazione della casa coniugale a per continuare ad abitarla con la figlia minore Parte_1
Per_2
- obbligo a carico di di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, la somma mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile;
- obbligo a carico di di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, la somma mensile di € 300,00, di cui € 200,00 per il mantenimento ordinario della minore Per_2 ed € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente;
- obbligo a carico di entrambi i genitori di corrispondere direttamente alla figlia la somma Per_1 mensile di € 100,00 ciascuno;
- ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo;
- ripartizione dell'assegno unico come per legge”.
Alla medesima udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla predetta proposta ed i rispettivi procuratori hanno chiesto la decisione della causa, con rinuncia ai termini di rito.
___________________
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 2/7/2002 e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale, definito con sentenza di omologa n. 2207/2023 del 5-10/5/2023, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 5382/2023 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
2 Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese, le quale devono, pertanto, essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
29/6/2002, da nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Palermo il 30/3/1978, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 47, parte II, seria A, anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 11 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IE IA SC CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. SC CE Presidente dott.ssa IE IA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, nella causa iscritta al n. 4425/2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Daniela Spinnato, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Lorenzo Iovino, rappresentante e difensore;
– resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario – avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10/12/2025; ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 7/4/2025, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con (a Palermo il 29/6/2002), in costanza del quale sono Parte_2
nate le figlie (il 17/4/2006) e (il 28/1/2011), ha chiesto la pronuncia della Per_1 Per_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria depositata telematicamente il 10/11/2025, si è costituito Parte_2
1 chiedendo, parimenti, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla propria memoria.
All'udienza del 10/11/2025, le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice delegato, che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre e regime di visita paterno libero, tenuto conto dell'età raggiunta dalla minore;
- assegnazione della casa coniugale a per continuare ad abitarla con la figlia minore Parte_1
Per_2
- obbligo a carico di di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, la somma mensile di € 100,00 a titolo di assegno divorzile;
- obbligo a carico di di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, la somma mensile di € 300,00, di cui € 200,00 per il mantenimento ordinario della minore Per_2 ed € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente;
- obbligo a carico di entrambi i genitori di corrispondere direttamente alla figlia la somma Per_1 mensile di € 100,00 ciascuno;
- ripartizione delle spese straordinarie al 50% come da Protocollo;
- ripartizione dell'assegno unico come per legge”.
Alla medesima udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla predetta proposta ed i rispettivi procuratori hanno chiesto la decisione della causa, con rinuncia ai termini di rito.
___________________
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 2/7/2002 e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale, definito con sentenza di omologa n. 2207/2023 del 5-10/5/2023, emessa a definizione del procedimento iscritto al n. 5382/2023 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
2 Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese, le quale devono, pertanto, essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
29/6/2002, da nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Palermo il 30/3/1978, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 47, parte II, seria A, anno 2002, alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, in data 11 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IE IA SC CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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