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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AN MARIA GIUSEPPA, Presidente
AN TO, OR
CECI ROSSANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Via Piandanna 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220010076661573 CONTR. SAN NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220010076661573 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220010076661573 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato con provvedimento del 18.4.2025, al fine del presente atto elett.te domiciliata a Olbia in Indirizzo_1 presso lo studio dell'Difensore_1
il quale lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto introduttivo, ricorre per l'annullamento della cartella in epigrafe. Fa presente che: a) In data 8.6.2009 Agenzia delle Entrate Riscossione “notificava” al sig. Ricorrente_1 una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria - pratica n.27228/2009 prot. 1511- per complessivi € 48.447,94 (doc. n.2), per il mancato pagamento, tra l'altro, della cartella n. 10220010076661573 a titolo di Irpef, Iva, Cssn nonché per i relativi interessi di mora e sanzioni,
e ciò per complessivi €39.723,99 per le annualità 1994 e 1995;
b) con comunicazione del 16.10.2024, il ricorrente, a mezzo de sottoscritto avvocato, proponeva istanza di annullamento in autotutela affinché venisse dichiarata la prescrizione della pretesa impositiva nonché che venisse comunicata l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, ma la stessa rimaneva priva di riscontro
MOTIVI DEL RICORSO
Con tempestivo ricorso è stato impugnato il predetto atto sulla base dei seguenti motivi:
I. Illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione decennale, sostenendo che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe all'8 giugno 2009 (data dell'asserita notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria) e che in assenza di ulteriori atti interruttivi si sarebbe consumato il termine prescrizionale.
II. Prescrizione quinquennale per riscuotere i crediti erariali, invocando l'orientamento giurisprudenziale che applica il termine quinquennale ex art. 2948 c.c. ai crediti tributari, richiamando la sentenza delle Sezioni
Unite n. 23397/2016 e alcune pronunce di merito che avrebbero superato l'indirizzo sulla prescrizione decennale per i crediti erariali.
III. Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, eccependo la prescrizione quinquennale degli accessori portati dalla cartella, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
Conclusione 1) Dichiarare la prescrizione decennale della pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento n. 10220010076661573;
2) in subordine, dichiarare la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento n. 10220010076661573;
3) In ogni caso dichiarare la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi afferenti alla predetta cartella;
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ritualmente costituita con deposito di controdeduzioni ribadisce la legittimità del proprio operato, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso e conclude pertanto per la conseguente inammissibilità e/o per il suo rigetto con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si rileva l'inammissibilità del ricorso per i motivi che seguono.
La presente controversia trae origine da una cartella di pagamento n. 10220010076661573 relativa a crediti
IRPEF, IVA e CSSN per le annualità 1994 e 1995, per un importo complessivo di € 39.723,99, oltre interessi di mora e sanzioni. In data 8 giugno 2009, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al sig. Ricorrente_1
una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per complessivi € 48.447,94, comprensiva della predetta cartella di pagamento. L'ipoteca è stata successivamente cancellata il 21 febbraio 2017.
Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e, con comunicazione del 16 ottobre 2024, ha presentato istanza di annullamento in autotutela per prescrizione della pretesa impositiva, rimasta senza riscontro. Ha avuto notizia della cartella attraverso la richiesta di un estratto di ruolo che conteneva anche la stessa.
Ora si deve evidenziare che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi, espressamente previsti dal legislatore, in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio. A questo importante principio è giunta la Suprema corte nell'ordinanza n. 24760 dell'8 settembre 2025.
La decisione in commento, dopo aver segnalato che il perimetro d'impugnabilità dell'estratto di ruolo dev'essere considerato estremamente ridotto (a riguardo viene menzionata la sentenza del 7 maggio 2024
n. 12459 delle Sezioni unite della Corte di cassazione), ha affermato che “l'interpretazione restrittiva è stata da ultimo confermata anche dall'art. 12 “Disposizioni in materia di impugnazione” d.lgs. n.110/2024, in vigore dall'8/8/2024, secondo il quale all'art.12 del d.P.R. n. 602/73 il comma 4-bis, primo comma è sostituito dal seguente: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio».
In effetti con l'approvazione della L. 215/2021 è stata espressamente prevista la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Poiché l'estratto di ruolo è un documento, rilasciato dalla società di riscossione su richiesta del contribuente, contenente l'elenco delle cartelle esattoriali emesse e presuntivamente notificate al contribuente stesso, è un documento meramente riepilogativo, con il quale l'ente riscossore non pretende alcuna somma dal contribuente. Dal 21 dicembre 2021 non è più impugnabile l'estratto di ruolo, salvo che il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo, si verifichi, a suo discapito, una delle tre fattispecie tassativamente previste dalla nuova disciplina, vale a dire: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso in specie nessuna delle tre fattispecie sono state individuate e palesate per il presente ricorso. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 06 settembre 2022, ha sancito che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo rappresenta una azione di accertamento negativo, mentre il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria e precisamente è una azione costitutiva estintiva o modificativa. Per poter proporre un ricorso vi deve essere un atto del fisco da impugnare, e, l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass. SS. UU. n. 19704/2015) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella. La Corte, alla luce di tale pronuncia della Suprema Corte, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
La risoluzione della controversia, vista la complessità e la novità dell'orientamento legislativo e giurisprudenziale in materia, giustifica la compensazione delle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate Sassari 26.1.2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
AN MARIA GIUSEPPA, Presidente
AN TO, OR
CECI ROSSANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Via Piandanna 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220010076661573 CONTR. SAN NAZ
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220010076661573 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220010076661573 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato con provvedimento del 18.4.2025, al fine del presente atto elett.te domiciliata a Olbia in Indirizzo_1 presso lo studio dell'Difensore_1
il quale lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti apposta in calce all'atto introduttivo, ricorre per l'annullamento della cartella in epigrafe. Fa presente che: a) In data 8.6.2009 Agenzia delle Entrate Riscossione “notificava” al sig. Ricorrente_1 una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria - pratica n.27228/2009 prot. 1511- per complessivi € 48.447,94 (doc. n.2), per il mancato pagamento, tra l'altro, della cartella n. 10220010076661573 a titolo di Irpef, Iva, Cssn nonché per i relativi interessi di mora e sanzioni,
e ciò per complessivi €39.723,99 per le annualità 1994 e 1995;
b) con comunicazione del 16.10.2024, il ricorrente, a mezzo de sottoscritto avvocato, proponeva istanza di annullamento in autotutela affinché venisse dichiarata la prescrizione della pretesa impositiva nonché che venisse comunicata l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione, ma la stessa rimaneva priva di riscontro
MOTIVI DEL RICORSO
Con tempestivo ricorso è stato impugnato il predetto atto sulla base dei seguenti motivi:
I. Illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione decennale, sostenendo che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risalirebbe all'8 giugno 2009 (data dell'asserita notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria) e che in assenza di ulteriori atti interruttivi si sarebbe consumato il termine prescrizionale.
II. Prescrizione quinquennale per riscuotere i crediti erariali, invocando l'orientamento giurisprudenziale che applica il termine quinquennale ex art. 2948 c.c. ai crediti tributari, richiamando la sentenza delle Sezioni
Unite n. 23397/2016 e alcune pronunce di merito che avrebbero superato l'indirizzo sulla prescrizione decennale per i crediti erariali.
III. Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, eccependo la prescrizione quinquennale degli accessori portati dalla cartella, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito.
Conclusione 1) Dichiarare la prescrizione decennale della pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento n. 10220010076661573;
2) in subordine, dichiarare la prescrizione quinquennale della pretesa tributaria portata dalla cartella di pagamento n. 10220010076661573;
3) In ogni caso dichiarare la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi afferenti alla predetta cartella;
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ritualmente costituita con deposito di controdeduzioni ribadisce la legittimità del proprio operato, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso e conclude pertanto per la conseguente inammissibilità e/o per il suo rigetto con la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si rileva l'inammissibilità del ricorso per i motivi che seguono.
La presente controversia trae origine da una cartella di pagamento n. 10220010076661573 relativa a crediti
IRPEF, IVA e CSSN per le annualità 1994 e 1995, per un importo complessivo di € 39.723,99, oltre interessi di mora e sanzioni. In data 8 giugno 2009, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al sig. Ricorrente_1
una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria per complessivi € 48.447,94, comprensiva della predetta cartella di pagamento. L'ipoteca è stata successivamente cancellata il 21 febbraio 2017.
Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria e, con comunicazione del 16 ottobre 2024, ha presentato istanza di annullamento in autotutela per prescrizione della pretesa impositiva, rimasta senza riscontro. Ha avuto notizia della cartella attraverso la richiesta di un estratto di ruolo che conteneva anche la stessa.
Ora si deve evidenziare che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi, espressamente previsti dal legislatore, in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio. A questo importante principio è giunta la Suprema corte nell'ordinanza n. 24760 dell'8 settembre 2025.
La decisione in commento, dopo aver segnalato che il perimetro d'impugnabilità dell'estratto di ruolo dev'essere considerato estremamente ridotto (a riguardo viene menzionata la sentenza del 7 maggio 2024
n. 12459 delle Sezioni unite della Corte di cassazione), ha affermato che “l'interpretazione restrittiva è stata da ultimo confermata anche dall'art. 12 “Disposizioni in materia di impugnazione” d.lgs. n.110/2024, in vigore dall'8/8/2024, secondo il quale all'art.12 del d.P.R. n. 602/73 il comma 4-bis, primo comma è sostituito dal seguente: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio».
In effetti con l'approvazione della L. 215/2021 è stata espressamente prevista la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Poiché l'estratto di ruolo è un documento, rilasciato dalla società di riscossione su richiesta del contribuente, contenente l'elenco delle cartelle esattoriali emesse e presuntivamente notificate al contribuente stesso, è un documento meramente riepilogativo, con il quale l'ente riscossore non pretende alcuna somma dal contribuente. Dal 21 dicembre 2021 non è più impugnabile l'estratto di ruolo, salvo che il contribuente dimostri che dall'iscrizione a ruolo, si verifichi, a suo discapito, una delle tre fattispecie tassativamente previste dalla nuova disciplina, vale a dire: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso in specie nessuna delle tre fattispecie sono state individuate e palesate per il presente ricorso. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 06 settembre 2022, ha sancito che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle tramite l'impugnazione dell'estratto di ruolo rappresenta una azione di accertamento negativo, mentre il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria e precisamente è una azione costitutiva estintiva o modificativa. Per poter proporre un ricorso vi deve essere un atto del fisco da impugnare, e, l'estratto di ruolo non è un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass. SS. UU. n. 19704/2015) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella. La Corte, alla luce di tale pronuncia della Suprema Corte, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
La risoluzione della controversia, vista la complessità e la novità dell'orientamento legislativo e giurisprudenziale in materia, giustifica la compensazione delle spese che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate Sassari 26.1.2026