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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/07/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4731/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4731 del ruolo generale per l'anno 2018, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 all'udienza dell'11.06.2025, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Formia, via Rubino n. 38, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Valerio che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Casino (FR) Piazza San Giovanni n. 23, presso lo studio dell'Avv. Assante
Paola, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'11.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
quale impresa assicuratrice del veicolo del responsabile civile, e CP_1 CP_2
pagina 1 di 11 proprietaria dell'autovettura Hyundai targata ET253CH, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare responsabile della collisione per cui è causa la convenuta Sig.ra CP_2
e per l'effetto, condannare i convenuti, in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_3 tempore e la sig.ra , in solido tra loro a risarcire tutti i danni alla salute, patrimoniali e CP_2 non patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa;
conseguentemente condannare i suddetti convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 111.682,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale patito dall'attore ed euro 9.469,33, quale rimborso delle spese sostenute dall'attore e documentate, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.”
A sostegno della domanda l'attore deduceva: - che in data 28.05.2016, alle ore 13.30 circa, mentre percorreva a bordo del motociclo di sua proprietà T- Max targato DE97398, la via SS Flacca in direzione Formia-Gaeta, giunto all'altezza del km 213 1+300, veniva urtato dall'autovettura Hyundai targata ET253CH di proprietà di e condotta nell'occasione da , il quale, CP_2 Persona_1 immettendosi sulla SS Flacca da una strada secondaria, ometteva di arrestare la marcia in violazione della segnaletica stradale;
- che, a seguito dell'urto, cadeva rovinosamente a terra e veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso di Formia, ove a seguito di accertamenti medici e strumentali, gli venivano diagnosticate contusioni multiple e dimesso con prognosi di 10 gg;
- che successivamente alle dimissioni, si sottoponeva ai seguenti accertamenti medici e specialistici;
- che in data 13.07.2017 veniva dichiarato clinicamente guarito e si sottoponeva a visita medico-legale che riscontrava: IP al
18%, ITT di mesi 3 e ITP di mesi 9; - che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Gaeta che redigevano verbale;
- che il motociclo subiva ingenti danni per l'importo di euro 6.428,02; - che a causa delle lesioni riportate a seguito dell'incidente era costretto a tenere chiusa la propria attività commerciale sita in Formia alla via Rubino;
- di aver dovuto sostenere spese mediche per un totale di euro 9.469,33; di aver inviato proposta di negoziazione assistita all' , senza ricevere alcun CP_1 riscontro. Tanto premesso, l'attore deduceva la responsabilità esclusiva del nella verificazione Per_1 del sinistro, per non avergli concesso la dovuta precedenza e non essersi arrestato al segnale di “Stop”.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando l'an e il CP_1 quantum debeatur. In particolare, parte convenuta ha contestato la dinamica del sinistro riferita dell'attore e la sussistenza del nesso causale di alcune lesioni al sinistro in questione. Deduceva, altresì, il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Tanto pagina 2 di 11 premesso, la convenuta chiedeva, in via principale, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, di liquidare secondo giustizia i danni patiti dall'attore, con esclusione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La sig.ra regolarmente citata in giudizio, non si costituiva. CP_2
All'udienza del 10.04.2019 parte convenuta formulava offerta banco iudicis di euro 3.012,00, a mezzo assegno bancario, per i danni subiti dall'attore, il quale, per tramite dell'avv. costituito, accettava a titolo di acconto per il maggior danno.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CTU medico- legale.
All'udienza dell'11.06.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, regolarmente citata in CP_2 giudizio, non si è costituita.
La domanda proposta dall'attore è fondata nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, va rilevato che l'art. 140 del Codice della Strada, ponendosi come principio informatore della circolazione stradale, impone agli utenti di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
In particolare, poi, nel caso di immissione su una strada principale, l'art. 154 del Codice della
Strada stabilisce che “ i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
Orbene, la dinamica del sinistro prospettata dall'attore trova conferma nella relazione redatta dai Carabinieri intervenuti sul posto successivamente al sinistro, i quali, a seguito del sopralluogo, sulla base della posizione dei veicoli sulla carreggiata, e delle dichiarazioni rese dalle parti interessate, hanno rilevato che: “il veicolo “A” (Hyundai I 30 tg. ET253CH), nell'immettersi dall'incrocio sito al parco
Belvedere Conca sito al km.31+300 della SR. Flacca 213, per procedere in direzione Gaeta-Formia, dopo essersi fermato al suddetto incrocio , vedendo che delle auto si erano fermate per farlo immettere, non si avvedeva che sopraggiungeva un motociclo, veicolo “B” ( T-Max tg DE97338) che pagina 3 di 11 percorreva la stessa direzione delle autovetture che avevano rallentato la marcia, quindi Formia-
Gaeta, ad andatura normale, dato che sull'asfalto non sono stati trovati né segni di scarrocciamento né segni di frenata collidendosi frontalmente e lateralmente lato sx dell'autovettura.” (cfr. all. 3 atto di citazione).
L'anzidetta dinamica è stata, altresì, confermata dal teste , della cui attendibilità Testimone_1 non vi è ragione di dubitare (in particolare, ha dichiarato: “ricordo che sabato 28 maggio 2016, poco dopo le ore 13,30, mi trovavo sul marciapiede di Via Lungomare Caboto in Gaeta e ho visto uno scooter nero, con a bordo un uomo munito di casco, che stava procedendo in direzione Gaeta. Ho visto che un'autovettura “HYUNDAI” di colore scuro, condotta da un uomo e con altre due donne a bordo, la quale stava percorrendo una strada interna, una traversa di Via Lungomare Caboto, entrò in collisione con lo scooter. L'autovettura proveniva da destra rispetto al senso di marcia dello scooter.
(…). E' vero, l'autovettura urtò lo scooter che cadde al suolo. Lo scooter venne attinto alla parte anteriore destra, la “ urtò con la sua parte anteriore sinistra”. Cfr. verbale d'udienza del Pt_2
7.06.2021) e dal teste anch'egli presente sul posto al momento del sinistro Testimone_2
(segnatamente, il teste dichiarava: “Ricordo che il 28 maggio 2016, alle ore 13,30, circa, mi trovavo a bordo della mia “SMART” e stavo percorrendo la Via Flacca all'altezza di un incrocio (nei pressi dei cantieri Italcraft). Mi precedeva uno scooter condotto dall'attore. Il motociclo procedeva sulla destra della Via Flacca e c'era un rallentamento causato dal traffico veicolare, sicchè la velocità era ridotta.
All'improvviso un'auto scura, mi sembra una “HYUNDAI”, si immise da destra ed entrò in collisione con lo scooter. L'urto avvenne tra la parte sinistra anteriore della vettura e la parte anteriore del motociclo”; cfr. verbale d'udienza del 7.06.2021).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve qualificarsi come imprudente la condotta posta in essere da conducente dell'autovettura Hyunday I 30, il quale si era immesso Persona_1 imprudentemente e repentinamente nella carreggiata percorsa dal così di fatto intralciando Parte_1 la circolazione del veicolo che procedeva su strada principale, violando le prescrizioni di cui all'art. 154 del Codice della Strada. Né tali conclusioni possono essere scalfite dal momentaneo funzionamento dell'impianto semaforico, considerato che, sulla base delle regole del Codice della Strada (come sopra indicate) e della segnaletica orizzontale presente - come rilevato nel verbale dei Carabinieri in atti (pag.
3) - il , nell'immettersi sulla strada principale, avrebbe dovuto concedere la dovuta precedenza Per_1
e prestare particolare cautela.
Ciò posto, deve poi considerarsi che "L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La pagina 4 di 11 prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del comportamento dell'altro conducente" (Cass. civ. Sez. 3 Sent., 22/04/2009, n. 9550).
Inoltre, è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza che "la materia della precedenza in crocevia è assoggettata alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si porgano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli" (Cass, Pen., Sez. 4, 15 marzo 1995 n. 2648). È stato altresì affermato che la concreta applicazione del principio impone pur sempre che la sopravvenienza nell'area dell'incrocio di un veicolo favorito sia almeno concretamente prevedibile (costituendo la prevedibilità il limite inferiore della colpa), così che l'utente della strada possa, a un certo punto e dopo avere diligentemente ispezionato la strada in entrambe le direzioni, con ragionevole sicurezza intraprendere la manovra di svolta o di attraversamento dell'incrocio. La giurisprudenza aveva avuto modo di considerare l'ipotesi del conflitto tra obbligo di precedenza e violazione delle regole sulla velocità, affermando che la seconda non è idonea a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente, a meno che il sopraggiungere del veicolo favorito non sia concretamente prevedibile (al riguardo la Suprema Corte, ha fatto riferimento alla condotta di un veicolo che, oltre al superamento dei limiti di velocità, nel doppio di quella ammessa, si era altresì posto in illecito sorpasso di alcune vetture che procedevano regolarmente incolonnate, proseguendo la sua manovra anche all'interno dell'area di incrocio e che, per fare ciò, si era spostato completamente contromano, così da non poter essere avvistato dall'automobilista fermo allo "stop"; cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/06/2013, n.15504).
Alla luce di quanto sopra esposto, e non essendo emerso dall'istruttoria alcun elemento sulla base del quale desumere una condotta colposa dell'attore avente efficacia causale concorrente nella verificazione del sinistro, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del nella verificazione Per_1 dello stesso, e, di conseguenza, della proprietaria della vettura in questione. Non vi è prova, infatti, dell'effettiva velocità percorsa dall'attore o del superamento, ed eventualmente in che misura, dei limiti di velocità prescritti. Sul punto non risulta essere dirimente la testimonianza della sig.ra , Tes_3 la quale ha riferito che il giorno del sinistro viaggiava a bordo del veicolo di , e che il Persona_1 motociclo condotto dall'attore procedesse “un pò di corsa”; trattasi, difatti, di una valutazione generica e, inoltre, alcuna contestazione è stata mossa al in ordine al mancato rispetto del limite di Parte_1
pagina 5 di 11 velocità. Tantomeno vi è prova che la caduta di parte attrice dal ciclomotore sia imputabile ad una circostanza differente dall'invasione da parte del della carreggiata percorsa dal primo. Per_1
Inoltre, la teste ha dichiarato che l'auto a bordo della quale si trovava “stava uscendo da Tes_3 una traversa ed i veicoli che procedevano verso Gaeta si fermarono per far passare detta auto”.
Ciò posto, il , pur essendogli stato consentito il passaggio sulla strada principale da altro Per_1 utente della strada, non si è comunque curato di verificare se anche altri veicoli, di dimensioni più ridotte rispetto a quelli che li precedono, quali i motocicli, fossero in arrivo. Sul punto, giova evidenziare che il conducente che si appresta ad effettuare manovre che coinvolgono l'intera carreggiata deve preoccuparsi che nessun altro veicolo sopraggiunga tanto da destra quanto da sinistra, sicché anche qualora alcuni veicoli provenienti da un lato abbiano garantito la "precedenza di cortesia" ciò non significa che tale "precedenza" sia garantita da tutti i veicoli che circolano in entrambe le direzioni, non potendo tutti gli utenti della strada conoscere le intenzioni "di cortesia" dei veicoli che precedono. Tale forma di precedenza consiste, dunque, nell'attribuzione da parte di un utente della strada ad altro utente della strada del diritto di impegnare per primo l'incrocio, diritto che, invece, gli è negato dal codice della strada.
È, peraltro, indubbio che il conducente agevolato non maturi alcun diritto o vantaggio nei confronti degli altri utenti della strada, con la conseguenza che egli deve rispettare, nei confronti di costoro, tutte le prescrizioni impostegli dal codice della strada. In particolare, il soggetto cui sia stata concessa la precedenza di cortesia, è tenuto a concedere la precedenza, a tutti gli altri veicoli che impegnino la stessa intersezione stradale. La precedenza di fatto viene, dunque, esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente è fatto idoneo a costituire in colpa il soggetto, dimostrando l'errore di valutazione compiuto circa la necessaria mancanza di rischi o di pericolo per la circolazione e quindi di manovre di emergenza per il conducente favorito, e perciò dimostra la colpa di chi a quella precedenza di fatto pretenda di richiamarsi.
Gli utenti della strada che intendano attraversare la carreggiata per immettersi su altra via, devono essere sicuri che nessun altro veicolo, al di fuori di quelli che rallentano o si arrestano per consentire il transito, possa essere coinvolto nei pressi dello spostamento. La manovra incauta effettuata dal Per_1 senza accertare l'assenza di altri veicoli configura senza dubbio un illecito aquiliano fonte di risarcimento del danno (sul punto di recente anche Cass. civ. sez. III, 06/02/2020, n. 2864 secondo cui:
"In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra pagina 6 di 11 di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli".
Pertanto, deve affermarsi, per tutte le ragioni sopra esposte, la responsabilità esclusiva di Per_1
[...]
3. A questo punto va esaminato il profilo del quantum debeatur.
Adottando l'ormai pacifica interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
(delineata dalla ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008), come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, il sistema della responsabilità aquiliana va riportato nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Ne consegue che, laddove dalle lesioni personali, sia scaturito un danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc., e, a tale scopo, non occorre che il danneggiato proponga fin dall'atto di citazione una specifica domanda risarcitoria relativa ad ognuno degli aspetti considerati, essendo sufficiente che egli manifesti inequivocamente la volontà di ottenere il risarcimento di "tutti i danni non patrimoniali", purché egli specifichi, nel corso del giudizio, i peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso ed essi risultino, ancorché presuntivamente, provati o, comunque, attendibili.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attore tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale lamentato dall'attore, all'esito della C.T.U. - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che l'attore a seguito del sinistro ha riportato
“ Trauma contusivo e distorsivo di ginocchio sinistro con edema della spongiosa ossea ed interessamento del legamento crociato anteriore, tratto con ricostruzione artroscopia, successivamente complicata per artrosinovite settica con necessità di ulteriore intervento di sinoviectomia, abrasioni sul polso e secondo dito mano sinistra con sofferenza assonale delle fibre sensitive per il II dito nervo
pagina 7 di 11 radiale sinistro trattate con intervento di neurolisi".”. Il CTU ha, inoltre, ritenuto che le suddette lesioni sono compatibili con il sinistro per cui è causa.
Dalla consulenza risulta, altresì, che le lesioni accertate hanno cagionato 60 giorni di I.T.T, 60 giorni di I.T.P. al 50%, con postumi permanenti invalidanti nella misura del 8%.
Ciò posto, circa il quantum, in base ai valori giornalieri sanciti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del
D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico il al D.M.
16.07.2024, di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (cd. micropermanenti), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) può essere riconosciuto l'importo di € 13.845,74 per invalidità permanente, € 3.314,40 per Invalidità temporanea totale ed € 1.657,20 per Invalidità temporanea parziale al 50 %, per complessivi € 18.817,34.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre
2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli
(c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in pagina 8 di 11 aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Tanto premesso, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalla tipologia delle lesioni, della necessità di sottoporsi a terapie riabilitative, interventi chirurgici e visite specialistiche. Si ritiene, pertanto, che il complessivo danno non patrimoniale, comprensivo anche del danno morale, debba essere liquidato nella complessiva somma di € 22.580,81.
Nel caso in esame, tenuto conto delle allegazioni delle parti, non risultano, invece, ricorrere le sopra descritte conseguenze dannose dinamico-relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato”
e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive.
Il C.T.U. ha altresì riconosciuto spese mediche documentate ritenute congrue nella misura di €
6.274,21 per diagnosi e cura relative a trattamenti sanitari, evidenziando che non sono prevedibili allo stato spese future. Ha poi escluso che le lesioni in questioni abbiano determinato una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Quanto agli asseriti danni al veicolo, questi non risultano documentati, avendo l'attore menzionato nel corpo della citazione il documento n. 4 (pur non avendo poi numerato la documentazione allegata), che tuttavia non risulta essere stato depositato.
Le asserzioni relative al mancato esercizio dell'attività lavorativa a seguito del sinistro appaiono estremamente generiche, non avendo l'attore dedotto e provato alcunché in merito all'attività lavorativa svolta e all'effettivo pregiudizio economico che avrebbe subito e, quindi, al cosiddetto danno- conseguenza. Pertanto, alcun danno patrimoniale - peraltro non richiesto in termini specifici – potrebbe riconoscersi al riguardo.
Ciò posto, sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 22.580,81) devalutato al maggio 2016, pari a € 18.569,75 - che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2016 (mese di maggio, data del sinistro) – al quale sommare le spese mediche sostenute (€ 6.274,21), per un importo complessivo di € 24.843,96, sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato pagina 9 di 11 orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
È poi documentato il pagamento, tramite assegno bancario offerto all'udienza del 10.04.2019, in favore del da parte della compagnia assicuratrice , della somma di € 3.012,00 Parte_1 CP_1 trattenuta dal primo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto (cfr. verbale d'udienza).
Dunque, il danno non patrimoniale può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del
17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti
ISTAT.
Con riferimento al calcolo degli interessi, in particolare, occorre procedere come segue: 1) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito
(già determinata nell'importo di € 24.843,96, comprensivo delle suddette spese mediche sostenute), importo che va quindi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat;
2) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
3) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Dunque, in base a tali calcoli risulta che alla data di corresponsione del suddetto acconto (aprile
2019), al spettava per capitale ed interessi, calcolati sulla somma di € 24.843,96, rivalutata Parte_1 annualmente, la somma di euro € 25.752,25, e che detratto quanto già percepito (€ 3.012,00) ed applicati gli interessi sulla residua somma di €22.740,25, rivalutata annualmente, risulta ancora dovuto l'importo di € 29.534,70 oltre interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute in solido, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (in base al decisum) e dell'attività processuale svolta.
4. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti vanno definitivamente poste a carico di e nella misura del 50% CP_2 Controparte_4 ciascuno.
p.q.m.
pagina 10 di 11 Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, dichiara responsabile, in via esclusiva, del Persona_1 sinistro occorso in data 28.05.2016 e per l'effetto condanna e CP_2 Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
29.534,70, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 CP_1 dell'avv. Valerio Giovanni, procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, nella misura di €
7616,00 per compensi, ed € 786,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge;
4. pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, a carico di e ognuno CP_2 CP_1 per la metà.
Cassino, 10.07.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4731 del ruolo generale per l'anno 2018, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 all'udienza dell'11.06.2025, vertente
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Formia, via Rubino n. 38, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Valerio che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Casino (FR) Piazza San Giovanni n. 23, presso lo studio dell'Avv. Assante
Paola, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
, CP_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'11.06.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
quale impresa assicuratrice del veicolo del responsabile civile, e CP_1 CP_2
pagina 1 di 11 proprietaria dell'autovettura Hyundai targata ET253CH, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare responsabile della collisione per cui è causa la convenuta Sig.ra CP_2
e per l'effetto, condannare i convenuti, in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_3 tempore e la sig.ra , in solido tra loro a risarcire tutti i danni alla salute, patrimoniali e CP_2 non patrimoniali di ogni tipo subiti dall'attore in conseguenza della collisione per cui è causa;
conseguentemente condannare i suddetti convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 111.682,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale patito dall'attore ed euro 9.469,33, quale rimborso delle spese sostenute dall'attore e documentate, ovvero di quella somma maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa, che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo.”
A sostegno della domanda l'attore deduceva: - che in data 28.05.2016, alle ore 13.30 circa, mentre percorreva a bordo del motociclo di sua proprietà T- Max targato DE97398, la via SS Flacca in direzione Formia-Gaeta, giunto all'altezza del km 213 1+300, veniva urtato dall'autovettura Hyundai targata ET253CH di proprietà di e condotta nell'occasione da , il quale, CP_2 Persona_1 immettendosi sulla SS Flacca da una strada secondaria, ometteva di arrestare la marcia in violazione della segnaletica stradale;
- che, a seguito dell'urto, cadeva rovinosamente a terra e veniva trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso di Formia, ove a seguito di accertamenti medici e strumentali, gli venivano diagnosticate contusioni multiple e dimesso con prognosi di 10 gg;
- che successivamente alle dimissioni, si sottoponeva ai seguenti accertamenti medici e specialistici;
- che in data 13.07.2017 veniva dichiarato clinicamente guarito e si sottoponeva a visita medico-legale che riscontrava: IP al
18%, ITT di mesi 3 e ITP di mesi 9; - che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri di Gaeta che redigevano verbale;
- che il motociclo subiva ingenti danni per l'importo di euro 6.428,02; - che a causa delle lesioni riportate a seguito dell'incidente era costretto a tenere chiusa la propria attività commerciale sita in Formia alla via Rubino;
- di aver dovuto sostenere spese mediche per un totale di euro 9.469,33; di aver inviato proposta di negoziazione assistita all' , senza ricevere alcun CP_1 riscontro. Tanto premesso, l'attore deduceva la responsabilità esclusiva del nella verificazione Per_1 del sinistro, per non avergli concesso la dovuta precedenza e non essersi arrestato al segnale di “Stop”.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando l'an e il CP_1 quantum debeatur. In particolare, parte convenuta ha contestato la dinamica del sinistro riferita dell'attore e la sussistenza del nesso causale di alcune lesioni al sinistro in questione. Deduceva, altresì, il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.. Tanto pagina 2 di 11 premesso, la convenuta chiedeva, in via principale, di rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, di liquidare secondo giustizia i danni patiti dall'attore, con esclusione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La sig.ra regolarmente citata in giudizio, non si costituiva. CP_2
All'udienza del 10.04.2019 parte convenuta formulava offerta banco iudicis di euro 3.012,00, a mezzo assegno bancario, per i danni subiti dall'attore, il quale, per tramite dell'avv. costituito, accettava a titolo di acconto per il maggior danno.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e CTU medico- legale.
All'udienza dell'11.06.2025, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
***
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, regolarmente citata in CP_2 giudizio, non si è costituita.
La domanda proposta dall'attore è fondata nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, va rilevato che l'art. 140 del Codice della Strada, ponendosi come principio informatore della circolazione stradale, impone agli utenti di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
In particolare, poi, nel caso di immissione su una strada principale, l'art. 154 del Codice della
Strada stabilisce che “ i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.”
Orbene, la dinamica del sinistro prospettata dall'attore trova conferma nella relazione redatta dai Carabinieri intervenuti sul posto successivamente al sinistro, i quali, a seguito del sopralluogo, sulla base della posizione dei veicoli sulla carreggiata, e delle dichiarazioni rese dalle parti interessate, hanno rilevato che: “il veicolo “A” (Hyundai I 30 tg. ET253CH), nell'immettersi dall'incrocio sito al parco
Belvedere Conca sito al km.31+300 della SR. Flacca 213, per procedere in direzione Gaeta-Formia, dopo essersi fermato al suddetto incrocio , vedendo che delle auto si erano fermate per farlo immettere, non si avvedeva che sopraggiungeva un motociclo, veicolo “B” ( T-Max tg DE97338) che pagina 3 di 11 percorreva la stessa direzione delle autovetture che avevano rallentato la marcia, quindi Formia-
Gaeta, ad andatura normale, dato che sull'asfalto non sono stati trovati né segni di scarrocciamento né segni di frenata collidendosi frontalmente e lateralmente lato sx dell'autovettura.” (cfr. all. 3 atto di citazione).
L'anzidetta dinamica è stata, altresì, confermata dal teste , della cui attendibilità Testimone_1 non vi è ragione di dubitare (in particolare, ha dichiarato: “ricordo che sabato 28 maggio 2016, poco dopo le ore 13,30, mi trovavo sul marciapiede di Via Lungomare Caboto in Gaeta e ho visto uno scooter nero, con a bordo un uomo munito di casco, che stava procedendo in direzione Gaeta. Ho visto che un'autovettura “HYUNDAI” di colore scuro, condotta da un uomo e con altre due donne a bordo, la quale stava percorrendo una strada interna, una traversa di Via Lungomare Caboto, entrò in collisione con lo scooter. L'autovettura proveniva da destra rispetto al senso di marcia dello scooter.
(…). E' vero, l'autovettura urtò lo scooter che cadde al suolo. Lo scooter venne attinto alla parte anteriore destra, la “ urtò con la sua parte anteriore sinistra”. Cfr. verbale d'udienza del Pt_2
7.06.2021) e dal teste anch'egli presente sul posto al momento del sinistro Testimone_2
(segnatamente, il teste dichiarava: “Ricordo che il 28 maggio 2016, alle ore 13,30, circa, mi trovavo a bordo della mia “SMART” e stavo percorrendo la Via Flacca all'altezza di un incrocio (nei pressi dei cantieri Italcraft). Mi precedeva uno scooter condotto dall'attore. Il motociclo procedeva sulla destra della Via Flacca e c'era un rallentamento causato dal traffico veicolare, sicchè la velocità era ridotta.
All'improvviso un'auto scura, mi sembra una “HYUNDAI”, si immise da destra ed entrò in collisione con lo scooter. L'urto avvenne tra la parte sinistra anteriore della vettura e la parte anteriore del motociclo”; cfr. verbale d'udienza del 7.06.2021).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve qualificarsi come imprudente la condotta posta in essere da conducente dell'autovettura Hyunday I 30, il quale si era immesso Persona_1 imprudentemente e repentinamente nella carreggiata percorsa dal così di fatto intralciando Parte_1 la circolazione del veicolo che procedeva su strada principale, violando le prescrizioni di cui all'art. 154 del Codice della Strada. Né tali conclusioni possono essere scalfite dal momentaneo funzionamento dell'impianto semaforico, considerato che, sulla base delle regole del Codice della Strada (come sopra indicate) e della segnaletica orizzontale presente - come rilevato nel verbale dei Carabinieri in atti (pag.
3) - il , nell'immettersi sulla strada principale, avrebbe dovuto concedere la dovuta precedenza Per_1
e prestare particolare cautela.
Ciò posto, deve poi considerarsi che "L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonché dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La pagina 4 di 11 prova liberatoria per il superamento della presunzione non necessariamente deve essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l'accertamento del comportamento dell'altro conducente" (Cass. civ. Sez. 3 Sent., 22/04/2009, n. 9550).
Inoltre, è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza che "la materia della precedenza in crocevia è assoggettata alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si porgano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli" (Cass, Pen., Sez. 4, 15 marzo 1995 n. 2648). È stato altresì affermato che la concreta applicazione del principio impone pur sempre che la sopravvenienza nell'area dell'incrocio di un veicolo favorito sia almeno concretamente prevedibile (costituendo la prevedibilità il limite inferiore della colpa), così che l'utente della strada possa, a un certo punto e dopo avere diligentemente ispezionato la strada in entrambe le direzioni, con ragionevole sicurezza intraprendere la manovra di svolta o di attraversamento dell'incrocio. La giurisprudenza aveva avuto modo di considerare l'ipotesi del conflitto tra obbligo di precedenza e violazione delle regole sulla velocità, affermando che la seconda non è idonea a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento di guida del conducente sfavorito e l'incidente, a meno che il sopraggiungere del veicolo favorito non sia concretamente prevedibile (al riguardo la Suprema Corte, ha fatto riferimento alla condotta di un veicolo che, oltre al superamento dei limiti di velocità, nel doppio di quella ammessa, si era altresì posto in illecito sorpasso di alcune vetture che procedevano regolarmente incolonnate, proseguendo la sua manovra anche all'interno dell'area di incrocio e che, per fare ciò, si era spostato completamente contromano, così da non poter essere avvistato dall'automobilista fermo allo "stop"; cfr. Cassazione civile sez. VI, 20/06/2013, n.15504).
Alla luce di quanto sopra esposto, e non essendo emerso dall'istruttoria alcun elemento sulla base del quale desumere una condotta colposa dell'attore avente efficacia causale concorrente nella verificazione del sinistro, deve affermarsi la responsabilità esclusiva del nella verificazione Per_1 dello stesso, e, di conseguenza, della proprietaria della vettura in questione. Non vi è prova, infatti, dell'effettiva velocità percorsa dall'attore o del superamento, ed eventualmente in che misura, dei limiti di velocità prescritti. Sul punto non risulta essere dirimente la testimonianza della sig.ra , Tes_3 la quale ha riferito che il giorno del sinistro viaggiava a bordo del veicolo di , e che il Persona_1 motociclo condotto dall'attore procedesse “un pò di corsa”; trattasi, difatti, di una valutazione generica e, inoltre, alcuna contestazione è stata mossa al in ordine al mancato rispetto del limite di Parte_1
pagina 5 di 11 velocità. Tantomeno vi è prova che la caduta di parte attrice dal ciclomotore sia imputabile ad una circostanza differente dall'invasione da parte del della carreggiata percorsa dal primo. Per_1
Inoltre, la teste ha dichiarato che l'auto a bordo della quale si trovava “stava uscendo da Tes_3 una traversa ed i veicoli che procedevano verso Gaeta si fermarono per far passare detta auto”.
Ciò posto, il , pur essendogli stato consentito il passaggio sulla strada principale da altro Per_1 utente della strada, non si è comunque curato di verificare se anche altri veicoli, di dimensioni più ridotte rispetto a quelli che li precedono, quali i motocicli, fossero in arrivo. Sul punto, giova evidenziare che il conducente che si appresta ad effettuare manovre che coinvolgono l'intera carreggiata deve preoccuparsi che nessun altro veicolo sopraggiunga tanto da destra quanto da sinistra, sicché anche qualora alcuni veicoli provenienti da un lato abbiano garantito la "precedenza di cortesia" ciò non significa che tale "precedenza" sia garantita da tutti i veicoli che circolano in entrambe le direzioni, non potendo tutti gli utenti della strada conoscere le intenzioni "di cortesia" dei veicoli che precedono. Tale forma di precedenza consiste, dunque, nell'attribuzione da parte di un utente della strada ad altro utente della strada del diritto di impegnare per primo l'incrocio, diritto che, invece, gli è negato dal codice della strada.
È, peraltro, indubbio che il conducente agevolato non maturi alcun diritto o vantaggio nei confronti degli altri utenti della strada, con la conseguenza che egli deve rispettare, nei confronti di costoro, tutte le prescrizioni impostegli dal codice della strada. In particolare, il soggetto cui sia stata concessa la precedenza di cortesia, è tenuto a concedere la precedenza, a tutti gli altri veicoli che impegnino la stessa intersezione stradale. La precedenza di fatto viene, dunque, esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente è fatto idoneo a costituire in colpa il soggetto, dimostrando l'errore di valutazione compiuto circa la necessaria mancanza di rischi o di pericolo per la circolazione e quindi di manovre di emergenza per il conducente favorito, e perciò dimostra la colpa di chi a quella precedenza di fatto pretenda di richiamarsi.
Gli utenti della strada che intendano attraversare la carreggiata per immettersi su altra via, devono essere sicuri che nessun altro veicolo, al di fuori di quelli che rallentano o si arrestano per consentire il transito, possa essere coinvolto nei pressi dello spostamento. La manovra incauta effettuata dal Per_1 senza accertare l'assenza di altri veicoli configura senza dubbio un illecito aquiliano fonte di risarcimento del danno (sul punto di recente anche Cass. civ. sez. III, 06/02/2020, n. 2864 secondo cui:
"In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra pagina 6 di 11 di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli".
Pertanto, deve affermarsi, per tutte le ragioni sopra esposte, la responsabilità esclusiva di Per_1
[...]
3. A questo punto va esaminato il profilo del quantum debeatur.
Adottando l'ormai pacifica interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
(delineata dalla ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972 del 11.11.2008), come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, il sistema della responsabilità aquiliana va riportato nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. Ne consegue che, laddove dalle lesioni personali, sia scaturito un danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno, deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc., e, a tale scopo, non occorre che il danneggiato proponga fin dall'atto di citazione una specifica domanda risarcitoria relativa ad ognuno degli aspetti considerati, essendo sufficiente che egli manifesti inequivocamente la volontà di ottenere il risarcimento di "tutti i danni non patrimoniali", purché egli specifichi, nel corso del giudizio, i peculiari aspetti che tali danni abbiano concretamente assunto nel suo particolare caso ed essi risultino, ancorché presuntivamente, provati o, comunque, attendibili.
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dall'attore tenendo presente la bipolarità tra danno non patrimoniale (nella suddetta ampia accezione) e danno patrimoniale.
Quanto al danno non patrimoniale lamentato dall'attore, all'esito della C.T.U. - le cui valutazioni appaiono pienamente condivisibili alla luce della esaustiva analisi della documentazione allegata e della motivazione a sostegno delle conclusioni - risulta accertato che l'attore a seguito del sinistro ha riportato
“ Trauma contusivo e distorsivo di ginocchio sinistro con edema della spongiosa ossea ed interessamento del legamento crociato anteriore, tratto con ricostruzione artroscopia, successivamente complicata per artrosinovite settica con necessità di ulteriore intervento di sinoviectomia, abrasioni sul polso e secondo dito mano sinistra con sofferenza assonale delle fibre sensitive per il II dito nervo
pagina 7 di 11 radiale sinistro trattate con intervento di neurolisi".”. Il CTU ha, inoltre, ritenuto che le suddette lesioni sono compatibili con il sinistro per cui è causa.
Dalla consulenza risulta, altresì, che le lesioni accertate hanno cagionato 60 giorni di I.T.T, 60 giorni di I.T.P. al 50%, con postumi permanenti invalidanti nella misura del 8%.
Ciò posto, circa il quantum, in base ai valori giornalieri sanciti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del
D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico il al D.M.
16.07.2024, di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (cd. micropermanenti), derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) può essere riconosciuto l'importo di € 13.845,74 per invalidità permanente, € 3.314,40 per Invalidità temporanea totale ed € 1.657,20 per Invalidità temporanea parziale al 50 %, per complessivi € 18.817,34.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre
2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli
(c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in pagina 8 di 11 aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Tanto premesso, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalla tipologia delle lesioni, della necessità di sottoporsi a terapie riabilitative, interventi chirurgici e visite specialistiche. Si ritiene, pertanto, che il complessivo danno non patrimoniale, comprensivo anche del danno morale, debba essere liquidato nella complessiva somma di € 22.580,81.
Nel caso in esame, tenuto conto delle allegazioni delle parti, non risultano, invece, ricorrere le sopra descritte conseguenze dannose dinamico-relazionali “extra ordinem” sotto forma di “profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita del danneggiato”
e non a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive.
Il C.T.U. ha altresì riconosciuto spese mediche documentate ritenute congrue nella misura di €
6.274,21 per diagnosi e cura relative a trattamenti sanitari, evidenziando che non sono prevedibili allo stato spese future. Ha poi escluso che le lesioni in questioni abbiano determinato una riduzione della capacità lavorativa specifica.
Quanto agli asseriti danni al veicolo, questi non risultano documentati, avendo l'attore menzionato nel corpo della citazione il documento n. 4 (pur non avendo poi numerato la documentazione allegata), che tuttavia non risulta essere stato depositato.
Le asserzioni relative al mancato esercizio dell'attività lavorativa a seguito del sinistro appaiono estremamente generiche, non avendo l'attore dedotto e provato alcunché in merito all'attività lavorativa svolta e all'effettivo pregiudizio economico che avrebbe subito e, quindi, al cosiddetto danno- conseguenza. Pertanto, alcun danno patrimoniale - peraltro non richiesto in termini specifici – potrebbe riconoscersi al riguardo.
Ciò posto, sull'originario importo totale dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 22.580,81) devalutato al maggio 2016, pari a € 18.569,75 - che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ISTAT per l'anno 2016 (mese di maggio, data del sinistro) – al quale sommare le spese mediche sostenute (€ 6.274,21), per un importo complessivo di € 24.843,96, sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato pagina 9 di 11 orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.
È poi documentato il pagamento, tramite assegno bancario offerto all'udienza del 10.04.2019, in favore del da parte della compagnia assicuratrice , della somma di € 3.012,00 Parte_1 CP_1 trattenuta dal primo a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto (cfr. verbale d'udienza).
Dunque, il danno non patrimoniale può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte (sent. del
17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti
ISTAT.
Con riferimento al calcolo degli interessi, in particolare, occorre procedere come segue: 1) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito
(già determinata nell'importo di € 24.843,96, comprensivo delle suddette spese mediche sostenute), importo che va quindi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat;
2) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
3) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Dunque, in base a tali calcoli risulta che alla data di corresponsione del suddetto acconto (aprile
2019), al spettava per capitale ed interessi, calcolati sulla somma di € 24.843,96, rivalutata Parte_1 annualmente, la somma di euro € 25.752,25, e che detratto quanto già percepito (€ 3.012,00) ed applicati gli interessi sulla residua somma di €22.740,25, rivalutata annualmente, risulta ancora dovuto l'importo di € 29.534,70 oltre interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute in solido, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (in base al decisum) e dell'attività processuale svolta.
4. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti vanno definitivamente poste a carico di e nella misura del 50% CP_2 Controparte_4 ciascuno.
p.q.m.
pagina 10 di 11 Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, dichiara responsabile, in via esclusiva, del Persona_1 sinistro occorso in data 28.05.2016 e per l'effetto condanna e CP_2 Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento in favore di della complessiva somma di € Parte_1
29.534,70, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 CP_1 dell'avv. Valerio Giovanni, procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, nella misura di €
7616,00 per compensi, ed € 786,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge;
4. pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, a carico di e ognuno CP_2 CP_1 per la metà.
Cassino, 10.07.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca Di Giorno
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