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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2342/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240006752738000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1278/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: - Dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità e pertanto l'annullamento della Cartella di pagamento N. 03020240006752738000 di €. 547,22 per “presunto” mancato pagamento “N. 2 Registrazione atti giudiziari anno 2020”, per difetto di motivazione e non debenza delle somme per espressa previsione normativa;
- Condannare, l'Agenzia delle Entrate IO e l'Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al pagamento delle spese di lite, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta, avendole anticipate.
Resistente (Agenzia delle Entrate): chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.7.2024 ad Agenzia delle Entrate IO, quale agente della riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate, ed all'Agenzia delle Entrate di ZA, l'avvocato Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria la cartella di pagamento n. 03020240006752738000, dell'importo di euro 547,22, notificatagli a mezzo posta elettronica certificata il 29.5.2024, concernente il pagamento di imposta di registro di due atti giudiziari, per l' anno 2020.
Lamentava il ricorrente: il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
il difetto della pretesa tributaria, trattandosi di atti esenti da imposta di registro, sia perché una parte del giudizio era un'amministrazione statale sia perché il valore della controversia, da cui traeva origine l'imposizione, era inferiore al limite di euro 1.033,00; l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Concludeva, pertanto, chiedendo una declaratoria di nullità dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in suo favore (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate IO non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio, invece, Agenzia delle Entrate, tramite apposita comparsa presentata il 21.10.2024, rilevando che il credito riportato nell'atto impugnato era stato annullato con atto dell'11.6.2024. Chiedeva, quindi, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con apposita memoria illustrativa, presentata il 22.11.2025, il ricorrente, preso atto della costituzione dell'Agenzia delle Entrate, nulla osservava in merito ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma ribadiva la domanda di condanna delle resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con distrazione delle stesse.
All'udienza del 2.12.2025, alla quale compariva il solo rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate IO, non costituitasi in giudizio, sebbene risulti regolare la notificazione del ricorso nei suoi confronti.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per difetto sopravvenuto di interesse a coltivarlo, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In effetti, i crediti riportati nella cartella di pagamento impugnata sono stati oggetto di sgravio, con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate dell'11.6.2024.
Peraltro, non risultando che né Agenzia delle Entrate né Agenzia delle Entrate IO, quale agente della riscossione, abbiano comunicato lo sgravio del debito al ricorrente prima della costituzione in giudizio del ricorrente medesimo (avvenuta il 21.8.2024), le spese di giudizio debbono essere compensate soltanto per metà, restando la residua metà (liquidata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della effettivo attività difensiva svolta), in solido, a carico delle resistenti, in virtù del criterio della soccombenza virtuale (non se ne dispone la distrazione, in quanto con vi è destinazione tra ricorrente e avvocato, identificati nella medesima persona).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di ZA, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia di Agenzia delle Entrate IO;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà tra le parti le spese di giudizio e condanna Agenzia delle Entrate IO e
Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, al rimborso della restante metà nei confronti del ricorrente, liquidata in euro 150,00 per onorari ed euro 15,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in ZA, il 2.12.2025.
Il giudice
NT TI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2342/2024 depositato il 21/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240006752738000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1278/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: - Dichiarare la nullità, l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità e pertanto l'annullamento della Cartella di pagamento N. 03020240006752738000 di €. 547,22 per “presunto” mancato pagamento “N. 2 Registrazione atti giudiziari anno 2020”, per difetto di motivazione e non debenza delle somme per espressa previsione normativa;
- Condannare, l'Agenzia delle Entrate IO e l'Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., al pagamento delle spese di lite, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto procuratore che ne fa richiesta, avendole anticipate.
Resistente (Agenzia delle Entrate): chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22.7.2024 ad Agenzia delle Entrate IO, quale agente della riscossione per conto dell'Agenzia delle Entrate, ed all'Agenzia delle Entrate di ZA, l'avvocato Ricorrente_1 impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria la cartella di pagamento n. 03020240006752738000, dell'importo di euro 547,22, notificatagli a mezzo posta elettronica certificata il 29.5.2024, concernente il pagamento di imposta di registro di due atti giudiziari, per l' anno 2020.
Lamentava il ricorrente: il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
il difetto della pretesa tributaria, trattandosi di atti esenti da imposta di registro, sia perché una parte del giudizio era un'amministrazione statale sia perché il valore della controversia, da cui traeva origine l'imposizione, era inferiore al limite di euro 1.033,00; l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Concludeva, pertanto, chiedendo una declaratoria di nullità dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in suo favore (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate IO non si costituiva in giudizio.
Si costituiva in giudizio, invece, Agenzia delle Entrate, tramite apposita comparsa presentata il 21.10.2024, rilevando che il credito riportato nell'atto impugnato era stato annullato con atto dell'11.6.2024. Chiedeva, quindi, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con apposita memoria illustrativa, presentata il 22.11.2025, il ricorrente, preso atto della costituzione dell'Agenzia delle Entrate, nulla osservava in merito ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma ribadiva la domanda di condanna delle resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con distrazione delle stesse.
All'udienza del 2.12.2025, alla quale compariva il solo rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate IO, non costituitasi in giudizio, sebbene risulti regolare la notificazione del ricorso nei suoi confronti.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per difetto sopravvenuto di interesse a coltivarlo, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In effetti, i crediti riportati nella cartella di pagamento impugnata sono stati oggetto di sgravio, con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate dell'11.6.2024.
Peraltro, non risultando che né Agenzia delle Entrate né Agenzia delle Entrate IO, quale agente della riscossione, abbiano comunicato lo sgravio del debito al ricorrente prima della costituzione in giudizio del ricorrente medesimo (avvenuta il 21.8.2024), le spese di giudizio debbono essere compensate soltanto per metà, restando la residua metà (liquidata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della effettivo attività difensiva svolta), in solido, a carico delle resistenti, in virtù del criterio della soccombenza virtuale (non se ne dispone la distrazione, in quanto con vi è destinazione tra ricorrente e avvocato, identificati nella medesima persona).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di ZA, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia di Agenzia delle Entrate IO;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà tra le parti le spese di giudizio e condanna Agenzia delle Entrate IO e
Agenzia delle Entrate, in solido tra loro, al rimborso della restante metà nei confronti del ricorrente, liquidata in euro 150,00 per onorari ed euro 15,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in ZA, il 2.12.2025.
Il giudice
NT TI