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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/07/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74 del R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ); (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Dalia;
C.F._2
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._3
Alessandro Lecce;
ATTORI
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tesoriere;
CONVENUTA
, e , quali eredi di CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e ; Persona_1 Persona_2
CONVENUTI CONTUMACI
NONCHÉ
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_5 C.F._4
Anna Esposito ed Edoardo De Simone;
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: sinistro stradale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1. e hanno esposto che in data 13.07.2013, alle Parte_1 Parte_2 Parte_3 ore 18,45 circa, in Crotone, si verificava un sinistro stradale che ha visto coinvolti il loro congiunto , alla guida del veicolo Fiat Punto tg. DK419CB, in proseguimento CP_6 lungo la via G. Paolo II, e , alla guida del veicolo Alfa Romeo 166 tg. CP_7
BM343VP di proprietà di e , privo di copertura Persona_1 Persona_2 assicurativa. Hanno esposto in particolare che la vettura condotta da , in CP_6 proseguimento lungo la via G. Paolo II, dopo aver terminato la manovra di immissione in
Via Meucci, veniva violentemente impattata dalla Alfa Romeo, condotta da , CP_7 il quale guidava ad altissima velocità e sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti in direzione dal centro alla periferia;
che dopo la collisione la vettura condotta da
[...]
ruotava più volte su se stessa a causa del violento impatto per poi finire fuori CP_6 carreggiata;
che , trasportato con urgenza presso l'Ospedale di Crotone, CP_6 decedeva dopo sei ore.
1.1. Assumendo l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro, CP_7 hanno evocato in giudizio e , nonché Persona_1 Persona_2 Controparte_8 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo: “VIA
PRELIMINARE dichiarare ammissibile e proponibile la domanda spiegata;
nel MERITO accertare e dichiarare l'esclusiva ed assoluta responsabilità del conducente il veicolo
ALFA 166 tg. BM 343VP, in ordine alla causazione dello evento dannoso del 13/07/2013,
e conseguentemente condannare la quale impresa designata Controparte_8 dalla Consap Spa Gestione Autonoma del F.G.V.S. per la Regione Calabria in solido ai signori e , al risarcimento integrale dei danni subiti Persona_1 Persona_2 dagli istanti: a) dall'attore , in una somma non inferiore a quella di Parte_1
€.485.584,55, a titolo di risarcimento dei danni analiticamente indicati come sopra;
per cui condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni per tutte le voci indicate, ovvero in quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia e comunque dovuta all'esito dell'istruttoria per come risulterà determinata, anche in seguito alla CTU medico-legale che sin da ora si richiede;
b) dall'attore nella qualità di Parte_2 figlio del signor , in una somma non inferiore a quella di € 363.234,13, a CP_6 titolo di risarcimento dei danni analiticamente indicati come sopra;
per cui condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni per tutte le voci indicate, ovvero in quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia e comunque dovuta all'esito dell'istruttoria
2 per come risulterà determinata, anche in seguito alla CTU medico-legale che sin da ora si richiede;
c) dall'attore nella qualità di figlio del signor , in Parte_3 CP_6 una somma non inferiore a quella di €.450.055,07, a titolo di risarcimento dei danni analiticamente indicati come sopra;
per cui condannare i convenuti al risarcimento dei danni per tutte le voci indicate, ovvero in quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia e comunque dovuta all'esito dell'istruttoria per come risulterà determinata, anche in seguito alla CTU medico-legale che sin da ora si richiede;
comunque ed in ogni caso oltre al pagamento delle spese funerarie affrontate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto dannoso e sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma che risulterà dovuta all'esito delle risultanze processuali, in virtù delle somme che matureranno nelle more del giudizio;
- condannarsi in ogni caso la convenuta quale impresa designata dalla Consap Spa Gestione Controparte_8
Autonoma del F.G.V.S per la Regione Calabria, in solido ai signori Persona_1
e alla rifusione delle spese e competenze del giudizio
[...] Persona_2 predisponendosi l'attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
2. Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente Controparte_8
l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 287 D.lgs. n. 209/2005. Nel merito, ha dedotto l'insussistenza di prove circa la mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante ed ha contestato la domanda nell'an e nel quantum debeatur. Ha in ogni caso spiegato domanda di regresso nei confronti dei coobbligati Persona_1
e .
[...] Persona_2
3. Con comparsa depositata in data 09.05.2021, ha spiegato intervento volontario
[...]
sorella di , chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, CP_5 CP_6 al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale.
4. Con ordinanza del 23.07.2021 – rilevato che nel costituirsi in giudizio la convenuta aveva spiegato domanda di regresso nei confronti dei convenuti Controparte_8 [...]
e , rimasti contumaci, chiedendo alla prima udienza di essere Persona_1 Persona_2 autorizzata alla notifica della comparsa di costituzione e risposta ai predetti convenuti, senza che su tale istanza il precedente giudicante si fosse pronunciato – è stato assegnato alla convenuta termine per la notificazione a e Controparte_8 Persona_1 [...] della comparsa di costituzione e risposta. Per_2
3 5. In seguito, è stata documentata la morte di , in data 02.02.2017, Persona_1 ossia prima dell'instaurazione del giudizio.
5.1. Al riguardo, a seguito del deposito del certificato di morte di , Persona_1 la parte attrice ha fatto rilevare che l'atto di citazione introduttivo del giudizio, dopo un primo tentativo di notifica nei confronti del convenuto (non andato a buon fine, per decesso del destinatario) è stato successivamente notificato impersonalmente agli eredi del entro un anno dalla morte, circostanza questa mai precedentemente rappresentata. Per_1
5.2. Di conseguenza, con ordinanza del 20.07.2022, si è ritenuto che erroneamente con provvedimento del 03.05.2018, reso dal precedente giudicante, fosse stata emessa dichiarazione di contumacia di , la quale è stata dunque revocata. Persona_1
Con la medesima ordinanza si è altresì ritenuto che la notificazione dell'atto di citazione impersonalmente agli eredi del entro un anno dalla morte non potesse considerarsi Per_1 valida, atteso che tale modalità di notificazione è prevista dall'art. 303, comma 2, c.p.c. solo nel caso di interruzione del processo, al fine di evitare che l'onere di individuare il successore ricada in capo alla parte che intende riassumere il processo (Cass. n.
1008/1998), fattispecie questa che non ricorreva nel caso di specie, in quanto il decesso del convenuto si era verificato prima che la causa potesse considerarsi pendente nei suoi confronti, non essendovi stata alcuna valida notifica nei confronti del ed infatti Per_1 non era mai stata pronunciata l'interruzione del processo non ricorrendone i presupposti ex artt. 299 c.p.c. (morte della parte in pendenza dei termini per la costituzione) e 300 c.p.c.
(morte della parte a seguito di costituzione in giudizio o della parte validamente dichiarata contumace). Si è pertanto ritenuto che il contraddittorio non fosse stato correttamente instaurato né con riferimento alla domanda attorea né con riferimento alla domanda trasversale formulata da Controparte_8
5.3. Revocata la dichiarazione di contumacia di , è stata ordinata Persona_1
l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte attrice, nei confronti degli eredi di
[...]
, nel rispetto dei termini minimi a comparire ed è stato assegnato alla Persona_1 convenuta termine per la notificazione agli eredi di Controparte_8 Persona_1
della comparsa di costituzione e risposta.
[...]
6. All'udienza del 05.04.2023 è stata dichiarata l'interruzione del processo, stante l'intervenuto decesso di . Persona_2
4 7. Successivamente, il processo è proseguito nei confronti di , CP_2 CP_3
e , quali eredi di eredi di e
[...] Controparte_4 Persona_1 [...]
i quali non si sono costituiti in giudizio e devono pertanto essere dichiarati Per_2 contumaci.
8. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta compagnia di assicurazione.
8.1. Difatti gli attori, nonché l'intervenuta hanno versato in atti le richieste CP_5 di risarcimento danni inoltrate a e a Consap S.p.a. in ottemperanza a Controparte_8 quanto previsto dall'art. 287 del D.lgs. n. 209/2005, con la conseguenza che, decorso il termine previsto dalla norma, l'azione è divenuta senz'altro procedibile.
Sempre in via preliminare, si evidenzia che vi è prova in atti (v. verbale redatto dalla
Polizia Municipale di Crotone intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro) che il veicolo Alfa 166 al momento dell'evento era privo di copertura assicurativa;
ne consegue che in qualità di Impresa designata dal Fondo Generale per le vittime Controparte_8 della Strada è legittimata passiva ex artt. art. 283-287 D.lgs. n. 209/2005.
8.2. Ancora, deve senz'altro affermarsi l'ammissibilità dell'intervento di Al CP_5 riguardo, la Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché
l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (Cass. n.
31939/2019). Ne deriva che la preclusione per il terzo interveniente opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo (Cass. n. 12463/2023), posto che il primo comma dell'art. 105 c.p.c. prevede la facoltà, per il terzo, di intervenire sino a che non vengano precisate le conclusioni. È dunque ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coessenziale all'intervento stesso (Cass. n. 11681/2014).
9. Venendo al merito, si osserva quanto segue.
5 9.1. Con riferimento alla dinamica del sinistro, ritiene il Tribunale che la stessa possa essere adeguatamente ricostruita sulla base dei rilievi della Polizia Municipale di Crotone, eseguiti nell'immediatezza dei fatti, e della relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa, sebbene con le precisazioni di cui si dirà
9.2. In particolare, il sinistro può essere ricostruito nei seguenti termini: il giorno 13 luglio
2013, , alla guida della Fiat Punto targata DK 419 CB, percorreva la Via CP_6
Giovanni Paolo II con direzione di marcia S.S. 106-centro città; giunto all'altezza dell'incrocio con la Via A. Meucci, effettuava manovra di svolta a sinistra per immettersi in tale via. Durante la manovra, ed in particolare quando la vettura si trovava all'interno della corsia di marcia centro-periferia percorsa in direzione opposta dall'auto Alfa 166, quest'ultima – condotta da – sopraggiungeva a forte velocità e andava a CP_7 collidere con la Fiat Punto.
9.3. L'urto si verificava nella corsia di pertinenza dell'Alfa 166 tra la parte anteriore di quest'ultima e il fianco anteriore destro della Fiat Punto. A seguito dell'urto i mezzi prendevano posizione di quiete come segue: la Fiat Punto, dopo aver effettuato una rotazione in senso orario di circa 180° si arrestava con la parte posteriore a cavallo del marciapiede di destra e con gli organi di guida rivolti verso il centro della corsia. L'Alfa
166, dopo aver effettuato una rotazione in senso antiorario di circa 180°, prendeva posizione di quiete lungo il margine destro della carreggiata.
9.4. Il Ctu ha inoltre calcolato – sfruttando i principi di conservazione dell'energia meccanica e della quantità di moto – che la velocità con cui l'Alfa Romeo è giunta al momento dell'impatto con la Fiat è pari a 110 Km/h. In particolare, secondo la ricostruzione del Ctu, al principio della manovra il veicolo Alfa Romeo si trovava a circa
62 m dal presunto punto d'urto e, dopo il normale tempo di reazione pari a 1,5 secondi, viaggiando ad una velocità di circa 110 Km/h, si trovava a soli 15 m dal presunto punto d'urto, non avendo quindi alcuna possibilità di evitare l'impatto.
9.5. Ancora, il Ctu ha valutato che “verosimilmente, se il conducente dell'Alfa 166 avesse tenuto la velocità di 50 Km/h consentita su quel tratto di strada (centro urbano) avrebbe impiegato il doppio del tempo sopra stimato e quindi, probabilmente, il conducente della
Fiat Punto avrebbe avuto il tempo per poter completare la manovra già messa in atto, che, nell'iniziare la manovra di attraversamento della carreggiata per imboccare la Via
Meucci, aveva a disposizione circa 200 metri di visuale libera per cui, con una guida più
6 attenta avrebbe potuto avvistare l'avvicinamento dell'Alfa 166 e perciò desistere dall'attuare la manovra anzidetta”.
9.6. Quanto all'accertamento delle rispettive condotte di guida e dunque del concorso causale offerto da ciascuno dei conducenti, il Ctu ha ritenuto addebitabile a , CP_6 conducente della Fiat Punto, la violazione dell'art. 145 comma 2 del C.d.S. per non aver eseguito con la dovuta prudenza la manovra di immissione nella via Meucci, dando la precedenza al veicolo Alfa Romeo proveniente da destra;
a , conducente CP_7 dell'Alfa 166, la violazione dell'art. 141 comma 2 del C.d.S. per aver tenuto una velocità di guida che non gli ha consentito di conservare il controllo del veicolo e di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
9.7. Secondo il Ctu “la velocità tenuta dal conducente dell'Alfa 166 è stata la causa della gravità dell'evento e a ciò si aggiunge che i Vigili Urbani, al momento del loro intervento hanno riscontrato che il Sig. , alla guida dell'Alfa 166, era in stato di ebbrezza e CP_7 sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il Sig. , tenuto conto della data, CP_6 dell'ora del sinistro e delle condizioni atmosferiche ha omesso di usare la massima prudenza nell'attraversamento della carreggiata. Egli aveva infatti una possibile visuale di circa 200 metri e quindi, avrebbe potuto avvistare per tempo l'approssimarsi in velocità dell'Alfa 166”.
9.8. In risposta allo specifico quesito formulato sul punto, il Ctu – sulla base degli atti di causa, ed in mancanza di ispezione diretta dell'autovettura Fiat Punto condotta da
[...]
– ha evidenziato che non è stato possibile stabilire se questi indossasse o meno le CP_6 cinture di sicurezza, né vi è menzione di ciò nel rapporto redatto dagli agenti della Polizia
Municipale. Tuttavia, secondo il Ctu, vista l'entità e la direzione della collisione e considerate le lesioni riportate da , l'utilizzo della cintura di sicurezza non CP_6 avrebbe condotto ad esiti meno gravi di quelli effettivamente verificatisi, posto che la spinta laterale subita dalla Fiat Punto e la conseguente rotazione hanno, probabilmente, causato l'urto della parte parietale della vittima contro il piantone centrale dell'auto, precisando che “le cinture di sicurezza montate sulle autovetture in comune commercio proteggono il conducente soltanto dagli urti anteriori e da quelli posteriori”.
7 10. Le risultanze della consulenza tecnica – redatta all'esito di accurate indagini – possono essere complessivamente poste a fondamento della decisione, sebbene con le seguenti precisazioni.
10.1. In particolare, ritiene il Tribunale di doversi discostare dalle valutazioni del Ctu in merito all'apporto causale attribuito a nella verificazione del sinistro. CP_6
10.2. Secondo il Ctu “ , tenuto conto della data, dell'ora del sinistro e delle CP_6 condizioni atmosferiche ha omesso di usare la massima prudenza nell'attraversamento della carreggiata. Egli aveva infatti una possibile visuale di circa 200 metri e quindi, avrebbe potuto avvistare per tempo l'approssimarsi in velocità dell'Alfa 166”.
10.3. Al riguardo, anzitutto si evidenzia che costituisce circostanza accertata e non contestata che , conducente della vettura Alfa 166, al momento dell'evento si CP_7 trovava in grave stato di alterazione psico-fisica, posto che gli esami tossicologici eseguiti hanno riscontrato positività a cocaina, marijuana e un tasso alcolemico pari a 1,31 mg/l.
Costituisce altresì dato incontroverso che lo non ha posto in essere alcuna manovra CP_7 di frenata né altre manovre idonee ad evitare l'impatto o quanto meno volte a contenere le conseguenze della collisione;
con ogni probabilità tali omissioni sono da ricondurre alla elevata velocità e allo stato di alterazione nel quale versava il conducente in ragione delle sostanze assunte.
10.4. Ancora, occorre considerare che la valutazione del Ctu circa l'apporto causale del
– il quale a suo dire aveva possibilità di avvistare per tempo l'Alfa Romeo e avrebbe CP_6 omesso di usare la massima prudenza nell'attraversamento della carreggiata – è fondata su un dato non condivisibile.
10.5. Il Ctu ha affermato che il presunto punto d'urto era posto a 4,5 metri dallo spartitraffico, mentre, come già evidenziato, secondo lo schema ricostruttivo della Polizia
Municipale, la carreggiata ove è avvenuto l'impatto è larga 9 metri e il punto d'urto tra le due vetture è posto a 7,40 metri dall'apertura dello spartitraffico di Via Giovanni Paolo II
(gli Agenti accertatori affermano, a pag. 3 del verbale: “…Quale ipotetico punto d'impatto fra i due veicoli veniva individuato la parte centro destra della carreggiata della Via G.
Paolo II laddove si incrociano i veicoli che circolanti sulla Via G. Paolo II, intendono portarsi verso la periferia e quelli che provenienti dalla periferia intendono immettersi nella Via A. Meucci…”).
8 10.6. Il Ctu – chiamato a rendere chiarimenti sul punto all'udienza del 25.09.2024 – ha riferito che secondo quanto riportato dalla polizia al punto 5 della leggenda, dovrebbe dedursi che la larghezza della carreggiata è pari a 10,40 metri, mentre invece la larghezza della carreggiata è di 9 metri;
da tanto il Ctu ha reputato inattendibile la misura dei 7.40 metri, dichiarando di aver proceduto a ricalcolare con il sistema della triangolazione l'eventuale punto d'urto, basandosi sui dati della leggenda della polizia.
10.7. Tali deduzioni non possono essere condivise. Il rapporto della Polizia indica quale larghezza della carreggiata la misura di 9 metri e colloca il presunto punto d'urto ad una distanza di 7,40 metri dallo spartitraffico. Tali misurazioni sono da considerare maggiormente attendibili, perché eseguite nell'immediatezza dei fatti sui luoghi interessati, laddove sono state rinvenute tracce di una profonda incisione sull'asfalto.
10.8. Ne deriva che le valutazioni del Ctu circa la possibilità per il di avvistare il CP_6 veicolo condotto dallo devono essere disattese, in quanto fondate su misurazioni CP_7 inesatte ed essendo emerso che al momento dell'impatto la vettura condotta da
[...]
non aveva semplicemente impegnato l'ingresso dell'attraversamento stradale, ma CP_6 aveva quasi interamente percorso la carreggiata per immettersi nella Via Meucci.
10.9. Del resto, lo stesso Ctu all'udienza del 25 settembre 2024, ha dichiarato che in via astratta, tenendo conto delle violazioni al codice della strada addebitabili ai due conducenti, si dovrebbe pervenire - secondo i barème - ad una ripartizione della responsabilità pari al 30% in capo all'Alfa 166 e al 70% in capo alla Fiat Punto. Tuttavia, nel caso specifico, ha precisato che la causalità dell'evento morte è riconducibile alla velocità dell'automobile Alfa 166 che non ha avvistato il veicolo antagonista, non ha posto in essere manovre di frenata né altre manovre idonee ad evitare l'impatto o a diminuirne le conseguenze, e ha provocato uno spostamento dell'altro veicolo di 40 metri (calcolato tenendo conto delle rotazioni subite). Il Ctu ha precisato inoltre che il peso dell'Alfa 166 era di 1.620 kg e quello della Punto era di 1.135 kg, dunque con una differenza di 500 kg, facendo rilevare che il peso delle vetture incide sulla potenza di impatto.
11. In definitiva, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva dello , conducente della Alfa Romeo 166, nella verificazione del sinistro. CP_7
12. Venendo alle singole voci di danno richieste dagli attori e dalla parte intervenuta, si osserva quanto segue.
9 12.1. Gli attori e rispettivamente moglie e figli Parte_1 Parte_2 Parte_3 della vittima, hanno anzitutto formulato domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio, da perdita del rapporto parentale. Analoga domanda ha spiegato intervenuta nel giudizio, quale sorella della vittima. CP_5
12.2. Tale pregiudizio può ritenersi provato in via presuntiva e sulla base della comune esperienza allorché colpisce, come nella specie, soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela con la vittima del fatto illecito. Ciò che viene in rilievo, infatti, è la lesione dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata.
Trattasi di un interesse avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti (cfr., tra le altre, Cass. 19405/2013). In caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare, anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. n.
9231/2013). Di recente, la Suprema Corte ha evidenziato che il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
In particolare, l'art. 1226 c.c. richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo.
Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa” (così Cass. n. 10579/2021).
10 12.3. Per la liquidazione di tale danno possono essere utilizzate le nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024), che, come quelle in precedenza adottate, consentono di perseguire le esigenze di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la necessaria parità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, “essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
12.4. Nelle predette tabelle è previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 3.911,00, per il danno non patrimoniale da perdita del genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura
“oggettiva” e possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza
(qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti c.d. esteriori del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. interiori di tale danno (sofferenza interiore).
Tale circostanza deve essere allegata e può comunque essere provata anche con presunzioni, avendo riguardo allo specifico rapporto parentale perduto.
12.5. Ciò posto, occorre premettere che, con riferimento alla domanda spiegata da Pt_1
moglie della vittima, la quale al momento del decesso del coniuge era legalmente
[...] separata dal medesimo (come dalla stessa allegato), era onere della stessa, in relazione alla domanda risarcitoria proposta in qualità di coniuge convivente del danneggiato, dimostrare il proprio assunto difensivo, ossia che la separazione fosse simulata per ragioni di carattere economico e fiscale, e che dunque la convivenza matrimoniale non fosse di fatto mai cessata (cfr. Corte Appello Firenze, n. 1666/2023).
11 12.6. Orbene, l'istruttoria orale espletata ha permesso di accertare che effettivamente il rapporto di coniugio tra la vittima e l'attrice fosse ancora in essere e fosse Parte_1 connotato, sino al momento dell'evento, di una certa intensità. La teste Testimone_1 della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha dichiarato che la coabitazione tra i coniugi, unitamente al figlio è continuata anche dopo la separazione, ed è Pt_3 perdurata sino al decesso di . La teste ha riferito che anche durante le feste CP_6 natalizie questi era sempre a Napoli in famiglia, che i coniugi compivano attività comportandosi come coppia (“andavano sempre insieme alle gare di pattinaggio artistico del figlio , arrivavano sempre insieme in macchina. Le gare si svolgevano in varie Pt_2 città d'Italia”). Dichiarazioni di analogo tenore sono state rese dalla teste , la Testimone_2 quale ha riferito che i coniugi hanno continuato a stare insieme anche dopo la separazione.
12.7. Quanto invece al figlio , è pacifico, oltre che confermato in sede di prova Pt_2 testimoniale, che questi si sia trasferito in Inghilterra e che al momento dell'evento la convivenza con il padre era già cessata.
12.8. Gli istanti hanno chiesto le somme di € 150.000,00 per ciascuno, quale “danno non patrimoniale da perdita del congiunto in senso stretto” nonché ulteriori somme a titolo di
“danno soggettivo da perdita del congiunto” (in particolare € 261.750,00 in favore di
€ 145.416,67 in favore di ed € 253.025,00 in favore di Parte_1 Parte_2 Pt_3
.
[...]
12.9. Tuttavia, in applicazione dei criteri di liquidazione di cui alle tabelle del Tribunale di
Milano (edizione 2024), ritiene il Tribunale che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale possa essere unitariamente liquidato come segue.
12.10. Quanto alla moglie di anni 56 al momento del sinistro (punti 18), Parte_1 considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 56 (punti 18), tenuto conto che marito e moglie erano conviventi (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti, ossia i due figli (punti 12), considerato il legame affettivo in essere, che le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse e tenuto conto delle modalità di accadimento del fatto che hanno determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante il repentino decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie), considerato il valore del punto pari ad € 3.911,00, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di € 367.634,00.
12 12.11. Quanto al figlio della vittima, di anni 23 al momento dell'evento (24 Parte_3 punti), considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 56 (punti 18), tenuto conto della convivenza (punti 16), della sopravvivenza di due superstiti, ossia la madre e il fratello (punti 12), considerata l'intensità della relazione affettiva che notoriamente caratterizza il rapporto padre/figlio e del fatto che è stato impedito al figlio, a seguito del decesso del genitore, di proseguire la relazione parentale;
considerato che
le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse;
valutate le modalità di accadimento del fatto che hanno determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria tenuto conto del repentino decesso del padre (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie); considerato il valore del punto pari ad € 3.911,00; si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di €
391.100,00.
12.12. Quanto all'altro figlio della vittima, di anni 25 al momento Parte_2 dell'evento (24 punti), considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 56
(punti 18), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro (punti
0), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti, ossia la madre e il fratello (punti 12), considerata l'intensità della relazione affettiva che notoriamente caratterizza il rapporto padre/figlio e del fatto che è stato impedito al figlio, a seguito del decesso del genitore, di proseguire la relazione parentale;
considerato che
le esigenze dei superstiti sono rimaste definitivamente compromesse;
valutate le modalità di accadimento del fatto che hanno determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria tenuto conto del repentino decesso del padre (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie); considerato il valore del punto pari ad € 3.911,00; si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di € 328.524,00.
12.13. Quanto invece alla sorella di anni 54 al momento del sinistro (punti CP_5
12), considerata l'età della vittima al momento del decesso di anni 56 (punti 12), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi al momento del sinistro (punti 0), tenuto conto della composizione del nucleo familiare (punti 16), considerata la presumibile intensità della relazione affettiva tra i fratelli e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che hanno determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria considerata la repentinità del decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 30 nel caso di specie), tenuto conto del valore del punto pari ad € 1.698,00, il danno non patrimoniale da
13 perdita del rapporto parentale ammonta ad € 118.860,40; tenuto conto che in sede di comparsa conclusionale la parte ha chiesto liquidarsi la somma di € 115.477,60, la domanda può essere accolta nei limiti di tale richiesta.
13. Non può essere riconosciuto il c.d. danno non patrimoniale terminale.
13.1. Come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 23153/2019), in seguito alla pronuncia a Sezioni Unite (Cass. 15350/2015), i danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili "jure hereditatis", possono consistere: a) nel "danno biologico" (cd.
"danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute, quale danno-conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'exitus, purché tali conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale", a prescindere dall'accertamento che durante tale periodo la vittima abbia mantenuto lucidità;
b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale" o da lucida agonia), consistente nello stato di sofferenza (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima, che presuppone la "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine.
13.2. La Suprema Corte (Cass. n. 22541/2017) – pronunciatasi in un caso in cui tra l'evento ed il decesso della vittima erano trascorse poche ore – ha affermato che, dall'intervento delle Sezioni Unite del 2015, alla vittima è risarcibile la perdita di bene non patrimoniale “nella misura in cui la stessa sia ancora in vita, presupponendo la vicenda acquisitiva del diritto alla reintegrazione della perdita subita la capacità giuridica riconoscibile soltanto ad un soggetto esistent”" ai sensi dell'art. 2 c.c., comma 1.
13.3. Deve dunque escludersi la risarcibilità del danno da perdita del bene "vita" qualora il decesso si verifichi immediatamente - venendo meno allora il soggetto cui sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio può essere acquisito il relativo credito risarcitorio -
o "dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali" in tal caso sussistendo la mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo, in base a S.U. 15350/2015. Quando invece le lesioni mortali producono l'effetto esiziale a una distanza di tempo da quando si verificano, durante l'intervallo di tempo la persona è inserita nel sistema giuridico come soggetto
"capace" di essere titolare di diritti (mantenendo la capacità giuridica, ex art. 2) con la sussistenza di un danno rapportato alla durata del tempo che separa la lesione - inferita a
14 soggetto titolare di capacità giuridica dalla morte - evento che, giuridicamente, sopprime la capacità giuridica.
13.4. Da ultimo, Cass. n. 26727/2018, ha precisato – con orientamento che merita condivisione – che nella fattispecie in cui le risultanze processuali dimostrino che la persona sia rimasta lucida nello spatium temporis tra la lesione e la morte, dalla lesione al diritto alla dignità della persona umana (art. 2 Cost.), deriva la risarcibilità del danno non patrimoniale, che sussiste sia sotto il profilo stricto sensu biologico, sia sotto il profilo psicologico "morale", non essendo sostenibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, vale a dire che l'assenza di sofferenza umana sia un elemento privo di utilità.
13.5. Nella specie, non essendovi prova che tra lo scontro ed il decesso della vittima sia intercorso un periodo di tempo nel quale la vittima era lucida e percepiva la propria situazione, non può essere riconosciuto alcun ristoro a titolo di risarcimento danno non patrimoniale c.d. terminale, comprensivo della componente biologica temporanea.
14. Gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico iure proprio patito in conseguenza della morte del congiunto. Tale danno ricorre allorquando le conseguenze della perdita del rapporto parentale, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, siano degenerati in un autonomo danno biologico, suscettibile come tale di valutazione medico-legale.
14.1. Tali profili di danno non patrimoniale (ulteriori e diversi rispetto al danno da perdita del rapporto parentale), purché medicalmente accertati, devono essere necessariamente considerati nella liquidazione del risarcimento, incorrendosi altrimenti nel rischio di svilire un profilo di danno che presenta una propria oggettiva evidenza e di non valutare adeguatamente le peculiarità del caso concreto, rispetto alle situazioni in cui al danno parentale non si accompagni un pregiudizio di natura biologica (cfr. Cass. n. 28423/2008,
Cass. n. 2557/2011, Cass. n. 9320/2015; Cass. 21084/2015; Cass. 10269/2015).
14.2. Nella specie, non è stata prodotta alcuna documentazione medica comprovante la sussistenza di danni alla salute suscettibili di valutazione medico-legale (cfr. Cass. n.
31886/2019).
14.3. Deve dunque ritenersi non provata la sussistenza in capo agli attori di un danno biologico derivante dal fatto illecito per cui è causa. Né è stata espletata ctu medico legale, in quanto ritenuta meramente esplorativa.
15 14.4. La quantificazione del danno nella misura del 10% per ciascun soggetto, operata dagli istanti, in assenza di documentazione medica attestante eventuali patologie causalmente riconducibili ai fatti per cui è causa, deve ritenersi inattendibile, non avendo gli attori in alcun modo chiarito i criteri di determinazione del danno biologico applicati, né la tabella di valutazione medico-legale di riferimento (barème), né puntualmente esplicitato il percorso logico-valutativo seguito per giungere alla quantificazione percentualistica del danno. Ne consegue che nessun danno biologico, da intendersi come menomazione all'integrità fisica e psichica medicalmente accertabile, può essere riconosciuto agli attori in conseguenza del fatto illecito.
15. Gli attori, rispettivamente moglie e figli della vittima, hanno altresì agito per il risarcimento del danno patrimoniale iure proprio commisurato alla perdita costituita dalla privazione dell'apporto economico da parte del congiunto, convivente con gli istanti.
15.1. In via generale, tale forma di risarcimento può essere riconosciuta ai congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo laddove gli stessi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e/o di cui, presumibilmente, avrebbero beneficiato in futuro;
ciò in applicazione del principio generale per il quale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno (sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale o da responsabilità contrattuale) ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo, evitando che il risarcimento si risolva in una fonte di lucro per il danneggiato, con la conseguenza che la misura del risarcimento non può evidentemente superare quella del valore dello specifico bene leso (cfr. Cass. n. 15822/2005).
15.2. Ai fini della determinazione di tale voce di danno, occorre assumere come base di calcolo il reddito del congiunto defunto e calcolare quale parte di tale reddito potesse costituire il c.d. reddito utile, sottraendo la c.d. quota sibi, ossia la quota che il defunto avrebbe riservato a sé e ai propri bisogni (Cass. n. 10304/2009); tale quota varia, ovviamente, in relazione alle variabili caratteristiche del nucleo familiare (numero dei suoi componenti, numero dei membri percettori di reddito, consistenza del singolo o dei plurimi redditi, tenore di vita).
15.3. Come di recente chiarito dalla Suprema Corte, in tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive,
16 in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, anche spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale (Cass. n. 21402/2022).
15.4. Facendo applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da perdita di reddito, dovranno operarsi due liquidazioni: la prima avente ad oggetto (quale danno attuale – non futuro – esattamente accertabile) i redditi già perduti al momento della liquidazione sulla base dell'elemento concreto costituito dal periodo di vita dei congiunti, sino al momento della decisione;
la seconda avente ad oggetto i redditi che saranno verosimilmente perduti dai congiunti dopo tale momento. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il danno patrimoniale derivato al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima assume natura di danno emergente con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, configurandosi invece come lucro cessante con riguardo al periodo successivo alla liquidazione medesima (Cass n.
10321/2018). Ne deriva che è necessario utilizzare un criterio di attualizzazione/capitalizzazione solo con riferimento al danno successivo alla decisione, avendo riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito, mentre, con riferimento al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve operarsi il cumulo di rivalutazione e interessi compensativi.
15.5. Tanto chiarito, venendo alla prima delle citate liquidazioni – ossia alla determinazione del danno emergente già verificatosi tra la data del sinistro e quella della decisione – occorre considerare che era titolare di una società di servizi CP_6 unitamente al figlio . Come allegato dagli attori, sulla base delle ultime tre Pt_2 dichiarazioni dei redditi risultanti dai modelli di dichiarazione per gli anni 2011-2012 e
2013, può considerarsi un reddito annuo medio pari ad € 9.599,66. Nel caso di specie la c.d. quota sibi può essere determinata nella misura di 1/3 (ossia € 3.199,88), tenendo conto della composizione del nucleo familiare (formato dal coniuge e dal figlio e del Pt_3 presumibile tenore di vita goduto dai componenti. Secondo gli attori “la somma che è
17 dovuta dalla data del decesso ad oggi alla moglie ed al figlio è pari ai 2/9 di € Pt_3
9.599,66 ciascuno, mentre nulla è dovuto al figlio già emancipato”. Orbene, tale Pt_2 somma può essere riconosciuta agli istanti, evidenziandosi la necessità di contenere la liquidazione nei limiti della domanda ed evidenziando altresì la mancanza di allegazioni in merito ad eventuali incrementi di reddito cui il de cuius avrebbe avuto diritto, nonché la mancanza di allegazioni circa la data in cui lo stesso avrebbe raggiunto l'età pensionabile, nonché circa l'ammontare dell'eventuale trattamento pensionistico.
15.6. Ne deriva che il contributo economico perso da e può Parte_1 Parte_3 essere determinato in € 9.599,66 per ciascuno. Su tale somma è dovuta la rivalutazione monetaria. Pertanto, ai fini dell'esatta quantificazione del danno emergente da risarcire, i redditi annui perduti da ciascun erede della vittima dovranno essere rivalutati in base all'anno in cui si sarebbero dovuti incassare. Sono altresì dovuti gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno. Spettano, infine, ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale, dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
15.7. Per quanto riguarda, poi, i redditi che saranno verosimilmente perduti dai familiari conviventi della vittima, successivamente alla decisione, si evidenzia in via generale che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che merita condivisione, “la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per la moglie moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all'età del più giovane tra i due;
per il figlio in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno;
nell'uno e nell'altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell'importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito” (Cass. n. 6619/2018). In proposito, laddove si liquidi il danno predetto in forma di capitale, dovrà procedersi alla determinazione del reddito che il defunto percepiva al momento della morte, detrarsi la quota presumibilmente destinata ai propri bisogni o al risparmio (c.d. quota sibi) e, infine,
18 moltiplicare il risultato per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, ove possa ritenersi che il superstite avrebbe continuato a godere del sostegno economico vita natural durante.
15.8. Ciò posto, deve anzitutto precisarsi che nelle more anche il figlio ha Parte_3 raggiunto un'età che consente di ritenere presumibilmente maturata l'indipendenza economica. Ne consegue che, con riferimento al figlio, il ristoro già calcolato – con riguardo al periodo intercorso tra la data dell'evento e la liquidazione – può considerarsi integralmente satisfattivo del danno derivante dalla perdita dell'apporto economico del genitore. Quanto invece al danno da lucro cessante in capo alla moglie della vittima, deve rilevarsi che verosimilmente il de cuius al momento della decisione avrebbe raggiunto l'età pensionabile. Non risulta tuttavia allegato, neanche in via presuntiva, l'ammontare del trattamento pensionistico che il congiunto avrebbe presumibilmente goduto. Ne deriva che non è consentito al Tribunale operare una stima, seppur equitativa, dei redditi perduti dalla moglie della vittima a tale titolo, ossia del danno da lucro cessante. Di conseguenza, la domanda sul punto non può essere accolta.
16. L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nei limiti di quanto sopra esposto, formulata contro , CP_2
e , quali eredi di e Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 [...]
in forza dell'art. 283, n. 1, lett. b), D.lgs. n. 209/2005, porta all'accoglimento Per_2 della domanda di di accertamento del suo diritto di regresso nei Controparte_8 confronti degli eredi del responsabile civile, diritto previsto dall'art. 292, comma 1, D.lgs.
n. 209/2005.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
18. Le spese di Ctu liquidate con decreto del 23.07.2021 sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara che la responsabilità del sinistro è ascrivibile esclusivamente al conducente del veicolo di proprietà di e;
Persona_1 Persona_2
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni come segue:
19 a) in favore di € 367.634,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita Parte_1 del rapporto parentale, oltre interessi come in motivazione;
€ 9.599,66 a titolo di danno emergente derivante dalla perdita dell'apporto economico del congiunto, oltre interessi come in motivazione;
b) in favore di € 391.100,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del Parte_3 rapporto parentale, oltre interessi come in motivazione;
€ 9.599,66 a titolo di danno emergente derivante dalla perdita dell'apporto economico del congiunto, oltre interessi come in motivazione;
c) in favore di : € 328.524,00 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del Parte_2 rapporto parentale, oltre interessi come in motivazione;
d) in favore di € 115.477,60 a titolo di danno non patrimoniale da perdita CP_5 del rapporto parentale, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta nel resto le domande formulate da e;
Parte_1 Parte_3 Parte_2
- accerta il diritto di regresso ex art. 292, comma 1, D.lgs. n. 209/2005 di Controparte_8 nei confronti di , e , quali eredi di
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e ; Persona_1 Persona_2
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori, che liquida in € 1.720,00 per esborsi ed in € 30.000,00 per compensi professionali;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali di
[...]
che liquida in € 9.000,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore degli CP_5
Avv.ti Anna Esposito ed Edoardo De Simone che ne hanno fatto richiesta;
- pone le spese di Ctu liquidate con decreto del 23.07.2021 definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Crotone, li 30.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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