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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentario • 1
- 1. L’efficacia “ex tunc” delle sentenze di illegittimità costituzionale,Geom. Luigi Spina · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27 ottobre 2025
Ex tunc” ed “ex nunc”: coordinate definitorie. Le locuzioni latine ex tunc e ex nunc rappresentano due paradigmi di efficacia temporale degli atti giuridici: Ex tunc: l'effetto si produce retroattivamente, sin dall'origine dell'atto. L'atto si considera come mai esistito. Ex nunc: l'effetto si produce dal momento della pronuncia in avanti, lasciando intatti gli effetti pregressi. Nel diritto costituzionale, la distinzione assume rilievo centrale in relazione alle sentenze della Corte costituzionale. La giurisprudenza consolidata ha affermato che le sentenze di accoglimento — ossia quelle che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma — hanno efficacia ex tunc, salvo che la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del Consigliere delegato dott.ssa Maria Luisa Arienzo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nel procedimento RG n. 3775/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione onorari CTU, all'esito dell'udienza del 26.3.2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliato per il presente procedimento in PO, alla via Ferdinando del Carretto
n. 26 presso lo studio professionale dell'Avv. Andrea Cristiano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ), parte appellante nel giudizio di merito CP_1 C.F._2
incardinato al R.G.N. 5978/2016 della Corte d'Appello di PO
(C.F.: ), parte appellata nel giudizio di merito Controparte_2 C.F._3 incardinato al R.G.N. 5978/2016 della Corte d'Appello di PO
(C.F. ), parte appellata nel giudizio di merito Controparte_3 C.F._4 incardinato al R.G.N. 5978/2016 della Corte d'Appello di PO
(C.F. ), parte appellata nel giudizio di merito Controparte_4 C.F._5 incardinato al R.G.N. 5978/2016 della Corte d'Appello di PO
OPPOSTI CONTUMACI
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002, depositato in data 19.8.2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione n. cron. 1923/2024 emesso in suo favore in data 19.7.2024 dalla Corte di Appello di PO-VI Sezione Civile nel procedimento incardinato al RG n. 5978/2016.
1.2 A suo fondamento l'opponente ha premesso di essere stato nominato CTU nel predetto giudizio, svolgendo una prima consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la “verifica del giunto sismico nel rispetto della normativa vigente”, esitata nella relazione peritale depositata in data 21.5.2018, e, in virtù di un rinnovato incarico disposto con ordinanza collegiale del 16.2.2023, avente ad oggetto un accertamento diverso e più ampio di quello precedente, una seconda relazione depositata il 5.12.2023; in seguito alla richiesta di chiarimenti disposta dalla Corte di Appello sul quesito di cui al punto 4 e sulle controdeduzioni di parte sollevate nelle note successive al deposito dell'elaborato tecnico, svolgeva una relazione integrativa depositata in data 20.6.2024.
La Corte d'Appello, disattendendo le istanze di liquidazione presentate dall'odierno opponente, con cui è stato richiesto un compenso di € 3.828,00 per onorari oltre € 650,00 per spese, ha liquidato la somma di € 1.892,03 per onorari oltre € 268,68 per spese.
1.3 Avverso tale decreto ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R Parte_1
115/2002, lamentando l'errore in cui è incorso il giudice a quo, che, riconoscendogli un importo di gran lunga ridotto rispetto a quello richiesto, ha trascurato di considerare che l'attività affidata con il secondo incarico non ha natura meramente integrativa di quella già espletata ed esitata nella relazione depositata il 21.5.2018, bensì è consistita in una indagine completamente diversa.
1.4 Incardinato ritualmente il contraddittorio con i soggetti che rivestono la qualità di parti nel giudizio cui afferisce il decreto di liquidazione opposto, nessuno di essi si è costituito.
1.5 All'udienza del 26.3.2025, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c., essendo la controversia regolata dal rito semplificato di cognizione come stabilito dall'art. 15 D. Lgs. 150/2011 novellato dal D. Lgs
n. 149/2022, il Consigliere delegato in forza del decreto presidenziale del 21.8.2024 ha riservato la causa in decisione.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , , CP_1 Controparte_2
, ritualmente citati e non comparsi. Controparte_3 Controparte_4
2.1 L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei termini che di seguito si espongono. Nella liquidazione del compenso per la consulenza oggetto della presente controversia
(accertamento sulla violazione di distanze legali e sulla conformità urbanistica di immobili) occorre far riferimento all'importo degli onorari commisurato, a norma dell'art.4 l. 8 luglio
1980 n. 319 (così come rideterminato con D.M. 30.5.2002), alle vacazioni necessarie all'espletamento della perizia.
La doglianza dell'opponente coglie, allora, nel segno, laddove rimprovera al giudice a quo di aver liquidato un onorario dall'importo incongruo rispetto alla natura e all'oggetto dell'accertamento tecnico espletato.
Come, infatti, fondatamente obiettato dal ricorrente, il secondo incarico ha avuto ad oggetto una indagine su aspetti completamente nuovi ed autonomi rispetto al primo accertamento, che aveva riguardato unicamente la verifica della rispondenza del giunto tecnico alla normativa di legge.
Si ritiene, tuttavia, che il tempo cui commisurare il compenso a vacazioni, debba arrestarsi al deposito della relazione conclusiva avvenuta alla data del 5.12.2023, senza tener conto dello sviluppo successivo imposto dalla integrazione disposta dal Collegio con ordinanza del 23.5.2024, con cui si rilevava, tra l'altro, l'incompleta risposta al quesito sub 4
(individuazione delle opere a farsi per il ripristino).
L'odierno opponente, infatti, pur nutrendo riserve sull'opportunità di estendere l'indagine alla quantificazione economica delle opere a farsi per il ripristino in considerazione delle peculiarità della fattispecie (necessità di procedere ad un previo intervento demolitivo), avrebbe dovuto, sin da subito, fornire risposta al quesito, rientrante espressamente nel primo mandato, senza costringere la Corte a demandare il completamento dell'indagine ad una successiva integrazione.
Esaminata, allora, la relazione del C.T.U, si ritiene che, in considerazione del tempo trascorso tra la data di inizio delle operazioni peritali ed il deposito della relazione conclusiva e dell'impegno presumibilmente dedicato, in tale lasso temporale, all'espletamento dell'incarico, alla luce dell'attività espletata, della natura e caratteristiche dell'accertamento nonché delle questioni affrontate e risolte, debbano essere riconosciute n.
250 vacazioni.
Nella determinazione del relativo importo va, poi, rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che la previsione dell'art. 4 cit è manifestamente irragionevole nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate. In particolare si è affermato che “..lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive - quale che ne fosse, in origine, il fondamento - accentua, nel descritto contesto, l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione. Questa assoluta sproporzione finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l'esigenza primaria - che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla legge n. 1426 del 1956, la quale ancora distingueva gli onorari “a tempo” avendo riguardo al titolo di studio dell'ausiliare del magistrato - di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus publicum conferito”
In applicazione, pertanto, della norma come ridisegnata dall'intervento del Giudice delle
Leggi, gli onorari a vacazioni ammontano ad € 3.670,00 (€ 14,68 x n. 250 vacazioni).
Quanto, infine, agli esborsi presumibili in relazione all'attività compiuta (accessi indicati nella relazione peritale), essi sono ritenute congrui nella misura complessiva di € 600,00
3. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate, avendo l'opposizione trovato causa nel provvedimento giudiziale e non avendo ad essa resistito gli opposti.
P.Q.M
1) dichiara la contumacia di , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
; Controparte_4
2) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto opposto, liquida in favore di , al titolo di cui è causa, la somma di € 600,00 Parte_1 per spese (in luogo che di € 268,68) e di € 3.670,00 per compensi (in luogo di € 1.892,03), oltre IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in PO il 31.3.2025
Il Consigliere delegato Dr.ssa Maria Luisa Arienzo
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del Consigliere delegato dott.ssa Maria Luisa Arienzo ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nel procedimento RG n. 3775/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione onorari CTU, all'esito dell'udienza del 26.3.2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliato per il presente procedimento in PO, alla via Ferdinando del Carretto
n. 26 presso lo studio professionale dell'Avv. Andrea Cristiano che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: ), parte appellante nel giudizio di merito CP_1 C.F._2
incardinato al R.G.N. 5978/2016 della Corte d'Appello di PO
(C.F.: ), parte appellata nel giudizio di merito Controparte_2 C.F._3 incardinato al R.G.N. 5978/2016 della Corte d'Appello di PO
(C.F. ), parte appellata nel giudizio di merito Controparte_3 C.F._4 incardinato al R.G.N. 5978/2016 della Corte d'Appello di PO
(C.F. ), parte appellata nel giudizio di merito Controparte_4 C.F._5 incardinato al R.G.N. 5978/2016 della Corte d'Appello di PO
OPPOSTI CONTUMACI
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 170 DPR 115/2002, depositato in data 19.8.2024, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione n. cron. 1923/2024 emesso in suo favore in data 19.7.2024 dalla Corte di Appello di PO-VI Sezione Civile nel procedimento incardinato al RG n. 5978/2016.
1.2 A suo fondamento l'opponente ha premesso di essere stato nominato CTU nel predetto giudizio, svolgendo una prima consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto la “verifica del giunto sismico nel rispetto della normativa vigente”, esitata nella relazione peritale depositata in data 21.5.2018, e, in virtù di un rinnovato incarico disposto con ordinanza collegiale del 16.2.2023, avente ad oggetto un accertamento diverso e più ampio di quello precedente, una seconda relazione depositata il 5.12.2023; in seguito alla richiesta di chiarimenti disposta dalla Corte di Appello sul quesito di cui al punto 4 e sulle controdeduzioni di parte sollevate nelle note successive al deposito dell'elaborato tecnico, svolgeva una relazione integrativa depositata in data 20.6.2024.
La Corte d'Appello, disattendendo le istanze di liquidazione presentate dall'odierno opponente, con cui è stato richiesto un compenso di € 3.828,00 per onorari oltre € 650,00 per spese, ha liquidato la somma di € 1.892,03 per onorari oltre € 268,68 per spese.
1.3 Avverso tale decreto ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R Parte_1
115/2002, lamentando l'errore in cui è incorso il giudice a quo, che, riconoscendogli un importo di gran lunga ridotto rispetto a quello richiesto, ha trascurato di considerare che l'attività affidata con il secondo incarico non ha natura meramente integrativa di quella già espletata ed esitata nella relazione depositata il 21.5.2018, bensì è consistita in una indagine completamente diversa.
1.4 Incardinato ritualmente il contraddittorio con i soggetti che rivestono la qualità di parti nel giudizio cui afferisce il decreto di liquidazione opposto, nessuno di essi si è costituito.
1.5 All'udienza del 26.3.2025, cui la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c., essendo la controversia regolata dal rito semplificato di cognizione come stabilito dall'art. 15 D. Lgs. 150/2011 novellato dal D. Lgs
n. 149/2022, il Consigliere delegato in forza del decreto presidenziale del 21.8.2024 ha riservato la causa in decisione.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , , CP_1 Controparte_2
, ritualmente citati e non comparsi. Controparte_3 Controparte_4
2.1 L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei termini che di seguito si espongono. Nella liquidazione del compenso per la consulenza oggetto della presente controversia
(accertamento sulla violazione di distanze legali e sulla conformità urbanistica di immobili) occorre far riferimento all'importo degli onorari commisurato, a norma dell'art.4 l. 8 luglio
1980 n. 319 (così come rideterminato con D.M. 30.5.2002), alle vacazioni necessarie all'espletamento della perizia.
La doglianza dell'opponente coglie, allora, nel segno, laddove rimprovera al giudice a quo di aver liquidato un onorario dall'importo incongruo rispetto alla natura e all'oggetto dell'accertamento tecnico espletato.
Come, infatti, fondatamente obiettato dal ricorrente, il secondo incarico ha avuto ad oggetto una indagine su aspetti completamente nuovi ed autonomi rispetto al primo accertamento, che aveva riguardato unicamente la verifica della rispondenza del giunto tecnico alla normativa di legge.
Si ritiene, tuttavia, che il tempo cui commisurare il compenso a vacazioni, debba arrestarsi al deposito della relazione conclusiva avvenuta alla data del 5.12.2023, senza tener conto dello sviluppo successivo imposto dalla integrazione disposta dal Collegio con ordinanza del 23.5.2024, con cui si rilevava, tra l'altro, l'incompleta risposta al quesito sub 4
(individuazione delle opere a farsi per il ripristino).
L'odierno opponente, infatti, pur nutrendo riserve sull'opportunità di estendere l'indagine alla quantificazione economica delle opere a farsi per il ripristino in considerazione delle peculiarità della fattispecie (necessità di procedere ad un previo intervento demolitivo), avrebbe dovuto, sin da subito, fornire risposta al quesito, rientrante espressamente nel primo mandato, senza costringere la Corte a demandare il completamento dell'indagine ad una successiva integrazione.
Esaminata, allora, la relazione del C.T.U, si ritiene che, in considerazione del tempo trascorso tra la data di inizio delle operazioni peritali ed il deposito della relazione conclusiva e dell'impegno presumibilmente dedicato, in tale lasso temporale, all'espletamento dell'incarico, alla luce dell'attività espletata, della natura e caratteristiche dell'accertamento nonché delle questioni affrontate e risolte, debbano essere riconosciute n.
250 vacazioni.
Nella determinazione del relativo importo va, poi, rilevato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto che la previsione dell'art. 4 cit è manifestamente irragionevole nella parte in cui, al secondo comma, impone una rilevante diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate. In particolare si è affermato che “..lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive - quale che ne fosse, in origine, il fondamento - accentua, nel descritto contesto, l'assoluta sproporzione tra l'entità del compenso da riconoscersi all'ausiliare e il valore della sua prestazione. Questa assoluta sproporzione finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l'esigenza primaria - che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla legge n. 1426 del 1956, la quale ancora distingueva gli onorari “a tempo” avendo riguardo al titolo di studio dell'ausiliare del magistrato - di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all'importanza del munus publicum conferito”
In applicazione, pertanto, della norma come ridisegnata dall'intervento del Giudice delle
Leggi, gli onorari a vacazioni ammontano ad € 3.670,00 (€ 14,68 x n. 250 vacazioni).
Quanto, infine, agli esborsi presumibili in relazione all'attività compiuta (accessi indicati nella relazione peritale), essi sono ritenute congrui nella misura complessiva di € 600,00
3. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate, avendo l'opposizione trovato causa nel provvedimento giudiziale e non avendo ad essa resistito gli opposti.
P.Q.M
1) dichiara la contumacia di , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
; Controparte_4
2) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in parziale riforma del decreto opposto, liquida in favore di , al titolo di cui è causa, la somma di € 600,00 Parte_1 per spese (in luogo che di € 268,68) e di € 3.670,00 per compensi (in luogo di € 1.892,03), oltre IVA e CPA come per legge;
3) compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in PO il 31.3.2025
Il Consigliere delegato Dr.ssa Maria Luisa Arienzo