Articolo 690 del Codice penale
Articolo 590 quinquiesArticolo 576
Versione
1 luglio 1931
Art. 690.

(Determinazione in altri dello stato di ubriachezza)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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