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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente e Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 0000000000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso rifiuto tacito dell'istanza di riesame in autotutela della cartella di pagamento n.
09220240002572454000, ai sensi dell'art. 10-quater della L. 212/2000: Autotutela obbligatoria dell'iscrizione a ruolo n. 2024/550015, di euro 282.756,14, relativa al controllo automatizzato del Modello IVA/2020, presentato per il periodo d'imposta 2019, propone formale e rituale ricorso la società Ricorrente_1 S.p.a., in persona dell'Amministratore Nominativo_1 e legale rappresentante pro tempore Dott. Nominativo_2 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
La parte ricorrente premette che in data 10.12.2020, il Tribunale di Potenza procedeva alla nomina di un Amministratore Nominativo_1 della società Ricorrente_1 S.p.a., nella persona del Dott. Nominativo_2 a cui veniva affidato il compito di “ricostruire il patrimonio societario e porre in essere le attività per la tutela della società nonché la gestione dei contenziosi in essere,” e “di procedere ad ogni doverosa iniziativa afferente alla gestione della società”.
L'Amministratore Nominativo_1, quindi, sulla base dell'incarico ricevuto, per quanto specificamente concerne la posizione IVA della società societa_1 S.p.a., ha provveduto alla ricostruzione degli imponibili e delle liquidazioni periodiche IVA. In particolare ha effettuato le seguenti ricostruzioni e verifiche:
-periodo d'imposta 2014, con un credito da riportare in detrazione o in compensazione (Rigo VX5) di euro
24.029,00;
-periodo d'imposta 2015, con importo complessivo di euro 21.968 a titolo di credito Iva del periodo d'imposta
2015 (Rigo VX5) determinato dalla differenza tra il credito Iva liquidato nel periodo d'imposta 2014 di euro
24.029 (Rigo VL8) e l'importo del credito compensato con modello F24 di euro 2.061 (Rigo VL9);
-periodo d'imposta 2016, con importo complessivo di euro 178.828 a titolo di credito Iva del periodo d'imposta
2016 (Rigo VX5) determinato dalla somma dell'importo liquidato a titolo d'imposta a credito del periodo d'imposta 2016 di euro 176.668 (Rigo VL4) e dall'importo a titolo di eccedenza del credito anno precedente
(Rigo VL26) (Differenza tra il credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 di euro 21.968,00 “rigo VL8”
e il credito compensato con il modello F24 di euro 19.808 (rigo VL9) di euro 2.160,00);
-periodo d'imposta 2017, con importo complessivo a titolo di saldo a credito Iva da riportare in detrazione o in compensazione (Rigo VX5) per il periodo d'imposta 2017 pari ad euro 196.501,00, determinato dalla somma dell'importo di euro 29.638,00 (credito Iva liquidato nel periodo d'imposta 2017 – Rigo VL4) e l'importo di euro 166.863,00 (Eccedenza del credito anno precedente – Rigo VL25);
-periodo d'imposta 2018, con importo complessivo a titolo di saldo a credito Iva da riportare in detrazione o in compensazione (Rigo VX5) per il periodo d'imposta 2018 pari ad euro 196.660,00, determinato dalla somma dell'importo del credito Iva liquidato nel periodo d'imposta 2018 di euro 159,00 (rigo VL4) e l'importo di euro 166.501,00 a titolo d'eccedenza del credito anno precedente (Rigo VL25);
-periodo d'imposta 2019 dove veniva riportato il credito da dichiarazione del periodo 2018 di euro 196.660,00; pertanto il saldo a credito Iva da riportare in detrazione o in compensazione (Rigo VX5) per il periodo d'imposta 2019 risulta essere euro 196.660,00.
A seguito della notifica della cartella in data 10 ottobre 2024, ha trasmesso l'istanza di autotutela, ai sensi dell'art. 10-quater della L. 212/2000, avverso la Cartella di pagamento relativa al controllo formale Iva per il periodo di imposta 2019.
Segnatamente, la società ricorrente ricostruendo e documentando il credito IVA dimostra la sussistenza del credito IVA esposto in dichiarazione relativamente al periodo d'imposta 2019, pur a fronte dell'omissione dichiarativa per l'annualità precedente.
Rappresenta che il saldo a credito del periodo d'imposta 2019 di euro 196.660,00, risulta come certo in forza delle fatture d'acquisto ricevute e pagate dalla società Ricorrente_1 S.p.a. nei periodi d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018, regolarmente annotate nei registri IVA;
il saldo a credito del periodo d'imposta 2019 di euro 196.660,00, risulta accertabile, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, in forza della certezza delle fatture passive ed anche ove venga contestata l'omissione della dichiarazione (Cass. 18642/2023); rileva che il controllo modello Iva anno 2019 – Dichiarazione modello Iva/2019 presentata per il periodo d'imposta 2019 –
Somme dovute a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R.n. 633 del 1972, non risulta essere stato notificato alla società Ricorrente_1 S.p.a. e che conseguentemente, ai sensi dell'art. 10-quater, comma 1, lett. e), risulta un errore sul presupposto dell'imposta e, pertanto, il ruolo deve essere oggetto di autotutela obbligatoria. A riguardo deduce che in data 08.01.2025, è maturato il silenzio-rifiuto avverso la predetta istanza di autotutela obbligatoria.
Ciò posto eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10-quater della L. 212/2000: Obbligatorietà dell'autotutela in conseguenza dell'assenza del presupposto della pretesa impositiva. Rileva che l'autotutela obbligatoria è esercitata sia d'ufficio, sia su istanza di parte e può riguardare anche atti definitivi, eccetto il caso in cui sia trascorso almeno un anno del consolidamento dell'atto (definitività) e la stessa obbligatorietà dell'istituto è rafforzata, inoltre, dalla previsione di impugnabilità del diniego (espresso o tacito) di autotutela, introdotto dal D.lgs. n. 220/2023, di riforma del contenzioso tributario.
Deduce sui presupposti dell'autotutela obbligatoria di cui all'art. 10-quater della L. 212/2000 rilevando che sussistono tutti i presupposti per l'esercizio dell'autotutela obbligatoria, la quale può intervenire anche in caso di atti definitivi. Quindi, il suo esercizio non è vincolato al rispetto di precisi limiti temporali, potendo essere esercitato anche dopo che siano spirati i termini per l'impugnazione dell'atto oggetto di riesame.
Eccepisce come motivi di autotutela la violazione e falsa applicazione dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972.
Rileva la riconoscibilità dell'eccedenza di imposta riveniente da dichiarazioni pregresse anche a fronte di omissione dichiarativa avendo dimostrato l'effettività del credito pur stante l'omissione dichiarativa. Invoca giurisprudenza in merito rappresentando che il contribuente pur in assenza della dichiarazione, può sempre provare la sussistenza del diritto ricorrendo all'esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile. Ritenendo di aver ottemperato a tale onere probatorio dimostrando l'assenza del presupposto impositivo a fondamento dell'iscrizione a ruolo conclude in accoglimento del ricorso per accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto tacito dell'istanza di riesame in autotutela della cartella di pagamento e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione Finanziaria l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento N. 092 20240002572454000 nonché dell'iscrizione a ruolo n.
2024/550015, di euro 282.756,14, relativa al controllo automatizzato del Modello IVA/2020, presentato per il periodo d'imposta 2019, con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore che si dichiara anticipatario.
Nelle successive memorie illustrative nel riportarsi al ricorso introduttivo insiste nell'accoglimento delle proprie ragioni ribadendo che la società non è incorsa in alcuna decadenza e rappresenta in sede di giudizio un credito Iva certo ed effettivo.
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Potenza, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, rappresenta che con la cartella di pagamento n. 09220240002572454, notificata in data 21/03/2024, definitiva per omessa impugnazione, l'Ufficio intimava il versamento dell'Iva a debito di € 196.660,00 (oltre sanzioni e interessi) derivante dal controllo automatizzato ex art. 54 – bis del DPR n. 633/1972 per l'anno d'imposta 2019. In dettaglio, il debito Iva risultante dal suddetto controllo emergeva per effetto dell'abbattimento dell'eccedenza a credito riportata dalle annualità precedenti essendo state presentate con ritardo superiore a novanta giorni e, dunque, omesse le relative di dichiarazioni. In conseguenza dell'abbattimento del credito pregresso, affiorava il minor credito di € 196.660,00 iscritto a ruolo unitamente alla sanzione per omesso versamento
(pari al 30% dell'imposta, ex art. 13 del D.Lgs n. 471/1997) ed agli interessi.
La parte ricorrente in data 10 ottobre 2024, inoltrava a quest'Ufficio via PEC un'istanza di annullamento in autotutela per mezzo della quale asseriva, per un verso, che il credito Iva riportato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2019 di € 196.660,00 risulterebbe certo in forza delle fatture d'acquisto ricevute e pagate nei periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018, regolarmente annotate nei registri Iva e, per altro, che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 10 – quater comma 1, lett. e) della L. n. 212/2000 emergerebbe un errore sul presupposto d'imposta da emendare attraverso l'adozione di un provvedimento di autotutela obbligatoria.
Sull'istanza di annullamento in autotutela si formava il silenzio – rifiuto da parte dell'Ufficio. Nel ribadire la legittimità del proprio operato conclude per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La società ricorrente impugna il diniego tacito dell'Ufficio eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 – quater della L. n. 212/2000, obbligatorietà dell'autotutela in conseguenza dell'assenza del presupposto della pretesa impositiva, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 – bis del DPR n. 633/1972, riconoscibilità dell'eccedenza d'imposta riveniente da dichiarazioni pregresse benché omesse.
In particolare impugna il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di autotutela obbligatoria inoltrata all'Ufficio in quanto ricorrerebbe un'ipotesi di manifesta illegittimità della cartella di pagamento concretantesi in un errore sul presupposto. A sostegno della sussistenza del diritto all'annullamento della cartella di pagamento, procede alla ricostruzione del relativo credito IVA di importo pari a € 196.660,00, per le annualità pregresse.
Dall'esame del ricorso di parte, emerge che il credito Iva di € 196.660,00 (oggetto di recupero da parte dell'Ufficio) esposto nella dichiarazione modello Iva 2020 presentata per l'anno d'imposta 2019 (sottoposta al controllo automatizzato ex art. 54 – bis del DPR n. 633/1972) si sarebbe, in realtà, formato nelle annualità pregresse a quella assoggettata a controllo e cioè a partire dall'anno d'imposta 2014 per poi stratificarsi negli anni d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 quando si sarebbe assestato nell'ammontare di € 196.660,00, riportato in avanti sia nell'anno d'imposta 2019 che nell'anno d'imposta 2020 per effetto delle corrispondenti dichiarazioni Iva.
Tutte le dichiarazioni riguardanti gli anni d'imposta in cui si sarebbe formato il credito Iva in controversia sono state presentate dal legale rappresentante della società solo in data 14/12/2021, dunque in ritardo rispetto alla scadenza ordinaria, per cui si considerano a tutti gli effetti omesse ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR n. 322/1998 (pur costituendo comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati). Pertanto la società ricorrente è decaduta dal diritto alla detrazione Iva prevista dall'art. 19, primo comma del DPR n. 633/1972 in quanto non ha mai esercitato tempestivamente il diritto di detrazione e alcun credito Iva è validamente sorto in capo alla stessa. Invero l'art. 19 cit. regola le modalità
e i tempi entro i quali deve essere esercitato il diritto alla detrazione (al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto oppure relativa al secondo anno successivo), mentre l'art. 30 del DPR n. 633/1972 regola le modalità attraverso cui il contribuente può recuperare l'eccedenza di imposta versata, stabilendo un'alternativa tra la detrazione da esercitare nell'anno successivo o la richiesta di rimborso.
Ciò posto la questione da esaminare nel caso che ci occupa riguarda le conseguenze del mancato rispetto formale, ovvero se il mancato rispetto dei requisiti formali possa determinare il disconoscimento del diritto ai fini IVA.
La parte ricorrente a fondamento della sussistenza del diritto all'annullamento dell'atto impugnato ha ricostruito e documentato il credito IVA di importo pari ad euro 196.660,00, malgrado l'omissione dichiarativa per le annualità pregresse, dimostrando l'effettività del credito IVA. Come è noto il credito rinveniente da una dichiarazione omessa qualora il contribuente ne dimostri l'esistenza può essere riconosciuto. Sul punto ordinanza 13902/2023 della Corte di Cassazione.
Dalla valutazione degli atti di causa emerge che il credito IVA oggetto di recupero da parte dell'Ufficio, esposto nella dichiarazione Iva 2020 per l'anno di imposta 2019 si sarebbe formato nelle annualità pregresse a partire dal 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e riportato in avanti sia nelle dichiarazioni per l'anno di imposta 2019 e
2020. La stessa parte ricorrente rileva che tutte le dichiarazioni in cui tale credito si sarebbe formato sono state presentate in data 14.12.2021.
Occorre rilevare che l'art. 19, primo comma del DPR n. 633/1972 dispone che: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo
». L'art. 19 in sostanza disciplina le modalità e i tempi entro i quali deve essere esercitato il diritto alla detrazione. Ciò posto con la presentazione in data 14.12.2021 di tutte le dichiarazioni riguardanti gli anni di imposta in cui si sarebbe formato il credito Iva in esame la società ricorrente in virtù di quanto statuito dall'art. 19 sopra citato, è decaduta dal diritto alla detrazione, in quanto non ha esercitato tempestivamente tale diritto.
La stessa Corte di Cassazione nel riconoscere in tema di Iva il diritto alla detrazione anche nel caso di violazione di requisiti formali, quali appunto la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ha sancito il principio che tale diritto deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, DPR 332 del 1998. Sul punto ord. n. 16432/2024.
Tale principio era stato già ribadito dalle SS.UU. Il principio aveva già trovato espressione nella nota sentenza delle SS.UU. n. 17757/2016 con cui era stato affermato che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta va riconosciuta da parte del giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sempre che tale eccedenza risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Emerge dunque l'importanza e la centralità dell'adempimento dichiarativo, ovvero la presentazione della dichiarazione annuale. Nella fattispecie in esame si rileva l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni in cui è maturato il relativo credito.
Pertanto alla luce dei principi consolidati promananti dalla giurisprudenza della Suprema Corte il ricorrente se non presenta la dichiarazione annuale perde il diritto alla detrazione, ovvero la possibilità di utilizzare il credito per compensare l'Iva a debito negli anni successivi. Ciò posto occorre tuttavia ribadire che pur perdendo il diritto alla detrazione non perde il credito in sé in quanto ha la possibilità di chiederne il rimborso secondo una procedura diversa e rispettando specifici termini di decadenza o prescrizione.
Dunque l'omissione della dichiarazione impedisce la detrazione ma non il rimborso. Ciò perché la detrazione è in sostanza una modalità di utilizzo del credito che si basa sula continuità dei dati contabili esposti nelle dichiarazioni annuali consecutive.
Invero come già detto in precedenza la normativa Iva, in particolare gli artt. 19 e 30 del DPR n. 633/1972, delinea un sistema fondato sulla continuità dei dati contabili esposti nelle dichiarazioni. Ciò perché il diritto alla detrazione dell'eccedenza IVA matura di anno in anno e deve essere esercitato riportando il credito nella dichiarazione dell'anno successivo. Dunque la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale comporta la decadenza dal diritto di portarlo in detrazione nell'anno successivo.
Pertanto l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali intermedie, anche se il credito risultava correttamente dichiarato nell'anno in cui era originato, interrompe la continuità temporale necessaria per esercitare il diritto alla detrazione del credito IVA.
Assume dunque fondamentale importanza il principio di continuità temporale delle dichiarazioni, per cui la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali per periodi intermedi, come nel caso in esame, preclude il diritto alla detrazione confinando il contribuente alla via del rimborso.
Sul punto recente ordinanza Corte di Cassazione n. 3740/2025.
In ogni caso tale circostanza non viola il principio di neutralità dell'Iva poiché al contribuente è comunque garantita la possibilità di recuperare il credito attraverso la modalità del rimborso. Di converso la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione del credito Iva senza alcuna limitazione temporale contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, caposaldo dell'ordinamento giuridico, il quale impone che la situazione fiscale del soggetto passivo, in correlazione ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell'A.F., non può essere indefinitamente rimesso in discussione.
E' pertanto da ritenere illegittima la pretesa del contribuente di esercitare la detrazione, al di fuori del limite temporale per il suo esercizio alla detrazione Iva di cui all'art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972. Il recupero del credito Iva trova fondamento nell'omessa presentazione delle dichiarazioni Iva per l'annualità in cui sarebbe sorto e nella decadenza dall'esercizio del diritto, ovvero per mancato esercizio del diritto alla detrazione nei termini previsti dall'art. 19, comma 1 del DPR n. 633/1972.
Alla luce di tale inquadramento giuridico della fattispecie in esame ne consegue l'insussistenza dell'errore sul presupposto impositivo, non configurandosi l'ipotesi di obbligatorietà dell'annullamento in autotutela ex art. 10 - quater della legge n. 212/2000, le cui disposizioni alle quali si ispira devono ritenersi tassative e, dunque, di stretta interpretazione.
Corre l'obbligo di rilevare che l'oggetto del ricorso è costituito dal diniego tacito sull'istanza di annullamento in autotutela e non dalla cartella di pagamento. Ne consegue che in assenza di ricorso avverso la cartella di pagamento la pretesa si è consolidata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante;
le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In relazione a quanto innanzi e tenuto conto delle risultanze in atti il ricorso non merita accoglimento.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese tenuto conto dei motivi di impugnazione e dell'esito del giudizio, in ragione delle peculiarità delle questioni trattate, e della controvertibilità delle opposte posizioni, vanno integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Potenza, il 12.12.2025 Il Presidente relatore: Dott.ssa Filomena Egidia
Cervino
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Presidente e Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. 0000000000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 619/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso rifiuto tacito dell'istanza di riesame in autotutela della cartella di pagamento n.
09220240002572454000, ai sensi dell'art. 10-quater della L. 212/2000: Autotutela obbligatoria dell'iscrizione a ruolo n. 2024/550015, di euro 282.756,14, relativa al controllo automatizzato del Modello IVA/2020, presentato per il periodo d'imposta 2019, propone formale e rituale ricorso la società Ricorrente_1 S.p.a., in persona dell'Amministratore Nominativo_1 e legale rappresentante pro tempore Dott. Nominativo_2 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
La parte ricorrente premette che in data 10.12.2020, il Tribunale di Potenza procedeva alla nomina di un Amministratore Nominativo_1 della società Ricorrente_1 S.p.a., nella persona del Dott. Nominativo_2 a cui veniva affidato il compito di “ricostruire il patrimonio societario e porre in essere le attività per la tutela della società nonché la gestione dei contenziosi in essere,” e “di procedere ad ogni doverosa iniziativa afferente alla gestione della società”.
L'Amministratore Nominativo_1, quindi, sulla base dell'incarico ricevuto, per quanto specificamente concerne la posizione IVA della società societa_1 S.p.a., ha provveduto alla ricostruzione degli imponibili e delle liquidazioni periodiche IVA. In particolare ha effettuato le seguenti ricostruzioni e verifiche:
-periodo d'imposta 2014, con un credito da riportare in detrazione o in compensazione (Rigo VX5) di euro
24.029,00;
-periodo d'imposta 2015, con importo complessivo di euro 21.968 a titolo di credito Iva del periodo d'imposta
2015 (Rigo VX5) determinato dalla differenza tra il credito Iva liquidato nel periodo d'imposta 2014 di euro
24.029 (Rigo VL8) e l'importo del credito compensato con modello F24 di euro 2.061 (Rigo VL9);
-periodo d'imposta 2016, con importo complessivo di euro 178.828 a titolo di credito Iva del periodo d'imposta
2016 (Rigo VX5) determinato dalla somma dell'importo liquidato a titolo d'imposta a credito del periodo d'imposta 2016 di euro 176.668 (Rigo VL4) e dall'importo a titolo di eccedenza del credito anno precedente
(Rigo VL26) (Differenza tra il credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 di euro 21.968,00 “rigo VL8”
e il credito compensato con il modello F24 di euro 19.808 (rigo VL9) di euro 2.160,00);
-periodo d'imposta 2017, con importo complessivo a titolo di saldo a credito Iva da riportare in detrazione o in compensazione (Rigo VX5) per il periodo d'imposta 2017 pari ad euro 196.501,00, determinato dalla somma dell'importo di euro 29.638,00 (credito Iva liquidato nel periodo d'imposta 2017 – Rigo VL4) e l'importo di euro 166.863,00 (Eccedenza del credito anno precedente – Rigo VL25);
-periodo d'imposta 2018, con importo complessivo a titolo di saldo a credito Iva da riportare in detrazione o in compensazione (Rigo VX5) per il periodo d'imposta 2018 pari ad euro 196.660,00, determinato dalla somma dell'importo del credito Iva liquidato nel periodo d'imposta 2018 di euro 159,00 (rigo VL4) e l'importo di euro 166.501,00 a titolo d'eccedenza del credito anno precedente (Rigo VL25);
-periodo d'imposta 2019 dove veniva riportato il credito da dichiarazione del periodo 2018 di euro 196.660,00; pertanto il saldo a credito Iva da riportare in detrazione o in compensazione (Rigo VX5) per il periodo d'imposta 2019 risulta essere euro 196.660,00.
A seguito della notifica della cartella in data 10 ottobre 2024, ha trasmesso l'istanza di autotutela, ai sensi dell'art. 10-quater della L. 212/2000, avverso la Cartella di pagamento relativa al controllo formale Iva per il periodo di imposta 2019.
Segnatamente, la società ricorrente ricostruendo e documentando il credito IVA dimostra la sussistenza del credito IVA esposto in dichiarazione relativamente al periodo d'imposta 2019, pur a fronte dell'omissione dichiarativa per l'annualità precedente.
Rappresenta che il saldo a credito del periodo d'imposta 2019 di euro 196.660,00, risulta come certo in forza delle fatture d'acquisto ricevute e pagate dalla società Ricorrente_1 S.p.a. nei periodi d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018, regolarmente annotate nei registri IVA;
il saldo a credito del periodo d'imposta 2019 di euro 196.660,00, risulta accertabile, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale, in forza della certezza delle fatture passive ed anche ove venga contestata l'omissione della dichiarazione (Cass. 18642/2023); rileva che il controllo modello Iva anno 2019 – Dichiarazione modello Iva/2019 presentata per il periodo d'imposta 2019 –
Somme dovute a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R.n. 633 del 1972, non risulta essere stato notificato alla società Ricorrente_1 S.p.a. e che conseguentemente, ai sensi dell'art. 10-quater, comma 1, lett. e), risulta un errore sul presupposto dell'imposta e, pertanto, il ruolo deve essere oggetto di autotutela obbligatoria. A riguardo deduce che in data 08.01.2025, è maturato il silenzio-rifiuto avverso la predetta istanza di autotutela obbligatoria.
Ciò posto eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10-quater della L. 212/2000: Obbligatorietà dell'autotutela in conseguenza dell'assenza del presupposto della pretesa impositiva. Rileva che l'autotutela obbligatoria è esercitata sia d'ufficio, sia su istanza di parte e può riguardare anche atti definitivi, eccetto il caso in cui sia trascorso almeno un anno del consolidamento dell'atto (definitività) e la stessa obbligatorietà dell'istituto è rafforzata, inoltre, dalla previsione di impugnabilità del diniego (espresso o tacito) di autotutela, introdotto dal D.lgs. n. 220/2023, di riforma del contenzioso tributario.
Deduce sui presupposti dell'autotutela obbligatoria di cui all'art. 10-quater della L. 212/2000 rilevando che sussistono tutti i presupposti per l'esercizio dell'autotutela obbligatoria, la quale può intervenire anche in caso di atti definitivi. Quindi, il suo esercizio non è vincolato al rispetto di precisi limiti temporali, potendo essere esercitato anche dopo che siano spirati i termini per l'impugnazione dell'atto oggetto di riesame.
Eccepisce come motivi di autotutela la violazione e falsa applicazione dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972.
Rileva la riconoscibilità dell'eccedenza di imposta riveniente da dichiarazioni pregresse anche a fronte di omissione dichiarativa avendo dimostrato l'effettività del credito pur stante l'omissione dichiarativa. Invoca giurisprudenza in merito rappresentando che il contribuente pur in assenza della dichiarazione, può sempre provare la sussistenza del diritto ricorrendo all'esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, delle fatture e di ogni altra documentazione utile. Ritenendo di aver ottemperato a tale onere probatorio dimostrando l'assenza del presupposto impositivo a fondamento dell'iscrizione a ruolo conclude in accoglimento del ricorso per accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto tacito dell'istanza di riesame in autotutela della cartella di pagamento e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione Finanziaria l'annullamento in autotutela della cartella di pagamento N. 092 20240002572454000 nonché dell'iscrizione a ruolo n.
2024/550015, di euro 282.756,14, relativa al controllo automatizzato del Modello IVA/2020, presentato per il periodo d'imposta 2019, con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore che si dichiara anticipatario.
Nelle successive memorie illustrative nel riportarsi al ricorso introduttivo insiste nell'accoglimento delle proprie ragioni ribadendo che la società non è incorsa in alcuna decadenza e rappresenta in sede di giudizio un credito Iva certo ed effettivo.
Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Potenza, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, rappresenta che con la cartella di pagamento n. 09220240002572454, notificata in data 21/03/2024, definitiva per omessa impugnazione, l'Ufficio intimava il versamento dell'Iva a debito di € 196.660,00 (oltre sanzioni e interessi) derivante dal controllo automatizzato ex art. 54 – bis del DPR n. 633/1972 per l'anno d'imposta 2019. In dettaglio, il debito Iva risultante dal suddetto controllo emergeva per effetto dell'abbattimento dell'eccedenza a credito riportata dalle annualità precedenti essendo state presentate con ritardo superiore a novanta giorni e, dunque, omesse le relative di dichiarazioni. In conseguenza dell'abbattimento del credito pregresso, affiorava il minor credito di € 196.660,00 iscritto a ruolo unitamente alla sanzione per omesso versamento
(pari al 30% dell'imposta, ex art. 13 del D.Lgs n. 471/1997) ed agli interessi.
La parte ricorrente in data 10 ottobre 2024, inoltrava a quest'Ufficio via PEC un'istanza di annullamento in autotutela per mezzo della quale asseriva, per un verso, che il credito Iva riportato nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2019 di € 196.660,00 risulterebbe certo in forza delle fatture d'acquisto ricevute e pagate nei periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018, regolarmente annotate nei registri Iva e, per altro, che, di conseguenza, ai sensi dell'art. 10 – quater comma 1, lett. e) della L. n. 212/2000 emergerebbe un errore sul presupposto d'imposta da emendare attraverso l'adozione di un provvedimento di autotutela obbligatoria.
Sull'istanza di annullamento in autotutela si formava il silenzio – rifiuto da parte dell'Ufficio. Nel ribadire la legittimità del proprio operato conclude per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
La società ricorrente impugna il diniego tacito dell'Ufficio eccependo la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 – quater della L. n. 212/2000, obbligatorietà dell'autotutela in conseguenza dell'assenza del presupposto della pretesa impositiva, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 – bis del DPR n. 633/1972, riconoscibilità dell'eccedenza d'imposta riveniente da dichiarazioni pregresse benché omesse.
In particolare impugna il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di autotutela obbligatoria inoltrata all'Ufficio in quanto ricorrerebbe un'ipotesi di manifesta illegittimità della cartella di pagamento concretantesi in un errore sul presupposto. A sostegno della sussistenza del diritto all'annullamento della cartella di pagamento, procede alla ricostruzione del relativo credito IVA di importo pari a € 196.660,00, per le annualità pregresse.
Dall'esame del ricorso di parte, emerge che il credito Iva di € 196.660,00 (oggetto di recupero da parte dell'Ufficio) esposto nella dichiarazione modello Iva 2020 presentata per l'anno d'imposta 2019 (sottoposta al controllo automatizzato ex art. 54 – bis del DPR n. 633/1972) si sarebbe, in realtà, formato nelle annualità pregresse a quella assoggettata a controllo e cioè a partire dall'anno d'imposta 2014 per poi stratificarsi negli anni d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 quando si sarebbe assestato nell'ammontare di € 196.660,00, riportato in avanti sia nell'anno d'imposta 2019 che nell'anno d'imposta 2020 per effetto delle corrispondenti dichiarazioni Iva.
Tutte le dichiarazioni riguardanti gli anni d'imposta in cui si sarebbe formato il credito Iva in controversia sono state presentate dal legale rappresentante della società solo in data 14/12/2021, dunque in ritardo rispetto alla scadenza ordinaria, per cui si considerano a tutti gli effetti omesse ai sensi dell'art. 2 comma 7 del DPR n. 322/1998 (pur costituendo comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati). Pertanto la società ricorrente è decaduta dal diritto alla detrazione Iva prevista dall'art. 19, primo comma del DPR n. 633/1972 in quanto non ha mai esercitato tempestivamente il diritto di detrazione e alcun credito Iva è validamente sorto in capo alla stessa. Invero l'art. 19 cit. regola le modalità
e i tempi entro i quali deve essere esercitato il diritto alla detrazione (al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto oppure relativa al secondo anno successivo), mentre l'art. 30 del DPR n. 633/1972 regola le modalità attraverso cui il contribuente può recuperare l'eccedenza di imposta versata, stabilendo un'alternativa tra la detrazione da esercitare nell'anno successivo o la richiesta di rimborso.
Ciò posto la questione da esaminare nel caso che ci occupa riguarda le conseguenze del mancato rispetto formale, ovvero se il mancato rispetto dei requisiti formali possa determinare il disconoscimento del diritto ai fini IVA.
La parte ricorrente a fondamento della sussistenza del diritto all'annullamento dell'atto impugnato ha ricostruito e documentato il credito IVA di importo pari ad euro 196.660,00, malgrado l'omissione dichiarativa per le annualità pregresse, dimostrando l'effettività del credito IVA. Come è noto il credito rinveniente da una dichiarazione omessa qualora il contribuente ne dimostri l'esistenza può essere riconosciuto. Sul punto ordinanza 13902/2023 della Corte di Cassazione.
Dalla valutazione degli atti di causa emerge che il credito IVA oggetto di recupero da parte dell'Ufficio, esposto nella dichiarazione Iva 2020 per l'anno di imposta 2019 si sarebbe formato nelle annualità pregresse a partire dal 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e riportato in avanti sia nelle dichiarazioni per l'anno di imposta 2019 e
2020. La stessa parte ricorrente rileva che tutte le dichiarazioni in cui tale credito si sarebbe formato sono state presentate in data 14.12.2021.
Occorre rilevare che l'art. 19, primo comma del DPR n. 633/1972 dispone che: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo
». L'art. 19 in sostanza disciplina le modalità e i tempi entro i quali deve essere esercitato il diritto alla detrazione. Ciò posto con la presentazione in data 14.12.2021 di tutte le dichiarazioni riguardanti gli anni di imposta in cui si sarebbe formato il credito Iva in esame la società ricorrente in virtù di quanto statuito dall'art. 19 sopra citato, è decaduta dal diritto alla detrazione, in quanto non ha esercitato tempestivamente tale diritto.
La stessa Corte di Cassazione nel riconoscere in tema di Iva il diritto alla detrazione anche nel caso di violazione di requisiti formali, quali appunto la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ha sancito il principio che tale diritto deve essere esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, DPR 332 del 1998. Sul punto ord. n. 16432/2024.
Tale principio era stato già ribadito dalle SS.UU. Il principio aveva già trovato espressione nella nota sentenza delle SS.UU. n. 17757/2016 con cui era stato affermato che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta va riconosciuta da parte del giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sempre che tale eccedenza risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Emerge dunque l'importanza e la centralità dell'adempimento dichiarativo, ovvero la presentazione della dichiarazione annuale. Nella fattispecie in esame si rileva l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni in cui è maturato il relativo credito.
Pertanto alla luce dei principi consolidati promananti dalla giurisprudenza della Suprema Corte il ricorrente se non presenta la dichiarazione annuale perde il diritto alla detrazione, ovvero la possibilità di utilizzare il credito per compensare l'Iva a debito negli anni successivi. Ciò posto occorre tuttavia ribadire che pur perdendo il diritto alla detrazione non perde il credito in sé in quanto ha la possibilità di chiederne il rimborso secondo una procedura diversa e rispettando specifici termini di decadenza o prescrizione.
Dunque l'omissione della dichiarazione impedisce la detrazione ma non il rimborso. Ciò perché la detrazione è in sostanza una modalità di utilizzo del credito che si basa sula continuità dei dati contabili esposti nelle dichiarazioni annuali consecutive.
Invero come già detto in precedenza la normativa Iva, in particolare gli artt. 19 e 30 del DPR n. 633/1972, delinea un sistema fondato sulla continuità dei dati contabili esposti nelle dichiarazioni. Ciò perché il diritto alla detrazione dell'eccedenza IVA matura di anno in anno e deve essere esercitato riportando il credito nella dichiarazione dell'anno successivo. Dunque la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale comporta la decadenza dal diritto di portarlo in detrazione nell'anno successivo.
Pertanto l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali intermedie, anche se il credito risultava correttamente dichiarato nell'anno in cui era originato, interrompe la continuità temporale necessaria per esercitare il diritto alla detrazione del credito IVA.
Assume dunque fondamentale importanza il principio di continuità temporale delle dichiarazioni, per cui la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali per periodi intermedi, come nel caso in esame, preclude il diritto alla detrazione confinando il contribuente alla via del rimborso.
Sul punto recente ordinanza Corte di Cassazione n. 3740/2025.
In ogni caso tale circostanza non viola il principio di neutralità dell'Iva poiché al contribuente è comunque garantita la possibilità di recuperare il credito attraverso la modalità del rimborso. Di converso la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione del credito Iva senza alcuna limitazione temporale contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, caposaldo dell'ordinamento giuridico, il quale impone che la situazione fiscale del soggetto passivo, in correlazione ai diritti e agli obblighi dello stesso nei confronti dell'A.F., non può essere indefinitamente rimesso in discussione.
E' pertanto da ritenere illegittima la pretesa del contribuente di esercitare la detrazione, al di fuori del limite temporale per il suo esercizio alla detrazione Iva di cui all'art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972. Il recupero del credito Iva trova fondamento nell'omessa presentazione delle dichiarazioni Iva per l'annualità in cui sarebbe sorto e nella decadenza dall'esercizio del diritto, ovvero per mancato esercizio del diritto alla detrazione nei termini previsti dall'art. 19, comma 1 del DPR n. 633/1972.
Alla luce di tale inquadramento giuridico della fattispecie in esame ne consegue l'insussistenza dell'errore sul presupposto impositivo, non configurandosi l'ipotesi di obbligatorietà dell'annullamento in autotutela ex art. 10 - quater della legge n. 212/2000, le cui disposizioni alle quali si ispira devono ritenersi tassative e, dunque, di stretta interpretazione.
Corre l'obbligo di rilevare che l'oggetto del ricorso è costituito dal diniego tacito sull'istanza di annullamento in autotutela e non dalla cartella di pagamento. Ne consegue che in assenza di ricorso avverso la cartella di pagamento la pretesa si è consolidata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante;
le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In relazione a quanto innanzi e tenuto conto delle risultanze in atti il ricorso non merita accoglimento.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese tenuto conto dei motivi di impugnazione e dell'esito del giudizio, in ragione delle peculiarità delle questioni trattate, e della controvertibilità delle opposte posizioni, vanno integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Potenza, Sezione I, rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Potenza, il 12.12.2025 Il Presidente relatore: Dott.ssa Filomena Egidia
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