Articolo 4 della Legge 20 dicembre 1957, n. 1232
Articolo 3Articolo 5
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14 gennaio 1958
Art. 4.
Il Centro e' retto da un Consiglio direttivo composto di ventuno membri, scelti fra studiosi di indiscussa competenza nelle materie che formano oggetto della attivita' del Centro. Nella prima attuazione della presente legge i ventuno componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica, istruzione.
Il Consiglio elegge, nel suo seno, ogni anno, il presidente, il vice presidente e cinque membri che costituiscono la Giunta del Centro.
Il Consiglio viene reintegrato dei membri che vengano eventualmente a cessare, per cooptazione da parte dei suoi componenti.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1958