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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. nel procedimento N. R.G. 1460/2023 promosso da:
C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SENSI RICCARDO;
C.F._2
- parte attrice opponente - contro
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. SARDI RENATO e MENICOCCI FRANCESCO MARIA;
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni parte attrice: “IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE a) accerta- re e dichiarare la mancata produzione del contratto di Linea di Credito del 02.02.2021 da parte della e per l'effetto, ritenuto non assolto l'onere della Controparte_2 prova da parte della convenuta opposta, revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 393/2023 emesso dal Tribunale di Pi- stoia, Giudice Dott.ssa Iannone il 24.03.2023 nella causa avente RG n. 837/2023 o in su- bordine, ordinare alla , la produzione di suddetto documento sot- Controparte_2 toscritto dalla parte;
b) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione omnibus sotto- scritta il 06.12.2016 dai Sig.ri e , in quanto contratto privo Parte_1 Parte_2 di causa e per l'effetto revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inef- ficace il decreto ingiuntivo n. 393/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia, Giudice Dott.ssa Iannone il 24.03.2023 nella causa avente RG n. 837/2023 e notificato in data 17 aprile 2023; c) accertare e dichiarare la nullità degli artt. 2, 6 e 8 contenuti nel contratto di fi- deiussione del 06.12.2016 e per l'effetto dichiarare non derogato l'art. 1957 c.c. e dunque, per le ragioni di cui al punto 3, accertare e dichiarare che la non Controparte_2 ha nel termine semestrale e in ogni caso diligentemente coltivato le proprie istanze nei con- fronti del debitore principale e dei fideiussori e dunque dichiarare tardiva la proposizione del decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. e . Per l'effetto Parte_1 Parte_2 revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiun- tivo n. 393/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia, Giudice Dott.ssa Iannone il 24.03.2023
1 nella causa avente RG n. 837/2023; d) accertare e dichiarare la nullità dell'art. 3 del con- tratto di fideiussione del 06.12.2016 per mancata doppia sottoscrizione in quanto clausola vessatoria e, per l'effetto, dichiarare la natura di obbligazione non solidale della fideiussio- ne e conseguentemente, ritenuta l'azione non coltivata nei termini e diligentemente nei con- fronti della e nei confronti del Sig. e , revo- Parte_3 Parte_1 Parte_2 care, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 393/2023 emesso dal Tribunale di Pistoia, Giudice Dott.ssa Iannone il 24.03.2023 nella causa avente RG n. 837/2023; e) accertare la sopravvenuta nullità e/o inefficacia e/o de- Cont cadenza e/o annullabilità delle fideiussione per aver omesso di notiziare il Parte_2 della nuova apertura della linea di credito del 2021 e conseguentemente non aver consenti- to all'attore il legittimo esercizio del recesso, come illustrato in narrativa f) accertare la so- pravvenuta nullità e/o inefficacia e/o decadenza e/o annullabilità delle fideiussione per Cont aver accordato la linea di credito nel 2021 nonostante la società debitrice principale e cioè non avesse alcun fondamentale economico, finanziario e patrimoniale Parte_3 idon sione dell'apertura della linea di credito ed anzi fosse in situazione di default, come illustrato in narrativa g) accertare la sopravvenuta nullità e/o inefficacia e/o Cont decadenza e/o annullabilità delle fideiussione per aver omesso di valutare le condi- zioni economiche sopravvenute dei fideiussori e ciononostante, senza notiziare i medesimi e consentire dunque il legittimo esercizio del recesso, aver concesso la nuova linea di credito del 2021, come illustrato in narrativa h) accertare l'originaria nullità e/o inefficacia e/o de- Cont cadenza e/o annullabilità delle fideiussione per aver omesso di valutare le condizioni economiche dei fideiussori in essere nel 2016 che rendevano contraria a buona fede e leal- tà contrattuale e comunque non appropriata e avventata, secondo i parametri di diligenza bancaria richiesta nel caso concreto, l'accensione di una garanzia di Euro 600 mila a fronte dei redditi dei fideiussori, come illustrato in narrativa i) in tutte le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), h) in ogni caso e conseguentemente revocare, annullare o con qualsivoglia ulteriore formula rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 393/2023 emesso dal Tribunale di Pi- stoia, Giudice Dott.ssa Iannone il 24.03.2023 nella causa avente RG n. 837/2023 e notifi- cato in data 17 aprile 2023 l) in ogni caso rigettare la domanda di parte opposta perché in- fondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Conclusioni parte convenuta: “in via principale respingere perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti e per quelli che si vorranno ritenere di giustizia, tutte le domande degli opponenti e respingere la loro opposizione e, in ogni caso, confermare il de- creto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare i Sigg.ri …e dal Sig. Parte_1
, , al pagamento in favore di Parte_2 Parte_4 (oggi da intendersi, a seguito della costituzione ex art. 111 c.p.c., ,
[...] Controparte_4 della somma di € 114.481,63 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, o del- la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_2 deducendo di essere creditrice nei confronti di della somma di Parte_5
€ 114.481,63 precisando che e si erano costi- Parte_1 Parte_2 tuiti fideiussori con atto 6 dicembre 2016.
Il Tribunale di Pistoia in accoglimento della domanda ha emesso il decreto ingiuntivo 24 marzo 2023 n. 393.
2 Avverso detto provvedimento hanno proposto opposizione gli odierni attore eccependo:
a) la mancata produzione in sede monitoria del contratto di apertura di credito del 2 febbraio 2021;
b) “la nullità della fideiussione del 06.12.2016: contratto nullo per difetto di causa - sulle condizioni economiche del e del nel 2016 e nel 2021”: Pt_1 Parte_2 le condizione economiche dei fideiussori all'epoca non erano tali da consentire la stipulazione della garanzia e nonostante ciò la banca aveva consentito alla socie- tà di maturare un debito di € 600.000,00;
c) “la nullità parziale del contratto di fideiussione – la nullità delle 3 clausole contenute agli art. 2, 6 ed 8 secondo Cassazione, SS.UU. Civili, Sentenza N.
41994/2021”: le clausole erano state dichiarate nulle dalla Banca d'Italia nel
2005 per violazione della disciplina anticoncorrenziale da cui sarebbe derivata anche la piena efficacia della previsione dell'art. 1957 c.c. (non efficacemente de- rogato dall'art. 6 della fideiussione) con conseguente decadenza del creditore dal- la fideiussione per inerzia verso il debitore principale per oltre sei mesi;
d) la natura non solidale delle fideiussione derivante dalla “nullità dell'art.
3 del contratto di fideiussione per mancata doppia sottoscrizione in quanto clauso- la vessatoria”;
e) la mancata informazione in capo a dell'obiettiva si- Parte_2 tuazione di tensione finanziaria della società e l'apertura di nuove linee di credi- to, anche alla luce della situazione di salute del fideiussore;
Contr
f) non avrebbe dovuto concedere nuova linea di credito al debitore principale che versava in una situazione di default.
L'opposta ha replicato che: Controparte_2
a) non vi era contestazione del credito;
b) la garanzia personale non presuppone in nessun caso la solvibilità del garante;
c) l'art. 1957 c.c. richiede solo una mera richiesta stragiudiziale verso il debitore;
d) infondata sarebbe la violazione della disciplina sulla concorrenza in quanto nel caso in esame non si rinverrebbero i presupposti concreti della relati-
3 va violazione se non altro per una differenza cronologica con le intese dichiarate vietate;
e) si sarebbe in presenza di garanzia a “prima richiesta”;
f) la avrebbe agito nei sei mesi nei confronti del debitore principale CP_1 avendo revocato gli affidamenti il 28 settembre 2022 ed agito in via monitoria il
15 marzo 2023;
g) la clausola indicativa della natura solidale della fideiussione non sareb- be vessatoria;
h) un'eventuale violazione dell'art. 1956 c.c. avrebbe dovuto essere scrupo- losamente provata mentre risulterebbe che alla data di erogazione del credito i conti correnti della società fossero attivi;
i) i fideiussori erano perfettamente a conoscenza della situazione patrimo- niale ed economica della società.
2.- Come è noto, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un sindacato sul provvedimento ma sulla domanda incardinata con il ricorso con la conseguenza che il creditore, nel successivo procedimento di meri- to, può depositare – come peraltro ha fatto (doc. 17) – il contratto di conto di apertura di credito in corrente intestato alla società (censura sub a).
Ciò premesso, è quantomeno atipico che i fideiussori si dolgano (censura sub b) che la banca abbia concesso alla loro società un finanziamento nonostan- te le precarie condizioni finanziarie dei garanti;
peraltro, al momento dell'erogazione della linea di credito, unico soggetto obbligato era la società e non i fideiussori con la conseguenza che dal momento nei loro confronti il debito non era esigibile, non vi è nessuna ragione giuridica per valutare l'eventuale nullità della garanzia in relazione alla loro situazione finanziaria (essi, al momento del rilascio della fideiussione, non era (ancora) tenuti nei confronti del creditore).
Venendo alla censura sub c), si deve dare atto di un orientamento (seguito anche da questo giudice) che subordina la comminatoria di nullità delle norme della fideiussione all'accertamento – il cui onere gravava sull'opponente - di una specifica intesa anticoncorrenziale attiva al momento della stipulazione della fi- deiussione e realizzata anche dall'istituto bancario. Ad esso si contrappone altro
(e preferibile) orientamento che il fatto della mera riproposizione delle clausole originariamente sindacate dalla Banca d'Italia al di là ed indipendentemente dal-
4 la verifica in concreto dell'attuale esistenza di detta pratica anticoncorrenziale, riconducendo all'accertamento eseguito dalla Banca d'Italia nel 2005 una sorta di presunzione della natura anticoncorrenziale anche delle clausole rilevate dall'opponente in quanto semplicemente ripetitive delle altre già sindacate. A pa- rere del Tribunale, milita in questo senso l'art. 7, comma 1° del d. lgs. 3/2017, secondo cui, ai fini dell'azione per il risarcimento del danno - cui si assimila l'a- zione volta ad ottenere quella reale - la violazione del diritto della concorrenza si ritiene definitivamente accertata nei confronti dell'autore da una decisione defini- tiva dell'Autorità garante e, quindi, dalla Banca d'Italia. Per espressa previsione di legge, l'accertamento della Banca d'Italia del 2005 rappresenta presunzione della natura anticoncorrenziale anche delle clausole ripetitive delle altre illo tempore sottoposte al suo vaglio. Peraltro, detto orientamento consente di riconoscere alla normativa antitrust una particolare forza cogente in maniera del tutto coerente con la ratio al essa sottesa.
Nel caso in esame sussistono pochi dubbi che ci si trovi in presenza di clausole riproduttive di quelle intese vietate perché gli articoli 2, 6 e 8 della fi- deiussione corrispondono esattamente a quelle di reviviscenza, deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza censurate dalla Banca d'Italia. Dalla nullità di dette clausole, emerge, come correttamente evidenziato dalla parte attrice, la nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. (l'unica oggetto delle censure della parte) che, quindi, deve ritenersi pienamente applicabile con la conseguenza che il creditore è obbligato ad agire contro il fideiussore nel termine di 6 mesi.
Rimane da verificare quali siano le modalità della doverosa azione e se, in parti- colare, se debba ricorrere ad un giudizio o possa anche procedere in via stragiu- diziale. Al fine di rispondere al quesito, viene in considerazione l'art. 7 (piena- mente valido non solo perché non oggetto del provvedimento richiamato ma so- prattutto perché escluso dalle contestazioni dell'opponente) che prevede che il fi- deiussore debba pagare a semplice richiesta del creditore. Il risultato della som- ma tra art. 1957 c.c. e art. 7 della fideiussore è dato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronun- cia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema
ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del
5 termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante”
(Cass. 27 febbraio 2025, n. 5179).
Dunque: art. 7 + 1957 c.c. = semplice richiesta stragiudiziale.
Sul punto la ha efficacemente eccepito di essere receduta dal con- CP_1 tratto il 28 settembre 2022 (doc. 7) data dalla quale il credito è divenuto esigibile, di avere costituito in mora la debitrice principale il 28 ottobre 2022 (doc. 8) e di avere depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 15 marzo 2023 (doc. 18), ovve- ro nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.. Sul punto non sono fondati i tentativi di parte opponente di accreditare la decorrenza dal 30 aprile 2022 in quanto esso è riferibile solo alla scadenza del rimborso dell'anticipazione quale termine - non certamente di chiusura dei rapporti – ma solo di decorrenza degli interessi di mora, pur sempre addebitati nel conto anticipi e poi su quello di “ap- poggio”. In altre parole;
il ritardo nel pagamento dell'anticipo aveva effetti solo sugli interessi e non sulla chiusura dei rapporti e, quindi, sulla esigibilità del credito ex art. 1957 c.c..
Non pertinente poi è la censura sub d) in quanto l'art. 3 della fideiussione
è disposizione che ribadisce la normale natura solidale della fideiussione ex l'art. 1946 c.c. chiarendo che essa – come di norma - è indivisibile dovendo il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c. essere oggetto di specifica pattuizione.
Venendo alle ultime censure (lett. e), parte attrice invoca l'art. 1956 c.c. che identifica una fattispecie di estinzione della fideiussione ove il creditore, pur consapevole del fatto che il debitore principale si trovasse nella condizione di non poter fare fronte al credito già erogato, provveda comunque ad accordarne altro in chiave maggiormente gravatoria per il fideiussore. Sul punto, parte creditrice ha evidenziato che al momento dell'erogazione delle ulteriori linee di credito (il 26 gennaio 2022 e il 10 febbraio 2021) i bilanci della garantita erano attivi rispetti- vamente per € 5.858,00 (doc. 23) e di oltre € 42.000,00 (doc. 24).
Per quanto attiene alla censura sub f), si osserva che “nel- la fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, ab-
6 bia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi po- tesse divenire insolvente” (Cass. 24 novembre 2022, n. 34685). Sul punto, non vi
è alcuna prova del fatto che la banca avesse avuto conoscenza dei bilanci della società che presentavano risultati oggettivamente allarmanti.
In conclusione, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
3.- Per quanto attiene alle spese di giudizio, esse devono fare carico sulla parte opponente e sono liquidate come in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo 24 marzo 2023 n. 393 svolta da e Parte_1 Parte_2
- condanna e in solido tra loro a rifonde- Parte_1 Parte_2 re le spese sostenute da procuratrice della cessionaria CP_1 CP_4 che si liquidano in € 7.500,00 oltre accessori come per legge,
[...]
Pistoia, 19/12/2023.
Il giudice dott. Matteo Marini
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