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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 4231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4231 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3491/ 2024 R. G. sezione lavoro, vertente TRA
(P. IVA ), con sede in Roma, piazza della Croce Parte_1 P.IVA_1
Rossa, 1, in persona dell'Avv. Patrizia Tessitore, nella qualità di institore giusta procura per atto Notar dr.ssa del 6.07.2021, rep. 1490/609, Persona_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nel fascicolo telematico, dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo ( C.F._1
, Giovanni Ronconi Email_1
( – e DO NT OL C.F._2 Email_2
( - C.F._3 Email_3
Appellante E
Appellato Controparte_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n. 4992/2024 pubbl. il 02/07/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro in data 31.1.2024 l'epigrafato appellante – assunto da il Parte_1
1 2.5.2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato come "Capo Treno" nell'area dei "Tecnici Specializzati" livello B1 e impiegato in turni articolati su 5 giorni alla settimana, percependo una retribuzione ordinaria come previsto dal CCNL di settore, maggiorata dei singoli istituti contrattuali e di una retribuzione accessoria prevista sia dal CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria, che dal Contratto Aziendale di - chiese di accertare e dichiarare il Controparte_2 proprio diritto a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della
“indennità per assenza dalla residenza”, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, Controparte_2
e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di del 20.07.2012; Controparte_2 dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di CP_2
del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL
[...] della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; e, per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data di decorrenza ritenuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede;
con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro. Instaurato il contraddittorio, con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice adito accolse il ricorso;
accertò il diritto parte ricorrente alla inclusione della “indennità di assenza dalla residenza” e dell'“indennità di utilizzazione professionale”, ai fini del calcolo della retribuzione prevista per i giorni di ferie. Condannò Parte_1
al pagamento delle conseguenti differenze retributive, per i periodi indicati in
[...] motivazione, nella misura di € 3.501,59 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo e spese di lite. Con ricorso depositato presso questa Corte il 27.12.2024 la società ha proposto tempestivamente appello, censurando con plurime argomentazioni la motivazione della gravata sentenza. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, rigettarsi le domande proposte dal ricorrente in primo grado;
in via subordinata, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarare estinte le pretese economiche maturate in data anteriore al 2.4.2019; in ogni caso, condannare il sig. alla restituzione in CP_1 favore della società delle somme che gli siano state eventualmente Parte_1 nelle more versate in adempimento della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese di lite. Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato. La parte appellante, nelle note, ha comunicato che, a seguito del deposito del ricorso in epigrafe, la società ha ritenuto di rinunciare al giudizio senza aver proceduto alla notifica alla controparte. In particolare, in data 8.9.2025, per il tramite dei difensori, l'Avv. Nicola Nero, nella qualità di institore di Parte_1
2 ha formalizzato e versato, nel fascicolo telematico del presente giudizio, rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c..
All'odierna udienza, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la Corte si è riservata la decisione.
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. La Suprema Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01), nell'esaminare un caso di appello incidentale tardivo (cioè proposto dopo la rinuncia all'appello principale), ha rilevato che “la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; 11. è quindi evidente, stante l'effetto ex tunc della rinuncia stessa, per quanto da regolare con provvedimento che ne accerti i presupposti (art. 306, co. 3, c.p.c.) e dirima eventuali profili consequenziali, l'impossibilità di introdurre un appello incidentale tardivo rispetto ad un processo di appello estinto, in quanto a quel punto rispetto alla sentenza di primo grado si forma un intangibile giudicato formale”. Nel caso di specie la dichiarazione è intervenuta in assenza di notifica dell'atto e di costituzione della controparte. Dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese del grado.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, l'11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
3
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3491/ 2024 R. G. sezione lavoro, vertente TRA
(P. IVA ), con sede in Roma, piazza della Croce Parte_1 P.IVA_1
Rossa, 1, in persona dell'Avv. Patrizia Tessitore, nella qualità di institore giusta procura per atto Notar dr.ssa del 6.07.2021, rep. 1490/609, Persona_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato di cui è estratta copia informatica inserita nel fascicolo telematico, dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo ( C.F._1
, Giovanni Ronconi Email_1
( – e DO NT OL C.F._2 Email_2
( - C.F._3 Email_3
Appellante E
Appellato Controparte_1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n. 4992/2024 pubbl. il 02/07/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro in data 31.1.2024 l'epigrafato appellante – assunto da il Parte_1
1 2.5.2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato come "Capo Treno" nell'area dei "Tecnici Specializzati" livello B1 e impiegato in turni articolati su 5 giorni alla settimana, percependo una retribuzione ordinaria come previsto dal CCNL di settore, maggiorata dei singoli istituti contrattuali e di una retribuzione accessoria prevista sia dal CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria, che dal Contratto Aziendale di - chiese di accertare e dichiarare il Controparte_2 proprio diritto a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale” e della
“indennità per assenza dalla residenza”, previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, Controparte_2
e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di del 20.07.2012; Controparte_2 dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di CP_2
del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL
[...] della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016; e, per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007 o dalla diversa data di decorrenza ritenuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, con riserva di quantificazione in separata sede;
con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro. Instaurato il contraddittorio, con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice adito accolse il ricorso;
accertò il diritto parte ricorrente alla inclusione della “indennità di assenza dalla residenza” e dell'“indennità di utilizzazione professionale”, ai fini del calcolo della retribuzione prevista per i giorni di ferie. Condannò Parte_1
al pagamento delle conseguenti differenze retributive, per i periodi indicati in
[...] motivazione, nella misura di € 3.501,59 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo e spese di lite. Con ricorso depositato presso questa Corte il 27.12.2024 la società ha proposto tempestivamente appello, censurando con plurime argomentazioni la motivazione della gravata sentenza. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, rigettarsi le domande proposte dal ricorrente in primo grado;
in via subordinata, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarare estinte le pretese economiche maturate in data anteriore al 2.4.2019; in ogni caso, condannare il sig. alla restituzione in CP_1 favore della società delle somme che gli siano state eventualmente Parte_1 nelle more versate in adempimento della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese di lite. Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato. La parte appellante, nelle note, ha comunicato che, a seguito del deposito del ricorso in epigrafe, la società ha ritenuto di rinunciare al giudizio senza aver proceduto alla notifica alla controparte. In particolare, in data 8.9.2025, per il tramite dei difensori, l'Avv. Nicola Nero, nella qualità di institore di Parte_1
2 ha formalizzato e versato, nel fascicolo telematico del presente giudizio, rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c..
All'odierna udienza, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la Corte si è riservata la decisione.
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio. La Suprema Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01), nell'esaminare un caso di appello incidentale tardivo (cioè proposto dopo la rinuncia all'appello principale), ha rilevato che “la rinuncia opera ipso iure e produce immediatamente l'effetto estintivo, seppure dichiarato successivamente, senza necessità non solo di accettazione (C. 5250/2018), ma anche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta in essere mancavano parti «costituite» cui la stessa dovesse essere comunicata ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; 11. è quindi evidente, stante l'effetto ex tunc della rinuncia stessa, per quanto da regolare con provvedimento che ne accerti i presupposti (art. 306, co. 3, c.p.c.) e dirima eventuali profili consequenziali, l'impossibilità di introdurre un appello incidentale tardivo rispetto ad un processo di appello estinto, in quanto a quel punto rispetto alla sentenza di primo grado si forma un intangibile giudicato formale”. Nel caso di specie la dichiarazione è intervenuta in assenza di notifica dell'atto e di costituzione della controparte. Dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese del grado.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, l'11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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