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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4762 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10318/202 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica nella persone del dott. Luca Perilli ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 20 D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile, da
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
SA (BG), Via Vittorio Veneto n. 18, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Cristian Corioni del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino n. 19;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliata in Brescia, in via Santa Caterina n. 6;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Conclusioni di parte ricorrente: “In via principale: accogliere il presente ricorso con conseguente annullamento del provvedimento n. Cat.A12/IMM/IISEZ/2024/RM/ARC.417 e concedere il premesso di soggiorno per coesione familiare ex art. 19 T.U. immigrazione sussistendone i presupposti di legge”.
Conclusioni di parte resistente: “respingere il ricorso avversario. Con vittoria di spese.”.
IN FATTO 1. Con il ricorso introduttivo depositato il 28 agosto 2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione n. Cat.A12/IMM/IISEZ/2024/RM/ARC.417 dd. 03/06/2024 del Questore di Bergamo e a lui notificato il 03/07/2024.
2. Con il ricorso il ricorrente ha affermato:
o che egli in data 05/12/2022 ha presentato presso l' della Controparte_2
Questura di Bergamo istanza, rubricata al numero 23BG022912, di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare per convivenza con la sorella cittadina italiana , nata in [...] il [...]; Parte_2
o che il 09/04/2024 la Polizia di SA ha effettuato un accesso presso l'abitazione della sorella, senza rinvenire il ricorrente che, per quanto riferito dalla stessa sorella, si trovava in Argentina;
la Questura ha quindi archiviato l'istanza perché il rapporto familiare con la sorella cittadina italiana non consente il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del D: Lgs. 286/1998; mentre l'art. 19, co. 2, lett. c. T.U.I. impedisce l'espulsione dello straniero che conviva con la sorella cittadina italiana, convivenza non riscontrata nel caso di specie;
o egli si trovava in Argentina per “incombenze improrogabili e indifferibili: rinnovo della patente di guida con scadenza al 27/12/2023, nonché convocazione per la firma dell'accordo di divorzio con la ex moglie programmata per il giorno 30/05/2024.
3. Il ricorrente ha dunque contestato il provvedimento di archiviazione della Questura, affermando:
o che il Testo Unico dell'Immigrazione riconosce, agli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana o stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, il diritto a non essere espulsi dal territorio italiano prevedendo la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, attraverso la c.d. coesione familiare (art. 19, comma 2 lett. c);
o che la norma richiede solo due requisiti: in primo luogo essere familiare di cittadino italiano (o straniero regolarmente residente in Italia) entro il secondo grado (fratelli e sorelle o nonni e nipoti) ed in secondo luogo l'essere conviventi;
non risultando, invece, necessari ai fini della richiesta requisiti di carattere reddituale;
o che tra il sig. e la sig.ra , cittadina italiana, sussiste Parte_1 Parte_2 il vincolo di parentela richiesto essendo gli stessi uniti da rapporto naturale di fratellanza, così come provato dalla documentazione prodotta;
Part
o quanto al requisito della convivenza, che la sig.ra e il marito dal 22/10/2022 stanno ospitando il ricorrente nel proprio appartamento sito in SA (BG), via
Vittorio Veneto n. 18 cap. 24067;. Part
o che, inoltre, il Sig. “fin da subito, ai fini di stabilirsi nel nostro territorio, si è dimostrato volenteroso nella ricerca di un lavoro, ricerca peraltro fruttuosa data la sua esperienza professionale che gli ha consentito facilmente di ottenere un impiego, così come dimostrato dalle buste paga”, allegate al ricorso;
o quanto all'assenza dall'Italia, che il ricorrente usciva dall'Italia in data 24/12/2023 per poter rinnovare la patente di guida con scadenza prevista al giorno 27/12/2023, rinnovo necessario perché, secondo la normativa Argentina, la patente di guida non rinnovata entro la scadenza perde completamente di efficacia e costringe il titolare a dover ripetere nuovamente tutta la procedura (esame teorico e pratico) con un dispendio di tempo e risorse non indifferente;
che inoltre egli era costretto a trattenersi in Argentina “per la convocazione per la firma dell'accordo di divorzio con la ex moglie programmata per il giorno 30/05/2024 avanti al Tribunale straniero”, in un procedimento di divorzio che “oramai si stava dilungando da molto tempo e proprio a causa della mancanza della firma del marito non poteva essere definito ed espletare i propri effetti”; che, infine, “per ragioni economiche (i voli di collegamento tra Italia e Part Argentina non sono né economici né così frequenti) che familiari, il sig. decideva di non rientrare in Italia, ma di trattenersi in Argentina, sino alla data di udienza, in modo da poter trascorrere anche del tempo prezioso con la figlia piccola che, non vedendo il padre da più di un anno, stava risentendo molto sia fisicamente che emotivamente la sua mancanza”; che, una volta terminate le pratiche della patente e del divorzio, il sig. prenotava il primo aereo disponibile per l'Italia facendovi Pt_1 rientro in data 16/06/2024 per rimanerci stabilmente, come dimostrato dai timbri del passaporto”; che, prima di partire per l'Argentina, egli era stato verbalmente rassicurato da un dipendente della Questura della compatibilità dell'allontanamento con il rilascio del permesso di soggiorno.
4. Il ricorrente ha dunque affermato che la “momentanea assenza” del giorno 09.04.2024 “in presenza di cause di forza maggiore, “non risulti in concreto idoneo ad escludere un'effettiva e reale convivenza” e che l'assenza “verificata in una sola occasione non risulta sufficiente a fondare un provvedimento di archiviazione laddove comunque sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo”.
Il ricorrente ha rassegnato le conclusioni trascritte nell'epigrafe. 5. Con comparsa depositata il 20 giugno 2025 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che, con riguardo al merito del procedimento, ha dichiarato di “rinviare integralmente alle argomentazioni contenute nella relazione dell'Amministrazione procedente e ai documenti alla medesima allegati”. Nella relazione l'Avvocatura ha dedotto, in punto di fatto, quanto segue: “In data 05.12.2022 il nominato ha inoltrato a mezzo kit postale istanza tesa al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di fratello della cittadina italiana nata in [...] il [...]. Dall'esame della documentazione Parte_2 depositata a corredo dell'istanza è emerso che lo straniero, a far data dal 24.10.2022, beneficiava di ospitalità presso l'abitazione sita in SA (BG) Via Vittorio Veneto n. 18
(all. 2) ove ha residenza la sorella italiana. Alla luce di quanto sopra questo Ufficio, dovendo verificare la sussistenza dei requisiti di Legge per il rilascio del titolo di soggiorno, ha provveduto a richiedere alla Polizia Locale di SA (BG) accertamenti circa la reale convivenza fra i due fratelli. La sopra citata Polizia Locale, in data 09.04.2024, ha comunicato di non aver potuto accertare l'effettiva convivenza fra i fratelli in quanto il nominato, a seguito di breve soggiorno in territorio italiano, a detta della sorella aveva fatto ritorno al proprio paese di origine (all. 3). Alla luce di quanto sopra questo Ufficio, in data 03.06.2024, ha provveduto ad emettere il decreto oggetto dell'odierno contendere”.
La Questura ha quindi affermato che il rigetto fosse giustificato dall'assenza di convivenza.
L'avvocatura ha quindi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
6. Dopo alcuni rinvii necessari a verificare la ritualità delle notifiche, all'udienza del 30 giugno
2025 il giudice onorario delegato ha assunto il libero interrogatorio del ricorrente e la testimonianza della sorella e del cognato del ricorrente.
7. All'udienza del 7 ottobre 2025, presente la difesa del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La domanda del ricorrente di riconoscimento del diritto a un permesso di soggiorno per motivi familiari può trovare accoglimento.
9. La difesa ha dimostrato, a mezzo delle testimonianze della sorella gemella del ricorrente
[...]
cittadina italiana, e del marito della donna, che il ricorrente “vive Parte_2 Testimone_1 stabilmente” con la coppia da quando è giunto in Italia ad ottobre del 2022 e dopo il rientro dall'Argentina nel giugno 2024; il sig. ha dichiarato che i due fratelli sono molto legati;
che Tes_1 egli è proprietario di una grande casa;
che lui e la moglie lavorano come rappresentanti di commercio;
la sorella e il marito hanno confermato che il ricorrente è tornato per alcuni mesi in Argentina nel
2024 per rinnovare la patente di guida, per le pratiche di divorzio dalla moglie e per passare del tempo con la piccola figlia che è stata affidata alla moglie. Al riguardo il sig. ha dichiarato quanto Tes_1 segue: “Quando è venuto il vigile a controllare la presenza del ricorrente a casa ero presente gli ho fatto veder la sua camera dove dormiva con tutte le sue cose, poi lo abbiamo chiamato , abbiamo spiegato che si era allontanato temporaneamente dall'Italia perché doveva pensare al divorzio e
c'era il problema della sua bambina che è stata affidata alla madre. Inoltre doveva rinnovare la patente che era scaduta”. La sorella ha anche dichiarato che, prima della partenza per l'Argentina, il fratello era stato rassicurato dalla Questura sulla possibilità di allontanarsi.
Il ricorrente ha anche provato di avere lavorato da dicembre 2022 a dicembre 2023 producendo buste paga della ditta di AF Arturo Foresti s.r.l. di LA CA (BG) e retribuzioni mensili mediamente superiori a € 1500,00 al netto delle tasse.
Il ricorrente pertanto era convivente con la sorella cittadina italiana al tempo della presentazione della domanda e lo è stato per i tre anni successivi, con una pausa per un rientro in Argentina.
E' ben vero che il periodo trascorso in Argentina si è protratto per quasi mesi ma tale assenza è stata giustificata da pregnanti ragioni di tipo familiare. Terminato il periodo di assenza il ricorrente ha ripreso la convivenza con la sorella gemella e questa di è protratta per un altro anno e due mesi.
Manca invece la prova, anche solo indiziaria che, partendo per l'Argentina nel dicembre 2023, egli volesse tornare a trasferirsi nel Paese di origine, cessando così la convivenza con la sorella: che il periodo in Argentina avesse natura transitoria è invero provato dalle dichiarazioni dei testimoni e dal fatto che il ricorrente conservasse i propri effetti personali nella propria stanza presso la casa della sorella.
13. Trova pertanto applicazione il principio stabilito dalla Corte di cassazione (Corte di Cassazione,
I Sezione Civile, ordinanza del 6 luglio 2021, n. 28201/2021) per il quale lo straniero che conviva con il fratello cittadino italiano, e che quindi beneficia del divieto di espulsione stabilito dall'art.19, co. 2, lett. c). del d. lgs. 286/98, può ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del dpr 394/1999.
14. Le spese di lite debbono essere compensate perché la lunga assenza del ricorrente è stato elemento presuntivo determinante per indurre nella Questura la convinzione che egli avesse cessato la convivenza con la sorella.
P.Q.M.
Il Tribunale accerta il diritto di (C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
Argentina il 09/01/1979 al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b), del dpr 394/1999, per convivenza con la sorella cittadina italiana.
Compensa integralmente le spese di lite. 6 novembre 2025
Il giudice
Dott. Luca Perilli
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica nella persone del dott. Luca Perilli ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento promosso con rito semplificato ex art. 20 D.lgs 150/2011, come modificato dall'articolo 15 comma 3 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149, e ex artt. 281 decies e ss. del codice di procedura civile, da
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
SA (BG), Via Vittorio Veneto n. 18, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Cristian Corioni del Foro di Brescia, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino n. 19;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall' Controparte_1
Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliata in Brescia, in via Santa Caterina n. 6;
- parte resistente
Oggetto: accertamento del diritto del ricorrente al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Conclusioni di parte ricorrente: “In via principale: accogliere il presente ricorso con conseguente annullamento del provvedimento n. Cat.A12/IMM/IISEZ/2024/RM/ARC.417 e concedere il premesso di soggiorno per coesione familiare ex art. 19 T.U. immigrazione sussistendone i presupposti di legge”.
Conclusioni di parte resistente: “respingere il ricorso avversario. Con vittoria di spese.”.
IN FATTO 1. Con il ricorso introduttivo depositato il 28 agosto 2024 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di archiviazione n. Cat.A12/IMM/IISEZ/2024/RM/ARC.417 dd. 03/06/2024 del Questore di Bergamo e a lui notificato il 03/07/2024.
2. Con il ricorso il ricorrente ha affermato:
o che egli in data 05/12/2022 ha presentato presso l' della Controparte_2
Questura di Bergamo istanza, rubricata al numero 23BG022912, di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare per convivenza con la sorella cittadina italiana , nata in [...] il [...]; Parte_2
o che il 09/04/2024 la Polizia di SA ha effettuato un accesso presso l'abitazione della sorella, senza rinvenire il ricorrente che, per quanto riferito dalla stessa sorella, si trovava in Argentina;
la Questura ha quindi archiviato l'istanza perché il rapporto familiare con la sorella cittadina italiana non consente il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del D: Lgs. 286/1998; mentre l'art. 19, co. 2, lett. c. T.U.I. impedisce l'espulsione dello straniero che conviva con la sorella cittadina italiana, convivenza non riscontrata nel caso di specie;
o egli si trovava in Argentina per “incombenze improrogabili e indifferibili: rinnovo della patente di guida con scadenza al 27/12/2023, nonché convocazione per la firma dell'accordo di divorzio con la ex moglie programmata per il giorno 30/05/2024.
3. Il ricorrente ha dunque contestato il provvedimento di archiviazione della Questura, affermando:
o che il Testo Unico dell'Immigrazione riconosce, agli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana o stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, il diritto a non essere espulsi dal territorio italiano prevedendo la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, attraverso la c.d. coesione familiare (art. 19, comma 2 lett. c);
o che la norma richiede solo due requisiti: in primo luogo essere familiare di cittadino italiano (o straniero regolarmente residente in Italia) entro il secondo grado (fratelli e sorelle o nonni e nipoti) ed in secondo luogo l'essere conviventi;
non risultando, invece, necessari ai fini della richiesta requisiti di carattere reddituale;
o che tra il sig. e la sig.ra , cittadina italiana, sussiste Parte_1 Parte_2 il vincolo di parentela richiesto essendo gli stessi uniti da rapporto naturale di fratellanza, così come provato dalla documentazione prodotta;
Part
o quanto al requisito della convivenza, che la sig.ra e il marito dal 22/10/2022 stanno ospitando il ricorrente nel proprio appartamento sito in SA (BG), via
Vittorio Veneto n. 18 cap. 24067;. Part
o che, inoltre, il Sig. “fin da subito, ai fini di stabilirsi nel nostro territorio, si è dimostrato volenteroso nella ricerca di un lavoro, ricerca peraltro fruttuosa data la sua esperienza professionale che gli ha consentito facilmente di ottenere un impiego, così come dimostrato dalle buste paga”, allegate al ricorso;
o quanto all'assenza dall'Italia, che il ricorrente usciva dall'Italia in data 24/12/2023 per poter rinnovare la patente di guida con scadenza prevista al giorno 27/12/2023, rinnovo necessario perché, secondo la normativa Argentina, la patente di guida non rinnovata entro la scadenza perde completamente di efficacia e costringe il titolare a dover ripetere nuovamente tutta la procedura (esame teorico e pratico) con un dispendio di tempo e risorse non indifferente;
che inoltre egli era costretto a trattenersi in Argentina “per la convocazione per la firma dell'accordo di divorzio con la ex moglie programmata per il giorno 30/05/2024 avanti al Tribunale straniero”, in un procedimento di divorzio che “oramai si stava dilungando da molto tempo e proprio a causa della mancanza della firma del marito non poteva essere definito ed espletare i propri effetti”; che, infine, “per ragioni economiche (i voli di collegamento tra Italia e Part Argentina non sono né economici né così frequenti) che familiari, il sig. decideva di non rientrare in Italia, ma di trattenersi in Argentina, sino alla data di udienza, in modo da poter trascorrere anche del tempo prezioso con la figlia piccola che, non vedendo il padre da più di un anno, stava risentendo molto sia fisicamente che emotivamente la sua mancanza”; che, una volta terminate le pratiche della patente e del divorzio, il sig. prenotava il primo aereo disponibile per l'Italia facendovi Pt_1 rientro in data 16/06/2024 per rimanerci stabilmente, come dimostrato dai timbri del passaporto”; che, prima di partire per l'Argentina, egli era stato verbalmente rassicurato da un dipendente della Questura della compatibilità dell'allontanamento con il rilascio del permesso di soggiorno.
4. Il ricorrente ha dunque affermato che la “momentanea assenza” del giorno 09.04.2024 “in presenza di cause di forza maggiore, “non risulti in concreto idoneo ad escludere un'effettiva e reale convivenza” e che l'assenza “verificata in una sola occasione non risulta sufficiente a fondare un provvedimento di archiviazione laddove comunque sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo”.
Il ricorrente ha rassegnato le conclusioni trascritte nell'epigrafe. 5. Con comparsa depositata il 20 giugno 2025 si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che, con riguardo al merito del procedimento, ha dichiarato di “rinviare integralmente alle argomentazioni contenute nella relazione dell'Amministrazione procedente e ai documenti alla medesima allegati”. Nella relazione l'Avvocatura ha dedotto, in punto di fatto, quanto segue: “In data 05.12.2022 il nominato ha inoltrato a mezzo kit postale istanza tesa al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in qualità di fratello della cittadina italiana nata in [...] il [...]. Dall'esame della documentazione Parte_2 depositata a corredo dell'istanza è emerso che lo straniero, a far data dal 24.10.2022, beneficiava di ospitalità presso l'abitazione sita in SA (BG) Via Vittorio Veneto n. 18
(all. 2) ove ha residenza la sorella italiana. Alla luce di quanto sopra questo Ufficio, dovendo verificare la sussistenza dei requisiti di Legge per il rilascio del titolo di soggiorno, ha provveduto a richiedere alla Polizia Locale di SA (BG) accertamenti circa la reale convivenza fra i due fratelli. La sopra citata Polizia Locale, in data 09.04.2024, ha comunicato di non aver potuto accertare l'effettiva convivenza fra i fratelli in quanto il nominato, a seguito di breve soggiorno in territorio italiano, a detta della sorella aveva fatto ritorno al proprio paese di origine (all. 3). Alla luce di quanto sopra questo Ufficio, in data 03.06.2024, ha provveduto ad emettere il decreto oggetto dell'odierno contendere”.
La Questura ha quindi affermato che il rigetto fosse giustificato dall'assenza di convivenza.
L'avvocatura ha quindi rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe.
6. Dopo alcuni rinvii necessari a verificare la ritualità delle notifiche, all'udienza del 30 giugno
2025 il giudice onorario delegato ha assunto il libero interrogatorio del ricorrente e la testimonianza della sorella e del cognato del ricorrente.
7. All'udienza del 7 ottobre 2025, presente la difesa del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La domanda del ricorrente di riconoscimento del diritto a un permesso di soggiorno per motivi familiari può trovare accoglimento.
9. La difesa ha dimostrato, a mezzo delle testimonianze della sorella gemella del ricorrente
[...]
cittadina italiana, e del marito della donna, che il ricorrente “vive Parte_2 Testimone_1 stabilmente” con la coppia da quando è giunto in Italia ad ottobre del 2022 e dopo il rientro dall'Argentina nel giugno 2024; il sig. ha dichiarato che i due fratelli sono molto legati;
che Tes_1 egli è proprietario di una grande casa;
che lui e la moglie lavorano come rappresentanti di commercio;
la sorella e il marito hanno confermato che il ricorrente è tornato per alcuni mesi in Argentina nel
2024 per rinnovare la patente di guida, per le pratiche di divorzio dalla moglie e per passare del tempo con la piccola figlia che è stata affidata alla moglie. Al riguardo il sig. ha dichiarato quanto Tes_1 segue: “Quando è venuto il vigile a controllare la presenza del ricorrente a casa ero presente gli ho fatto veder la sua camera dove dormiva con tutte le sue cose, poi lo abbiamo chiamato , abbiamo spiegato che si era allontanato temporaneamente dall'Italia perché doveva pensare al divorzio e
c'era il problema della sua bambina che è stata affidata alla madre. Inoltre doveva rinnovare la patente che era scaduta”. La sorella ha anche dichiarato che, prima della partenza per l'Argentina, il fratello era stato rassicurato dalla Questura sulla possibilità di allontanarsi.
Il ricorrente ha anche provato di avere lavorato da dicembre 2022 a dicembre 2023 producendo buste paga della ditta di AF Arturo Foresti s.r.l. di LA CA (BG) e retribuzioni mensili mediamente superiori a € 1500,00 al netto delle tasse.
Il ricorrente pertanto era convivente con la sorella cittadina italiana al tempo della presentazione della domanda e lo è stato per i tre anni successivi, con una pausa per un rientro in Argentina.
E' ben vero che il periodo trascorso in Argentina si è protratto per quasi mesi ma tale assenza è stata giustificata da pregnanti ragioni di tipo familiare. Terminato il periodo di assenza il ricorrente ha ripreso la convivenza con la sorella gemella e questa di è protratta per un altro anno e due mesi.
Manca invece la prova, anche solo indiziaria che, partendo per l'Argentina nel dicembre 2023, egli volesse tornare a trasferirsi nel Paese di origine, cessando così la convivenza con la sorella: che il periodo in Argentina avesse natura transitoria è invero provato dalle dichiarazioni dei testimoni e dal fatto che il ricorrente conservasse i propri effetti personali nella propria stanza presso la casa della sorella.
13. Trova pertanto applicazione il principio stabilito dalla Corte di cassazione (Corte di Cassazione,
I Sezione Civile, ordinanza del 6 luglio 2021, n. 28201/2021) per il quale lo straniero che conviva con il fratello cittadino italiano, e che quindi beneficia del divieto di espulsione stabilito dall'art.19, co. 2, lett. c). del d. lgs. 286/98, può ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) del dpr 394/1999.
14. Le spese di lite debbono essere compensate perché la lunga assenza del ricorrente è stato elemento presuntivo determinante per indurre nella Questura la convinzione che egli avesse cessato la convivenza con la sorella.
P.Q.M.
Il Tribunale accerta il diritto di (C.F. ), nato in Parte_1 C.F._1
Argentina il 09/01/1979 al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b), del dpr 394/1999, per convivenza con la sorella cittadina italiana.
Compensa integralmente le spese di lite. 6 novembre 2025
Il giudice
Dott. Luca Perilli