Articolo 3 della Legge 16 aprile 1954, n. 202
Articolo 2Articolo 4
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19 agosto 1954
Art. 3.
Il testo dell' art. 941 del Codice della navigazione sostituito dal seguente:
Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). - "L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.
Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente e' tenuto per le indennita' e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri".
Entrata in vigore il 19 agosto 1954