Art. 3.
Il testo dell' art. 941 del Codice della navigazione sostituito dal seguente:
Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). - "L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.
Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente e' tenuto per le indennita' e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri".
Il testo dell' art. 941 del Codice della navigazione sostituito dal seguente:
Art. 941 (Assicurazione dei passeggeri contro i danni di volo). - "L'esercente di linee aeree regolari deve assicurare ciascun passeggero contro gli infortuni di volo per la somma di cinque milioni duecentomila lire.
Ove non adempia a tale obbligo, l'esercente e' tenuto per le indennita' e per le somme che sarebbero dovute dall'assicuratore, nei limiti previsti dalle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria dei passeggeri".