TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6806/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6806/2017 R.G. proposta
DA
, rappresentato e difeso dall' avv. Caravella Domenico;
Parte_1
- Attore–
CONTRO
in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall' avv. Paradiso Controparte_1
Angela, giusta mandato in atti;
- Convenuto –
NONCHE'
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante P.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Santarelli e Gianfrancesco De
Cosmo, giusta mandato in atti;
-Convenuta-
OGGETTO: lesione personale
All'udienza del 19.11.2024, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale che ivi deve ritenersi integralmente trascritto.
pagina 1 di 5 MOTIVI
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.07.2017, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia il in persona del sindaco P.T. e Controparte_1 la in persona del suo legale rappresentante P.T. CP_3
Esponeva l'attore che il 30 maggio 2014 alle ore 13:00 circa, mentre rientrava alla propria abitazione, sita in Largo Forno Vecchio, 17, Rione “Torre Vecchia”, veniva CP_1
aggredito da un grosso cane randagio di colore marrone, il quale si avventava contro di lui mordendolo in più parti e provocandogli le lesioni per cui è causa.
Chiedeva quindi che l'adito Giudice, accertata la responsabilità degli enti convenuti li condannasse in solido al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 20.486,71=, come in citazione meglio specificata, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio il e la convenuti, in persona dei legali CP_1 CP_3
rappresentanti P.T. eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita a mezzo di prova orale e consulenza tecnica, all'udienza del 19.11.2024 veniva riservata in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccezione di carenza di legittimazione sollevate da entrambi gli enti convenuti, la stessa è manifestamente infondata per quanto attiene alla convenuta
[...]
mentre è fondata per il avuto riguardo del quadro normativo CP_4 Controparte_1
che disciplina la “subiecta materia” ed in considerazione della unanime e conforme giurisprudenza di legittimità (da ultime, Cass. III civ. 02.01.2024 n. 10; Cass. III civ. 31.05.2024
n. 15244).
Infatti, la Legge n.°281/1991 che disciplina la prevenzione del randagismo ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Puglia con la legge regionale n.°12/1995 ha operato una suddivisione di compiti e responsabilità tra i pagina 2 di 5 Contr comuni e i servizi veterinari delle tuttavia, la Giurisprudenza, interpretando ed applicando le norme, ha riempito di contenuti il quadro normativo disegnato in generale dal
Legislatore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio generale dal quale non ci si intende discostare <<è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell'ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n.281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo>> ( così Cass. n. 22522/ 2019 e Cass.
n.11591/2017).
Contr Sul punto, la Suprema Corte ha più in generale affermato la responsabilità della di competenza ove la normativa regionale, come nel caso in specie, preveda una ripartizione dei
Contr compiti e delle responsabilità tra Comuni ed escludendo espressamente la legittimazione passiva dei primi (Cass. III civ. n. 10 /2024).
A riguardo, peraltro, vi è stata acquiescenza dell'attore sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto tutti gli
Contr elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità della convenuta.
Sul punto le testimonianze escusse confermano l'assunto attoreo: i testi e Testimone_1
hanno confermato tanto le circostanze di tempo e di luogo in cui si è Testimone_2
verificato il sinistro, tanto le modalità dell'aggressione avendo personalmente visto un grosso cane randagio marrone aggredire e mordere ripetutamente l'attore, mentre i testi
[...]
e la circostanza che la presenza dei cani randagi era nota ai Tes_3 Testimone_4
convenuti essendo stata segnalata già da venti giorni prima della stessa aggressione.
Gli stessi testi hanno dichiarato di aver notato che non aveva il collare, nonché confermato i danni materiali e fisici dell'attore, confermati altresì dal referto del Pronto Soccorso nonché
pagina 3 di 5 dalla disposta CTU che ha accertato il nesso di causalità tra le lesioni e la dinamica della aggressione canina descritta in citazione.
Per contro, l' si è limitata a generiche contestazioni senza fornire la prova CP_4
contraria in ordine alla ricostruzione dei fatti fornita dall'attore che, come detto, è stata ritenuta perfettamente compatibile anche in sede di CTU medica.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico
d'Ufficio nell' elaborato peritale, al quale peraltro nessuna delle parti ha mosso osservazioni, risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Pertanto, sulla scorta della relazione peritale in atti, per quanto attiene alle lamentate lesioni fisiche, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro, delle percentuali di invalidità permanente (4%) e temporanea (15 giorni al 75%; 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25% della totale) accertate, sulla scorta del D.M. 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
173 del 25.07.2024, deve essere riconosciuto un danno biologico permanente di € 3.768,36=, temporaneo di € 3.107,25=, morale di € 2.291,64=, così per complessivi € 9.167,25=.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2017 nei confronti del Testimone_2
in persona del Sindaco e legale rappresentante P.T. e Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante P.T. Controparte_5 CP_3
accoglie, per le motivazioni esposte in premessa, la domanda proposta dall'attrice e condanna la , in persona del legale rappresentante P.T., al risarcimento del danno che si CP_3
quantifica in complessivi € 9.167,25=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna l' convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese e CP_4
competenze del giudizio che si liquidano in complessive € 5.099,00= (di cui € 264,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.a.p. come per legge;
pagina 4 di 5 3) Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite del Controparte_1
Contr 4) Pone definitivamente a carico della medesima convenuta le spese della CTU medica, espletata nel presente giudizio, già liquidate in € 462,93=.
Così deciso in Foggia, il 17 febbraio 2025.
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6806/2017 R.G. proposta
DA
, rappresentato e difeso dall' avv. Caravella Domenico;
Parte_1
- Attore–
CONTRO
in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall' avv. Paradiso Controparte_1
Angela, giusta mandato in atti;
- Convenuto –
NONCHE'
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante P.T., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Santarelli e Gianfrancesco De
Cosmo, giusta mandato in atti;
-Convenuta-
OGGETTO: lesione personale
All'udienza del 19.11.2024, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate a verbale che ivi deve ritenersi integralmente trascritto.
pagina 1 di 5 MOTIVI
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni in contesa possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.07.2017, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia il in persona del sindaco P.T. e Controparte_1 la in persona del suo legale rappresentante P.T. CP_3
Esponeva l'attore che il 30 maggio 2014 alle ore 13:00 circa, mentre rientrava alla propria abitazione, sita in Largo Forno Vecchio, 17, Rione “Torre Vecchia”, veniva CP_1
aggredito da un grosso cane randagio di colore marrone, il quale si avventava contro di lui mordendolo in più parti e provocandogli le lesioni per cui è causa.
Chiedeva quindi che l'adito Giudice, accertata la responsabilità degli enti convenuti li condannasse in solido al risarcimento del danno, quantificato nella somma di € 20.486,71=, come in citazione meglio specificata, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite.
Si costituivano in giudizio il e la convenuti, in persona dei legali CP_1 CP_3
rappresentanti P.T. eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa, istruita a mezzo di prova orale e consulenza tecnica, all'udienza del 19.11.2024 veniva riservata in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccezione di carenza di legittimazione sollevate da entrambi gli enti convenuti, la stessa è manifestamente infondata per quanto attiene alla convenuta
[...]
mentre è fondata per il avuto riguardo del quadro normativo CP_4 Controparte_1
che disciplina la “subiecta materia” ed in considerazione della unanime e conforme giurisprudenza di legittimità (da ultime, Cass. III civ. 02.01.2024 n. 10; Cass. III civ. 31.05.2024
n. 15244).
Infatti, la Legge n.°281/1991 che disciplina la prevenzione del randagismo ha demandato la competenza a legiferare in materia di randagismo alle Regioni e la Regione Puglia con la legge regionale n.°12/1995 ha operato una suddivisione di compiti e responsabilità tra i pagina 2 di 5 Contr comuni e i servizi veterinari delle tuttavia, la Giurisprudenza, interpretando ed applicando le norme, ha riempito di contenuti il quadro normativo disegnato in generale dal
Legislatore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio generale dal quale non ci si intende discostare <<è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell'ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n.281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo>> ( così Cass. n. 22522/ 2019 e Cass.
n.11591/2017).
Contr Sul punto, la Suprema Corte ha più in generale affermato la responsabilità della di competenza ove la normativa regionale, come nel caso in specie, preveda una ripartizione dei
Contr compiti e delle responsabilità tra Comuni ed escludendo espressamente la legittimazione passiva dei primi (Cass. III civ. n. 10 /2024).
A riguardo, peraltro, vi è stata acquiescenza dell'attore sulla eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
Atteso ciò in linea di diritto, deve accertarsi se nel caso in esame ricorrano in concreto tutti gli
Contr elementi necessari per configurare il fatto costitutivo della responsabilità della convenuta.
Sul punto le testimonianze escusse confermano l'assunto attoreo: i testi e Testimone_1
hanno confermato tanto le circostanze di tempo e di luogo in cui si è Testimone_2
verificato il sinistro, tanto le modalità dell'aggressione avendo personalmente visto un grosso cane randagio marrone aggredire e mordere ripetutamente l'attore, mentre i testi
[...]
e la circostanza che la presenza dei cani randagi era nota ai Tes_3 Testimone_4
convenuti essendo stata segnalata già da venti giorni prima della stessa aggressione.
Gli stessi testi hanno dichiarato di aver notato che non aveva il collare, nonché confermato i danni materiali e fisici dell'attore, confermati altresì dal referto del Pronto Soccorso nonché
pagina 3 di 5 dalla disposta CTU che ha accertato il nesso di causalità tra le lesioni e la dinamica della aggressione canina descritta in citazione.
Per contro, l' si è limitata a generiche contestazioni senza fornire la prova CP_4
contraria in ordine alla ricostruzione dei fatti fornita dall'attore che, come detto, è stata ritenuta perfettamente compatibile anche in sede di CTU medica.
Passando alla quantificazione del danno, la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico
d'Ufficio nell' elaborato peritale, al quale peraltro nessuna delle parti ha mosso osservazioni, risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal Tribunale.
Pertanto, sulla scorta della relazione peritale in atti, per quanto attiene alle lamentate lesioni fisiche, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro, delle percentuali di invalidità permanente (4%) e temporanea (15 giorni al 75%; 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25% della totale) accertate, sulla scorta del D.M. 16.07.2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
173 del 25.07.2024, deve essere riconosciuto un danno biologico permanente di € 3.768,36=, temporaneo di € 3.107,25=, morale di € 2.291,64=, così per complessivi € 9.167,25=.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, decidendo definitivamente nella causa promossa da con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2017 nei confronti del Testimone_2
in persona del Sindaco e legale rappresentante P.T. e Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante P.T. Controparte_5 CP_3
accoglie, per le motivazioni esposte in premessa, la domanda proposta dall'attrice e condanna la , in persona del legale rappresentante P.T., al risarcimento del danno che si CP_3
quantifica in complessivi € 9.167,25=, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna l' convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese e CP_4
competenze del giudizio che si liquidano in complessive € 5.099,00= (di cui € 264,00= per spese non imponibili) oltre spese generali, Iva e C.a.p. come per legge;
pagina 4 di 5 3) Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite del Controparte_1
Contr 4) Pone definitivamente a carico della medesima convenuta le spese della CTU medica, espletata nel presente giudizio, già liquidate in € 462,93=.
Così deciso in Foggia, il 17 febbraio 2025.
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5