Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 28/03/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2023, proposto da EM CC, NA NI, IA AR, BE AR, FR AN, PO AG, IE AN ER, AO GN, NA BO, RI GNli, AN NI, AR SA ER, TT TA, AR RA, GI LV, SA BI EN, SA RA, RL CC, AR SA, SI AR, MA NZ, AR PA, DA CC, AU ET, AO RA, NI RA, PA La OC, NO AR, OR OA RT, EV AR, VE TR, RI Da PO, AU Da PO, AN NI, NA ZZ, NI NA, IE TR, LI LU, ZI ME NO, ES ME NO, AR AI IO, AU Lo IO, IO CA, FF CC, AU CC, TO ER, EF LA, PA NE, IC CA, FF AS, AN AS, EL IA, EA AT, LU MB RA, MA ER, MA ER, ER OS, AN ZZ, NO AI, IR MO, NI MA TR, RT EN, BI NI, KA BO, RA OL, IE AR, IO GG, IE RT, IO ON, MA CA, RA IC, AL AI, OR AR, rappresentati e difesi dagli avvocati AU Sommaruga e Federico Ianeselli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Portovenere, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. OR Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
Porto Venere Sviluppo S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della delibera del Consiglio comunale di Porto Venere n. 32 del 14 settembre 2022, avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022-2024. Aggiornamento e modifica”, laddove ricomprende l’immobile ex scuola dell'infanzia “IC Ravecca” - CEA;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa:
(i) la delibera della Giunta comunale n. 192 del 23 novembre 2022, recante “Concessione di valorizzazione immobile sede dell’ex scuola dell’infanzia “Michela Ravecca” – CEA (n.c.e.u. al fg. 11 mapp. 128 sub. 8 - 10 - 11 - 12 - 14). Autorizzazione avvio procedura ed indirizzi operativi”;
(ii) la determina n. 564 del 24 novembre 2022 di approvazione dell’avviso di gara per “Concessione di valorizzazione (ex art. 3-bis D. L. n. 351/2001, convertito con modificazioni in l. n. 410/2001) Immobile ex scuola dell'infanzia “IC Ravecca” – CEA (N.C.E.U. al Fg. 11 – mapp. 128 – sub. 8-10-11-12-14)”, unitamente all’avviso di gara medesimo e ai relativi allegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Portovenere;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 marzo 2026, il Consigliere UR EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con gravame, notificato e depositato l’8 marzo 2023, i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere un gruppo di cittadini di Porto Venere che godono di un collegamento stabile con il territorio e di un adeguato grado di rappresentatività, precisato di agire in riassunzione di ricorso straordinario a seguito di opposizione del Comune di Porto Venere, hanno chiesto l’annullamento, vinte le spese, della delibera del consiglio comunale n. 32 del 14 settembre 2022 n. 32, avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2022-2024. Aggiornamento e modifica”, nella parte in cui comprende l’ex scuola dell’infanzia “IC Ravecca” – CEA, nonché degli ulteriori atti impugnati, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 58, comma 1, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008. Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e dell’illogicità manifesta.
2) Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d’istruttoria; del travisamento dei fatti; dell’illogicità manifesta.
2. Il Comune di Portovenere si è costituito in giudizio e ha depositato vari documenti; in prossimità dell’udienza di merito ha depositato una memoria con cui, eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse avuto riguardo alla natura meramente confermativa dell’atto impugnato, oltre ad altri profili in rito, ne ha chiesto il rigetto, poiché infondato, vinte le spese.
3. In data 18 febbraio 2026, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e chiesto la declaratoria d’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese.
4. Il Comune ha depositato una memoria con cui ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, ma ha insistito per le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
5. Parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha insistito nelle proprie richieste.
6. All’udienza del 19 marzo 2026, la causa è stata posta in decisione.
7. Per giurisprudenza consolidata “ nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione ” (Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2235).
Il Collegio non può, allora, fare altro che prendere atto della dichiarazione dei ricorrenti e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
8. In ordine alle spese, sulla condanna alle quali ha particolarmente insistito il Comune resistente, rilevando, in particolare, la “radicale” inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, avuto riguardo alla natura meramente confermativa della delibera impugnata, valga quanto segue.
Il consiglio comunale di Porto Venere, con l’impugnata delibera del consiglio comunale n. 32 del 14 settembre 2022, ha aggiornato ed approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni mobiliari per il triennio 2022/2024, che era stato già approvato con le precedenti deliberazioni n. 4 del 30 marzo 2022 e n. 13 del 29 aprile 2022.
Nella parte motiva è riportato, in particolare, quanto segue: “ VISTO l’aggiornamento del “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” per il triennio 2022-2024 predisposto dal Responsabile del Servizio dell’Area Manutenzioni Rifiuti Patrimonio Ing. Alessandro Ulissi, di cui all’allegato “A” della presente deliberazione; DATO ATTO che l’aggiornamento ha ad oggetto l’inserimento nel piano di cui sopra del terreno censito catastalmente al N.C.T. Fg. 12 – Mapp. 65 sito sull’Isola Palmaria in “Loc. Colle bruciato” come bene suscettibile di valorizzazione ovvero locazione (attualmente inutilizzato; VALUTATA relativamente ai beni immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all’esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune ”.
La parte dispositiva della delibera è, invece, la seguente: “ DELIBERA DI AGGIORNARE ED APPROVARE il “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI” per il triennio 2022-2024, nelle risultanze compendiate nel nuovo Piano predisposto dall’Area competente e allegato “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale ”.
A ben vedere, il consiglio comunale non si è limitato ad aggiornare il piano, ma lo ha riapprovato nella sua interezza, così radicando l’interesse alla sua impugnazione anche relativamente all’inserimento dell’immobile “ex scuola dell’infanzia “IC Ravecca” – CEA” già presente nel piano di cui alla delibera consiliare n. 4 del 30 marzo 2022, confermata, sul punto, con la delibera n. 13 del 29 aprile 2022.
Deve, pertanto, ritenersi infondata l’eccezione di “radicale” inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.
Ritiene il Collegio di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito sollevate dal Comune di Porto Venere, nonché dall’esame del merito, in quanto la loro complessità giustifica, comunque, la compensazione delle spese.
Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR EN, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Elena RH, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UR EN |
IL SEGRETARIO