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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1013/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3114/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026701357000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore ha impugnato l'Intimazione di pagamento n.
29620259026701357000 notificata il 23.05.2025, limitando l'impugnazione alle pretese afferenti l'Avviso di accertamento n. 195/2020 (TARI 2015), e deducendo: i) omessa notifica dell'atto presupposto;
ii) prescrizione quinquennale;
iii) decadenza ex art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006..pdf)
Si è costituito il Comune di Cefalù chiedendo il rigetto del ricorso, documentando la notifica a mezzo PEC, in data 17.12.2020, dell'Avviso di accertamento TARI 2015 n. 195/2020 e deducendo l'insussistenza di decadenza e prescrizione;
ha quindi chiesto la conferma della pretesa impositiva.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo l'infondatezza del ricorso, ribadendo la notifica dell'avviso 195/2020 in data 17.12.2020, l'interruzione della prescrizione con l'intimazione del 23.05.2025
e la sospensione ex lege dei termini dall'08.03.2020 al 31.08.2021 per l'emergenza epidemiologica;
ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
AdER ha inoltre depositato apposita Memoria evidenziando che la documentazione in atti è nativa digitale o estratta e conservata digitalmente ai sensi dell'art. 43 CAD, e, ove occorra, ha reso attestazione di conformità ex art. 25-bis D.Lgs. 546/1992 sui documenti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che l'Intimazione di pagamento completa (22 pagine), reca il totale dovuto di € 348.404,62 alla data del 16.06.2025, con dettaglio degli atti sottesi, fra i quali figura l'Avviso di accertamento dell'Ente n. 195 notificato il 17/12/2020 (TARI 2015), con totale di € 123.243,53 (di cui
€ 95.360,74 a titolo di tributo). Lo stesso documento riporta le modalità di notifica e l'avvertenza che l'impugnazione è ammessa solo per vizi propri dell'avviso di intimazione, essendo gli atti presupposti autonomamente impugnabili..
2. Il perimetro del contendere è circoscritto — su espressa impostazione della ricorrente — alla legittimità dell'Intimazione limitatamente al ruolo sotteso all'Avviso n. 195/2020 (TARI 2015). Trattandosi di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 784, L. 160/2019, l'atto impositivo è autonomamente impugnabile e, in caso di mancato pagamento, non è richiesta la cartella di pagamento, ben potendo l'Agente procedere con atti esecutivi o con l'intimazione ex art. 50 DPR 602/73. Tale assetto emerge altresì dalle difese di AdER e del Comune. Ne consegue che nel presente giudizio sono scrutinabili i vizi propri dell'intimazione e, nella misura in cui rilevino quale fatto presupposto (ad es. inesistenza della notifica dell'atto impositivo), i profili inerenti l'avviso n. 195/2020.
3. Sulla dedotta omessa notifica dell'Avviso n. 195/2020. La doglianza è infondata. Dalla documentazione prodotta dal Comune di Cefalù risulta che l'Avviso di accertamento TARI 2015 n. 195/2020 è stato notificato a mezzo PEC in data 17.12.2020, con prova depositata agli atti (All. 2 alle controdeduzioni).
Tale circostanza è concordemente ribadita da AdER nelle proprie difese. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la piena efficacia probatoria della relata PEC. Peraltro, dalla stessa intimazione emerge il richiamo all'avviso n. 195 con l'indicazione della data di notifica (17/12/2020) e dei relativi importi, il che corrobora ulteriormente la ritualità della sequenza procedimentale
4. Sulla prescrizione del credito TARI 2015
Anche tale eccezione è infondata.
L'avviso n. 195/2020 è stato notificato il 17.12.2020; successivamente, l'Intimazione è stata notificata il
23.05.2025, interrompendo comunque la decorrenza della prescrizione..
Inoltre, AdER ha richiamato la sospensione ex lege dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni) per gli effetti della normativa emergenziale Covid-19, evidenziando come, alla data dell'Intimazione, non fosse maturata la prescrizione. La Corte condivide tale impostazione, alla luce del quadro normativo emergenziale e degli atti acquisiti.
Alla stregua di tali elementi, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dell'atto impositivo e quella dell'intimazione (considerate le interruzioni e sospensioni emerse in atti)..pdf).pdf).pdf)
5. Sulla decadenza ex art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006
L'eccezione è inammissibile e comunque infondata.
Inammissibile perché, una volta notificato l'avviso di accertamento esecutivo (atto autonomamente impugnabile), la decadenza andava fatta valere con ricorso avverso tale atto, non già in via derivata contro l'intimazione; ciò è conforme all'assetto processuale valorizzato da AdER e dal Comune.
In ogni caso infondata perché dagli atti risulta che l'avviso n. 195/2020 è stato tempestivamente notificato
(17.12.2020), all'interno della cornice temporale di cui alla L. 296/2006, art. 1, c. 161..pdf).pdf)
La successiva attività di riscossione rispetta il modello dell'avviso esecutivo di cui alla L. 160/2019 (assenza di cartella, facoltà di intimazione/atti esecutivi in caso di inadempimento).
6) Sulla validità della documentazione digitale prodotta
Le eccezioni (implicite) sulla mancanza di valore probatorio di alcuni atti informatici non sono accolte. Dalla
Memoria AdER risulta che la documentazione depositata è nativa digitale oppure è stata estratta e conservata digitalmente nel rispetto dell'art. 43 del D.Lgs. 82/2005 (CAD); per tali documenti non è necessaria l'attestazione di conformità di cui all'art. 25-bis D.Lgs. 546/1992, fermo che AdER ha comunque ridepositato attestazioni di conformità per massima garanzia probatoria. Tale impostazione è coerente con la disciplina del CAD e con la prassi del processo tributario telematico.
7) Sulla legittimità dell'Intimazione impugnata
L'Intimazione n. 29620259026701357000 indica dettagliatamente gli atti sottesi, gli importi e le modalità di pagamento;
richiama l'avviso di accertamento n. 195/2020 (TARI 2015) con indicazione di importi e data di notifica;
riporta l'avvertenza circa l'impugnabilità limitata ai vizi propri dell'intimazione; dà conto delle modalità di notifica effettuata.
Il Collegio ritiene l'atto congruo, completo e rituale, idoneo a sollecitare il pagamento e a interrompere la prescrizione.
Conclusioni
Alla luce di quanto precede, tutte le censure della ricorrente risultano infondate.L'Intimazione di pagamento impugnata è legittima e deve essere confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ircorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in € 1.200,00 ciascuno,oltre accessori di legge, a favore del Comune di Cefalu' e di ADER Palermo, 21.1.2026 Il
Presidente
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3114/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259026701357000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore ha impugnato l'Intimazione di pagamento n.
29620259026701357000 notificata il 23.05.2025, limitando l'impugnazione alle pretese afferenti l'Avviso di accertamento n. 195/2020 (TARI 2015), e deducendo: i) omessa notifica dell'atto presupposto;
ii) prescrizione quinquennale;
iii) decadenza ex art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006..pdf)
Si è costituito il Comune di Cefalù chiedendo il rigetto del ricorso, documentando la notifica a mezzo PEC, in data 17.12.2020, dell'Avviso di accertamento TARI 2015 n. 195/2020 e deducendo l'insussistenza di decadenza e prescrizione;
ha quindi chiesto la conferma della pretesa impositiva.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione eccependo l'infondatezza del ricorso, ribadendo la notifica dell'avviso 195/2020 in data 17.12.2020, l'interruzione della prescrizione con l'intimazione del 23.05.2025
e la sospensione ex lege dei termini dall'08.03.2020 al 31.08.2021 per l'emergenza epidemiologica;
ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
AdER ha inoltre depositato apposita Memoria evidenziando che la documentazione in atti è nativa digitale o estratta e conservata digitalmente ai sensi dell'art. 43 CAD, e, ove occorra, ha reso attestazione di conformità ex art. 25-bis D.Lgs. 546/1992 sui documenti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che l'Intimazione di pagamento completa (22 pagine), reca il totale dovuto di € 348.404,62 alla data del 16.06.2025, con dettaglio degli atti sottesi, fra i quali figura l'Avviso di accertamento dell'Ente n. 195 notificato il 17/12/2020 (TARI 2015), con totale di € 123.243,53 (di cui
€ 95.360,74 a titolo di tributo). Lo stesso documento riporta le modalità di notifica e l'avvertenza che l'impugnazione è ammessa solo per vizi propri dell'avviso di intimazione, essendo gli atti presupposti autonomamente impugnabili..
2. Il perimetro del contendere è circoscritto — su espressa impostazione della ricorrente — alla legittimità dell'Intimazione limitatamente al ruolo sotteso all'Avviso n. 195/2020 (TARI 2015). Trattandosi di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 784, L. 160/2019, l'atto impositivo è autonomamente impugnabile e, in caso di mancato pagamento, non è richiesta la cartella di pagamento, ben potendo l'Agente procedere con atti esecutivi o con l'intimazione ex art. 50 DPR 602/73. Tale assetto emerge altresì dalle difese di AdER e del Comune. Ne consegue che nel presente giudizio sono scrutinabili i vizi propri dell'intimazione e, nella misura in cui rilevino quale fatto presupposto (ad es. inesistenza della notifica dell'atto impositivo), i profili inerenti l'avviso n. 195/2020.
3. Sulla dedotta omessa notifica dell'Avviso n. 195/2020. La doglianza è infondata. Dalla documentazione prodotta dal Comune di Cefalù risulta che l'Avviso di accertamento TARI 2015 n. 195/2020 è stato notificato a mezzo PEC in data 17.12.2020, con prova depositata agli atti (All. 2 alle controdeduzioni).
Tale circostanza è concordemente ribadita da AdER nelle proprie difese. La ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la piena efficacia probatoria della relata PEC. Peraltro, dalla stessa intimazione emerge il richiamo all'avviso n. 195 con l'indicazione della data di notifica (17/12/2020) e dei relativi importi, il che corrobora ulteriormente la ritualità della sequenza procedimentale
4. Sulla prescrizione del credito TARI 2015
Anche tale eccezione è infondata.
L'avviso n. 195/2020 è stato notificato il 17.12.2020; successivamente, l'Intimazione è stata notificata il
23.05.2025, interrompendo comunque la decorrenza della prescrizione..
Inoltre, AdER ha richiamato la sospensione ex lege dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni) per gli effetti della normativa emergenziale Covid-19, evidenziando come, alla data dell'Intimazione, non fosse maturata la prescrizione. La Corte condivide tale impostazione, alla luce del quadro normativo emergenziale e degli atti acquisiti.
Alla stregua di tali elementi, non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dell'atto impositivo e quella dell'intimazione (considerate le interruzioni e sospensioni emerse in atti)..pdf).pdf).pdf)
5. Sulla decadenza ex art. 1, commi 161 e 163, L. 296/2006
L'eccezione è inammissibile e comunque infondata.
Inammissibile perché, una volta notificato l'avviso di accertamento esecutivo (atto autonomamente impugnabile), la decadenza andava fatta valere con ricorso avverso tale atto, non già in via derivata contro l'intimazione; ciò è conforme all'assetto processuale valorizzato da AdER e dal Comune.
In ogni caso infondata perché dagli atti risulta che l'avviso n. 195/2020 è stato tempestivamente notificato
(17.12.2020), all'interno della cornice temporale di cui alla L. 296/2006, art. 1, c. 161..pdf).pdf)
La successiva attività di riscossione rispetta il modello dell'avviso esecutivo di cui alla L. 160/2019 (assenza di cartella, facoltà di intimazione/atti esecutivi in caso di inadempimento).
6) Sulla validità della documentazione digitale prodotta
Le eccezioni (implicite) sulla mancanza di valore probatorio di alcuni atti informatici non sono accolte. Dalla
Memoria AdER risulta che la documentazione depositata è nativa digitale oppure è stata estratta e conservata digitalmente nel rispetto dell'art. 43 del D.Lgs. 82/2005 (CAD); per tali documenti non è necessaria l'attestazione di conformità di cui all'art. 25-bis D.Lgs. 546/1992, fermo che AdER ha comunque ridepositato attestazioni di conformità per massima garanzia probatoria. Tale impostazione è coerente con la disciplina del CAD e con la prassi del processo tributario telematico.
7) Sulla legittimità dell'Intimazione impugnata
L'Intimazione n. 29620259026701357000 indica dettagliatamente gli atti sottesi, gli importi e le modalità di pagamento;
richiama l'avviso di accertamento n. 195/2020 (TARI 2015) con indicazione di importi e data di notifica;
riporta l'avvertenza circa l'impugnabilità limitata ai vizi propri dell'intimazione; dà conto delle modalità di notifica effettuata.
Il Collegio ritiene l'atto congruo, completo e rituale, idoneo a sollecitare il pagamento e a interrompere la prescrizione.
Conclusioni
Alla luce di quanto precede, tutte le censure della ricorrente risultano infondate.L'Intimazione di pagamento impugnata è legittima e deve essere confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ircorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in € 1.200,00 ciascuno,oltre accessori di legge, a favore del Comune di Cefalu' e di ADER Palermo, 21.1.2026 Il
Presidente