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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD ER NC, Presidente
AS IE, LA
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 480/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1117/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T102567-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T102567-2023 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL30ET102563-2023 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1117 del 5.11.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, in accoglimento dei ricorsi proposti da Resistente_1 S.p.A., previa loro riunione, annullava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, riguardanti l'annualità 2017, notificati il 25.3.2024.
Il Giudice di primo grado accoglieva l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento sollevata dalla
Società e, pertanto, non esaminava gli ulteriori motivi del ricorso riguardanti le motivazioni degli avvisi impugnati e la mancanza di prova circa il disconoscimento della deduzione dei costi.
Le spese venivano compensate.
Interpone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, basato sul seguente motivo:
- Contrarietà della sentenza rispetto all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.
960 del 15.5.2025 circa l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito nella L. n. 27 del 24.4.2024.
Ribadiva e riportava le difese già svolte in ordine agli altri motivi del ricorso introduttivo del giudizio non esaminati.
Così concludeva: “Chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto dettagliatamente esposto e chiarito, di riformare totalmente la sentenza n. 1117/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione n. 1, depositata il 18/12/2024, e confermare la correttezza e legittimità di entrambi gli avvisi di accertamento oggetto della presente vertenza.
Con vittoria di spese di giudizio, di primo e di secondo grado”.
Si costituiva la Società mediante deposito delle proprie controdeduzioni con le quali esponeva la correttezza della sentenza sull'unica questione esaminata, vale a dire l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo.
In via devolutiva, ribadiva ed esponeva gli ulteriori motivi dei ricorsi circa la motivazione apparente, generica e contraddittoria, l'inerenza dei costi, l'inapplicabilità delle sanzioni.
Così concludeva: “Chiede che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria voglia:
in via preliminare, dichiarare illegittimo e/o infondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei motivi esposti nelle Controdeduzioni e, per l'effetto, confermare la decisione – sul punto – dei Giudici di prime cure, come illustrato retro sub 1;
in via principale, dichiarare la nullità/illegittimità degli atti impugnati in primo grado, in accoglimento dei motivi in questa sede riproposti in quanto ritenuti assorbiti dai Giudici di prime cure e indicati retro sub 2, 3 e 4;
in subordine, disapplicare le sanzioni irrogate, in accoglimento del motivo in questa sede riproposto in quanto ritenuto assorbito dai Giudici di prime cure e indicato retro sub 5; in ogni caso, condannare la Controparte al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante Ufficio invoca l'applicazione del principio di cui alla richiamata Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 960 del 15.1.2025. Sul punto va rilevato che la stessa riguardava la questione sulla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia oltre il termine quinquennale riconoscendo uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione in forza dell'art. 67 D.
L. 18/2020. La fattispecie è pertanto diversa da quella ora in esame.
L'art. 67 cit. ha stabilito la sospensione di tutti i termini relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, delle Riscossioni e degli altri enti impositori per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (sospensione di
85 giorni). Secondo la tesi dell'Ufficio, tale proroga non sarebbe limitata agli atti emessi entro il 31 maggio
2020 ma avrebbe posticipato la scadenza di tutti gli atti che sarebbero maturati nel periodo sospeso, anche se l'atto fiscale avesse scadenza successiva e quindi anche nel 2021, 2022 e così di seguito. In pratica si tratterebbe di un vero e proprio spostamento temporale e non di una mera sospensione temporanea (c.d. proroga “a cascata”).
La normativa disciplinante la sospensione dei termini ha avuto aggiornamenti successivi al D.L. n. 18/2000
(il c.d. “Decreto Cura Italia”): il D.L. n. 34 del 19.5.2020 (il c.d. “Decreto Rilancio”), all'art. 157, co. 1, ha introdotto una disciplina speciale e più ampia differendo i termini per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi, i cui termini di decadenza scadevano tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020, ad un periodo ben definito: tra l'1.3.2021 e il 28.2.2022. La coesistenza di queste due disposizioni ha generato dubbi sulla loro reciproca influenza, in particolare sull'applicabilità cumulativa della proroga di 85 giorni a quella più estesa del Decreto
Rilancio. Il contrasto interpretativo è stato risolto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 17668/2025 di cui si riporta la massima: “Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quello di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015), al periodo intercorrente fra l'1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di 85 giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del D.L.
n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra”.
Con tale sentenza è stato dunque statuito che la proroga di 85 giorni non può essere applicata in aggiunta al differimento più ampio stabilito dal “Decreto Rilancio”, posto che quest'ultimo è una norma speciale e successiva che ha assorbito e superato la previsione più generica dell'art. 67 D.L. n. 18/2020.
In conclusione, la tesi dell'Ufficio, che invoca la proroga di 85 giorni per tutti i termini di accertamento pendenti all'8.3.2020, proroga sulla quale ha basato la tempestività della notifica, non può essere accolta.
Le spese vengono compensate considerato il vasto contenzioso sorto nell'interpretazione e applicazione della normativa in oggetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RD ER NC, Presidente
AS IE, LA
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 480/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1117/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T102567-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T102567-2023 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL30ET102563-2023 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1117 del 5.11.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, in accoglimento dei ricorsi proposti da Resistente_1 S.p.A., previa loro riunione, annullava gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, riguardanti l'annualità 2017, notificati il 25.3.2024.
Il Giudice di primo grado accoglieva l'eccezione di decadenza dal potere di accertamento sollevata dalla
Società e, pertanto, non esaminava gli ulteriori motivi del ricorso riguardanti le motivazioni degli avvisi impugnati e la mancanza di prova circa il disconoscimento della deduzione dei costi.
Le spese venivano compensate.
Interpone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, basato sul seguente motivo:
- Contrarietà della sentenza rispetto all'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.
960 del 15.5.2025 circa l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito nella L. n. 27 del 24.4.2024.
Ribadiva e riportava le difese già svolte in ordine agli altri motivi del ricorso introduttivo del giudizio non esaminati.
Così concludeva: “Chiede a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto dettagliatamente esposto e chiarito, di riformare totalmente la sentenza n. 1117/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, Sezione n. 1, depositata il 18/12/2024, e confermare la correttezza e legittimità di entrambi gli avvisi di accertamento oggetto della presente vertenza.
Con vittoria di spese di giudizio, di primo e di secondo grado”.
Si costituiva la Società mediante deposito delle proprie controdeduzioni con le quali esponeva la correttezza della sentenza sull'unica questione esaminata, vale a dire l'intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo.
In via devolutiva, ribadiva ed esponeva gli ulteriori motivi dei ricorsi circa la motivazione apparente, generica e contraddittoria, l'inerenza dei costi, l'inapplicabilità delle sanzioni.
Così concludeva: “Chiede che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria voglia:
in via preliminare, dichiarare illegittimo e/o infondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei motivi esposti nelle Controdeduzioni e, per l'effetto, confermare la decisione – sul punto – dei Giudici di prime cure, come illustrato retro sub 1;
in via principale, dichiarare la nullità/illegittimità degli atti impugnati in primo grado, in accoglimento dei motivi in questa sede riproposti in quanto ritenuti assorbiti dai Giudici di prime cure e indicati retro sub 2, 3 e 4;
in subordine, disapplicare le sanzioni irrogate, in accoglimento del motivo in questa sede riproposto in quanto ritenuto assorbito dai Giudici di prime cure e indicato retro sub 5; in ogni caso, condannare la Controparte al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante Ufficio invoca l'applicazione del principio di cui alla richiamata Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 960 del 15.1.2025. Sul punto va rilevato che la stessa riguardava la questione sulla tardiva insinuazione allo stato passivo effettuata dall'Agenzia oltre il termine quinquennale riconoscendo uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione in forza dell'art. 67 D.
L. 18/2020. La fattispecie è pertanto diversa da quella ora in esame.
L'art. 67 cit. ha stabilito la sospensione di tutti i termini relativi all'attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, delle Riscossioni e degli altri enti impositori per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (sospensione di
85 giorni). Secondo la tesi dell'Ufficio, tale proroga non sarebbe limitata agli atti emessi entro il 31 maggio
2020 ma avrebbe posticipato la scadenza di tutti gli atti che sarebbero maturati nel periodo sospeso, anche se l'atto fiscale avesse scadenza successiva e quindi anche nel 2021, 2022 e così di seguito. In pratica si tratterebbe di un vero e proprio spostamento temporale e non di una mera sospensione temporanea (c.d. proroga “a cascata”).
La normativa disciplinante la sospensione dei termini ha avuto aggiornamenti successivi al D.L. n. 18/2000
(il c.d. “Decreto Cura Italia”): il D.L. n. 34 del 19.5.2020 (il c.d. “Decreto Rilancio”), all'art. 157, co. 1, ha introdotto una disciplina speciale e più ampia differendo i termini per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi, i cui termini di decadenza scadevano tra l'8.3.2020 e il 31.12.2020, ad un periodo ben definito: tra l'1.3.2021 e il 28.2.2022. La coesistenza di queste due disposizioni ha generato dubbi sulla loro reciproca influenza, in particolare sull'applicabilità cumulativa della proroga di 85 giorni a quella più estesa del Decreto
Rilancio. Il contrasto interpretativo è stato risolto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 17668/2025 di cui si riporta la massima: “Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quello di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015), al periodo intercorrente fra l'1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di 85 giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del D.L.
n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra”.
Con tale sentenza è stato dunque statuito che la proroga di 85 giorni non può essere applicata in aggiunta al differimento più ampio stabilito dal “Decreto Rilancio”, posto che quest'ultimo è una norma speciale e successiva che ha assorbito e superato la previsione più generica dell'art. 67 D.L. n. 18/2020.
In conclusione, la tesi dell'Ufficio, che invoca la proroga di 85 giorni per tutti i termini di accertamento pendenti all'8.3.2020, proroga sulla quale ha basato la tempestività della notifica, non può essere accolta.
Le spese vengono compensate considerato il vasto contenzioso sorto nell'interpretazione e applicazione della normativa in oggetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.