Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
15869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15869 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. PALOMBA STEFANO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via A. Diaz 58,
E
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. PALOMBA STEFANO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via A. Diaz 58,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/09/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2 in Napoli il 10/07/2013, e che dalla loro unione era nata la figlia
1
(nata a [...] il [...]), rappresentavano la Per_1 volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente nell'obbligo del mutuo rispetto.
2. In relazione all'affidamento della prole, i coniugi reciprocamente e di comune accordo intendono adottare la formula dell'affidamento condiviso con residenza privilegiata presso la casa della madre sita in Napoli Via ……………….lia n.30;
3. i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente comunicandosi reciprocamente la nuova residenza;
4. Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento Parte_2 della figlia minore la somma di Euro 300,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie e precisamente. tutte quelle non coperte dal SSN, e precisamente scolastiche, ludiche, sportive, gite- viaggi e tasse Universitarie, come da protocollo d'intesa tra il
Tribunale di Napoli e il COA di Napoli;
5. I coniugi, prima di tale atto, hanno già provveduto concordemente alla suddivisione dei beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale,
6. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, e si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 21/01/2025, il Giudice relatore, letto il ricorso congiunto, rappresentava che le condizioni congiuntamente indicate - non prevedendo la
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regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre genitore non collocatario – non potevano essere valutate conformi all'interesse della prole e pertanto dovevano essere integrate.
In data 14/10/2024, il PM esprimeva parere contrario alla separazione con riferimento alla mancata disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario.
Con memorie depositate in data 16/01/2025, le parti integravano le condizioni della separazione, specificando la disciplina dei tempi di permanenza della minore con il padre nei seguenti Per_1 termini:
“1. in relazione all'affidamento della prole, i coniugi reciprocamente e di comune accordo intendono adottare la formula dell'affidamento condiviso della sola prole per qualsiasi decisione nel preminente interesse della predetta;
2. la figlia continuerà a vivere, con residenza Persona_2 privilegiata, presso la casa, ove coabiterà con la madre, in Napoli Via
Marco Aurelio n.206;
3. I coniugi vivranno separatamente dalla data della presente comunicandosi reciprocamente la nuova residenza;
4. I coniugi convengono che il sig. corrisponderà alla moglie, Parte_2
a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di Euro 300,00 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie e precisamente. tutte quelle non coperte dal SSN, e precisamente scolastiche, ludiche, sportive, gite-viaggi e tasse Universitarie, come da protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli e il COA di Napoli delle spese straordinarie e precisamente: tutte quelle visite specialistiche, non coperte dal SSN, spese scolastiche, materiale scolastico, (libri, quaderni etcc.., COREDO scolastico) tiket;
attività ludiche, sportive, gite-viaggi di istruzione organizzate dalla scuola, pre-scuola e dopo scuola e tasse Universitarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli di concerto con il COA;
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5. I coniugi di comune accordo, relativamente alla regolamentazione del diritto di visita, hanno deciso comunemente quanto segue: il padre potrà vedere e tenere con se la figlia nei giorni settimanali il martedi e giovedì dalle 19.00 alle 21.30 nonchè a weekeend alternati con pernotto, dal sabato ore 10.30 fino alle ore 19.00 della domenica, anche compatibilmente con gli impegni scolastici dei predetti, previo accordo con la sig.ra ; Pt_3
6. Per quanto concerne le festività natalizie la figlia trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale ed il giorno di Natale ed il trentuno dicembre ed il primo gennaio con l'uno e l'altro coniuge e così dicasi anche per il giorno di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive la minore trascorrerà dieci giorni del mese di Agosto con il padre
e gli altri giorni con la madre,
7. I coniugi dichiarano che la figlia minore trascorrerà i rispettivi compleanni e ricorrenze particolari con la madre ovvero con il padre, alternandosi;
8. I coniugi dichiarano che i figli minori, frequentano regolarmente la scuola dell'obbligo come da piano genitoriale che si allega al presente atto;
9. I coniugi dichiarano che la figlia minore manterrà i rapporti con i rispettivi nonni materni e paterni;
10. Gli istanti, prima di tale atto, hanno già provveduto concordemente alla suddivisione dei beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale,
11. I coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto anche della figlia qualsiasi autorizzazione per rilascio certificati e/o visite- terapie e documenti presso pubbliche amministrazioni e privati
12. nulla per il coniuge”.
All'udienza del 21/01/2025, la difesa dei ricorrenti chiedeva disporsi un rinvio a causa dell'impedimento a comparire della sig.ra
[...]
il Giudice rinviava all'udienza del 28/04/2025. Pt_1
All'udienza del 28/04/2025, le parti, presenti personalmente, preliminarmente rappresentavano che la minore attualmente
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risiedeva con la madre in Quarto alla via Giorgio de Falco n. 23/A, avendo trasferito la residenza in accordo con il padre;
si riportavano al ricorso nonché all'integrazione formulata con le memorie del
16/01/2025, specificando che la disciplina dei tempi di permanenza della minore con il padre, specificata al punto n. 5), non Per_1 prevedeva l'accordo con la sig.ra stralciando la seguente Pt_3 frase: “anche compatibilmente con gli impegni scolastici dei predetti previo accordo con la signora ”. Pt_3
Il giudice relatore, preso atto, riservava la causa in decisione al
Collegio, disponendo nuovamente la trasmissione degli atti al P.M. per il parere in ordine al nuovo accordo in cui era disciplinato anche il tempo di permanenza della minore con il padre.
In data 30/04/2025, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni sopra riportate di cui al ricorso, come integrate con memorie del 16/01/2025, e specificate all'udienza del 28/04/2025.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
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Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e (atto n. 70, p. I, s. sez. A, reg.
[...] Parte_2
Atti Matrimonio anno 2013);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come integrate con memorie del 16/01/2025, e specificate all'udienza del
28/04/2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 9/5/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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