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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/06/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6438/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SARNO SABINO ANTONINO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il ricorrente (indicato in epigrafe) affermava di avere lavorato alle dipendenze del resistente indicato in epigrafe nei periodi, con gli orari e le mansioni specificate nell'atto introduttivo, tanto premesso il ricorrente svolgeva le domande di cui al ricorso, chiedendo la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive indicate in ricorso. Il resistente non si costituiva rimanendo contumace (la definizione della causa subiva un rallentamento anche a causa dei rinvii richiesti dal ricorrente). In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). Al riguardo è superfluo sottolineare che l'onere della prova del fatto costitutivo della sua pretesa grava sul ricorrente in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. E' altresì superfluo sottolineare che viceversa l'eventuale prova di fatti modificativi impeditivi estintivi, ed in particolare del pagamento, grava sul resistente. Tanto premesso si devono esaminare le risultanze istruttorie. Il teste (cfr. verbale udienza del 19 giugno 2024) ha Testimone_1 dichiarato:. “Sono il fratello del ricorrente……A.d.R. “Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto dall'inizio del mese di giugno 2022 fino alla fine del mese di settembre del 2022 ho accompagnato mio fratello con la mia Pt_1 auto dal luogo ove abita (San Giorgio a Cremano) al luogo d o ove erano ubicati gli uffici della , vale a dire in Gragnano e talvolta anche in CP_1
Castellammare di St he mi sono prestato ad accompagnare mio fratello perché egli era ed è sprovvisto di auto e da circa tre anni egli è in cura per un problema tumorale, ho inteso così aiutarlo negli spostamenti. Mio fratello lavorava dalle ore 15 alle ore 18 nei giorni compresi dal lunedì al venerdì. Io lo andavo a prendere anche alla fine dell'orario lavorativo per riaccompagnarlo a casa a San Giorgio a Cremano. Il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni: eseguiva esami baropodometici e visite posturali. La
era infatti una società che si occupava di Ortopedia. Negli Uffici CP_1
ove lavorava mio fratello sono entrato diverse volte e vi era CP_1 altro personale, fra cui un certo . Mio fratello non ha mai percepito alcuna CP_2 retribuzione per il lavoro sv o partecipato ad un incontro con il commercialista della società che doveva formalizzare il pagamento delle retribuzioni ma ciò non avvenne. Ragion per cui mio fratello si è dimesso”. Orbene, la assunzione del ricorrente da parte dell'odierno resistente emerge, innanzitutto, dal contratto di lavoro e dalla altra documentazione prodotta in atti. Nessun dubbio sussiste, quindi, sulla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Pur con la cautela con la quale va considerata la prova testimoniale, in considerazione dei rapporti esistenti con le parti, dalla stessa si può senz'altro desumere l'esecuzione della prestazione, in conformità del contratto stipulato. Infatti nessun elemento contrario è emerso dall'istruttoria. Si deve, quindi, ritenere raggiunta la prova dello svolgimento di un'attività lavorativa, nel periodo temporale compreso dal 1/6/2022 al 27/9/2022, a tempo parziale, per 15 ore settimanali, cioè 3 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, espletando le mansioni di “Addetto Ortopedia”; Con riferimento al perceptum deve aversi riguardo a quanto il ricorrente allega, affermando lo stesso di non aver ricevuto alcunché. Infatti nessun idoneo elemento di prova in ordine ai pagamenti effettuati, in relazione ai quali come è noto l'onere della prova (trattandosi di fatti estintivi) gravava sul resistente (che è rimasto contumace) in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., è emerso dalla istruttoria. In mancanza della prova dei pagamenti dovuti, non può che ritenersi dovuta l'indennità di mancato preavviso, a seguito di dimissioni per giusta causa. Con riferimento al quantum dovuto devono recepirsi i conteggi dell'odierno ricorrente. Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. In base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui si aderisce, gli emolumenti vanno calcolati al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali (cfr. anche Cass. 2544/01). Risulterà quindi dovuta, complessivamente, nei confronti del ricorrente la somma di € 4.549,67 al lordo delle ritenute previdenziali, oltre accessori ex art. 429 c.p.c., dal giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Con riferimento al regime delle spese processuali le stesse devono seguire la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica in persona del dott. Giovanni Favi – Giudice del lavoro - definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede : a) condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 4.549,67, di cui 642,82 a titolo di TFR, al lordo delle ritenute previdenziali nei confronti di , oltre accessori ex art. 429 c.p.c. dal Parte_1 giorno della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.,al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1370,00, oltre spese generali al 15% ed oneri come per legge, con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, lì 18/6/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)