Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01350/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Longhi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico elettivo presso il suo studio in San Bonifacio, via Camporosolo n. 53;
contro
INAIL - Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Chiavegato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1.della comunicazione inviata da INAIL del 15.06.2022, avente ad oggetto “Avviso pubblico ISI 2020. Codice Domanda ISI n. -OMISSIS-” (doc. n. 02);
2.della comunicazione inviata da INAIL del 22.07.2022, avente ad oggetto: “Avviso pubblico ISI 2020 – Rigetto Codice domanda ISI n. -OMISSIS-” (doc. n. 03);
3.dei verbali (e relativi allegati) e comunque di tutti gli atti (allo stato non conosciuti) delle Autorità competenti (per quanto a conoscenza della ricorrente, di INAIL) che hanno determinato o concorso a determinare il rigetto della domanda della ricorrente;
4.dell'elenco cronologico definitivo regionale pubblicato sul sito Inail, delle domande ammesse definitivamente (S), subentrate per l'ammissibilità (S-AMS), non ammissibili per carenza di fondi (N), decadute e/o non convalidate (N-DEC);
5.di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, inerente, presupposto, consequenziale, esecutivo anche infraprocedimentale e comunque connesso, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
in subordine
per il risarcimento dei danni per equivalente, ove sia impossibile riconoscere il risarcimento in forma specifica, corrispondente all'importo del contributo che avrebbe conseguito la ricorrente se fosse stata legittimamente finanziata, pari alla somma finanziabile di € -OMISSIS- oltre IVA, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ammissibile al fine della misura per la quale è stata proposta la domanda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INAIL - Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Giudice relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa Ida RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 21/10/2022 e depositato in data 11/11/2022, la società ricorrente esponeva in fatto:
-di aver partecipato, in data 11/11/2021, al click-day relativo all’Avviso Pubblico ISI 2020 – Regione Veneto avente ad oggetto “Finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D. lgs. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
- che la domanda di ammissione al finanziamento era stata formulata per un progetto di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) di cui all’Allegato 2 del menzionato Avviso, più precisamente per “Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi mediante l’acquisto di carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg e di sistemi automaci di alimentazione”e, ancora più in particolare, per la tipologia di intervento specificata alla lettera C) del suddetto Allegato 2;
-che, superato il vaglio di ammissibilità della domanda, l’INAIL aveva proceduto alla verifica della domanda sotto un duplice profilo: amministrativo/formale e tecnico;
-che, per entrambi i profili, l’esito dell’istruttoria era stato negativo, cosicché era seguita la comunicazione del “preavviso di rigetto”;
-che, tuttavia, a seguito delle osservazioni presentate da essa ricorrente, erano state considerate sanate le sole criticità amministrativo-formali, cosicché, in data 22/07/2022, era stato notificato a mezzo pec il “provvedimento di rigetto definitivo” esplicativo delle cause e motivazioni – esclusivamente tecniche - a fondamento del diniego;
-che, in particolare, nella motivazione del diniego poteva leggersi: “L’azienda ha già a sua disposizione macchinari specifici (carrello elevatore, carroponte ecc.) da utilizzare per la movimentazione degli oggetti pesanti, come dichiarato nelle schede riportate nella sezione del DVR: “4.3 Rischi legati alle mansioni” e attestato dalla relativa documentazione fotografica. Al riguardo, nel documento integrativo datato 24.6.2022, si riferisce che i macchinari specifici, (carrello elevatore, carroponte ecc.) venivano sì utilizzati per la movimentazione degli oggetti pesanti, comprese le lastre di vetro oggetto di questo intervento. Ma la movimentazione vera e propria risultava difficile e pericolosa, sia nel suo caricamento sui macchinari che sulla movimentazione vera e propria… (omissis). Di fatto il loro utilizzo era minimo e molto rischioso. Si tratta, tuttavia, di affermazioni non suffragate da elementi oggettivi a riscontro. Il valore dell’indice di rischio è stato calcolato con il modello messo a punto da Snook & Ciriello: si tratta di una metodologia diversa da quella indicata dall’avviso pubblico, che prevede l’impiego della norma Uni Iso 11228 parte seconda per l’analisi della rischiosità delle movimentazioni eseguite traino o spingendo carichi. In proposito si rammenta che l’avviso pubblico è assolutamente chiaro nel fornire indicazioni circa la scelta del modello di analisi tecnica da impiegare in funzione del tipo di rischio da indagare. Il valore dell’indice, per come calcolato, è per giunta affetto da errori. Ai fini del calcolo sono stati infatti utilizzati valori di forza di picco e di mantenimento tabellati relativi a una frequenza di movimentazione nettamente superiore a quella dichiarata (un trasporto ogni 42’): nonostante le tabelle non forniscano dati di forza raccomandata per questa particolare frequenza ai fini di calcolo, possono essere comunque derivati operando una semplice interpolazione. Applicata la dovuta correzione, riferendoci in questo caso alle tabelle associate al metodo uno della norma Uni Iso 11228-2 appropriate, l’indice di rischio si mantiene sempre al di sotto della soglia minima prevista dall’avviso pubblico, sia che si consideri il traino o la spinta, sia che si voglia considerare la fase di attivazione del movimento (picco) sia che si voglia considerare quella di mantenimento. 12 A ciò si aggiunga che l’attività considerata più rischiosa, come espressamente dichiarato, è sempre svolta da due persone: poiché la metodologia impiegata quantifica il rischio per un’operazione di traino o spinta eseguita da un solo soggetto il rischio effettivo a carico di ciascun addetto è, di conseguenza, minore di quello calcolato e, a maggior ragione, inferiore al valore di soglia individuato dall’avviso pubblico. In ogni caso, tenuto conto delle informazioni pervenute a integrazione, si sarebbero potuti finanziare i soli costi relativi alla parte tecnologica che consente la movimentazione toutcourt delle lastre ossia il caricatore aereo automatico e la ribaltatrice bilaterale, escludendo quelli relativi al classificatore automatico, non essendo previsto quest’ultimo nella lista chiusa dei beni finanziabili per l’asse specifico per cui è stata avanzata richiesta di finanziamento. Per quanto sopra argomentato, non sussistono i requisiti tecnici per la finanziabilità del progetto, non essendo provata la presenza del rischio nei termini previsti dall’avviso pubblico”;
-che, al fine di contestare le argomentazioni poste a sostegno dell’impugnato diniego, essa ricorrente si era determinata a proporre l’impugnativa avverso detto atto.
La società ricorrente articolava, in particolare, i seguenti motivi di ricorso:
I.Violazione e falsa applicazione di legge art. 10 bis L. 241/1990. La prima censura che deve essere mossa riguarda la violazione della disciplina dettata dall'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, che si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte per consentire il contraddittorio tra il privato e la Pubblica Amministrazione, prima dell'adozione di un provvedimento negativo” in quanto il provvedimento impugnato motiverebbe il diniego con argomentazioni nuove e diverse da quelle contestate nel preavviso di diniego;
II.Violazione dell’art. 19 dell’avviso pubblico ISI2018. Violazione degli articoli 1,2 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, contraddittorietà e genericità della motivazione”;
Si costituiva in resistenza l’INAIL – Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro (d’ora in poi, anche INAIL).
All’udienza pubblica straordinaria, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato presso i Tribunali Amministrativi Regionali PNRR, del giorno 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Collegio osserva che le doglienze attoree si risolvono nella contestazione del giudizio valutativo espresso dall’INAIL sulla meritevolezza della domanda di concessione del beneficio economico richiesto (nel caso di specie, si tratta della richiesta di un finanziamento per “la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D. lgs. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), ma dette doglianze non focalizzano alcun aspetto di palese illogicità, irragionevolezza o travisamento del fatto o dei presupposti in grado di inficiare detto giudizio valutativo che appare piuttosto coerente con un corretto svolgimento della discrezionalità tecnica, che l’Ente era propriamente chiamato a svolgere nel frangente amministrativo che qui occupa.
In particolare, con entrambi i motivi di ricorso, che possono, perciò essere scrutinati congiuntamente, la difesa della società ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato sia stato motivato con argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle contenute nel preavviso di rigetto.
In realtà, dal mero raffronto del contenuto del preavviso di rigetto (v. all. n. 10 della produzione documentale dell’INAIL del 24/01/2023) con il contenuto del provvedimento impugnato (v. all. n. 12 della produzione documentale dell’INAIL del 24/01/2023) - e tralasciando, per economia di giudizio, i singoli più specifici aspetti tecnici sviscerati dalla difesa dell’Ente nella propria memoria di costituzione depositata in data 24/01/2023 - emerge come l’atto gravato rechi precisazioni e approfondimenti ulteriori rispetto alle affermazioni del preavviso di rigetto, precisazioni e approfondimenti resisi necessari in conseguenza delle osservazioni presentate dalla società ricorrente in data 24/06/2022 e a riscontro delle stesse (v. all. n. 11 della produzione documentale dell’INAIL del 24/01/2023).
In particolare, nel preavviso di rigetto del 15 giugno 2022 veniva evidenziato che:
- l’oggetto della richiesta non rientrava tra quelli finanziabili menzionati nell’avviso pubblico per dare attuazione a progetti volti alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi in quanto il DVR (ossia il Documento di Valutazione dei Rischi) risultava privo della valutazione specifica del rischio e quindi mancante di qualsiasi riscontro oggettivo circa le modalità con le quali i diversi fattori di rischio che avrebbero determinato il valore di IR dichiarato nella perizia;
- risultava, inoltre, documentata la presenza in azienda di macchinari specifici (carrello elevatore, carroponte) per la movimentazione degli oggetti pesanti;
A seguito delle osservazioni presentate dalla società ricorrente, l’INAIL, con il provvedimento impugnato, adottato in data 22/07/2022, ribadiva che:
-l’azienda aveva già a sua disposizione macchinari specifici (carrello elevatore, carroponte,…), evidenziando che le asserzioni circa la difficoltà e i rischi del loro impiego non risultavano suffragati da elementi oggettivi a riscontro;
- il valore dell’indice di rischio era stato calcolato con una metodologia diversa da quella indicata dall’avviso pubblico che prevedeva l’impiego della norma UNI ISO 11228 parte 2 per le azioni di traino o spinta e per il calcolo dell’indice, erano stati utilizzati valori di frequenza di movimentazione nettamente superiori a quelli dichiarati (un trasporto ogni 42’), cosicché una volta applicata la dovuta correzione, tenendo a riferimento le tabelle associate al metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2 appropriate, l’indice di rischio si manteneva sempre al di sotto della soglia minima prevista dall’avviso pubblico, sia che si considerasse il traino o la spinta sia che si volesse considerare la fase di attivazione del movimento (picco) sia che si volesse considerare quella di mantenimento.
A questi rilievi, ma in stretta conseguenzialità con gli stessi e, comunque, a ulteriore riscontro delle osservazioni formulate dalla società ricorrente, l’INAIL sviluppava un’ulteriore osservazione in punto di valutazione e commisurazione del rischio con riguardo al numero di persone impiegate nello svolgimento dell’attività e una considerazione circa i costi in concreto finanziabili (cfr. “[…] si sarebbero potuto finanziare i soli costi relativi alla parte tecnologica che consente la movimentazione tout court delle lastre […], v. pag. 2 del provvedimento di rigetto).
Orbene, in ragione di quanto appena evidenziato e della non contestabile pertinenza delle osservazioni e considerazioni svolte dall’Ente in relazione all’intervenuta interlocuzione procedimentale con la società richiedente l’attribuzione del beneficio economico, il Collegio non può che ribadire, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 30/03/2024, n. 2981; Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2023, n, 11219), , che il proprio sindacato non può che risolversi nella verifica della plausibilità e della razionalità tecnica del giudizio espresso dall’Amministrazione in occasione dell’esercizio di un’attività valutativa contrassegnata da discrezionalità tecnica, la quale, nel caso di specie, si appalesa correttamente svolta.
Il ricorso va, pertanto, respinto sia quanto alla domanda annullatoria sia quanto, conseguentemente, alla domanda risarcitoria, in difetto della denunciata illegittimità dell’atto amministrativo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)condanna la società ricorrente al rimborso, in favore dell’INAIL, delle spese di giudizio che liquida in complessive €.2.500,00#, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
Francesco Avino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida RA |
IL SEGRETARIO