Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/05/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 22/05/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg.1724/2018, pendente tra nata a [...] P.G. (ME) il 29.08.1966, C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Euticchio;
attrice – C.F._1
CONTRO
(P.IVA ), corrente in Trieste, alla via Machiavelli Controparte_1 P.IVA_1
n° 4, in persona dei propri legali rappresentanti Dr. e Dr. Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania;
- convenuta principale -
E
nata in [...] il [...] Cod. Fisc rappresentata e CP_4 C.F._2 difesa dall'Avv. Piero Giordano;
- convenuta secondaria–
E
sede di Messina, c.f.: in persona del Direttore Regionale e legale CP_5 P.IVA_2 rappresentante, giusta determinazione del Presidente dell' del 14/1/13 prot.n.6, rappresentato CP_5
e difeso dall'avv. Maria Colletti;
- intervenuto -
E NEI CONFRONTI DI:
nato a [...] il [...] c.f. terzo chiamato - Controparte_6 C.F._3
Sono comparsi: l'avv. La Cauza Michela, in sostituzione dell'avv. EUTICCHIO Francesco, per parte attrice, l'avv. Barbiera Carmela, in sostituzione dell'avv. Spagnolo, per la convenuta Controparte_1
l'avv. Giordano Piero per la convenuta e l'avv. Milena Sindoni, in sostituzione dell'avv. CP_4
Colletti Maria, per l CP_5
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive posizioni processuali e ai relativi atti di causa, contestano le deduzioni avversarie e chiedono che la causa venga decisa.
contestato la propria responsabilità ex art. 141 Cod. ass..
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2018 , premettendo di essere Parte_1
vittima di un sinistro stradale, citava in giudizio la e per vedere riconosciute Controparte_1 CP_4 le seguenti domande: “1) Accertare, ritenere e dichiarare che l'attrice ha riportato gravi lesioni personali dovute ad esclusiva responsabilità del Sig. ; 2) Accertare, ritenere e Controparte_7
dichiarare, quindi, unico responsabile nella causazione delle lesioni patite dall'attrice, nel sinistro del 29.06.2016, il Sig. ; 3) In specie accertare, ritenere e dichiarare la Controparte_7 responsabilità esclusiva del Sig. per i danni subiti dall'attrice sia a titolo non Controparte_7
patrimoniale, in ogni sua estrinsecazione, anche del pregiudizio psicologico, biologico, morale ed esistenziale, sia a titolo patrimoniale;
4) Per l'effetto condannare i convenuti o, comunque, chi di ragione e/o competenza al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 52.000,00 comprensive del danno non patrimoniale, in ogni sua estrinsecazione, anche del pregiudizio psicologico, biologico, morale ed esistenziale, e del danno patrimoniale. Ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia il tutto con il favore degli interessi legali (29.06.2016) fino al soddisfo oltre al danno per svalutazione monetaria ex art. 1124 c.c. a favore dell'attrice per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia e, comunque, entro il valore di € 52.000,00; 5) Condannare i convenuti o, comunque, chi di ragione e/o competenza al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
Nello specifico l'attrice rappresentava che in data 29.06.2016 la stessa, nella qualità di trasportata, si trovava a bordo di un'autovettura marca Alfa Romeo mod. 156 S.W. t.g. BK365JY di proprietà del
Sig. , assicurata presso la con polizza n. I/134E222323/0100 e Controparte_6 Controparte_1 condotta, nell'occorso, dal Sig. Controparte_8
L'autovettura stazionava nelle adiacenze del pronto soccorso del presidio ospedaliero del Per_1
di Patti, in quanto aveva accompagnato la che stava per
[...] Controparte_8 Parte_1
iniziare il proprio turno di lavoro in qualità di paramedico. Nel momento in cui l'attrice stava scendendo dall'auto un'altra macchina Alfa Romeo mod. 147 tg. DB979KG, condotta da di proprietà di , e assicurata presso con polizza n. Controparte_7 CP_4 Controparte_9
802437073 nell'intento di fare retromarcia, urtava l'autovettura da cui stava scendendo la Pt_1
procurando danni al mezzo nella parte anteriore sx (lato guidatore) e all'odierna attrice.
[...]
In conseguenza del suddetto evento, l'attrice dopo essere stata sottoposta a numerose visite mediche, sia nell'immediatezza del fatto sia successivamente, lamentava da ultimo un'invalidità da cui è derivato un danno biologico permanente del 43%, anche a seguito del demansionamento di parte attrice, la quale, per via delle lesioni riportate non ha più potuto svolgere pienamente le funzioni di operatrice di Pronto Soccorso.
Si costituiva, tardivamente, in giudizio la compagnia assicuratrice dichiarando di avere già corrisposto all'attrice la cifra di € 12.500,00 ritenuta equa a seguito di visita medica effettuata dal perito dell'assicurazione e precisando che la suddetta liquidazione teneva conto della somma a titolo di indennizzo del danno biologico e indennità di malattia che l' aveva già corrisposto in favore CP_5 dell'attrice per infortunio in itinere. Conseguentemente eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla prospettazione dei fatti forniti dall'attrice e alla causa petendi da questa avanzata.
Nel merito contestava espressamente sia l'an debeatur per non essere chiara la dinamica del sinistro, sia il quantum debeatur lamentando l'insussistenza di un nesso eziologico tra la maggior parte delle lesioni lamentate e il sinistro così per come descritto. Conseguentemente chiedeva il rigetto delle domande attoree.
A tali ultime richieste si associava , la quale contestava anch'essa la dinamica del sinistro CP_4 così per come descritta dalla e lamentava pertanto l'infondatezza delle domande da Parte_1
questa avanzate. Interveniva altresì nel giudizio l' ribadendo di aver indennizzato l'attrice a seguito del sinistro CP_5
lamentato e spiegando domanda di surroga nei confronti di , e Controparte_1 CP_4
, ai sensi dell'art. 1916 del c.c. e dell'art. 142 del codice ass. n. 209/2005. Controparte_10
In corso di causa veniva disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_6
proprietario del mezzo sul quale viaggiava la danneggiata, il quale rimaneva contumace.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e prova testimoniale e, all'odierna udienza, veniva deciso.
Anzitutto, appare infondata l'eccezione preliminare per carenza di legittimazione passiva in capo alla
Controparte_1
Nel caso di specie, infatti, opera il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., in virtù del quale il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112, cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. esercizio con le connesse questioni sulla
è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., n. 8645 del 2018, n. 30607 del 2018).
Conseguentemente, come già chiarito in corso di causa, l'azione proposta dall'attrice può qualificarsi ai sensi dell'art. 141 cod. ass.. Tale norma costituisce una disposizione di favore per il terzo trasportato danneggiato a causa di un sinistro stradale, il quale ha la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del vettore su cui si trovava, salva la successiva possibilità di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Sul punto la S.C. ha chiarito che "L'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito” (cfr.
Cass. SS. UU., sent. n. 35318/2022). Nel caso di specie, pertanto, risulta applicabile l'art. 141 c. ass., avuto anche riguardo alla coesistenza dell'ulteriore requisito previsto dalla giurisprudenza di legittimità citata, consistente nel fatto che il sinistro deve necessariamente riguardare almeno due veicoli.
Nonostante l'attrice non alleghi nessun documento utile relativo a ricostruire la dinamica del sinistro ma si limiti a produrre documentazione medica attinente al conseguente evento lesivo, piuttosto che al fatto causativo dell'evento ed al nesso causale con le lesioni documentate, in ragione delle contestazioni circa l'an debeatur, deve rilevarsi che è la stessa convenuta ad ammettere CP_4
l'urto tra le due auto coinvolte.
CP_ Come si evince dalla documentazione fotografica allegata dalla convenuta e dal fatto che il guidatore è rimasto illeso, lo stesso può ritenersi lieve e non violento per come Controparte_7
avrebbe voluto sostenere parte attrice. Tale conclusione si ricava anche dalla prova orale in cui entrambi i testi di parte convenuta affermano essere avvenuto l'urto con la macchina su cui si trovava la danneggiata.
Va ancora precisato che, l'eventuale ammissione della prova contraria chiesta da parte attrice con il proprio teste erroneamente indicato nell'ordinanza del 6.6.2022, quale proprietario Controparte_8 dell'autovettura sulla quale era condotta l'attrice (non ammesso poiché ritenuto parte del giudizio), non avrebbe, comunque sovvertito, l'esito della valutazione della prova diretta chiesta ed ammessa della convenuta , sulle circostanze di identico contenuto formulate sia nella comparsa di CP_4
costituzione con i numeri 1 e 2 che nella memoria 183, VI comma n. 2 con le lettere a) e b).
Le predette circostanze, infatti, anche laddove smentite dal teste non avrebbero Controparte_8
potuto condurre alla prova, cui parte attrice era tenuta, della verificazione dei gravi danni prospettati in citazione, quali conseguenza del sinistro de quo.
Ciò che resta, inoltre, non provato attiene alla concreta responsabilità dei conducenti dei due veicoli coinvolti che tuttavia, per le ragioni anzidette, non rileva ai fini della domanda ex art 141 c. ass.
Con riferimento al quantum debeatur, preliminarmente appare opportuno ribadire in questa sede la tardività della richiesta di c.t.u. avanzata da parte attrice ed invero contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, VI comma n. 1, la stessa parte fa solo espressa riserva di chiedere ctu medico-legale, mentre formula richiesta di ammissione della stessa nella memoria 183, VI comma n. 3, riservata ex legge alla sola indicazione della prova contraria.
Ne consegue che, per la concreta determinazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo esclusivamente alla documentazione prodotta in atti. Sul punto si rileva inoltre che la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto e le lesioni lamentate dalla si evince dalla stessa perizia medica eseguita dalla compagnia assicuratrice Parte_1
convenuta dove il Dott. incaricato dichiara compatibile sia il nesso di causalità tra Controparte_11
l'evento e le lesioni lamentate sia quello tra le lesioni e le menomazioni riportate, e conseguentemente riscontra un'invalidità permanente dell'8%.
Non possono condividersi le diverse valutazioni riscontrate nella perizia di parte prodotta dall'attrice, atteso che il medico incaricato non chiarisce in maniera esaustiva il collegamento tra le lesioni riportate e l'evento e in base a quali calcoli arriva a dichiarare un danno biologico permanente del
43%.
La congruità delle determinazioni della perizia eseguita dalla compagnia assicuratrice può riscontrarsi anche sulla base della coerenza di queste con quanto rilevato dall che ha riconosciuto CP_5 un'invalidità inferiore a quella dichiarata dal perito di parte attrice, nella specie individuando un danno biologico pari all'8%.
Deve infine rilevarsi che l'attrice non ha fornito idonea prova circa le conseguenze psicologiche lamentate e che la sussistenza delle stesse non può considerarsi in re ipsa. Appare opportuno specificare che in caso di microlesioni permanenti, come quelle che si ritengono provate nel caso di specie, il danno morale non solo non consegue in automatico al riconoscimento delle stesse ma anzi si richiede un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel riscontrato danno biologico di lieve entità anche le conseguenze astrattamente considerabili anche sul piano del danno morale. (cfr. Cass.
17209/2015; Cass. 5547/2024)
Alla luce dei superiori rilievi appare congruo, sulla base dei dati e dei documenti forniti nel presente giudizio, l'importo già corrisposto all'attrice in conseguenza del sinistro occorso, pertanto, nulla in più deve essere liquidato alla . Parte_1
Diversamente, va accolta la domanda spiegata dall , atteso che la stessa ha diritto di surrogarsi CP_5 per ottenere il rimborso della somma di € 13.064,63 già da questa versata all'attrice. In merito a tale richiesta nulla ha eccepito la compagnia convenuta, la quale ha altresì proceduto, in ossequio a quanto disposto dall'art 142 c. ass., a richiedere all'ente di assicurazione sociale della danneggiata l'importo delle somme già versate per detrarle dal totale da corrispondere all'attrice.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che l ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del CP_5
terzo responsabile di un infortunio per le somme pagate a titolo di indennità giornaliera (art. 68, co.
1 del D.P.R. n. 1124/1965), così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura (artt. 86 e ss. del D.P.R. n. 1124/1965) perché tali indennizzi non possono essere erogati se non a fronte di fatti
(l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c. (cfr. Cass. 3296/2018).
Ed ancora, "l' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. per le CP_5
somme pagate a titolo di indennità giornaliera, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, ex art. 68, così come per quelle anticipate a titolo di spese di cura, ex artt. 86 e segg. D.P.R. cit., a nulla rilevando che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro" (cfr. Cass. 14982/2022).
In ossequio al criterio della soccombenza, deve condannarsi la al pagamento delle Parte_1
spese legali in favore dei convenuti e mentre va altresì condannata la Controparte_1 CP_4
al pagamento delle spese legali sostenute dall' , limitatamente alle fasi dalle Controparte_1 CP_5
singole parti svolte e avuto riguardo ai parametri minimi di cui al DM 55/14 e s.m.i., avuto riguardo al concreto svolgimento del processo ed al comportamento processuale tenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1724/2018, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_6
- Rigetta le domande di parte attrice e condanna la stessa al pagamento in favore della
[...]
e di delle spese del presente giudizio che si liquidano in € Controparte_1 CP_4
2.054,00 per ciascuna parte oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Accoglie la domanda del terzo intervenuto e, per l'effetto, condanna la CP_5 Controparte_1 al rimborso delle spese dalla prima sostenute di ammontare pari a € 13.064,63 oltre interessi legali e condanna altresì la al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . CP_1 CP_5 liquidandole nell'importo di € 1.088,00 (di cui € 237,00 per esborsi) oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 22/05/2025 Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria