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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Giudice Relatore dott. Virginia Zuppetta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24.4.2025, promossa da:
(P.IVA: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Barbara Fernando;
APPELLANTE
Contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Martino Ruggieri;
APPELLATA
Controparte_2
[...]
1 APPELLATA - CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.1.2025 il Tribunale di Lecce ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di su ricorso di Parte_1 [...]
CP_
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante la mancata dimostrazione, da parte della predetta società, del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati notevolmente superiore al limite di euro
30.000,00 di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Con ricorso depositato in data 7.2.2025, ha Parte_1 proposto reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto del CP_1 reclamo, mentre la curatela della liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
Il P.G., con parere in data 20.2.2025, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 24.4.2025 il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo la reclamante sostiene il mancato superamento dei requisiti dimensionali, trattandosi di impresa minore.
La censura è infondata.
Invero la reclamante non ha provato, neanche in questa sede, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma1, lett. d), CCII.
Ebbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, ai fini della prova della sussistenza dei predetti requisiti, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 41 CCII, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situa-zione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (Cass. n.
24138/2019; Cass. n. 30516/2018).
L'omesso deposito di tali bilanci si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essen-do egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludo-no la liquidazione giudiziale (Cass.
n. 25188/2017; Cass. n. 8769/2012).
Peraltro, nella fattispecie, dall'unico bilancio depositato presso la camera di commercio, relativo all'esercizio 2021, risulta un attivo patrimoniale superiore ad euro 1.400.000.
Con il secondo motivo si contesta la sussistenza dello stato di insolvenza, ricorrendo nella fattispecie, secondo la reclamante, solo una situazione di temporanea difficoltà economica della società.
Anche questa censura è infondata, stante l'esito negativo dei pignoramenti presso terzi azionati dalla creditrice istante presso istituti bancari, che hanno evidenziato la sostanziale indisponibilità di fondi, a fronte di debiti scaduti, anche nei confronti dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, per oltre euro 500.000.
Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese processuali sostenute dalla creditrice istante, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della reclamante, in applicazione
3 del principio della soccombenza, mentre vanno compensate quelle relative alla Curatela rimasta contumace.
Il rigetto del reclamo comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo:
2) condanna la reclamante al pagamento, in favore di delle CP_1 spese e competenze di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) nulla per spese nei confronti della Curatela;
4) Dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater T.U. n. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Lecce, 8.7.2025
Il CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Giudice Relatore dott. Virginia Zuppetta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 38/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24.4.2025, promossa da:
(P.IVA: ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Barbara Fernando;
APPELLANTE
Contro
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Martino Ruggieri;
APPELLATA
Controparte_2
[...]
1 APPELLATA - CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.1.2025 il Tribunale di Lecce ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di su ricorso di Parte_1 [...]
CP_
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante la mancata dimostrazione, da parte della predetta società, del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati notevolmente superiore al limite di euro
30.000,00 di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Con ricorso depositato in data 7.2.2025, ha Parte_1 proposto reclamo, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto del CP_1 reclamo, mentre la curatela della liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
Il P.G., con parere in data 20.2.2025, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 24.4.2025 il Collegio si è riservato di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con il primo motivo la reclamante sostiene il mancato superamento dei requisiti dimensionali, trattandosi di impresa minore.
La censura è infondata.
Invero la reclamante non ha provato, neanche in questa sede, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma1, lett. d), CCII.
Ebbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, ai fini della prova della sussistenza dei predetti requisiti, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 41 CCII, costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situa-zione patrimoniale e finanziaria dell'impresa (Cass. n.
24138/2019; Cass. n. 30516/2018).
L'omesso deposito di tali bilanci si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essen-do egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludo-no la liquidazione giudiziale (Cass.
n. 25188/2017; Cass. n. 8769/2012).
Peraltro, nella fattispecie, dall'unico bilancio depositato presso la camera di commercio, relativo all'esercizio 2021, risulta un attivo patrimoniale superiore ad euro 1.400.000.
Con il secondo motivo si contesta la sussistenza dello stato di insolvenza, ricorrendo nella fattispecie, secondo la reclamante, solo una situazione di temporanea difficoltà economica della società.
Anche questa censura è infondata, stante l'esito negativo dei pignoramenti presso terzi azionati dalla creditrice istante presso istituti bancari, che hanno evidenziato la sostanziale indisponibilità di fondi, a fronte di debiti scaduti, anche nei confronti dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, per oltre euro 500.000.
Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese processuali sostenute dalla creditrice istante, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della reclamante, in applicazione
3 del principio della soccombenza, mentre vanno compensate quelle relative alla Curatela rimasta contumace.
Il rigetto del reclamo comporta il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in applicazione dell'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo:
2) condanna la reclamante al pagamento, in favore di delle CP_1 spese e competenze di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) nulla per spese nei confronti della Curatela;
4) Dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater T.U. n. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Lecce, 8.7.2025
Il CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
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