TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Grazia Valtolina (CF: - PI: ) iscritta all'Ordine degli Avvocati di C.F._2 P.IVA_1 Milano, con studio in Trezzano Rosa, Via G. Verdi n. 16 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso, dichiarando ai sensi di legge di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SAN Controparte_1 C.F._3
PIETRO, 3 20872 CORNATE D'ADDA presso lo studio dell'avv. CRIPPA RICCARDO che lo rappresenta e difende come da procura
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
pagina 1 di 11 NEL MERITO
- Dichiarare la separazione addebitabile al NO per tutti i motivi esposti negli atti Controparte_1 di causa;
- Affidare in via super esclusiva la minore alla NO per tutti i motivi Per_1 Parte_1 meglio specificati in atti;
- Assegnare la casa familiare sita in Cornate d'Adda (MB), Via Verdi n. 4, con ogni arredo e pertinenza alla NO;
Parte_1
- Disporre il collocamento della minore presso l'abitazione coniugale unitamente alla NO Per_1
e alla sorella che nelle more del giudizio è diventata maggiorenne ma Parte_1 Parte_2 non economicamente indipendente;
- Disporre che il NO non possa frequentare le figlie e per tutti i motivi CP_1 Parte_2 Per_1 esposti in atti;
- Disporre a carico del NO l'obbligo del versamento mensile di € 450,00 Controparte_1 (quattrocentocinquanta/00), per ciascuna figlia, che nelle more del giudizio è diventata Parte_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente e ancora minorenne, a titolo di concorso al Per_1 mantenimento ordinario delle stesse, da versarsi direttamente alla NO mediante bonifico Parte_1 bancario entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Disporre a carico del NO l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, , maggiorenne ma non Parte_2 economicamente indipendente e ancora minorenne, come disciplinate dal Protocollo del Per_1 Tribunale di Monza;
-Disporre che l'autovettura OV Sport Targata FM 453 KS di proprietà e in uso alla NO rimanga alla stessa, diversamente l'autovettura FI PA intestata al NO Parte_1 CP_1
targata FG 592 TT in uso allo resistente rimanga allo stesso;
[...]
- Disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla NO Parte_1 ;
[...]
- Disporre che le detrazioni inerenti le spese sostenute nell'interesse delle minori in fase di dichiarazione dei redditi siano assegnate interamente alla NO nella misura del Parte_1 100%;
- Disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. del filmato della videosorveglianza dell'abitazione della NO;
Parte_3
- Autorizzare la NO a richiedere in via esclusiva e autonoma i documenti delle Parte_1 minori compresi quelli validi per l'espatrio; IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di concessione del diritto di visita al NO : Controparte_1
- Dichiarare la separazione addebitabile al NO per tutti i motivi esposti negli atti;
Controparte_1
- Affidare in via super esclusiva la figlia minore alla NO per tutti i Per_1 Parte_1 motivi meglio specificati in atti;
- Assegnare la casa familiare sita in Cornate d'Adda (MB), Via Verdi n. 4, con ogni arredo e pertinenza alla NO;
Parte_1
- Disporre il collocamento della minore presso l'abitazione coniugale unitamente alla NO Per_1
e alla sorella che nelle more del giudizio è diventata maggiorenne ma Parte_1 Parte_2 non economicamente indipendente;
pagina 2 di 11 - Disporre, una volta cessati gli ordini di protezione, che gli incontri tra padre e figlie avvengano in spazio neutro e conseguentemente incaricare i Servizi Sociali del Comune di Cornate d'Adda per tutti i motivi esposti in atti;
- Disporre a carico del NO l'obbligo del versamento mensile di € 450,00 Controparte_1 (quattrocentocinquanta/00), per ciascuna figlia, che nelle more del giudizio è diventata Parte_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente e ancora minorenne, a titolo di concorso al Per_1 mantenimento ordinario delle stesse, da versarsi direttamente alla NO mediante bonifico Parte_1 bancario entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Disporre a carico del NO l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, , maggiorenne ma non Parte_2 economicamente indipendente e ancora minorenne, come disciplinate dal Protocollo del Per_1
Tribunale di Monza;
- Disporre che l'autovettura OV Sport Targata FM 453 KS di proprietà e in uso alla NO rimanga alla stessa, diversamente l'autovettura FI PA intestata al NO Parte_1 CP_1
targata FG 592 TT in uso allo resistente rimanga allo stesso;
[...]
- Disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. del filmato della videosorveglianza dell'abitazione della NO;
Parte_3
- Disporre che l'assegno unico venga percepita nella misura del 100% dalla NO Parte_1 ;
[...]
- Disporre che le detrazioni inerenti le spese sostenute nell'interesse delle minori in fase di dichiarazione dei redditi siano assegnate interamente alla NO;
Parte_1
- Autorizzare la NO a richiedere in via esclusiva e autonoma i documenti delle Parte_1 minori compresi quelli validi per l'espatrio; IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di ammettere la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1-Vero che la NO e le sue figlie e si sono dovute allontanare dalla Parte_1 Parte_2 Per_1 casa coniugale a seguito dei ripetuti comportamenti aggressivi e minacciosi del NO CP_1 ;
[...]
2-Vero che il NO già prima dell'intervenuto infortunio attuava comportamenti Controparte_1 minacciosi nei confronti della ricorrente e delle minori;
3-Vero che a decorrere dall'abbandono forzoso della casa familiare ha interrotto ogni Parte_2 rapporto con il padre;
4-Vero che e hanno manifestato la volontà di non frequentare il padre Parte_2 Per_1 CP_1 ;
[...] Si indicano a testi:
, Via Fornace n. 1, Cornate d'Adda (MB); Testimone_1
Via Guglielmo Marconi n. 2/a, Roncello (MB); Testimone_2
, Via Lanzi n. 30/H, Cornate d'Adda (MB). Testimone_3 Con vittoria di spese ed onorari della presente procedura. Si producono:
1- Estratto atto di matrimonio;
2- Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia;
3- CU anno 2022 e 2023;
4- Visura catastale;
pagina 3 di 11 5- Estratti conto ultimi tre anni;
6-Spese utenze;
7- Libretto autovettura NO;
Parte_1
8- Finanziamento rata autovettura;
9- Denuncia querela in data 12.06.2023 Carabinieri di Bellusco;
10- Relazione intervento Vigili del Fuoco comando di Monza;
11- Notifica misura cautelare;
12- Ricorso ex art. 473 bis 69 c.p.c.;
13- Decreto inaudita altera parte in data 7.11.2023;
14- Ordinanza in data 24.11.2023;
15- Reclamo ex art. 473 bis 71 c.p.c.;
16- Istanza di modifica misure cautelari in data 28.11.2023
17- Memoria ex art. 121 c.p.c. in relazione istanza ex art. 299 c.p.p. di modifica delle prescrizioni della misura cautelare in corso;
18- Comparsa resistente proc. R.G. 7910/2023;
19- Audio NO con NO e screenshot telefonate;
CP_1 Tes_4
20- Audio . Per_1
Con osservanza.
per Controparte_1
Il SI. come in atti rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Giudice Controparte_1 adito, ogni diversa domanda rigettata, Voglia giudicare accogliendo le seguenti: CONCLUSIONI
➔ autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
➔ rigettare, per i motivi tutti esposti in atti, la domanda di addebito della separazione al SI.
CP_1
➔ rilevato che nelle more del giudizio ha compiuto la maggiore età, disporre l'affido Parte_2 esclusivo della figlia minore alla SI.ra provvedendo per il periodo successivo alla Per_1 Parte_1 cessazione dell'ordine di protezione di cui all'ordinanza del 28/11/2025, sull'affido della minore e sulle modalità e le tempistiche in cui il resistente potrà stare con e;
Per_1 Parte_2
➔ assegnare la casa coniugale di Cornate d'Adda (MB), via G. Verdi n. 4 alla SI.ra Parte_1 disponendo che le spese di manutenzione ordinaria – così come le utenze tutte – siano a carico della SI.ra quale comproprietaria che utilizza il bene, mentre quelle straordinarie dovranno Parte_1 essere preventivamente approvate da entrambi i comproprietari e sopportate in ragione del 50% ciascuno;
➔ collocare la figlia minore presso la casa coniugale di Cornate d'Adda (MB), via G. Verdi n. 4, Per_1 ove vivrà con la madre e la sorella maggiore;
Parte_2
➔ confermare l'attuale importo dell'assegno di mantenimento per le figlie nella misura massima di € 250,00 cadauna (e così per un totale di € 500,00 complessivi) annualmente rivalutabile ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza n. 1377/2018; importo che il SI. verserà come segue: CP_1 quanto ad € 250,00 – quota di – direttamente alla SI.ra Per_1 Parte_1
pagina 4 di 11 quanto ad € 250,00 – quota di – direttamente alla stessa che, nelle more del giudizio, ha Parte_2 raggiunto la maggiore età;
➔ confermare l'attuale assegnazione dell'uso delle due autovetture acquistate dai coniugi in costanza di matrimonio come segue: FI PA al SI. e ND ER OV alla SI.ra CP_1 Parte_1 ciascun coniuge si farà carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo ed assicurazione del veicolo che ha in uso;
➔ disporre che l'assegno unico per le figlie venga interamente percepito dalla SI.ra e che la Parte_1 stessa possa altresì usufruire al 100% delle detrazioni fiscali delle spese sostenute per le figlie;
➔ con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge o, in subordine, spese di lite quantomeno compensate. In via istruttoria: Si insiste nella richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate, in particolare: Prova per testi Si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla locazione “vero che” ed espunti da ogni eventuale elemento valutativo:
1. Nel mese giugno 2023 la SI.ra rispondeva alla sua segnalazione di aver visto il Parte_1 SI. accasciato a terra all'interno del giardino della casa di Cornate d'Adda, via Controparte_1 Verdi n. 14, dichiarando di lasciarlo pure lì dove si trovava e che nulla oramai le importava del marito?
2. Ha accompagnato il SI. nel viaggio in auto tra la Calabria e la Lombardia? Controparte_1
3. In occasione del viaggio di rientro tra la Calabria e la Lombardia fatto con il SI. Controparte_1 avete viaggiato continuamente - tranne che per brevi soste in autogrill - senza fermarvi a dormire in alcun posto? Dei seguenti testimoni:
• SI.ra , residente in [...] sul primo capitolo;
Parte_3
• SI. residente a [...] a 3. Testimone_5 CTU Si chiede disporsi CTU sulle condizioni psicofisiche dei coniugi, relativamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle loro competenze genitoriali, nonché di quelle delle figlie e , Parte_2 Per_1 anche al fine di ricostruire le caratteristiche del legame tra genitori e figli e l'andamento del percorso psicologico intrapreso dalle due figlie. Ordine esibizione Si chiede ordinarsi alla Fondazione Centro per la Famiglia – Consultorio di Trezzo sull'Adda (MI) Piazza Nazionale n. 6 – di depositare nel presente giudizio una relazione psicologica sulla situazione del resistente. Si prende atto che in corso di causa la SI.ra ha adempiuto all'ordine di esibizione Parte_1 della CU 20204 emesso nei suoi confronti. Produzione documentale come in atti, con numerazione da 1 a 25. Ci si oppone, per i motivi esposti in atti, ad ogni istanza istruttoria ex adverso formulata. Nella denegata ammissione dei capitoli di prova formulati dalla ricorrente, si chiede l'ammissione dei testi a prova contraria già indicati in atti.
Motivi della decisione
La causa perviene in decisione sulle domande ulteriori rispetto allo status, già pronunciato con sentenza non definitiva. pagina 5 di 11 Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze non contestate o ammesse nonché istanze di acquisizione meramente esplorative e superate dai documenti già versati in atti.
I. La ricorrente ha chiesto l'addebito al marito della separazione per le condotte maltrattanti poste in essere nei suoi confronti e nei confronti delle figlie e per la relazione extraconiugale che avrebbe intrattenuto durante il matrimonio. Allega che, negli ultimi due anni, lei e le figlie e sono state Parte_2 Per_1 vittime di numerose condotte che hanno arrecato grave pregiudizio all'integrità fisica e morale, in relazione alle quali nel mese di giugno 2023 la Parte_1 presentava formale denuncia querela al comando dei Carabinieri di Bellusco (doc. 9). Allega che il marito, al ritorno da una visita psichiatrica, proponeva alla di avere un rapporto sessuale, che quest'ultima rifiutava. A seguito del Parte_1 rifiuto il si arrabbiava e sfogava la propria ira senza alcun motivo contro CP_1 la figlia maggiore aggredendola: “Sta scimunita di merda ...”. La Parte_2 ricorrente si premurava di prendere le difese della figlia iniziando una discussione con il che al culmine della sua ira gettava un bicchiere rompendolo a CP_1 terra. Il si allontanava dalla casa coniugale con la propria autovettura per CP_1 sbollentare la rabbia e la moglie ne approfittava per portare il proprio cane a fare una passeggiata. Al ritorno la trovava la porta di casa chiusa e da una finestra Parte_1 vedeva che il impediva di aprire la porta di casa alla figlia CP_1 Parte_2 spintonandola, che a sua volta reagiva spintonando lo stesso. La a questo Parte_1 punto iniziava ad urlare per attirare l'attenzione e solo allora il apriva la CP_1 porta di casa. La situazione però degenerava, infatti, il urlava: “Avete CP_1 cinque secondi per uscire altrimenti brucerete con tutta la casa..”, accendendo tutti i fuochi del fornello e buttandoci sopra un rotolo di Scottex che prontamente la ricorrente prelevava e gettava nel lavandino della cucina. , assistendo al Parte_2 comportamento del padre, si metteva ad urlare contro lo stesso che subito cercava di raggiungerla per picchiarla. La moglie e le figlie, temendo per la loro incolumità, si vedevano costrette ad allontanarsi dalla casa coniugale e recarsi presso l'abitazione dei genitori della ricorrente. In data 14.06.2023 il marito reiterava le minacce nei confronti della moglie alla presenza dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza intervenuti sul posto che temendo qualsivoglia azione da parte del resistente provvedevano a chiudere le utenze di gas e luce come da relazione che si allega (doc. 10 ricorrente). Dalla relazione del 14.6.2023 si evince che i Vigili del Fuoco di Monza intervenivano presso la casa coniugale, dove trovavano il marito in stato di agitazione che minacciava atti lesivi contro sé stesso e nei confronti della moglie. All'udienza del 13.6.2024 sono state sentite le figlie che hanno dichiarato: pagina 6 di 11 nata il [...] Persona_2
“Frequento la scuola a Merate, indirizzo grafica e comunicazione, devo andare in Per_3 V. Mi piace molto e non ho problemi a scuola. Dopo vorrei fare dei corsi di moda. Non vedo il papà da quando ha avuto l'allontanamento, non ha cercato neppure di chiamarmi mentre ha cercato di chiamare mia sorella. Non ho mai avuto un gran rapporto con lui, non è mai stato molto presente nella mia vita, non si interessava neppure alla scuola. Lui lavorava come operaio in un'azienda chimica farmaceutica e, quando tornava a casa, se ne stava sul divano. Magari era nervoso per il lavoro e se la prendeva per lo più con me. Il nostro rapporto è sempre stato così da quando mi ricordo, anche una giornata bella era caratterizzata dal venire contro di me.Alzava anche le mani nei miei confronti, anche perché io mi difendevo dai suoi attacchi, per cui lui se la prendeva per lo più con me mentre mia sorella subiva di più senza dire niente. Dopo l'incidente aveva meno forze per alzare le mani su di me, un giorno eravamo al lago di Garda e, in mezzo a tutta la gente che c'era sul lungolago, mi ha tirato addosso le stampelle. Non vedo motivo per riallacciare un rapporto che non c'è mai stato, dovremmo creare ex novo un rapporto, adesso sto molto meglio, so che lui non può avvicinarsi a me e farmi del male.” nata il [...]: Persona_4
“Frequento il primo anno dell'Istituto Tecnico PO Nizzola a Trezzo sull'Adda, indirizzo turismo. Mi piace e vado bene a scuola. Io ero forse la figlia preferita, perché ero quella che avevo più paura. Prima dell'incidente, mio padre era uno che alzava la voce e anche le mani, principalmente nei confronti di mia sorella che, all'inizio faceva finta di niente e sopportava, poi ha iniziato a difendere me e la mamma. Adesso mi spiace che non stia bene, ma non vorrei rivivere le cose che ho vissuto, per cui non posso dire che mi manchi per come si è comportato in passato con tutte noi. Per ora non voglio neppure sentire al telefono.”
In relazione ai fatti contestati, il marito ha patteggiato la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione con la sospensione condizione, come da sentenza Tribunale di Monza nr. 1327/24. Le figlie hanno descritto un clima familiare caratterizzato da condotte del padre che ha sempre alzato le mani nei confronti della figlia , che era maggiormente reattiva Parte_2 nei suoi confronti. La moglie ha prodotto sub doc. 19 tre registrazioni tra il marito e tale dalle quali si Tes_4 evince che c'è stata una relazione tra di loro, che lei avrebbe scoperto all'incirca nel 2023. Il marito ha minimizzato tale conoscenza, sostiene che non è stata la causa della separazione e che, dopo il grave infortunio il 18.11.2022, quando si stava recando in moto al lavoro e si è scontrato con un'auto, ha riportato gravi lesioni fisiche con importanti ricadute a livello psichico, per cui gli sono stati somministrati antidepressivi. pagina 7 di 11 Dal certificato del P.S. si evince che, in seguito al sinistro ha riportato:
Veniva dimesso il 9.12.2022 con terapia
Non è contestato che la moglie lo abbia assistito durante il ricovero in ospedale e dopo le dimissioni. In data 19.12.2023 gli è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa del 60% dall' , CP_2 per ridotta tolleranza allo sforzo fisico, ridotta tolleranza alla pressione psicologica. Le sue condizioni psico-fisiche hanno compromesso il rapporto con le figlie, in particolare , Parte_2 che non era già ottimale. E' stato sottoposto in sede penale a perizia da parte della dott. che ha accertato la capacità a Per_5 stare in giudizio. Nella perizia si dà atto che in seguito al sinistro ha avuto postumi quali emotività, impulsività, con scarso controllo del comportamento che riconduce ad un disturbo dell' adattamento. La moglie le ha riferito che, dopo il sinistro, la situazione familiare ha avuto un'ingravescenza. Da tali elementi, si evince che il resistente ha sempre avuto un rapporto problematico con la figlia
, nei cui confronti alzava le mani. Parte_2 Tale condotta ha certamente avuto ripercussioni nei rapporti familiari tanto che anche l'altra figlia non mantiene un buon rapporto con il padre, per come si è comportato con la madre ed entrambe le figlie. I postumi del sinistro hanno aggravato la situazione familiare, inducendo la moglie a chiedere la separazione, dopo avere anche scoperto una relazione del marito con tale Tes_4 Pertanto, sussistono i presupposti per l'addebito al marito della separazione per violazione dei doveri di fedeltà e assistenza morale derivanti dal matrimonio.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente pagina 8 di 11 motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La moglie chiede l'affido esclusivo della figlia , con collocamento presso di sé. La Per_1 domanda merita accoglimento, in quanto la figlia ha interrotto i rapporti con il padre per i motivi già esposti e l'intervento dei servizi sociali non ha consentito il ripristino. La madre va autorizzata a richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia, in quanto sono emersi problemi nell'ottenere il consenso del padre al rilascio. Tenuto conto dell'età della figlia, ogni decisione in merito alla frequentazione del padre va rimessa alla volontà della figlia. III. Il collocamento della figlia minorenne presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Relativamente al contributo al mantenimento delle figlie, va rilevato quanto segue. La moglie, che ha iniziato a lavorare il 1.12.2021, ha dichiarato nel 2022 un reddito netto mensile di euro 1.690, nel 2023 euro 1.846 mensili ricavati dalla Cu 2024 suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari. Vive nella casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi. E' altresì proprietaria dell'autovettura OV Sport targata FM453KS sulla quale grava un finanziamento con rata mensile pari ad € 330,00 circa sino al 28.04.2028 (doc. 7-8). Percepirà per intero l'assegno unico familiare in forza dell'affido esclusivo. Il marito ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al lordo degli oneri tributari ricavato dalle CU prodotto sub doc. 10: nel 2021 euro 2.310,46 nel 2022 euro 2.096,76 nel 2023 euro 2.353,84 (pari ad una media di euro 2.252). Nel 2024 ha dichiarato un reddito netto di euro 2.069 mensili. La riduzione sarebbe dovuta al fatto che non lavora più su turni a causa delle sue condizioni di salute. È altresì proprietario dell'autovettura FI PA targata FG 592 TT. Deve pagare un canone di locazione di euro 600 mensili oltre spese condominiali (doc. 13). Ha un finanziamento di euro 154 mensili fino al 2028.
Il contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie viene stabilito in euro 500 mensili oltre al 50% delle spese come da protocollo di questo Tribunale.
L'assegno unico va attribuito alla madre per intero in forza dell'affido esclusivo.
Le parti sono d'accordo all'utilizzo delle auto a sé intestate. Va confermata la proroga al 7.11.2025 dell'ordine di protezione, già disposta dal G.D., in quanto nessuna delle parti chiede la revoca.
pagina 9 di 11 Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del convenuto per l'addebito della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Addebita al marito la separazione;
II. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, che autorizza a richiedere il Per_1 rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio della figlia. Dispone che la figlia possa vedere il padre accordandosi con lui;
III. assegna la casa coniugale in Cornate d'Adda (MB), Via Giuseppe Verdi n. 4 a Parte_1
[...]
IV. Pone a carico di l'importo di euro 500, da versarsi con Controparte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025 Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, pagina 10 di 11 anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza
V. Dà atto che le parti sono d'accordo a che la moglie utilizzi l'auto OV a sé intestata e il marito l'auto FI PA;
VI. Proroga l'ordine di protezione fino al 7.11.2025;
VII. Condanna a rimborsare a le spese Controparte_3 Parte_1 del presente giudizio, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Grazia Valtolina (CF: - PI: ) iscritta all'Ordine degli Avvocati di C.F._2 P.IVA_1 Milano, con studio in Trezzano Rosa, Via G. Verdi n. 16 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso, dichiarando ai sensi di legge di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SAN Controparte_1 C.F._3
PIETRO, 3 20872 CORNATE D'ADDA presso lo studio dell'avv. CRIPPA RICCARDO che lo rappresenta e difende come da procura
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
pagina 1 di 11 NEL MERITO
- Dichiarare la separazione addebitabile al NO per tutti i motivi esposti negli atti Controparte_1 di causa;
- Affidare in via super esclusiva la minore alla NO per tutti i motivi Per_1 Parte_1 meglio specificati in atti;
- Assegnare la casa familiare sita in Cornate d'Adda (MB), Via Verdi n. 4, con ogni arredo e pertinenza alla NO;
Parte_1
- Disporre il collocamento della minore presso l'abitazione coniugale unitamente alla NO Per_1
e alla sorella che nelle more del giudizio è diventata maggiorenne ma Parte_1 Parte_2 non economicamente indipendente;
- Disporre che il NO non possa frequentare le figlie e per tutti i motivi CP_1 Parte_2 Per_1 esposti in atti;
- Disporre a carico del NO l'obbligo del versamento mensile di € 450,00 Controparte_1 (quattrocentocinquanta/00), per ciascuna figlia, che nelle more del giudizio è diventata Parte_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente e ancora minorenne, a titolo di concorso al Per_1 mantenimento ordinario delle stesse, da versarsi direttamente alla NO mediante bonifico Parte_1 bancario entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Disporre a carico del NO l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, , maggiorenne ma non Parte_2 economicamente indipendente e ancora minorenne, come disciplinate dal Protocollo del Per_1 Tribunale di Monza;
-Disporre che l'autovettura OV Sport Targata FM 453 KS di proprietà e in uso alla NO rimanga alla stessa, diversamente l'autovettura FI PA intestata al NO Parte_1 CP_1
targata FG 592 TT in uso allo resistente rimanga allo stesso;
[...]
- Disporre che l'assegno unico venga percepito nella misura del 100% dalla NO Parte_1 ;
[...]
- Disporre che le detrazioni inerenti le spese sostenute nell'interesse delle minori in fase di dichiarazione dei redditi siano assegnate interamente alla NO nella misura del Parte_1 100%;
- Disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. del filmato della videosorveglianza dell'abitazione della NO;
Parte_3
- Autorizzare la NO a richiedere in via esclusiva e autonoma i documenti delle Parte_1 minori compresi quelli validi per l'espatrio; IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di concessione del diritto di visita al NO : Controparte_1
- Dichiarare la separazione addebitabile al NO per tutti i motivi esposti negli atti;
Controparte_1
- Affidare in via super esclusiva la figlia minore alla NO per tutti i Per_1 Parte_1 motivi meglio specificati in atti;
- Assegnare la casa familiare sita in Cornate d'Adda (MB), Via Verdi n. 4, con ogni arredo e pertinenza alla NO;
Parte_1
- Disporre il collocamento della minore presso l'abitazione coniugale unitamente alla NO Per_1
e alla sorella che nelle more del giudizio è diventata maggiorenne ma Parte_1 Parte_2 non economicamente indipendente;
pagina 2 di 11 - Disporre, una volta cessati gli ordini di protezione, che gli incontri tra padre e figlie avvengano in spazio neutro e conseguentemente incaricare i Servizi Sociali del Comune di Cornate d'Adda per tutti i motivi esposti in atti;
- Disporre a carico del NO l'obbligo del versamento mensile di € 450,00 Controparte_1 (quattrocentocinquanta/00), per ciascuna figlia, che nelle more del giudizio è diventata Parte_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente e ancora minorenne, a titolo di concorso al Per_1 mantenimento ordinario delle stesse, da versarsi direttamente alla NO mediante bonifico Parte_1 bancario entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Disporre a carico del NO l'obbligo di contribuzione nella misura del 50% alle Controparte_1 spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, , maggiorenne ma non Parte_2 economicamente indipendente e ancora minorenne, come disciplinate dal Protocollo del Per_1
Tribunale di Monza;
- Disporre che l'autovettura OV Sport Targata FM 453 KS di proprietà e in uso alla NO rimanga alla stessa, diversamente l'autovettura FI PA intestata al NO Parte_1 CP_1
targata FG 592 TT in uso allo resistente rimanga allo stesso;
[...]
- Disporre l'acquisizione ex art. 210 c.p.c. del filmato della videosorveglianza dell'abitazione della NO;
Parte_3
- Disporre che l'assegno unico venga percepita nella misura del 100% dalla NO Parte_1 ;
[...]
- Disporre che le detrazioni inerenti le spese sostenute nell'interesse delle minori in fase di dichiarazione dei redditi siano assegnate interamente alla NO;
Parte_1
- Autorizzare la NO a richiedere in via esclusiva e autonoma i documenti delle Parte_1 minori compresi quelli validi per l'espatrio; IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede di ammettere la prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1-Vero che la NO e le sue figlie e si sono dovute allontanare dalla Parte_1 Parte_2 Per_1 casa coniugale a seguito dei ripetuti comportamenti aggressivi e minacciosi del NO CP_1 ;
[...]
2-Vero che il NO già prima dell'intervenuto infortunio attuava comportamenti Controparte_1 minacciosi nei confronti della ricorrente e delle minori;
3-Vero che a decorrere dall'abbandono forzoso della casa familiare ha interrotto ogni Parte_2 rapporto con il padre;
4-Vero che e hanno manifestato la volontà di non frequentare il padre Parte_2 Per_1 CP_1 ;
[...] Si indicano a testi:
, Via Fornace n. 1, Cornate d'Adda (MB); Testimone_1
Via Guglielmo Marconi n. 2/a, Roncello (MB); Testimone_2
, Via Lanzi n. 30/H, Cornate d'Adda (MB). Testimone_3 Con vittoria di spese ed onorari della presente procedura. Si producono:
1- Estratto atto di matrimonio;
2- Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia;
3- CU anno 2022 e 2023;
4- Visura catastale;
pagina 3 di 11 5- Estratti conto ultimi tre anni;
6-Spese utenze;
7- Libretto autovettura NO;
Parte_1
8- Finanziamento rata autovettura;
9- Denuncia querela in data 12.06.2023 Carabinieri di Bellusco;
10- Relazione intervento Vigili del Fuoco comando di Monza;
11- Notifica misura cautelare;
12- Ricorso ex art. 473 bis 69 c.p.c.;
13- Decreto inaudita altera parte in data 7.11.2023;
14- Ordinanza in data 24.11.2023;
15- Reclamo ex art. 473 bis 71 c.p.c.;
16- Istanza di modifica misure cautelari in data 28.11.2023
17- Memoria ex art. 121 c.p.c. in relazione istanza ex art. 299 c.p.p. di modifica delle prescrizioni della misura cautelare in corso;
18- Comparsa resistente proc. R.G. 7910/2023;
19- Audio NO con NO e screenshot telefonate;
CP_1 Tes_4
20- Audio . Per_1
Con osservanza.
per Controparte_1
Il SI. come in atti rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Giudice Controparte_1 adito, ogni diversa domanda rigettata, Voglia giudicare accogliendo le seguenti: CONCLUSIONI
➔ autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
➔ rigettare, per i motivi tutti esposti in atti, la domanda di addebito della separazione al SI.
CP_1
➔ rilevato che nelle more del giudizio ha compiuto la maggiore età, disporre l'affido Parte_2 esclusivo della figlia minore alla SI.ra provvedendo per il periodo successivo alla Per_1 Parte_1 cessazione dell'ordine di protezione di cui all'ordinanza del 28/11/2025, sull'affido della minore e sulle modalità e le tempistiche in cui il resistente potrà stare con e;
Per_1 Parte_2
➔ assegnare la casa coniugale di Cornate d'Adda (MB), via G. Verdi n. 4 alla SI.ra Parte_1 disponendo che le spese di manutenzione ordinaria – così come le utenze tutte – siano a carico della SI.ra quale comproprietaria che utilizza il bene, mentre quelle straordinarie dovranno Parte_1 essere preventivamente approvate da entrambi i comproprietari e sopportate in ragione del 50% ciascuno;
➔ collocare la figlia minore presso la casa coniugale di Cornate d'Adda (MB), via G. Verdi n. 4, Per_1 ove vivrà con la madre e la sorella maggiore;
Parte_2
➔ confermare l'attuale importo dell'assegno di mantenimento per le figlie nella misura massima di € 250,00 cadauna (e così per un totale di € 500,00 complessivi) annualmente rivalutabile ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con ripartizione delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza n. 1377/2018; importo che il SI. verserà come segue: CP_1 quanto ad € 250,00 – quota di – direttamente alla SI.ra Per_1 Parte_1
pagina 4 di 11 quanto ad € 250,00 – quota di – direttamente alla stessa che, nelle more del giudizio, ha Parte_2 raggiunto la maggiore età;
➔ confermare l'attuale assegnazione dell'uso delle due autovetture acquistate dai coniugi in costanza di matrimonio come segue: FI PA al SI. e ND ER OV alla SI.ra CP_1 Parte_1 ciascun coniuge si farà carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo ed assicurazione del veicolo che ha in uso;
➔ disporre che l'assegno unico per le figlie venga interamente percepito dalla SI.ra e che la Parte_1 stessa possa altresì usufruire al 100% delle detrazioni fiscali delle spese sostenute per le figlie;
➔ con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge o, in subordine, spese di lite quantomeno compensate. In via istruttoria: Si insiste nella richiesta di accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate, in particolare: Prova per testi Si chiede la prova per testi sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla locazione “vero che” ed espunti da ogni eventuale elemento valutativo:
1. Nel mese giugno 2023 la SI.ra rispondeva alla sua segnalazione di aver visto il Parte_1 SI. accasciato a terra all'interno del giardino della casa di Cornate d'Adda, via Controparte_1 Verdi n. 14, dichiarando di lasciarlo pure lì dove si trovava e che nulla oramai le importava del marito?
2. Ha accompagnato il SI. nel viaggio in auto tra la Calabria e la Lombardia? Controparte_1
3. In occasione del viaggio di rientro tra la Calabria e la Lombardia fatto con il SI. Controparte_1 avete viaggiato continuamente - tranne che per brevi soste in autogrill - senza fermarvi a dormire in alcun posto? Dei seguenti testimoni:
• SI.ra , residente in [...] sul primo capitolo;
Parte_3
• SI. residente a [...] a 3. Testimone_5 CTU Si chiede disporsi CTU sulle condizioni psicofisiche dei coniugi, relativamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle loro competenze genitoriali, nonché di quelle delle figlie e , Parte_2 Per_1 anche al fine di ricostruire le caratteristiche del legame tra genitori e figli e l'andamento del percorso psicologico intrapreso dalle due figlie. Ordine esibizione Si chiede ordinarsi alla Fondazione Centro per la Famiglia – Consultorio di Trezzo sull'Adda (MI) Piazza Nazionale n. 6 – di depositare nel presente giudizio una relazione psicologica sulla situazione del resistente. Si prende atto che in corso di causa la SI.ra ha adempiuto all'ordine di esibizione Parte_1 della CU 20204 emesso nei suoi confronti. Produzione documentale come in atti, con numerazione da 1 a 25. Ci si oppone, per i motivi esposti in atti, ad ogni istanza istruttoria ex adverso formulata. Nella denegata ammissione dei capitoli di prova formulati dalla ricorrente, si chiede l'ammissione dei testi a prova contraria già indicati in atti.
Motivi della decisione
La causa perviene in decisione sulle domande ulteriori rispetto allo status, già pronunciato con sentenza non definitiva. pagina 5 di 11 Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze non contestate o ammesse nonché istanze di acquisizione meramente esplorative e superate dai documenti già versati in atti.
I. La ricorrente ha chiesto l'addebito al marito della separazione per le condotte maltrattanti poste in essere nei suoi confronti e nei confronti delle figlie e per la relazione extraconiugale che avrebbe intrattenuto durante il matrimonio. Allega che, negli ultimi due anni, lei e le figlie e sono state Parte_2 Per_1 vittime di numerose condotte che hanno arrecato grave pregiudizio all'integrità fisica e morale, in relazione alle quali nel mese di giugno 2023 la Parte_1 presentava formale denuncia querela al comando dei Carabinieri di Bellusco (doc. 9). Allega che il marito, al ritorno da una visita psichiatrica, proponeva alla di avere un rapporto sessuale, che quest'ultima rifiutava. A seguito del Parte_1 rifiuto il si arrabbiava e sfogava la propria ira senza alcun motivo contro CP_1 la figlia maggiore aggredendola: “Sta scimunita di merda ...”. La Parte_2 ricorrente si premurava di prendere le difese della figlia iniziando una discussione con il che al culmine della sua ira gettava un bicchiere rompendolo a CP_1 terra. Il si allontanava dalla casa coniugale con la propria autovettura per CP_1 sbollentare la rabbia e la moglie ne approfittava per portare il proprio cane a fare una passeggiata. Al ritorno la trovava la porta di casa chiusa e da una finestra Parte_1 vedeva che il impediva di aprire la porta di casa alla figlia CP_1 Parte_2 spintonandola, che a sua volta reagiva spintonando lo stesso. La a questo Parte_1 punto iniziava ad urlare per attirare l'attenzione e solo allora il apriva la CP_1 porta di casa. La situazione però degenerava, infatti, il urlava: “Avete CP_1 cinque secondi per uscire altrimenti brucerete con tutta la casa..”, accendendo tutti i fuochi del fornello e buttandoci sopra un rotolo di Scottex che prontamente la ricorrente prelevava e gettava nel lavandino della cucina. , assistendo al Parte_2 comportamento del padre, si metteva ad urlare contro lo stesso che subito cercava di raggiungerla per picchiarla. La moglie e le figlie, temendo per la loro incolumità, si vedevano costrette ad allontanarsi dalla casa coniugale e recarsi presso l'abitazione dei genitori della ricorrente. In data 14.06.2023 il marito reiterava le minacce nei confronti della moglie alla presenza dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza intervenuti sul posto che temendo qualsivoglia azione da parte del resistente provvedevano a chiudere le utenze di gas e luce come da relazione che si allega (doc. 10 ricorrente). Dalla relazione del 14.6.2023 si evince che i Vigili del Fuoco di Monza intervenivano presso la casa coniugale, dove trovavano il marito in stato di agitazione che minacciava atti lesivi contro sé stesso e nei confronti della moglie. All'udienza del 13.6.2024 sono state sentite le figlie che hanno dichiarato: pagina 6 di 11 nata il [...] Persona_2
“Frequento la scuola a Merate, indirizzo grafica e comunicazione, devo andare in Per_3 V. Mi piace molto e non ho problemi a scuola. Dopo vorrei fare dei corsi di moda. Non vedo il papà da quando ha avuto l'allontanamento, non ha cercato neppure di chiamarmi mentre ha cercato di chiamare mia sorella. Non ho mai avuto un gran rapporto con lui, non è mai stato molto presente nella mia vita, non si interessava neppure alla scuola. Lui lavorava come operaio in un'azienda chimica farmaceutica e, quando tornava a casa, se ne stava sul divano. Magari era nervoso per il lavoro e se la prendeva per lo più con me. Il nostro rapporto è sempre stato così da quando mi ricordo, anche una giornata bella era caratterizzata dal venire contro di me.Alzava anche le mani nei miei confronti, anche perché io mi difendevo dai suoi attacchi, per cui lui se la prendeva per lo più con me mentre mia sorella subiva di più senza dire niente. Dopo l'incidente aveva meno forze per alzare le mani su di me, un giorno eravamo al lago di Garda e, in mezzo a tutta la gente che c'era sul lungolago, mi ha tirato addosso le stampelle. Non vedo motivo per riallacciare un rapporto che non c'è mai stato, dovremmo creare ex novo un rapporto, adesso sto molto meglio, so che lui non può avvicinarsi a me e farmi del male.” nata il [...]: Persona_4
“Frequento il primo anno dell'Istituto Tecnico PO Nizzola a Trezzo sull'Adda, indirizzo turismo. Mi piace e vado bene a scuola. Io ero forse la figlia preferita, perché ero quella che avevo più paura. Prima dell'incidente, mio padre era uno che alzava la voce e anche le mani, principalmente nei confronti di mia sorella che, all'inizio faceva finta di niente e sopportava, poi ha iniziato a difendere me e la mamma. Adesso mi spiace che non stia bene, ma non vorrei rivivere le cose che ho vissuto, per cui non posso dire che mi manchi per come si è comportato in passato con tutte noi. Per ora non voglio neppure sentire al telefono.”
In relazione ai fatti contestati, il marito ha patteggiato la pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione con la sospensione condizione, come da sentenza Tribunale di Monza nr. 1327/24. Le figlie hanno descritto un clima familiare caratterizzato da condotte del padre che ha sempre alzato le mani nei confronti della figlia , che era maggiormente reattiva Parte_2 nei suoi confronti. La moglie ha prodotto sub doc. 19 tre registrazioni tra il marito e tale dalle quali si Tes_4 evince che c'è stata una relazione tra di loro, che lei avrebbe scoperto all'incirca nel 2023. Il marito ha minimizzato tale conoscenza, sostiene che non è stata la causa della separazione e che, dopo il grave infortunio il 18.11.2022, quando si stava recando in moto al lavoro e si è scontrato con un'auto, ha riportato gravi lesioni fisiche con importanti ricadute a livello psichico, per cui gli sono stati somministrati antidepressivi. pagina 7 di 11 Dal certificato del P.S. si evince che, in seguito al sinistro ha riportato:
Veniva dimesso il 9.12.2022 con terapia
Non è contestato che la moglie lo abbia assistito durante il ricovero in ospedale e dopo le dimissioni. In data 19.12.2023 gli è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa del 60% dall' , CP_2 per ridotta tolleranza allo sforzo fisico, ridotta tolleranza alla pressione psicologica. Le sue condizioni psico-fisiche hanno compromesso il rapporto con le figlie, in particolare , Parte_2 che non era già ottimale. E' stato sottoposto in sede penale a perizia da parte della dott. che ha accertato la capacità a Per_5 stare in giudizio. Nella perizia si dà atto che in seguito al sinistro ha avuto postumi quali emotività, impulsività, con scarso controllo del comportamento che riconduce ad un disturbo dell' adattamento. La moglie le ha riferito che, dopo il sinistro, la situazione familiare ha avuto un'ingravescenza. Da tali elementi, si evince che il resistente ha sempre avuto un rapporto problematico con la figlia
, nei cui confronti alzava le mani. Parte_2 Tale condotta ha certamente avuto ripercussioni nei rapporti familiari tanto che anche l'altra figlia non mantiene un buon rapporto con il padre, per come si è comportato con la madre ed entrambe le figlie. I postumi del sinistro hanno aggravato la situazione familiare, inducendo la moglie a chiedere la separazione, dopo avere anche scoperto una relazione del marito con tale Tes_4 Pertanto, sussistono i presupposti per l'addebito al marito della separazione per violazione dei doveri di fedeltà e assistenza morale derivanti dal matrimonio.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente pagina 8 di 11 motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). La moglie chiede l'affido esclusivo della figlia , con collocamento presso di sé. La Per_1 domanda merita accoglimento, in quanto la figlia ha interrotto i rapporti con il padre per i motivi già esposti e l'intervento dei servizi sociali non ha consentito il ripristino. La madre va autorizzata a richiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio della figlia, in quanto sono emersi problemi nell'ottenere il consenso del padre al rilascio. Tenuto conto dell'età della figlia, ogni decisione in merito alla frequentazione del padre va rimessa alla volontà della figlia. III. Il collocamento della figlia minorenne presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, IV. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. Relativamente al contributo al mantenimento delle figlie, va rilevato quanto segue. La moglie, che ha iniziato a lavorare il 1.12.2021, ha dichiarato nel 2022 un reddito netto mensile di euro 1.690, nel 2023 euro 1.846 mensili ricavati dalla Cu 2024 suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al netto degli oneri tributari. Vive nella casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi. E' altresì proprietaria dell'autovettura OV Sport targata FM453KS sulla quale grava un finanziamento con rata mensile pari ad € 330,00 circa sino al 28.04.2028 (doc. 7-8). Percepirà per intero l'assegno unico familiare in forza dell'affido esclusivo. Il marito ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo imponibile al lordo degli oneri tributari ricavato dalle CU prodotto sub doc. 10: nel 2021 euro 2.310,46 nel 2022 euro 2.096,76 nel 2023 euro 2.353,84 (pari ad una media di euro 2.252). Nel 2024 ha dichiarato un reddito netto di euro 2.069 mensili. La riduzione sarebbe dovuta al fatto che non lavora più su turni a causa delle sue condizioni di salute. È altresì proprietario dell'autovettura FI PA targata FG 592 TT. Deve pagare un canone di locazione di euro 600 mensili oltre spese condominiali (doc. 13). Ha un finanziamento di euro 154 mensili fino al 2028.
Il contributo a carico del padre per il mantenimento delle figlie viene stabilito in euro 500 mensili oltre al 50% delle spese come da protocollo di questo Tribunale.
L'assegno unico va attribuito alla madre per intero in forza dell'affido esclusivo.
Le parti sono d'accordo all'utilizzo delle auto a sé intestate. Va confermata la proroga al 7.11.2025 dell'ordine di protezione, già disposta dal G.D., in quanto nessuna delle parti chiede la revoca.
pagina 9 di 11 Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del convenuto per l'addebito della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Addebita al marito la separazione;
II. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, che autorizza a richiedere il Per_1 rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio della figlia. Dispone che la figlia possa vedere il padre accordandosi con lui;
III. assegna la casa coniugale in Cornate d'Adda (MB), Via Giuseppe Verdi n. 4 a Parte_1
[...]
IV. Pone a carico di l'importo di euro 500, da versarsi con Controparte_1 decorrenza dal mese di ottobre 2025 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da ottobre 2026 e con riferimento al mese di ottobre 2025 Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, pagina 10 di 11 anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza
V. Dà atto che le parti sono d'accordo a che la moglie utilizzi l'auto OV a sé intestata e il marito l'auto FI PA;
VI. Proroga l'ordine di protezione fino al 7.11.2025;
VII. Condanna a rimborsare a le spese Controparte_3 Parte_1 del presente giudizio, che liquida in euro 6.000 per compensi, oltre spese forfetarie 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 11 di 11