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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7106/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7106 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Baccelli, giusta procura in atti Parte_1
ATTORE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Panichelli, giusta procura in atti CP_1
CONVENUTO nonchè
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iacopo Nencini, giusta procura in atti CP_2
TERZO CHIAMATO nonchè
Controparte_3
TERZO CHIAMATO – NON COSTITUITO
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione con provvedimento del 19.06.2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, deducendo: CP_1
- di essere figlio legittimo di , nato in [...] il [...], e di Persona_1 CP_4
nata a [...] il [...]; - di essere nato a [...] e di vivere orami da oltre trent'anni in Brasile;
- di avere altresì un fratello, di nome , deceduto in data 26.07.2016; Persona_2
- di essere venuto a conoscenza, del tutto casualmente e solo nell'anno 2015, del decesso della propria madre, avvenuto in data 25.08.2008; CP_4
- di essere venuto a conoscenza, a seguito di numerose ricerche, che il fratello aveva presentato, in data 12.09.2009, dichiarazione di successione nella quale si dichiarava unico erede legittimo della madre, indicando quale immobile caduto in successione l'appartamento sito in
Ciampino, Piazza Leonardo da Vinci n. 27, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 5, part. 256, sub. 502;
- di aver scoperto, sollo all'esito di successive ulteriori ricerche, che, con atto del 29.10.2009
a rogito del Notaio di Pomezia (rep. 1351, racc. 829), il fratello aveva Persona_3 alienato il citato appartamento a tale per il prezzo di € 220.000,00; CP_1
- che il fratello si era dichiarato del tutto illegittimamente unico erede della defunta CP_4
in quanto anche l'esponente era figlio legittimo e, dunque, comproprietario nella misura
[...] del 50% dell'asse ereditario materno;
- pertanto, “l'esponente ha pieno titolo e diritto, ai sensi dell'art. 948 c.c., per rivendicare quale erede legittimo della defunta nei confronti dell'attuale proprietario, sig. CP_4
, il 50% del citato appartamento costituente l'asse ereditario della madre CP_1 CP_4
al momento della sua morte”.
[...]
Sulla base di dette allegazioni l'attore formulava la seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accertato sulla scorta della documentazione in atti che il sig. , nato a [...] il Parte_1
17/10/1952 è il figlio legittimo della sig.ra , nata a [...] il [...] e deceduta CP_4
in Ciampino il 25/8/2008, accertare e dichiarare che lo stesso è erede Controparte_5 legittimo della sig.ra in ragione del 50% dell'asse ereditario di cui alla denuncia CP_4 di successione presentata dall'altro coerede in data 12/8/2009 prot. N. Persona_2
37913 presso l'Ufficio del Registro di Albano Laziale, e per l'effetto dichiarare che l'istante è proprietario in ragione del 50% dell'immobile sito in Ciampino, Via Leonardo da Vinci n. 27, interno 4, scala B, composto da ingresso, soggiorno, camera, cucina, bagno, ripostiglio, disimpegno, balcone, distinto in Catasto del Comune di Ciampino al Foglio 5, part. 256, sub.
502, piano 1°, int. 4, scala B, Cat. A/3, cl. 3, vani 4, rendita 361,52.
Per l'effetto condannare il sig. , nato a [...] il [...], acquirente del CP_1
predetto appartamento per atto Notaio di Pomezia del 29/10/1009, Rep. Persona_3
1351, Racc. 829, a voler rilasciare in favore del sig. il 50% del citato Parte_1 immobile, oltre al risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione a far data dal 29/10/2009 fino all'effettivo rilascio.
Il tutto maggiorato delle spese legali, oltre accessori di legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.02.2018 si costituiva in giudizio
, il quale, ritenuta la domanda qualificabile ai sensi del'art. 533 c.c., eccepiva, in via CP_1
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di essere, da un lato, possessore pro herede e, dall'altro lato, possessore senza titolo dell'immobile di cui si pretende la restituzione;
nel merito, insisteva, per il rigetto della domanda attorea, ritenendo la validità dell'acquisto effettuato ed evidenziando, in ogni caso, la buona fede dell'acquirente.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, celebratasi in data 28.02.2018, l'attore chiedeva – alla luce dell'eccezione di difetto di legittimazione avanzata dalla controparte – di essere autorizzato a chiamare in causa gli eredi del defunto , identificati Persona_2
nelle persone dei di lui figli e . CP_2 Controparte_3
Il Giudice assegnava alle parti termine di 15 giorni per procedere all'instaurazione del procedimento di mediazione, disponendo che lo stesso si svolgesse anche nei confronti dei terzi chiamati.
Alla successiva udienza del 18.07.2018 il ricorrente depositava verbale di mediazione attestante l'esito negativo della relativa procedura, insistendo nella chiamata in causa degli eredi del defunto;
il convenuto eccepiva, invece, l'improcedibilità della Persona_2
domanda per essere stato il procedimento di mediazione introdotto dinanzi ad un organismo territorialmente non competente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con la relativa memoria n. 1) l'attore precisava le conclusioni riportandosi a quelle già formulate in sede di atto introduttivo e chiedendo, in via subordinata, “qualora venisse accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto , di condannare i chiamati in causa nelle persone CP_1
dei signori e , a rimborsare in favore CP_6 Controparte_3 dell'attore il 50% del prezzo della compravendita di cui all'atto per Parte_1
Notaio di Pomezia Rep. 1351, Racc.829, di euro 220.000,00 e così complessivamente il Per_3
rimborso del 50% della predetta somma, pari ad euro 110.000,00 oltre interessi e danni da liquidare in via equitativa.”.
All'esito dell'udienza celebratasi in data 3.04.2019, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , assegnando alle parti nuovo Persona_2 termine per incardinare il procedimento di mediazione dinanzi all'organismo territorialmente competente. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2019 si costituiva in giudizio
, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di aver CP_2 rinunciato all'eredità del padre con atto del Notaio di Persona_2 Persona_4
Siena, (rep. n. 25807, racc. n. 13361) del 26.10.2016.
All'udienza del 20.11.2019, su espressa richiesta di parte, l'attore veniva autorizzato al rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti del terzo chiamato
[...]
gli veniva assegnato, a tal fine, termine sino al 30.12.2019. Controparte_7
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 5.10.2023 rimessa sul ruolo istruttorio, stante l'imminente collocamento fuori ruolo del giudice assegnatario.
Subentrata la scrivente nella titolarità del fascicolo, all'udienza del 19.06.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Occorre, in primo luogo, procedere all'esatta qualificazione della domanda proposta in via principale dalla parte attrice.
Sulla base delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio nonché dal tenore complessivo dell'atto di citazione e delle successive memorie difensive, la domanda attorea deve essere inquadrata come azione di petizione di eredità ex art. 533 c.c.
La petitio hereditatis è l'azione con la quale l'erede chiede il riconoscimento della sua qualità per ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi li possiede vantando un titolo successorio che non gli compete (possessore pro herede) ovvero senza alcun titolo (possessore pro possessore).
Ciò che l'erede reclama con l'azione di petizione ereditaria sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario .
La qualità di erede costituisce, quindi, il necessario presupposto della petitio hereditatis onde poter realizzare la finalità recuperatoria dei beni ereditari.
Il riconoscimento della qualità di erede, cui l'azione tende, è strumentale a perseguire l'obiettivo di ottenere la restituzione di beni configurati come elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso.
L'azione di petizione di eredità si differenzia, poi, dall'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c., con conseguenze sia sul contenuto dell'onere probatorio sia sull'inammissibilità del mutamento in corso di causa dell'azione di petizione di eredità in azione di rivendicazione. Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “la petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Se ne è fatta derivare la conseguenza, per un verso, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
e, per l'altro verso, che è inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 16/01/2009, n. 1074;
Cass. civ., sez. II, 07/01/2019, n. 123; Cass. civ., sez. II, 19/03/2021, n. 7871).
Ciò posto, nel caso di specie, ha agito in giudizio deducendo che, in Parte_1
data 25.08.2008, era deceduta la madre, alla quale erano succeduti per legge CP_4
l'attore e il di lui fratello , a sua volta deceduto in data 26.07.2016; che tra Persona_2
i beni caduti in successione vi era l'immobile sito in Ciampino, Piazza Leonardo da Vinci n. 27; che, con atto del Notaio di Pomezia del 29.10.2009, il fratello aveva Persona_3 venduto l'immobile all'odierno convenuto, dichiarandosi illegittimamente unico erede di CP_4
[...]
Alla luce delle allegazioni e delle conclusioni formulate, nelle quali l'attore chiede espressamente di accertare e dichiarare la propria qualità di erede legittimo della madre con conseguente condanna del convenuto al rilascio del 50% dell'immobile alienato, non vi sono dubbi che la domanda proposta debba essere qualificata come petitio hereditatis.
Tanto chiarito, la domanda – per come formulata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio
– deve essere, tuttavia, dichiarata inammissibile, atteso che la stessa mira ad ottenere un risultato
(ossia la restituzione del 50% dell'immobile alienato per intero al terzo) non conseguibile in assenza di una previa divisione, negoziale o giudiziale, della massa ereditaria.
Difatti, “In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto
i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li ha ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni. Viceversa, nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune, con affermazione di principio che è destinata a trovare applicazione anche nel caso in cui, pur riferendosi la vendita a singoli beni, la stessa esaurisca l'intero complesso dei beni ricaduti nella quota dell'alienante.” (cfr. Cass. civ., sez. II, 08/07/2024, n. 18548; negli stessi termini: Cass. civ., sez. 2, n. 3385 del 15/02/2007; Cass. civ., sez. 2, n. 25462 del 30/08/2023).
In altri termini, finché perdura lo stato di comunione ereditaria, i coeredi sono titolari non già di quote di ciascun bene caduto in successione corrispondenti alla quota ereditaria, bensì della quota ideale dell'eredità, suscettibile, tramite la divisione ereditaria, di concretizzazione nella proprietà (o in quote di proprietà) di singoli beni, secondo le disposizioni di cui agli artt. 713 ss.
c.c.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione depositata agli atti di causa (cfr. dichiarazione di successione del 12.08.2009 – doc. n. 6 all. fasc. parte attrice) risulta che, al momento dell'apertura della successione di il patrimonio della de cuius era CP_4 costituito, oltre che dall'immobile oggetto di causa, anche dal conto corrente n. 4226745, cointestato con il figlio . Persona_2
Di conseguenza, tenuto conto di quanto sopra evidenziato e in assenza di allegazioni di segno contrario in ordine alla composizione della massa ereditaria, non può ritenersi che l'immobile oggetto di causa costituisse l'intera massa.
Non potendo, dunque, da un lato, considerarsi sciolta la comunione ereditaria sul bene oggetto di causa e non potendo, dall'altro lato, dichiararsi l'esistenza di una comunione ordinaria con il terzo acquirente, la domanda proposta in via principale deve essere dichiarata inammissibile, stante l'impossibilità giuridica del risultato che la parte intende conseguire.
2.2 Quanto alla domanda proposta in via subordinata nei confronti dei chiamati in causa, nella qualità di eredi di , si precisa quanto segue. Persona_2
Nei confronti di la domanda deve essere respinta. CP_2 Dall'esame della documentazione depositata dalla parte risulta, infatti, che lo stesso, con atto notarile del 26.10.2016, ha rinunciato all'eredità del padre, , deceduto il Persona_2
26.07.2016.
Ne consegue che , non essendo erede di , così come CP_2 Persona_2 prospettato dall'attore, non può dirsi titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Nei confronti di deve essere, invece, dichiarata l'estinzione Controparte_3
del giudizio ai sensi degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c.
Difatti, disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti del terzo chiamato mediante l'assegnazione di un termine perentorio, la parte attrice – che ha cessato da quel momento di svolgere qualsivoglia attività processuale all'interno del giudizio – non ha fornito alcuna prova di essersi attivata al fine di dare esecuzione a quanto stabilito dal giudice con provvedimento del
20.11.2019.
Ne consegue che, essendo preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, e non avendo la parte formulato alcuna istanza di remissione in termini, il processo nei confronti di
[...]
deve essere dichiarato estinto. Controparte_3
4. Nei rapporti tra l'attore e le pati costituite, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 8.3.2018, n. 37), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta.
Nei rapporti tra la parte attrice e le spese di lite devono Controparte_3
essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 7106/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di;
CP_1
b) rigetta la domanda proposta nei confronti di;
CP_2
c) dichiara l'estinzione del processo nei confronti di;
Controparte_3
d) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite che Parte_1 CP_1 si liquidano nella somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
e) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite Parte_1 CP_2 che si liquidano nella somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
f) dichiara le spese di lite irripetibili nei rapporti tra e Parte_1 [...]
. Controparte_3
Velletri, lì 4 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7106 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Baccelli, giusta procura in atti Parte_1
ATTORE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Panichelli, giusta procura in atti CP_1
CONVENUTO nonchè
, rappresentato e difeso dall'Avv. Iacopo Nencini, giusta procura in atti CP_2
TERZO CHIAMATO nonchè
Controparte_3
TERZO CHIAMATO – NON COSTITUITO
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.06.2024
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione con provvedimento del 19.06.2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
, deducendo: CP_1
- di essere figlio legittimo di , nato in [...] il [...], e di Persona_1 CP_4
nata a [...] il [...]; - di essere nato a [...] e di vivere orami da oltre trent'anni in Brasile;
- di avere altresì un fratello, di nome , deceduto in data 26.07.2016; Persona_2
- di essere venuto a conoscenza, del tutto casualmente e solo nell'anno 2015, del decesso della propria madre, avvenuto in data 25.08.2008; CP_4
- di essere venuto a conoscenza, a seguito di numerose ricerche, che il fratello aveva presentato, in data 12.09.2009, dichiarazione di successione nella quale si dichiarava unico erede legittimo della madre, indicando quale immobile caduto in successione l'appartamento sito in
Ciampino, Piazza Leonardo da Vinci n. 27, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune al foglio 5, part. 256, sub. 502;
- di aver scoperto, sollo all'esito di successive ulteriori ricerche, che, con atto del 29.10.2009
a rogito del Notaio di Pomezia (rep. 1351, racc. 829), il fratello aveva Persona_3 alienato il citato appartamento a tale per il prezzo di € 220.000,00; CP_1
- che il fratello si era dichiarato del tutto illegittimamente unico erede della defunta CP_4
in quanto anche l'esponente era figlio legittimo e, dunque, comproprietario nella misura
[...] del 50% dell'asse ereditario materno;
- pertanto, “l'esponente ha pieno titolo e diritto, ai sensi dell'art. 948 c.c., per rivendicare quale erede legittimo della defunta nei confronti dell'attuale proprietario, sig. CP_4
, il 50% del citato appartamento costituente l'asse ereditario della madre CP_1 CP_4
al momento della sua morte”.
[...]
Sulla base di dette allegazioni l'attore formulava la seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accertato sulla scorta della documentazione in atti che il sig. , nato a [...] il Parte_1
17/10/1952 è il figlio legittimo della sig.ra , nata a [...] il [...] e deceduta CP_4
in Ciampino il 25/8/2008, accertare e dichiarare che lo stesso è erede Controparte_5 legittimo della sig.ra in ragione del 50% dell'asse ereditario di cui alla denuncia CP_4 di successione presentata dall'altro coerede in data 12/8/2009 prot. N. Persona_2
37913 presso l'Ufficio del Registro di Albano Laziale, e per l'effetto dichiarare che l'istante è proprietario in ragione del 50% dell'immobile sito in Ciampino, Via Leonardo da Vinci n. 27, interno 4, scala B, composto da ingresso, soggiorno, camera, cucina, bagno, ripostiglio, disimpegno, balcone, distinto in Catasto del Comune di Ciampino al Foglio 5, part. 256, sub.
502, piano 1°, int. 4, scala B, Cat. A/3, cl. 3, vani 4, rendita 361,52.
Per l'effetto condannare il sig. , nato a [...] il [...], acquirente del CP_1
predetto appartamento per atto Notaio di Pomezia del 29/10/1009, Rep. Persona_3
1351, Racc. 829, a voler rilasciare in favore del sig. il 50% del citato Parte_1 immobile, oltre al risarcimento dei danni per l'abusiva occupazione a far data dal 29/10/2009 fino all'effettivo rilascio.
Il tutto maggiorato delle spese legali, oltre accessori di legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.02.2018 si costituiva in giudizio
, il quale, ritenuta la domanda qualificabile ai sensi del'art. 533 c.c., eccepiva, in via CP_1
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, negando di essere, da un lato, possessore pro herede e, dall'altro lato, possessore senza titolo dell'immobile di cui si pretende la restituzione;
nel merito, insisteva, per il rigetto della domanda attorea, ritenendo la validità dell'acquisto effettuato ed evidenziando, in ogni caso, la buona fede dell'acquirente.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione, celebratasi in data 28.02.2018, l'attore chiedeva – alla luce dell'eccezione di difetto di legittimazione avanzata dalla controparte – di essere autorizzato a chiamare in causa gli eredi del defunto , identificati Persona_2
nelle persone dei di lui figli e . CP_2 Controparte_3
Il Giudice assegnava alle parti termine di 15 giorni per procedere all'instaurazione del procedimento di mediazione, disponendo che lo stesso si svolgesse anche nei confronti dei terzi chiamati.
Alla successiva udienza del 18.07.2018 il ricorrente depositava verbale di mediazione attestante l'esito negativo della relativa procedura, insistendo nella chiamata in causa degli eredi del defunto;
il convenuto eccepiva, invece, l'improcedibilità della Persona_2
domanda per essere stato il procedimento di mediazione introdotto dinanzi ad un organismo territorialmente non competente.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con la relativa memoria n. 1) l'attore precisava le conclusioni riportandosi a quelle già formulate in sede di atto introduttivo e chiedendo, in via subordinata, “qualora venisse accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto , di condannare i chiamati in causa nelle persone CP_1
dei signori e , a rimborsare in favore CP_6 Controparte_3 dell'attore il 50% del prezzo della compravendita di cui all'atto per Parte_1
Notaio di Pomezia Rep. 1351, Racc.829, di euro 220.000,00 e così complessivamente il Per_3
rimborso del 50% della predetta somma, pari ad euro 110.000,00 oltre interessi e danni da liquidare in via equitativa.”.
All'esito dell'udienza celebratasi in data 3.04.2019, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , assegnando alle parti nuovo Persona_2 termine per incardinare il procedimento di mediazione dinanzi all'organismo territorialmente competente. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2019 si costituiva in giudizio
, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di aver CP_2 rinunciato all'eredità del padre con atto del Notaio di Persona_2 Persona_4
Siena, (rep. n. 25807, racc. n. 13361) del 26.10.2016.
All'udienza del 20.11.2019, su espressa richiesta di parte, l'attore veniva autorizzato al rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti del terzo chiamato
[...]
gli veniva assegnato, a tal fine, termine sino al 30.12.2019. Controparte_7
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 5.10.2023 rimessa sul ruolo istruttorio, stante l'imminente collocamento fuori ruolo del giudice assegnatario.
Subentrata la scrivente nella titolarità del fascicolo, all'udienza del 19.06.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Occorre, in primo luogo, procedere all'esatta qualificazione della domanda proposta in via principale dalla parte attrice.
Sulla base delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio nonché dal tenore complessivo dell'atto di citazione e delle successive memorie difensive, la domanda attorea deve essere inquadrata come azione di petizione di eredità ex art. 533 c.c.
La petitio hereditatis è l'azione con la quale l'erede chiede il riconoscimento della sua qualità per ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi li possiede vantando un titolo successorio che non gli compete (possessore pro herede) ovvero senza alcun titolo (possessore pro possessore).
Ciò che l'erede reclama con l'azione di petizione ereditaria sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario .
La qualità di erede costituisce, quindi, il necessario presupposto della petitio hereditatis onde poter realizzare la finalità recuperatoria dei beni ereditari.
Il riconoscimento della qualità di erede, cui l'azione tende, è strumentale a perseguire l'obiettivo di ottenere la restituzione di beni configurati come elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso.
L'azione di petizione di eredità si differenzia, poi, dall'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c., con conseguenze sia sul contenuto dell'onere probatorio sia sull'inammissibilità del mutamento in corso di causa dell'azione di petizione di eredità in azione di rivendicazione. Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “la petitio hereditatis si differenzia dalla rei vindicatio, malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Se ne è fatta derivare la conseguenza, per un verso, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario;
e, per l'altro verso, che è inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, 16/01/2009, n. 1074;
Cass. civ., sez. II, 07/01/2019, n. 123; Cass. civ., sez. II, 19/03/2021, n. 7871).
Ciò posto, nel caso di specie, ha agito in giudizio deducendo che, in Parte_1
data 25.08.2008, era deceduta la madre, alla quale erano succeduti per legge CP_4
l'attore e il di lui fratello , a sua volta deceduto in data 26.07.2016; che tra Persona_2
i beni caduti in successione vi era l'immobile sito in Ciampino, Piazza Leonardo da Vinci n. 27; che, con atto del Notaio di Pomezia del 29.10.2009, il fratello aveva Persona_3 venduto l'immobile all'odierno convenuto, dichiarandosi illegittimamente unico erede di CP_4
[...]
Alla luce delle allegazioni e delle conclusioni formulate, nelle quali l'attore chiede espressamente di accertare e dichiarare la propria qualità di erede legittimo della madre con conseguente condanna del convenuto al rilascio del 50% dell'immobile alienato, non vi sono dubbi che la domanda proposta debba essere qualificata come petitio hereditatis.
Tanto chiarito, la domanda – per come formulata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio
– deve essere, tuttavia, dichiarata inammissibile, atteso che la stessa mira ad ottenere un risultato
(ossia la restituzione del 50% dell'immobile alienato per intero al terzo) non conseguibile in assenza di una previa divisione, negoziale o giudiziale, della massa ereditaria.
Difatti, “In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto
i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li ha ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni. Viceversa, nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, pro quota, nella comproprietà del bene comune, con affermazione di principio che è destinata a trovare applicazione anche nel caso in cui, pur riferendosi la vendita a singoli beni, la stessa esaurisca l'intero complesso dei beni ricaduti nella quota dell'alienante.” (cfr. Cass. civ., sez. II, 08/07/2024, n. 18548; negli stessi termini: Cass. civ., sez. 2, n. 3385 del 15/02/2007; Cass. civ., sez. 2, n. 25462 del 30/08/2023).
In altri termini, finché perdura lo stato di comunione ereditaria, i coeredi sono titolari non già di quote di ciascun bene caduto in successione corrispondenti alla quota ereditaria, bensì della quota ideale dell'eredità, suscettibile, tramite la divisione ereditaria, di concretizzazione nella proprietà (o in quote di proprietà) di singoli beni, secondo le disposizioni di cui agli artt. 713 ss.
c.c.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione depositata agli atti di causa (cfr. dichiarazione di successione del 12.08.2009 – doc. n. 6 all. fasc. parte attrice) risulta che, al momento dell'apertura della successione di il patrimonio della de cuius era CP_4 costituito, oltre che dall'immobile oggetto di causa, anche dal conto corrente n. 4226745, cointestato con il figlio . Persona_2
Di conseguenza, tenuto conto di quanto sopra evidenziato e in assenza di allegazioni di segno contrario in ordine alla composizione della massa ereditaria, non può ritenersi che l'immobile oggetto di causa costituisse l'intera massa.
Non potendo, dunque, da un lato, considerarsi sciolta la comunione ereditaria sul bene oggetto di causa e non potendo, dall'altro lato, dichiararsi l'esistenza di una comunione ordinaria con il terzo acquirente, la domanda proposta in via principale deve essere dichiarata inammissibile, stante l'impossibilità giuridica del risultato che la parte intende conseguire.
2.2 Quanto alla domanda proposta in via subordinata nei confronti dei chiamati in causa, nella qualità di eredi di , si precisa quanto segue. Persona_2
Nei confronti di la domanda deve essere respinta. CP_2 Dall'esame della documentazione depositata dalla parte risulta, infatti, che lo stesso, con atto notarile del 26.10.2016, ha rinunciato all'eredità del padre, , deceduto il Persona_2
26.07.2016.
Ne consegue che , non essendo erede di , così come CP_2 Persona_2 prospettato dall'attore, non può dirsi titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Nei confronti di deve essere, invece, dichiarata l'estinzione Controparte_3
del giudizio ai sensi degli artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c.
Difatti, disposta la rinnovazione della notificazione nei confronti del terzo chiamato mediante l'assegnazione di un termine perentorio, la parte attrice – che ha cessato da quel momento di svolgere qualsivoglia attività processuale all'interno del giudizio – non ha fornito alcuna prova di essersi attivata al fine di dare esecuzione a quanto stabilito dal giudice con provvedimento del
20.11.2019.
Ne consegue che, essendo preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, e non avendo la parte formulato alcuna istanza di remissione in termini, il processo nei confronti di
[...]
deve essere dichiarato estinto. Controparte_3
4. Nei rapporti tra l'attore e le pati costituite, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 8.3.2018, n. 37), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.200 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta.
Nei rapporti tra la parte attrice e le spese di lite devono Controparte_3
essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 7106/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di;
CP_1
b) rigetta la domanda proposta nei confronti di;
CP_2
c) dichiara l'estinzione del processo nei confronti di;
Controparte_3
d) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite che Parte_1 CP_1 si liquidano nella somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
e) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite Parte_1 CP_2 che si liquidano nella somma di € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
f) dichiara le spese di lite irripetibili nei rapporti tra e Parte_1 [...]
. Controparte_3
Velletri, lì 4 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni