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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 438/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice relatore dott. Luca Verzeni Giudice
nel procedimento n. 438/2025, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 25.11.2025 dalla sig. Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Manzoni n. 163 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente nel Comune di Gazzaniga e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un'esposizione debitoria di € 48.597,66, derivante da debiti maturati a diverso titolo rispettivamente nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Comune di Colzate e Prisma SPV S.r.l.; 1 evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che la debitrice è titolare dei seguenti beni immobili, che mette a disposizione dei creditori, il cui valore stimato è di euro 40.000,00:
- Quota al 100% di proprietà di un box sito ne Comune di Colzate (BG) e identificato in Catasto a Foglio 12, particella 1541 sub 5, Categoria C/&
- Quota di ½ di proprietà di un ufficio sito nel Comune di Colzate (BG), e identificato in Catasto a Foglio 12, particella 1541, sub. 710
Considerato altresì che la ricorrente è titolare del conto corrente n. 88525167 acceso presso , su cui si trova un importo di euro 4671,84, pure da CP_1 mettere a disposizione dei creditori;
rilevato che la sig. percepisce un'entrata mensile media pari a circa Pt_1
€ 800,00, come lavoratrice dipendente, come emerge dalle dichiarazioni contabili in atti;
rilevato che la sig. elenca spese necessarie per il proprio CP_2 sostentamento e per quello dei figli minori per un importo mensile di € 17475,00i, e che tale importo appare congruo in relazione alla composizione del nucleo familiare, anche tenendo conto dell'obbligo di mantenimento dei figli gravante anche sui rispettivi padri, cosicchè l'intero importo percepito a titolo di stipendio (euro 800,00 mensili) appare comunque da destinare al soddisfacimento dei bisogni familiari;
ritenuto infatti che anche rideterminando detto importo con esclusione delle spese voluttuarie indicate per attività sportive e suddividendo al 50% le spese indicate per i figli l'importo per il mantenimento sarebbe comunque superiore all'importo della retribuzione media della sig. (passando da euro 1.745,00 a euro Pt_1
1.520,00);
ritenuto che la sig. ha dichiarato di voler mettere a disposizione CP_2 dei creditori gli immobili di sua proprietà il cui valore stimato consentirebbe di soddisfare i creditori in misura ampiamente superiore al 50% dei rispettivi crediti;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , il quale ha verificato la Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
2 valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione del ricorrente, dott. ; Persona_1
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della signora
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]; nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. ; Persona_1
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente , il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1520,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata di 3 anni (36 mensilità complessive);
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della signora;
Parte_2
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
3 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente dott. Luca Fuzio Giudice relatore dott. Luca Verzeni Giudice
nel procedimento n. 438/2025, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 25.11.2025 dalla sig. Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Manzoni n. 163 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso che la ricorrente è residente nel Comune di Gazzaniga e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente, atteso che la stessa non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un'esposizione debitoria di € 48.597,66, derivante da debiti maturati a diverso titolo rispettivamente nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione, Comune di Colzate e Prisma SPV S.r.l.; 1 evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che la debitrice è titolare dei seguenti beni immobili, che mette a disposizione dei creditori, il cui valore stimato è di euro 40.000,00:
- Quota al 100% di proprietà di un box sito ne Comune di Colzate (BG) e identificato in Catasto a Foglio 12, particella 1541 sub 5, Categoria C/&
- Quota di ½ di proprietà di un ufficio sito nel Comune di Colzate (BG), e identificato in Catasto a Foglio 12, particella 1541, sub. 710
Considerato altresì che la ricorrente è titolare del conto corrente n. 88525167 acceso presso , su cui si trova un importo di euro 4671,84, pure da CP_1 mettere a disposizione dei creditori;
rilevato che la sig. percepisce un'entrata mensile media pari a circa Pt_1
€ 800,00, come lavoratrice dipendente, come emerge dalle dichiarazioni contabili in atti;
rilevato che la sig. elenca spese necessarie per il proprio CP_2 sostentamento e per quello dei figli minori per un importo mensile di € 17475,00i, e che tale importo appare congruo in relazione alla composizione del nucleo familiare, anche tenendo conto dell'obbligo di mantenimento dei figli gravante anche sui rispettivi padri, cosicchè l'intero importo percepito a titolo di stipendio (euro 800,00 mensili) appare comunque da destinare al soddisfacimento dei bisogni familiari;
ritenuto infatti che anche rideterminando detto importo con esclusione delle spese voluttuarie indicate per attività sportive e suddividendo al 50% le spese indicate per i figli l'importo per il mantenimento sarebbe comunque superiore all'importo della retribuzione media della sig. (passando da euro 1.745,00 a euro Pt_1
1.520,00);
ritenuto che la sig. ha dichiarato di voler mettere a disposizione CP_2 dei creditori gli immobili di sua proprietà il cui valore stimato consentirebbe di soddisfare i creditori in misura ampiamente superiore al 50% dei rispettivi crediti;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. , il quale ha verificato la Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
2 valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione del ricorrente, dott. ; Persona_1
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della signora
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]; nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;
nomina liquidatore il dott. ; Persona_1
ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente , il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1520,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata di 3 anni (36 mensilità complessive);
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della signora;
Parte_2
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
3 - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;
manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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