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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR MP AR IT, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI RO MICHELE, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 857/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202400001646000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 610/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'estinzione del giudizio per aver rinunciato al ricorso a spese compensate.
Resistente/Appellato:accetta la rinuncia al ricorso del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 11 novembre 2024, la società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 119 76 2024 000016 46, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata via PEC il 12 settembre 2024, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 113.427,16, relativo a una pluralità di cartelle di pagamento e di avvisi di accertamento esecutivi dettagliati nel prospetto “Dettaglio delle somme da pagare” allegato all'atto.
Nel ricorso la società, dopo aver brevemente illustrato la propria attività (compravendita e permuta di immobili), espone che la comunicazione in parola riporta, tra gli altri atti, sedici cartelle di pagamento emesse tra il 2022 e il 2024, nonché due avvisi di accertamento esecutivi (uno erariale IRES/IRAP e uno comunale
IMU).
La ricorrente contesta di aver ricevuto correttamente le cartelle e gli avvisi presupposti;
eccepisce la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, degli interessi e delle sanzioni, richiamando la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni ex art. 2948 n. 4 c.c. e art. 20 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997
n. 472, nonché il termine triennale per la tassa automobilistica e quello quinquennale per diritto annuale
CCIAA e IMU;
deduce la nullità della comunicazione preventiva per mancata indicazione del bene immobile sul quale l'ente della riscossione intende iscrivere ipoteca, richiamando giurisprudenza di merito (Trib. Nocera
Inferiore 10.9.2024; Trib. Taranto 3681/2018); ed, infine, allega di aver presentato in data 11 novembre 2024 istanza di sospensione ex art. 1, commi 537 e ss., della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, assumendone l'efficacia sospensiva.
Conclude chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della comunicazione preventiva di ipoteca;
in via preliminare, l'accertamento di prescrizione e decadenza dei crediti ivi riportati;
nel merito, la declaratoria di illegittimità, nullità o annullamento totale o parziale del preavviso di iscrizione ipotecaria e di ogni atto presupposto, con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto di costituzione e risposta, eccependo e deducendo, in estrema sintesi:
- la regolare notifica della comunicazione preventiva di ipoteca via PEC in data 12 settembre 2024 all'indirizzo certificato della società Email_3;
- la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento elencate nell'atto, avvenuta tra il 10 novembre 2022 e il 24 aprile 2024, tutte mediante PEC allo stesso indirizzo, con produzione delle ricevute di accettazione e consegna in formato originale .eml; - - la presenza, a valle delle prime cartelle e dell'avviso di accertamento esecutivo erariale, di successivo atto di pignoramento presso terzi del 08.06.2023, idoneo a interrompere ulteriormente la prescrizione;
- la natura non tributaria di una parte dei carichi sottesi alla comunicazione (proventi beni del demanio marittimo e sanzioni per violazioni del Codice della strada), con conseguente difetto di giurisdizione del giudice tributario;
- la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 da parte del ricorrente, che ha eccepito vizi di notifica di due avvisi di accertamento esecutivi emessi da soggetti diversi (Agenzia delle Entrate – D.P. di Venezia e Comune di Noventa di Piave) senza convenire in giudizio detti enti;
- l'inammissibilità, comunque, delle censure rivolte ai titoli presupposti, per intervenuta definitività delle cartelle non opposte nei termini, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata;
- l'insussistenza di qualsivoglia effetto di sospensione legale, non risultando agli atti alcuna istanza SL1 ritualmente presentata dall'odierna ricorrente;
- la piena legittimità formale e sostanziale della comunicazione preventiva, per la quale – alla luce dell'art. 77, commi 2-bis e 2-ter, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602– è sufficiente l'indicazione del credito, senza necessità che siano predeterminati gli immobili da ipotecare, come da recente
Cass. n. 23096/2024.
La resistente Agenzia della Riscossione conclude chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle relative a proventi del demanio marittimo e contravvenzioni stradali;
di dichiarare inammissibili le doglianze inerenti gli avvisi di accertamento esecutivi per violazione dell'art. 14, comma 6- bis, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ovvero, in subordine, di disporre l'integrazione del contraddittorio;
in ogni caso, di dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
In data 24 giugno 2025, la Corte ha emesso l'Ordinanza n. 342/25, depositata il 27 giugno 2025, con la quale ha rigettato la richiesta di sospensione ed ha formulato la seguente proposta conciliativa: "Rinuncia al ricorso a spese del grado interamente compensate, comprensive di quelle relative alla fase cautelare, già liquidata”.
In data 24 novembre 2025, la ricorrente ha depositato dichiarazione di accettazione della suddetta proposta conciliativa.
In data 25 novembre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza nel corso della quale parte ricorrente ha confermato la propria rinuncia al ricorso e parte appellante ha dichiarato di volerla accettare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso nel processo tributario è disciplinata dall'art. 44 del Decreto Legislativo 31 dicembre1992, n. 546 che subordina l'estinzione del giudizio, nelle ipotesi in cui la controparte sia costituita, all'accettazione della rinuncia da parte della resistente.
Nel caso di specie, è pacifico in atti che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia e che la parte resistente ha dichiarato espressamente di voler accettare l'atto di rinuncia.
Ne consegue che la rinuncia produce l'effetto estintivo del processo, Vengono pertanto assorbite tutte le altre censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
La proposta conciliativa formulata dalla Corte prevede la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – Sezione II – definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. n. 857/2025, proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l.
contro
Agenzia Entrate Riscossioni, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso;
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia il 25 novembre 2025
Il relatore LO RR
Il Presidente
IA IO M. CH
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR MP AR IT, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
PALMIERI RO MICHELE, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 857/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202400001646000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 610/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'estinzione del giudizio per aver rinunciato al ricorso a spese compensate.
Resistente/Appellato:accetta la rinuncia al ricorso del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato in data 11 novembre 2024, la società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 119 76 2024 000016 46, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata via PEC il 12 settembre 2024, con la quale veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 113.427,16, relativo a una pluralità di cartelle di pagamento e di avvisi di accertamento esecutivi dettagliati nel prospetto “Dettaglio delle somme da pagare” allegato all'atto.
Nel ricorso la società, dopo aver brevemente illustrato la propria attività (compravendita e permuta di immobili), espone che la comunicazione in parola riporta, tra gli altri atti, sedici cartelle di pagamento emesse tra il 2022 e il 2024, nonché due avvisi di accertamento esecutivi (uno erariale IRES/IRAP e uno comunale
IMU).
La ricorrente contesta di aver ricevuto correttamente le cartelle e gli avvisi presupposti;
eccepisce la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, degli interessi e delle sanzioni, richiamando la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni ex art. 2948 n. 4 c.c. e art. 20 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997
n. 472, nonché il termine triennale per la tassa automobilistica e quello quinquennale per diritto annuale
CCIAA e IMU;
deduce la nullità della comunicazione preventiva per mancata indicazione del bene immobile sul quale l'ente della riscossione intende iscrivere ipoteca, richiamando giurisprudenza di merito (Trib. Nocera
Inferiore 10.9.2024; Trib. Taranto 3681/2018); ed, infine, allega di aver presentato in data 11 novembre 2024 istanza di sospensione ex art. 1, commi 537 e ss., della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, assumendone l'efficacia sospensiva.
Conclude chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della comunicazione preventiva di ipoteca;
in via preliminare, l'accertamento di prescrizione e decadenza dei crediti ivi riportati;
nel merito, la declaratoria di illegittimità, nullità o annullamento totale o parziale del preavviso di iscrizione ipotecaria e di ogni atto presupposto, con condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese del giudizio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto di costituzione e risposta, eccependo e deducendo, in estrema sintesi:
- la regolare notifica della comunicazione preventiva di ipoteca via PEC in data 12 settembre 2024 all'indirizzo certificato della società Email_3;
- la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento elencate nell'atto, avvenuta tra il 10 novembre 2022 e il 24 aprile 2024, tutte mediante PEC allo stesso indirizzo, con produzione delle ricevute di accettazione e consegna in formato originale .eml; - - la presenza, a valle delle prime cartelle e dell'avviso di accertamento esecutivo erariale, di successivo atto di pignoramento presso terzi del 08.06.2023, idoneo a interrompere ulteriormente la prescrizione;
- la natura non tributaria di una parte dei carichi sottesi alla comunicazione (proventi beni del demanio marittimo e sanzioni per violazioni del Codice della strada), con conseguente difetto di giurisdizione del giudice tributario;
- la violazione dell'art. 14, comma 6-bis, Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 da parte del ricorrente, che ha eccepito vizi di notifica di due avvisi di accertamento esecutivi emessi da soggetti diversi (Agenzia delle Entrate – D.P. di Venezia e Comune di Noventa di Piave) senza convenire in giudizio detti enti;
- l'inammissibilità, comunque, delle censure rivolte ai titoli presupposti, per intervenuta definitività delle cartelle non opposte nei termini, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata;
- l'insussistenza di qualsivoglia effetto di sospensione legale, non risultando agli atti alcuna istanza SL1 ritualmente presentata dall'odierna ricorrente;
- la piena legittimità formale e sostanziale della comunicazione preventiva, per la quale – alla luce dell'art. 77, commi 2-bis e 2-ter, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602– è sufficiente l'indicazione del credito, senza necessità che siano predeterminati gli immobili da ipotecare, come da recente
Cass. n. 23096/2024.
La resistente Agenzia della Riscossione conclude chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle relative a proventi del demanio marittimo e contravvenzioni stradali;
di dichiarare inammissibili le doglianze inerenti gli avvisi di accertamento esecutivi per violazione dell'art. 14, comma 6- bis, Decreto Legislativo n. 546 del 1992, ovvero, in subordine, di disporre l'integrazione del contraddittorio;
in ogni caso, di dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
In data 24 giugno 2025, la Corte ha emesso l'Ordinanza n. 342/25, depositata il 27 giugno 2025, con la quale ha rigettato la richiesta di sospensione ed ha formulato la seguente proposta conciliativa: "Rinuncia al ricorso a spese del grado interamente compensate, comprensive di quelle relative alla fase cautelare, già liquidata”.
In data 24 novembre 2025, la ricorrente ha depositato dichiarazione di accettazione della suddetta proposta conciliativa.
In data 25 novembre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza nel corso della quale parte ricorrente ha confermato la propria rinuncia al ricorso e parte appellante ha dichiarato di volerla accettare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso nel processo tributario è disciplinata dall'art. 44 del Decreto Legislativo 31 dicembre1992, n. 546 che subordina l'estinzione del giudizio, nelle ipotesi in cui la controparte sia costituita, all'accettazione della rinuncia da parte della resistente.
Nel caso di specie, è pacifico in atti che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia e che la parte resistente ha dichiarato espressamente di voler accettare l'atto di rinuncia.
Ne consegue che la rinuncia produce l'effetto estintivo del processo, Vengono pertanto assorbite tutte le altre censure formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
La proposta conciliativa formulata dalla Corte prevede la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – Sezione II – definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.R. n. 857/2025, proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l.
contro
Agenzia Entrate Riscossioni, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso;
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia il 25 novembre 2025
Il relatore LO RR
Il Presidente
IA IO M. CH