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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 26/01/2026, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1016/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9472/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190236887582506 BOLLO 2017 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200126662652506 TASSE AUTOMOBILISTICHE proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210200712164506 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 08.03.2025 notificava all'odierna ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, delle cartelle di pagamento nella asserita qualità di erede del sig. Nominativo_1 , c.f. CF_Nominativo_1 nato il Data nascita a Luogo_1) e deceduto ad Luogo_2 il Data morte.
In particolare, il Concessionario della Riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di
€ 2.801,99 relativamente alle cartelle di pagamento contenenti tributi e tasse di seguito indicate:
1. N. 09720190236887582506, notificata il 08.03.2025 di € 1217,15 per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica - art 17 legge 449/97 relativa all'anno 2017, emessa dalla Regione Lazio (doc.2);
2. N. 09720200126662652506, notificata il 12.03.2205 di € 372,69 per l'omesso pagamento di un controllo 730 relativo all'anno 2015, emessa dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio di Pomezia (doc.3);
3. N. 09720210200712164506, notificata il 08.03.2025 di € 1212,15 per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica - art 17 legge 449/97 relativa all'anno 2019, emessa dalla Regione Lazio (doc.4).
Eccepiva:
- La prescrizione dei tributi;
- L'omessa notifica degli atti presupposti;
- Il difetto di motivazione;
- L'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
- L'omessa allegazione degli atti presupposti. Si costituiva ADE alla quale era ascrivibile la cartella di pagamento n. 097 2020 01266626 52 506, notificata il 12 marzo 2025, che reca il recupero di € 372,69 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio di Pomezia a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36- ter del D.P.R. n. 600/1973 sul Modello 730/2016 presentato dal Sig. Nominativo_1 per l'anno d'imposta 2015.
Deduceva:
- Che la comunicazione degli esiti propedeutica alla cartella di pagamento impugnata è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate all'intestatario del ruolo con atto codice n. 02612451688, elaborata in data 5 dicembre 2018 e spedita con raccomandata. Il postino non avendo trovato il destinatario o qualcuno abilitato alla ricezione della notifica, ha depositato l'atto presso l'Ufficio Postale e, decorsi 10 giorni senza essere ritirata, si è realizzata la “compiuta giacenza” in data 28 gennaio 2019;
- Che non era necessaria alcuna ulteriore notifica all'erede;
- Che la cartella era compiutamente motivata;
Si costituiva la Regione Lazio deducendo:
- che la cartella n. 09720190236887582506 trae origine dalla cartella n. 09720190236887582000, emessa per il recupero della tassa automobilistica, per l'annualità 2017, con riferimento ai Veicoli Targati Targa_1, Targa_3 Targa_2, Targa_4, Targa_5 e Targa_6, risulta notificata in data 08/03/2025;
- che la cartella n. 09720210200712164506, che trae origine dalla cartella n. 09720210200712164000, emessa per il recupero della tassa automobilistica, per l'annualità 2019, con riferimento ai Veicoli Targati Targa_1, Targa_3 Targa_2, Targa_4, Targa_5 e Targa_6, risulta notificata in data 08/03/2025. Si costituiva ADER deducendo che la prescrizione per il credito IRPEF era decennale e che quella triennale per tassa automobilistica non era spirata alla data della notifica delle cartelle.
Così riassunti i fatti il ricorso è fondato.
Per quanto attiene alla pretesa IRPEF relativa all'anno 2015, non vi è prova in atti di alcuna notifica di alcun atto sino a quella della cartella impugnata in questa sede dell'8.3.2025; in particolare della notifica perfezionata per compiuta giacenza il 28.1.2019 non vi è traccia.
Dal momento che l'avviso di accertamento o la cartella esecutiva di pagamento per richiedere le somme dovute in virtù di un controllo formale effettuato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 36 ter dpr 602 del 1973 può essere adottata “entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”, le somme contenute nella cartella di pagamento impugnata non possono essere più richieste non già per prescrizione del tributo (decennale e non maturata) ma per intervenuta decadenza del potere di accertamento.
Le altre due pretese (bollo auto anno 2017 ed anno 2019) risultano notificate anch'esse nel marzo 2025 e non precedute da altre notifiche di altro genere;
anche considerando i 542 giorni di proroga COVID la prescrizione triennale è dunque ampiamente maturata anche per questi tributi.
Spese secondo soccombenza, poste a carico di ADER che ha notificato cartelle in relazione a tributi prescritti.
p.q.m.
accoglie il ricorso ed annulla le cartelle impugnate;
condanna ADER alla rifusione delle spese che liquida in euro 1000,00 oltre accessori.
Roma, 22.1.2026 Il giudice monocratico
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9472/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190236887582506 BOLLO 2017 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200126662652506 TASSE AUTOMOBILISTICHE proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210200712164506 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 08.03.2025 notificava all'odierna ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, delle cartelle di pagamento nella asserita qualità di erede del sig. Nominativo_1 , c.f. CF_Nominativo_1 nato il Data nascita a Luogo_1) e deceduto ad Luogo_2 il Data morte.
In particolare, il Concessionario della Riscossione richiedeva il pagamento della complessiva somma di
€ 2.801,99 relativamente alle cartelle di pagamento contenenti tributi e tasse di seguito indicate:
1. N. 09720190236887582506, notificata il 08.03.2025 di € 1217,15 per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica - art 17 legge 449/97 relativa all'anno 2017, emessa dalla Regione Lazio (doc.2);
2. N. 09720200126662652506, notificata il 12.03.2205 di € 372,69 per l'omesso pagamento di un controllo 730 relativo all'anno 2015, emessa dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio di Pomezia (doc.3);
3. N. 09720210200712164506, notificata il 08.03.2025 di € 1212,15 per l'omesso pagamento della Tassa automobilistica - art 17 legge 449/97 relativa all'anno 2019, emessa dalla Regione Lazio (doc.4).
Eccepiva:
- La prescrizione dei tributi;
- L'omessa notifica degli atti presupposti;
- Il difetto di motivazione;
- L'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
- L'omessa allegazione degli atti presupposti. Si costituiva ADE alla quale era ascrivibile la cartella di pagamento n. 097 2020 01266626 52 506, notificata il 12 marzo 2025, che reca il recupero di € 372,69 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma – Ufficio di Pomezia a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36- ter del D.P.R. n. 600/1973 sul Modello 730/2016 presentato dal Sig. Nominativo_1 per l'anno d'imposta 2015.
Deduceva:
- Che la comunicazione degli esiti propedeutica alla cartella di pagamento impugnata è stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate all'intestatario del ruolo con atto codice n. 02612451688, elaborata in data 5 dicembre 2018 e spedita con raccomandata. Il postino non avendo trovato il destinatario o qualcuno abilitato alla ricezione della notifica, ha depositato l'atto presso l'Ufficio Postale e, decorsi 10 giorni senza essere ritirata, si è realizzata la “compiuta giacenza” in data 28 gennaio 2019;
- Che non era necessaria alcuna ulteriore notifica all'erede;
- Che la cartella era compiutamente motivata;
Si costituiva la Regione Lazio deducendo:
- che la cartella n. 09720190236887582506 trae origine dalla cartella n. 09720190236887582000, emessa per il recupero della tassa automobilistica, per l'annualità 2017, con riferimento ai Veicoli Targati Targa_1, Targa_3 Targa_2, Targa_4, Targa_5 e Targa_6, risulta notificata in data 08/03/2025;
- che la cartella n. 09720210200712164506, che trae origine dalla cartella n. 09720210200712164000, emessa per il recupero della tassa automobilistica, per l'annualità 2019, con riferimento ai Veicoli Targati Targa_1, Targa_3 Targa_2, Targa_4, Targa_5 e Targa_6, risulta notificata in data 08/03/2025. Si costituiva ADER deducendo che la prescrizione per il credito IRPEF era decennale e che quella triennale per tassa automobilistica non era spirata alla data della notifica delle cartelle.
Così riassunti i fatti il ricorso è fondato.
Per quanto attiene alla pretesa IRPEF relativa all'anno 2015, non vi è prova in atti di alcuna notifica di alcun atto sino a quella della cartella impugnata in questa sede dell'8.3.2025; in particolare della notifica perfezionata per compiuta giacenza il 28.1.2019 non vi è traccia.
Dal momento che l'avviso di accertamento o la cartella esecutiva di pagamento per richiedere le somme dovute in virtù di un controllo formale effettuato dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 36 ter dpr 602 del 1973 può essere adottata “entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”, le somme contenute nella cartella di pagamento impugnata non possono essere più richieste non già per prescrizione del tributo (decennale e non maturata) ma per intervenuta decadenza del potere di accertamento.
Le altre due pretese (bollo auto anno 2017 ed anno 2019) risultano notificate anch'esse nel marzo 2025 e non precedute da altre notifiche di altro genere;
anche considerando i 542 giorni di proroga COVID la prescrizione triennale è dunque ampiamente maturata anche per questi tributi.
Spese secondo soccombenza, poste a carico di ADER che ha notificato cartelle in relazione a tributi prescritti.
p.q.m.
accoglie il ricorso ed annulla le cartelle impugnate;
condanna ADER alla rifusione delle spese che liquida in euro 1000,00 oltre accessori.
Roma, 22.1.2026 Il giudice monocratico