CASS
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/08/2025, n. 29340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29340 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER MI nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
uditi i difensori della ricorrente, Avv.ti MARIA GIORDANO e GIOVANNA ZAPPULLA, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 28 marzo 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela convalidava il sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero della somma di € 162.650,00 e di un assegno circolare emesso in favore di IN NC dell’importo di € 13.300,00 nei confronti di NA UD, indagata per il reato di usura;
il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 15 aprile 2025, confermava il decreto;
avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di NA UD, premettendo che l’impugnazione non si estendeva all’assegno, in quanto ne era stato disposto il dissequestro e le restituzione all’avente diritto, ed eccependo che: Penale Sent. Sez. 2 Num. 29340 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/07/2025 2 1.1 la precisazione del tribunale del riesame in merito alla duplice finalità del sequestro oggetto di gravame e la denunciata omissione con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca riduceva innegabilmente la valenza del sequestro oggetto di gravame esclusivamente alla cd.” finalità impeditiva”, in merito alla quale si eccepiva la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora ed alla pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro, in quanto nulla si diceva in merito alla riconducibilità della somma sequestrata al reato ed al pericolo concreto ed attuale che la disponibilità della stessa potesse agevolare l'ulteriore commissione di reati;
con riferimento al rapporto di pertinenza la motivazione del tribunale era apparente e contraddittoria, visto che vi erano un generico riferimento agli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini e un'assenza di motivazione con riferimento alla ontologica fungibilità del denaro che secondo il provvedimento impugnato avrebbe giustificato il requisito del periculum;
l'omessa motivazione sulle censure mosse dalla ricorrente in sede di riesame si era sostanziata in quella che la Corte definisce motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01) Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma in realtà non si confronta affatto con la motivazione del Tribunale che, alle pagine 9 e 10 dell’ordinanza impugnata, ha esaurientemente motivato sulla sussistenza del periculum in mora (unico profilo contestato in ricorso); in particolare, il Tribunale, con ragionamento logico e coerente, ha ritenuto che le somme sequestrate fossero quelle utilizzate per commettere il reato di usura e che servissero per la commissione di ulteriori reati, applicando quindi correttamente il disposto dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen.; ha inoltre richiamato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva precisato che la disponibilità della somma potesse aggravare o 3 protrarre le conseguenze del reato, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod.proc.pen. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/07/2025
sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
uditi i difensori della ricorrente, Avv.ti MARIA GIORDANO e GIOVANNA ZAPPULLA, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 28 marzo 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela convalidava il sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero della somma di € 162.650,00 e di un assegno circolare emesso in favore di IN NC dell’importo di € 13.300,00 nei confronti di NA UD, indagata per il reato di usura;
il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 15 aprile 2025, confermava il decreto;
avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione i difensori di NA UD, premettendo che l’impugnazione non si estendeva all’assegno, in quanto ne era stato disposto il dissequestro e le restituzione all’avente diritto, ed eccependo che: Penale Sent. Sez. 2 Num. 29340 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/07/2025 2 1.1 la precisazione del tribunale del riesame in merito alla duplice finalità del sequestro oggetto di gravame e la denunciata omissione con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca riduceva innegabilmente la valenza del sequestro oggetto di gravame esclusivamente alla cd.” finalità impeditiva”, in merito alla quale si eccepiva la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora ed alla pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro, in quanto nulla si diceva in merito alla riconducibilità della somma sequestrata al reato ed al pericolo concreto ed attuale che la disponibilità della stessa potesse agevolare l'ulteriore commissione di reati;
con riferimento al rapporto di pertinenza la motivazione del tribunale era apparente e contraddittoria, visto che vi erano un generico riferimento agli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini e un'assenza di motivazione con riferimento alla ontologica fungibilità del denaro che secondo il provvedimento impugnato avrebbe giustificato il requisito del periculum;
l'omessa motivazione sulle censure mosse dalla ricorrente in sede di riesame si era sostanziata in quella che la Corte definisce motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 – 01) Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentemente proposto per violazione di legge, ma in realtà non si confronta affatto con la motivazione del Tribunale che, alle pagine 9 e 10 dell’ordinanza impugnata, ha esaurientemente motivato sulla sussistenza del periculum in mora (unico profilo contestato in ricorso); in particolare, il Tribunale, con ragionamento logico e coerente, ha ritenuto che le somme sequestrate fossero quelle utilizzate per commettere il reato di usura e che servissero per la commissione di ulteriori reati, applicando quindi correttamente il disposto dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen.; ha inoltre richiamato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari nella parte in cui aveva precisato che la disponibilità della somma potesse aggravare o 3 protrarre le conseguenze del reato, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall’art. 325 cod.proc.pen. 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/07/2025