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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA NT, Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Squinzano - Via Matteotti 73018 Squinzano LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 361 del 09.10.2024 di complessive € 10.884,00 notificato il 14.11.2024 ed emesso a suo carico dal Comune di Squinzano (Le) in relazione agli anni d'imposta 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 a seguito dell'omessa/infedele denuncia comprendente sanzioni ed interessi.
L'atto de quo riguardava l'immobile per civile abitazione ubicato nel suddetto comune alla Indirizzo_1 n.
20, identificato in catasto al foglio *, numero +, sub. 5 e 6, rispettivamente cat. A/2 e C/6.
A sostegno delle proprie ragioni il contribuente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
1. Inapplicabilità/esenzione della TARI su immobile inidoneo a produrre rifiuti in quanto disabitato e privo degli allacci alla rete elettrica e gas.
2. Inapplicabilità utilizzo superficie catastale per la determinazione della TARI.
3. Prescrizione quinquennale afferente la TARI anno 2018.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. In subordine dichiarare la prescrizione della TARI per l'anno 2018 e la riduzione della superficie utilizzata per il calcolo della tassa, potendo essere utilizzata per il suo 80%.
Si costituiva in giudizio il Comune di Squinzano contestando tutto quanto eccepito dal ricorrente e, in ragione della ritenuta correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Al termine dell'udienza di trattazione la Corte tratteneva il ricorso in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per quanto di ragione.
Parte ricorrente invoca l'inapplicabilità e/o l'esenzione della tassa rifiuti per l'immobile ubicato nel comune di Squinzano alla Indirizzo_1 , identificato in catasto al foglio *, numero +, sub. 5 e 6, rispettivamente cat. A/2 e C/6 senza che al riguardo abbia assolto ad alcun onere dichiarativo.
Per comprendere chi sia esonerato, per legge, dal pagamento della TARI è necessario evidenziare il presupposto del tributo. L'obbligazione tributaria in questione sorge in ragione del possesso o della detenzione, qualsiasi ne sia il titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013). Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell'arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice − valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente − di utilizzazione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell'esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell'arredo sia di tutte le utenze. Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell'uso dell'immobile. Per poter beneficiare della esenzione dal pagamento, sarà pertanto necessario dimostrare che l'immobile in questione
è oggettivamente inutilizzabile e, in quanto tale, inidoneo a produrre rifiuti. Ai fini dell'esenzione il contribuente
è tenuto a presentare una dichiarazione (iniziale o di variazione) in cui attesta l'inidoneità dei locali posseduti/ detenuti a produrre rifiuti per ragioni oggettive. Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato la necessità di presentazione della dichiarazione. La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 1711/2017 ha peraltro precisato che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, per la loro natura o per il particolare uso, prevista dalla normativa richiamata, “non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione". Come ben spiegato dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
22130/2017, “in materia di Tari, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,
l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”.
Peraltro, nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto, con nota depositata il 29.05.2025, una “dichiarazione di inagibilità” rilasciata dal Comune di Squinzano su richiesta di un certo sig. Nominativo_1 (soggetto diverso dal ricorrente) “tendente ad ottenere la dichiarazione di inagibilità del fabbricato civile sito in questo comune alla Indirizzo_1, distinto in catasto alla particella n. **, foglio di mappa *, particella
+, piano terra, cat. C/2, classe 1, mq. 189, rendita catastale 1058” senza fornire alcuna motivazione alla diversità dei due soggetti (Ricorrente: Ricorrente_1 – soggetto richiedente la dichiarazione di inagibilità:
Nominativo_1) e dei dati catastali dei relativi immobili (l'atto impugnato riguardava l'immobile per civile abitazione ubicato nel comune di Squinzano alla Indirizzo_1, identificato in catasto al foglio *, numero +, sub. 5 e 6, rispettivamente cat. A/2 e C/6 mentre l'immobile indicato nella dichiarazione di inagibilità del 07.12.1988 rilasciata dal Comune di Squinzano si riferisce all'immobile sito alla Indirizzo_1
, distinto in catasto alla particella n. **, foglio di mappa *, particella +, piano terra, cat. C/2, classe 1, mq. 189, rendita catastale 1058).
Per quanto riguarda la invocata prescrizione quinquennale afferente la TARI per l'anno 2018 questa Corte osserva che il termine per la notifica degli avvisi di accertamento è un termine decadenziale e non prescrizionale. Pertanto, in caso di omessa/infedele denuncia e/o mancato pagamento del tributo, come nel caso di specie, il comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 prevede che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Nel caso di specie trattandosi della TARI 2018, l'adempimento della dichiarazione/pagamento andava effettuato nel 2019 e la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere eseguita entro il 31 dicembre
2024. Nel caso che ci occupa la notifica dell'avviso di accertamento in argomento è stata tempestiva posto che il Comune di Squinzano ha notificato l'atto impugnato il 14.11.2024. Dalla data di notifica dell'avviso decorre, invece, il termine di prescrizione che comporta il venir meno del diritto qualora l'ente rimanga inerte nel periodo senza porre in essere nessun atto interruttivo della prescrizione. La TARI si prescrive nel termine breve di cinque anni, giusto il disposto dell'articolo 2948 del codice civile.
Per quanto innanzi esposto, stante l'infondatezza di tutti i motivi eccepiti dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 800/00 in favore dell'Ufficio.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA NT, Relatore
DE LUCA TOBIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 346/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Squinzano - Via Matteotti 73018 Squinzano LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 361 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo TARI n. 361 del 09.10.2024 di complessive € 10.884,00 notificato il 14.11.2024 ed emesso a suo carico dal Comune di Squinzano (Le) in relazione agli anni d'imposta 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 a seguito dell'omessa/infedele denuncia comprendente sanzioni ed interessi.
L'atto de quo riguardava l'immobile per civile abitazione ubicato nel suddetto comune alla Indirizzo_1 n.
20, identificato in catasto al foglio *, numero +, sub. 5 e 6, rispettivamente cat. A/2 e C/6.
A sostegno delle proprie ragioni il contribuente eccepiva i seguenti motivi di doglianza:
1. Inapplicabilità/esenzione della TARI su immobile inidoneo a produrre rifiuti in quanto disabitato e privo degli allacci alla rete elettrica e gas.
2. Inapplicabilità utilizzo superficie catastale per la determinazione della TARI.
3. Prescrizione quinquennale afferente la TARI anno 2018.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese. In subordine dichiarare la prescrizione della TARI per l'anno 2018 e la riduzione della superficie utilizzata per il calcolo della tassa, potendo essere utilizzata per il suo 80%.
Si costituiva in giudizio il Comune di Squinzano contestando tutto quanto eccepito dal ricorrente e, in ragione della ritenuta correttezza del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Al termine dell'udienza di trattazione la Corte tratteneva il ricorso in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per quanto di ragione.
Parte ricorrente invoca l'inapplicabilità e/o l'esenzione della tassa rifiuti per l'immobile ubicato nel comune di Squinzano alla Indirizzo_1 , identificato in catasto al foglio *, numero +, sub. 5 e 6, rispettivamente cat. A/2 e C/6 senza che al riguardo abbia assolto ad alcun onere dichiarativo.
Per comprendere chi sia esonerato, per legge, dal pagamento della TARI è necessario evidenziare il presupposto del tributo. L'obbligazione tributaria in questione sorge in ragione del possesso o della detenzione, qualsiasi ne sia il titolo, di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013). Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell'obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell'area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell'occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell'arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice − valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente − di utilizzazione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell'esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell'arredo sia di tutte le utenze. Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell'uso dell'immobile. Per poter beneficiare della esenzione dal pagamento, sarà pertanto necessario dimostrare che l'immobile in questione
è oggettivamente inutilizzabile e, in quanto tale, inidoneo a produrre rifiuti. Ai fini dell'esenzione il contribuente
è tenuto a presentare una dichiarazione (iniziale o di variazione) in cui attesta l'inidoneità dei locali posseduti/ detenuti a produrre rifiuti per ragioni oggettive. Anche la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato la necessità di presentazione della dichiarazione. La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 1711/2017 ha peraltro precisato che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti, per la loro natura o per il particolare uso, prevista dalla normativa richiamata, “non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione". Come ben spiegato dalla Suprema Corte nella pronuncia n.
22130/2017, “in materia di Tari, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,
l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale”.
Peraltro, nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto, con nota depositata il 29.05.2025, una “dichiarazione di inagibilità” rilasciata dal Comune di Squinzano su richiesta di un certo sig. Nominativo_1 (soggetto diverso dal ricorrente) “tendente ad ottenere la dichiarazione di inagibilità del fabbricato civile sito in questo comune alla Indirizzo_1, distinto in catasto alla particella n. **, foglio di mappa *, particella
+, piano terra, cat. C/2, classe 1, mq. 189, rendita catastale 1058” senza fornire alcuna motivazione alla diversità dei due soggetti (Ricorrente: Ricorrente_1 – soggetto richiedente la dichiarazione di inagibilità:
Nominativo_1) e dei dati catastali dei relativi immobili (l'atto impugnato riguardava l'immobile per civile abitazione ubicato nel comune di Squinzano alla Indirizzo_1, identificato in catasto al foglio *, numero +, sub. 5 e 6, rispettivamente cat. A/2 e C/6 mentre l'immobile indicato nella dichiarazione di inagibilità del 07.12.1988 rilasciata dal Comune di Squinzano si riferisce all'immobile sito alla Indirizzo_1
, distinto in catasto alla particella n. **, foglio di mappa *, particella +, piano terra, cat. C/2, classe 1, mq. 189, rendita catastale 1058).
Per quanto riguarda la invocata prescrizione quinquennale afferente la TARI per l'anno 2018 questa Corte osserva che il termine per la notifica degli avvisi di accertamento è un termine decadenziale e non prescrizionale. Pertanto, in caso di omessa/infedele denuncia e/o mancato pagamento del tributo, come nel caso di specie, il comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 prevede che “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Nel caso di specie trattandosi della TARI 2018, l'adempimento della dichiarazione/pagamento andava effettuato nel 2019 e la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere eseguita entro il 31 dicembre
2024. Nel caso che ci occupa la notifica dell'avviso di accertamento in argomento è stata tempestiva posto che il Comune di Squinzano ha notificato l'atto impugnato il 14.11.2024. Dalla data di notifica dell'avviso decorre, invece, il termine di prescrizione che comporta il venir meno del diritto qualora l'ente rimanga inerte nel periodo senza porre in essere nessun atto interruttivo della prescrizione. La TARI si prescrive nel termine breve di cinque anni, giusto il disposto dell'articolo 2948 del codice civile.
Per quanto innanzi esposto, stante l'infondatezza di tutti i motivi eccepiti dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 800/00 in favore dell'Ufficio.