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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8804 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 9.6.25, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17516 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(P.I. Parte_1
, con sede in Roma, Via Delle Terme di Traiano n. 4/a, P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore SI. Parte_2
elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Cesi n.
[...]
21, presso lo studio dell'avv. prof. Luigi Principato (C.F.
sentenza proc. n. / r.g. pag. 1 ) che la rappresentata e difende, in virtù di C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
con sede legale in Napoli alla Via Del Controparte_1
Poggio n.2, con C.F./P.IVA in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, SI.ra , rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.
AT CO, C.F. , con studio in Napoli alla C.F._2
Via P. del Torto n. 41 ove elettivamente domicilia.
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il d.i. opposto veniva ingiunto il pagamento della somma di €
14.000 a titolo di corrispettivo per lavori edili.
L'opponente ha dedotto preliminarmente che:
il ricorso per l'ingiunzione di pagamento è stato depositato in data 7 giugno 2024 ed il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 13 giugno
2024;
in data 30 maggio 2024, ha notificato alla CP_3 CP_1
l'atto di citazione per l'accertamento dell'inesistenza del credito oggetto dell'ingiunzione e richiesta, nonché accertamento della sentenza proc. n. / r.g. pag. 2 responsabilità della società opposta con condanna della stessa al risarcimento dei danni;
pende così il giudizio di accertamento dell'inesistenza del credito
(n.r.g. 21162/2024 Tribunale di Milano;
ha chiesto dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito, con vittoria di spese.
L'opposta ha dedotto preliminarmente che:
sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Napoli o di quella di Roma;
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
La causa viene per la decisione della dirimente questione preliminare.
Si osserva al riguardo che la causa preveniente ha ad oggetto il medesimo credito azionato con la procedura monitoria.
Va, pertanto, pronunziata la litispendenza ai sensi dell'art. 39 cpc e, conseguentemente, come da consolidata giurisprudenza, va revocato il d.i. opposto mentre il presente giudizio va riassunto innanzi al giudice competente ovvero il Tribunale di Milano.
Non avendo controparte aderito all'eccezione, le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo ai minimi stante la natura di rito della pronunzia.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art.
sentenza proc. n. / r.g. pag. 3 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'opposizione al d.i. n. 3171/24 emesso in data 13.6.24 proposta da e Parte_1
nei confronti di con atto Parte_1 Controparte_1
di citazione notificato il 1.8.24, così provvede:
1. revoca il d.i. opposto;
2. dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del
Tribunale di Milano innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge;
3. condanna l'opposto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.689 per onorario ed euro 283 per spese oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 6.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. / r.g. pag. 4