Art. 3.
Il punto 1) del primo comma dell'articolo 26 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 e' sostituito dal seguente:
"1) la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19".
Il punto 1) del primo comma dell'articolo 26 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 e' sostituito dal seguente:
"1) la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19".