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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14611 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 26866 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza dell'8 aprile 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Telesio Parte_1
26, presso lo Studio degli Avv.ti Pasquale Leteo e Marco Leteo, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
ATTORE
E
in persona del suo rappresentante, Dott. Controparte_1 [...]
, che agisce quale mandataria con rappresentanza di CP_2 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno 88, presso lo CP_3
Studio dell'Avv. Camillo Ungari Trasatti, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA Nonché
, in Controparte_4
persona del suo rappresentante, Rag. CP_5
elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno 88, presso lo Studio dell'Avv. Camillo Ungari Trasatti, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Cancellazione trascrizione
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 aprile 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
esponeva di essere venuto a conoscenza di essere stato iscritto presso la Crif S.p.A. nella banca dati degli archivi di pubblicità immobiliare presso l'Agenzia del Territorio, in conseguenza della trascrizione eseguita, contro di lui, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio
RG 25564/12, innanzi al Tribunale di Roma.
Evidenziava l'attore l'erroneità della trascrizione dell'atto di citazione, non essendo stata alcuna domanda avanzata nei suoi confronti, e rilevava che le formulate richieste di cancellazione della trascrizione non avevano avuto buon fine.
Concludeva richiedendo ordinarsi al Conservatore dei RR. II. di Roma la cancellazione, limitatamente al suo nominativo, della trascrizione in oggetto, con ordine a di dare corso alla Controparte_4
cancellazione. Si costituiva quale mandataria con Controparte_1
rappresentanza di cessionaria del credito vantato Controparte_3
originariamente da nei confronti, fra gli altri, Controparte_4
della Sig.ra madre dell'attore; rilevava che la Persona_1 CP_4
aveva avviato, con atto di citazione notificato in data 16 CP_4
aprile 2012, un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti della
Sig.ra in proprio e quale esercente la potestà sul figlio Per_1
minore Parte_1
Contestava l'avvenuta segnalazione del nominativo dell'attore alla
Crif S.p.A., non essendo quest'ultimo debitore ed essendo l'atto di citazione finalizzato ad ottenere la revocatoria della rinuncia all'eredità della Sig.ra senza alcuna implicazione ai fini della Per_1
titolarità del credito;
nessun automatico pregiudizio poteva in ogni caso prodursi nei confronti del Sig. . Pt_1
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che l'inammissibilità della richiesta attorea, e concludeva richiedendone il rigetto.
Si costituiva in giudizio Controparte_4
che richiamava il giudizio promosso nei confronti
[...]
della Sig.ra e l'infondatezza della domanda, in assenza di Per_1
prova circa la segnalazione del nominativo dell'attore alla Crif S.p.A., come anche di pregiudizio nei suoi confronti.
Concludeva richiedendo il rigetto delle domande attrici.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda avanzata nel presente giudizio parte attrice ha innanzi tutto richiesto, previo accertamento dell'illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dalla in data 30 aprile 2012, Controparte_4
nonché previo accertamento che dalla stessa sia derivata l'iscrizione dell'attore presso la Crif S.p.A., ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Roma di procedere alla cancellazione, limitatamente al suo nominativo, della formalità contestata.
Ora, non deve in primo luogo essere accolta l'avanzata eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dalla Controparte_1
quale mandataria con rappresentanza di
[...] Controparte_3
tenuto conto che la medesima convenuta ha dato atto di essere la cessionaria del credito originariamente vantato da CP_4
ed originativo del successivo giudizio ex art. 2901 c.c.,
[...]
promosso al fine di ottenere la revoca della rinuncia all'eredità del
Sig. da parte della Sig.ra madre dell'attore e Per_1 Per_1
debitrice della banca, e la cui relativa domanda introduttiva, trascritta nei pubblici registri, risulta oggetto delle richieste formulate in questa sede.
Né, ugualmente, devono essere condivise le censure attoree riguardanti la sussistenza di un conflitto di interesse in conseguenza della circostanza che entrambe le società convenute risultano difese dallo stesso procuratore e ciò tenuto conto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo (C.C., SS.UU. 8337/22).
Nel caso di specie, attesa la posizione delle due convenute, per come anche esposta nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, non appare sussistere alcun conflitto di interesse fra le stesse, risultando le difese svolte sostanzialmente sovrapponibili, con conseguente insussistenza del lamentato conflitto, anche potenziale.
Chiarito ciò, occorre evidenziare, in relazione alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, che dalla documentazione in atti emerge che risulta trascritta, in data 30 aprile
2012, la domanda giudiziale volta alla dichiarazione di revoca dell'atto di rinuncia all'eredità del Sig. da parte della Parte_2
Sig.ra avanzata dalla convenuta Persona_1 CP_4
nei confronti dell'attore e della Sig.ra sull'immobile
[...] Per_1
sito in Roma, Viale Etiopia 15.
Ora, il giudizio RG 25564/12, promosso da nei Controparte_4
confronti della Sig.ra in proprio e in qualità di esercente la Per_1
patria potestà sul figlio minore risulta essersi Parte_1
concluso con sentenza di primo grado depositata in data 22 maggio
2017, che, per come non contestato fra le parti, non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Come noto, l'art. 2668 c.c. prevede che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato e che, il medesimo articolo prevede, al secondo comma, che la cancellazione debba essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, con cui la domanda attorea veniva accolta, risulta essere passata in giudicato, per come non contestato fra le parti, e, come da documentazione in atti, la relativa domanda giudiziale risulta essere stata trascritta in data 30 aprile 2012. Inoltre, nel caso in cui il Giudice abbia omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con la sentenza conclusiva del giudizio, la stessa, come evidenziato in caso di passaggio in giudicato della pronuncia, discende direttamente dal dettato legislativo, senza alcuna forma di valutazione giudiziale (in questo senso, Trib. Napoli 7 luglio 2015).
Deve quindi ritenersi, all'esito delle considerazioni che precedono, come la richiesta attorea volta alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale debba essere accolta, atteso il passaggio in giudicato della pronuncia derivante dalla domanda avanzata dalla oltre che l'avvenuta trascrizione della domanda Controparte_4
giudiziale introduttiva del detto giudizio.
Peraltro, sul punto, deve ulteriormente evidenziarsi come la pronuncia conclusiva del giudizio di primo grado dava atto che nulla doveva disporsi nei confronti del convenuto odierno attore, non Pt_1
essendo stata nei suoi confronti formulata alcuna specifica domanda dall'attrice in quella sede.
Nei termini che precedono, pertanto, la domanda attorea deve essere accolta e deve essere ordinato al Conservatore dei RR.II. di Roma di procedere alla cancellazione, limitatamente al nominativo dell'attore, della trascrizione in oggetto, in data 30 aprile 2012.
Quanto poi alla domanda attorea avente ad oggetto la condanna delle convenute a dare corso alla cancellazione, presso la Crif S.p.A., del nominativo del Sig. si deve evidenziare, a fronte delle Pt_1
deduzioni delle parti, come dalla documentazione in atti, e segnatamente dalla prodotta copia del report Mettinconto, riferito alla persona dell'attore, emerge che la ricerca delle informazioni relative agli atti da Uffici di Pubblicità Immobiliare, effettuata sulla banca dati gestita da Crif, aggiornata con gli atti risultanti presso gli uffici, ha riportato, quale esito, l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale da parte di nei confronti dei Sigg. e Controparte_4 Per_1
Pt_1
Deve quindi ritenersi come la segnalazione del nominativo attoreo nella banca dati tenuta dalla Crif S.p.A. sia discendente dalla trascrizione dell'atto di citazione da parte di in Controparte_4
tal senso condividendosi le deduzioni del Sig. sul punto, in Pt_1
riferimento proprio alla presenza del proprio nominativo in conseguenza dell'avvenuta trascrizione.
A ciò consegue che, in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata e tenuto conto delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, deve quindi ordinarsi alle convenute di dare corso alla cancellazione presso la Crif S.p.A. del nominativo dell'attore dalla Banca Dati gestita da tale ultima società.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Ordina al Conservatore dei RR. II. di Roma di procedere alla cancellazione, limitatamente al Sig. della Parte_1
trascrizione eseguita in data 30 aprile 2012, RG 44643, RP
32872 a favore di e contro il Sig. Controparte_4
; Parte_1
II. Ordina alle convenute di dare corso alla cancellazione, presso la Crif S.p.A., del nominativo del Sig. dalla Parte_1
Banca Dati gestita dalla detta società;
III. Condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi euro
5.400,00, di cui euro 1.400,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 26866 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza dell'8 aprile 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. elettivamente domiciliato in Roma, Via B. Telesio Parte_1
26, presso lo Studio degli Avv.ti Pasquale Leteo e Marco Leteo, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
ATTORE
E
in persona del suo rappresentante, Dott. Controparte_1 [...]
, che agisce quale mandataria con rappresentanza di CP_2 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno 88, presso lo CP_3
Studio dell'Avv. Camillo Ungari Trasatti, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA Nonché
, in Controparte_4
persona del suo rappresentante, Rag. CP_5
elettivamente domiciliata in Roma, Via Arno 88, presso lo Studio dell'Avv. Camillo Ungari Trasatti, che la rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO: Cancellazione trascrizione
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 aprile 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
esponeva di essere venuto a conoscenza di essere stato iscritto presso la Crif S.p.A. nella banca dati degli archivi di pubblicità immobiliare presso l'Agenzia del Territorio, in conseguenza della trascrizione eseguita, contro di lui, dell'atto di citazione introduttivo del giudizio
RG 25564/12, innanzi al Tribunale di Roma.
Evidenziava l'attore l'erroneità della trascrizione dell'atto di citazione, non essendo stata alcuna domanda avanzata nei suoi confronti, e rilevava che le formulate richieste di cancellazione della trascrizione non avevano avuto buon fine.
Concludeva richiedendo ordinarsi al Conservatore dei RR. II. di Roma la cancellazione, limitatamente al suo nominativo, della trascrizione in oggetto, con ordine a di dare corso alla Controparte_4
cancellazione. Si costituiva quale mandataria con Controparte_1
rappresentanza di cessionaria del credito vantato Controparte_3
originariamente da nei confronti, fra gli altri, Controparte_4
della Sig.ra madre dell'attore; rilevava che la Persona_1 CP_4
aveva avviato, con atto di citazione notificato in data 16 CP_4
aprile 2012, un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti della
Sig.ra in proprio e quale esercente la potestà sul figlio Per_1
minore Parte_1
Contestava l'avvenuta segnalazione del nominativo dell'attore alla
Crif S.p.A., non essendo quest'ultimo debitore ed essendo l'atto di citazione finalizzato ad ottenere la revocatoria della rinuncia all'eredità della Sig.ra senza alcuna implicazione ai fini della Per_1
titolarità del credito;
nessun automatico pregiudizio poteva in ogni caso prodursi nei confronti del Sig. . Pt_1
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che l'inammissibilità della richiesta attorea, e concludeva richiedendone il rigetto.
Si costituiva in giudizio Controparte_4
che richiamava il giudizio promosso nei confronti
[...]
della Sig.ra e l'infondatezza della domanda, in assenza di Per_1
prova circa la segnalazione del nominativo dell'attore alla Crif S.p.A., come anche di pregiudizio nei suoi confronti.
Concludeva richiedendo il rigetto delle domande attrici.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con la domanda avanzata nel presente giudizio parte attrice ha innanzi tutto richiesto, previo accertamento dell'illegittimità della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dalla in data 30 aprile 2012, Controparte_4
nonché previo accertamento che dalla stessa sia derivata l'iscrizione dell'attore presso la Crif S.p.A., ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Roma di procedere alla cancellazione, limitatamente al suo nominativo, della formalità contestata.
Ora, non deve in primo luogo essere accolta l'avanzata eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dalla Controparte_1
quale mandataria con rappresentanza di
[...] Controparte_3
tenuto conto che la medesima convenuta ha dato atto di essere la cessionaria del credito originariamente vantato da CP_4
ed originativo del successivo giudizio ex art. 2901 c.c.,
[...]
promosso al fine di ottenere la revoca della rinuncia all'eredità del
Sig. da parte della Sig.ra madre dell'attore e Per_1 Per_1
debitrice della banca, e la cui relativa domanda introduttiva, trascritta nei pubblici registri, risulta oggetto delle richieste formulate in questa sede.
Né, ugualmente, devono essere condivise le censure attoree riguardanti la sussistenza di un conflitto di interesse in conseguenza della circostanza che entrambe le società convenute risultano difese dallo stesso procuratore e ciò tenuto conto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo (C.C., SS.UU. 8337/22).
Nel caso di specie, attesa la posizione delle due convenute, per come anche esposta nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, non appare sussistere alcun conflitto di interesse fra le stesse, risultando le difese svolte sostanzialmente sovrapponibili, con conseguente insussistenza del lamentato conflitto, anche potenziale.
Chiarito ciò, occorre evidenziare, in relazione alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, che dalla documentazione in atti emerge che risulta trascritta, in data 30 aprile
2012, la domanda giudiziale volta alla dichiarazione di revoca dell'atto di rinuncia all'eredità del Sig. da parte della Parte_2
Sig.ra avanzata dalla convenuta Persona_1 CP_4
nei confronti dell'attore e della Sig.ra sull'immobile
[...] Per_1
sito in Roma, Viale Etiopia 15.
Ora, il giudizio RG 25564/12, promosso da nei Controparte_4
confronti della Sig.ra in proprio e in qualità di esercente la Per_1
patria potestà sul figlio minore risulta essersi Parte_1
concluso con sentenza di primo grado depositata in data 22 maggio
2017, che, per come non contestato fra le parti, non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Come noto, l'art. 2668 c.c. prevede che la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato e che, il medesimo articolo prevede, al secondo comma, che la cancellazione debba essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, con cui la domanda attorea veniva accolta, risulta essere passata in giudicato, per come non contestato fra le parti, e, come da documentazione in atti, la relativa domanda giudiziale risulta essere stata trascritta in data 30 aprile 2012. Inoltre, nel caso in cui il Giudice abbia omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale con la sentenza conclusiva del giudizio, la stessa, come evidenziato in caso di passaggio in giudicato della pronuncia, discende direttamente dal dettato legislativo, senza alcuna forma di valutazione giudiziale (in questo senso, Trib. Napoli 7 luglio 2015).
Deve quindi ritenersi, all'esito delle considerazioni che precedono, come la richiesta attorea volta alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale debba essere accolta, atteso il passaggio in giudicato della pronuncia derivante dalla domanda avanzata dalla oltre che l'avvenuta trascrizione della domanda Controparte_4
giudiziale introduttiva del detto giudizio.
Peraltro, sul punto, deve ulteriormente evidenziarsi come la pronuncia conclusiva del giudizio di primo grado dava atto che nulla doveva disporsi nei confronti del convenuto odierno attore, non Pt_1
essendo stata nei suoi confronti formulata alcuna specifica domanda dall'attrice in quella sede.
Nei termini che precedono, pertanto, la domanda attorea deve essere accolta e deve essere ordinato al Conservatore dei RR.II. di Roma di procedere alla cancellazione, limitatamente al nominativo dell'attore, della trascrizione in oggetto, in data 30 aprile 2012.
Quanto poi alla domanda attorea avente ad oggetto la condanna delle convenute a dare corso alla cancellazione, presso la Crif S.p.A., del nominativo del Sig. si deve evidenziare, a fronte delle Pt_1
deduzioni delle parti, come dalla documentazione in atti, e segnatamente dalla prodotta copia del report Mettinconto, riferito alla persona dell'attore, emerge che la ricerca delle informazioni relative agli atti da Uffici di Pubblicità Immobiliare, effettuata sulla banca dati gestita da Crif, aggiornata con gli atti risultanti presso gli uffici, ha riportato, quale esito, l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale da parte di nei confronti dei Sigg. e Controparte_4 Per_1
Pt_1
Deve quindi ritenersi come la segnalazione del nominativo attoreo nella banca dati tenuta dalla Crif S.p.A. sia discendente dalla trascrizione dell'atto di citazione da parte di in Controparte_4
tal senso condividendosi le deduzioni del Sig. sul punto, in Pt_1
riferimento proprio alla presenza del proprio nominativo in conseguenza dell'avvenuta trascrizione.
A ciò consegue che, in accoglimento della richiesta in tal senso avanzata e tenuto conto delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, deve quindi ordinarsi alle convenute di dare corso alla cancellazione presso la Crif S.p.A. del nominativo dell'attore dalla Banca Dati gestita da tale ultima società.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. Ordina al Conservatore dei RR. II. di Roma di procedere alla cancellazione, limitatamente al Sig. della Parte_1
trascrizione eseguita in data 30 aprile 2012, RG 44643, RP
32872 a favore di e contro il Sig. Controparte_4
; Parte_1
II. Ordina alle convenute di dare corso alla cancellazione, presso la Crif S.p.A., del nominativo del Sig. dalla Parte_1
Banca Dati gestita dalla detta società;
III. Condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in complessivi euro
5.400,00, di cui euro 1.400,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2025
IL GIUDICE