Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2016/2023 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 14 gennaio 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Laura MENGO per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE – opponente
E
- ( ) CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Maria PADULA e dall'avv. Giovan Battista
SANTANGELO GIOVAN per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Per l'udienza di discussione del 14 gennaio 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 13 gennaio 22025 da intendersi in questa sede trascritti
PREMESSO IN FATTO
Fir
m
Con citazione del 13 aprile 2023 proponeva opposizione al decreto at Parte_1
o ingiuntivo n. 312/2023 dell'importo di € 9.028,32 emesso in favore Controparte_2 D
a:
[...] ragione di un finanziamento erogato all'opponente da deducendo il Controparte_3 F
A mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la mancanza del requisito della V
certezza, insussistenza del credito per aver rimborsato il debito come riteneva di poter A
S dimostrare nel corso del giudizio. Si costituiva l'opposta contestando T CP_1 E
l'opposizione e il giudice con ordinanza del 25 luglio 2023 concedeva la provvisoria F
A esecuzione. N
O
Parte opponente depositava quindi delle ricevute di pagamento sostenendo che detti R
O documenti dimostrerebbero l'estinzione del debito chiedendo la sospensione C
C dell'esecutività del decreto ingiuntivo. Il giudice quindi con decreto del 28 luglio 2023
O
“letta la richiesta di parte opponente in data 27 luglio 2023 di sospensione della provvisoria E
m esecutività del decreto ingiuntivo rilevato che si detta istanza deve stabilirsi il contraddittorio delle es so parti, assegna termine a parte opposta di giorni 20 per il deposito di note di replica”. Con D
a: successiva ordinanza del 22 gennaio 2024 il giudice “letta l'istanza di parte opponente di Ar
ub sospensione della provvisoria esecuzione concessa con ordinanza del 25 luglio 2023, rilevato che aP
E parte opposta con le note autorizzate dell'11 settembre 2023 non ha preso posizione sulle difese di C parte opponente in ordine all'intervenuto pagamento del debito di cui alle ricevute depositate in pe r data 24 luglio 2023, rilevato che l'ordinanza con la quale il giudice concede nel giudizio di C
A opposizione la provvisoria esecuzione non è revocabile e non è reclamabile ma la concessione della di fir provvisoria esecuzione può essere sospesa, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto m a ingiuntivo concessa con ordinanza in data 25 luglio 2023” qu
Cn successiva ordinanza del 24 gennaio 2024 lette le memorie istruttorie e ritenuto che le ali fic parti non hanno formulato richieste di prova rinviava all'udienza del 14 gennaio 2025 per at a
Se
ria l#:
2c
10 discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note conclusive fino a venti giorni prima.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 14 dicembre 2024 chiedendo rigettarsi l'opposizione e, per quanto concerne la documentazione depositata da parte opponente in ordine agli asseriti pagamenti del credito portato dal monitorio “impugna ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c. la documentazione ex adverso depositata sia in quanto mera riproduzione fotostatica sia per la difformità dagli originali e pertanto non potrà essere utilizzata per fornire prova dei contestati pagamenti”.
Parte opponente depositava note conclusionali in data 23 dicembre 2024 così concludendo “nel merito, accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'invalidità e/o inefficacia
e/o la decadenza della soc. rispetto prestito personale contratto dalla sig.ra CP_1
con la per tutti i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto di Parte_1 Controparte_3 quanto sopra, accogliere la presente opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo
n.312/2023”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve quindi essere accolta.
L'opponente ha depositato ricevute di pagamento per importo equivalente a quello azionato in monitorio provenienti da soggetto che aveva erogato il CP_3 finanziamento. Parte opposta cessionaria del credito sostiene che detti CP_1
documenti non sarebbero conformi all'originale senza tuttavia procedere alla produzione degli originali predetti e senza in alcun modo specificare in cosa non sarebbero conformi agli originali. Deve pertanto ritenersi che parte opponente abbia fornito prova del fatto estintivo costituito dal rimborso del finanziamento tenuto conto della mancata specifica contestazione di parte opposta e della mancata produzione degli originali che avrebbero potuto dimostrare la non genuinità della documentazione prodotta da parte opponente.
La soccombenza di parte opposta nel merito della domanda regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate, nella misura media, come in dispositivo sulla base del
D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
2016/2023, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 312/2023;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte opponente che liquida in € 145,50 per esborsi e in € 3.397,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
Lì 15 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott. Stefano Fava