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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/11/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dr.ssa Francesca Clocchiatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2997/2022 Ruolo Generale
t r a
- c.f. , con l'Avv. Roberto Marinelli Parte_1 C.F._1
– attore – contro
, – P.IVA , con l'Avv. Carlo Gagliardi Controparte_1 P.IVA_1
– convenuto – contro
– c.f. con gli Avv.ti David Leonardi e CP_2 C.F._2
DA EZ
– convenuto–
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26.06.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito, in via principale
- accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro stradale di cui è causa in capo al sig.
, conducente e proprietario del veicolo Opel Agila, targata CF635HM, CP_2 condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma siccome dovuta all'esito dell'esperita CTU medica a favore del sig. a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni tutti (biologico, morale, patrimoniale, esistenziale, vita di relazione, estetico, perdita di chance ed ogni altro dovuto), somma che viene individuata, tenuto conto degli acconti tutti corrisposti dall'assicurazione, in residui €
262.916,73 (€ 442.916,73 -180.000,00), ovvero in altra maggior e/o minor somma che risulterà di giustizia, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati;
- in ogni caso con rivalutazione ed interessi legali maturati e maturandi sugli importi dovuti dal giorno del sinistro al saldo effettivo nonché con favore di spese e competenze di lite e con riconoscimento delle competenze tutte maturate anche relativamente alla fase autonoma stragiudiziale che ha preceduto l'odierna causa.
Nel merito, in via subordinata:
- accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro stradale di cui è causa in capo al sig.
, conducente e proprietario del veicolo Opel Agila, targata CF635HM, CP_2 condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma siccome dovuta all'esito dell'esperita CTU medica a favore del sig. a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni tutti (biologico, morale, patrimoniale, esistenziale, vita di relazione, estetico, perdita di chance ed ogni altro dovuto), somma che viene individuata, tenuto conto degli acconti tutti corrisposti dall'assicurazione, in residui €
60.467,89 (€ 240.467,89-180.000,00), ovvero in altra maggior e/o minor somma che risulterà di giustizia, per i motivi esposti in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamati;
- in ogni caso con rivalutazione ed interessi legali maturati e maturandi sugli importi dovuti dal giorno del sinistro al saldo effettivo nonché con favore di spese e competenze di lite e con riconoscimento delle competenze tutte maturate anche relativamente alla fase autonoma stragiudiziale che ha preceduto l'odierna causa.
Per parte convenuta : CP_2
Nel merito: rigettarsi le domande attoree e perché infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, ritenere e dichiarare la convenuta Controparte_3
, in persona del legale rappresentante, tenuta a garantire e/o
[...] manlevare e/o tenere indenne, il sig. e pertanto condannare la stessa a CP_2 risarcire tutti i danni e/o spese riconosciuti al sig. per il sinistro di cui è Parte_1 causa, ed a tenere indenne il sig. da qualsiasi risarcimento e/o spesa e/o CP_2 esborso a qualsivoglia titolo derivante dal sinistro da cui è causa, incluse le spese sostenute per resistere alla presente azione del danneggiato contro di lui promossa, ai sensi del co. 3° dell'art. 1917 c.c.. Spese di lite comunque rifuse.
2 Per parte convenuta : Controparte_1
In via principale nel merito, rigettare la domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché eccessiva e non adeguatamente comprovata.
In via subordinata, sempre nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti e dinamica dell'evento
La sera del 22.10.2020, sulla strada provinciale 80, località Porpetto, il sig. Pt_1
veniva investito dall'Opel Agila di proprietà e condotta dal sig. .
[...] CP_2
Immediatamente veniva trasportato presso il Pronto Soccorso di Udine dove restava ricoverato fino al 10.11.2020.
La ricostruzione della dinamica del sinistro nonché la sua ascrivibilità al conducente risulta provata. CP_2
Risulta altresì provata l'estraneità del sig. nella causazione del sinistro. Pt_1
Invero, il teste confermava: “posso riferire con certezza che il Tes_1 Pt_1 quella sera e per raggiungere il proprio mezzo attraversò le strisce pedonali poste nei pressi del civico 63”. Chiamato a controprova, affermava che “attraversava in linea retta”.
Anche il teste , presente al momento del fatto, conferma di aver visto il Testimone_2 attraversare sulle strisce pedonali in linea retta, pur non avendo visto il momento Pt_1 dell'impatto.
Alla luce di un tanto, si ritiene dover escludere il concorso del danneggiato ex art. 1227
c.c.
L'art. 2054 c.c., pone a carico del guidatore una presunzione di colpa pari al cento per cento in caso di investimento di pedone;
per superare tale presunzione non basta dimostrare di aver proceduto entro i limiti previsti ma occorre provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
L'esonero dalla responsabilità sarà possibile solo se l'improvvisa comparsa del pedone sia stata talmente anomala e imprevedibile da rendere inevitabile l'impatto.
3 Il concetto di prevedibilità è richiamato anche dall'art 141 Codice della Strada che impone all'automobilista di conservare sempre il controllo del proprio veicolo così da poter compiere tutte le manovre necessarie, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi ad un ostacolo prevedibile.
Nel caso in esame, provato che il sig. stava attraversando sulle strisce pedonali, Pt_1
l'ostacolo va considerato necessariamente prevedibile, risultando del resto irrilevante lo stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione alcoolica posto che non risulta provato, neppure presuntivamente, che tale situazione abbia determinato l'attore a tenere comportamenti imprevedibili.
2. Valutazione medico legale
All'udienza dell'07.11.2024 veniva conferito incarico al CTU, Dott. con Persona_1 contestuale formulazione del quesito.
Con relazione depositata in data 14.04.2025, il dott. concludeva che: Per_1 tali menomazioni, ormai stabilizzate, sono idonee a determinare nel loro complesso e gravità un danno biologico riconoscibile nella percentuale del 28-30 % valutato secondo le più accreditate linee guida.
La temporanea inabilità può essere indicata in 130 giorni di ITT in considerazione del prolungato uso del busto rimosso solo in data 05/03/2021, e della frattura esposta e biossea della gamba destra per la lenta guarigione della quale è stato concesso il carico completo con utilizzo di bastoni canadesi di supporto solo il 03/03/2021. Da inizio marzo si può considerare la concessione di una temporanea inabilità parziale al
50 % per 170 giorni fino al controllo ortopedico del 25/08/2021, quando è stato concesso il carico completo sull'arto inferiore.
Per quanto attiene la capacità lavorativa, ricorda il CTU: la preparazione scolastica e
l'attività lavorativa svolta dal periziando fino ad allora lo qualificano come imprenditore, agente di commercio rappresentante di prodotti caseari e consegnatario con furgone, attività commerciale e non sedentaria.
Riconoscendo una quantificazione del 30% di riduzione della capacità lavorativa specifica del sig. Pt_1
3. Quantum risarcitorio
4 Alla luce delle risultanze della perizia del Consulente tecnico nominato, dott. ed Per_1 applicando i criteri delle Tabelle di Milano, il danno biologico spettante al sig. Pt_1 ammonta ad euro 169.625,00, come di seguito meglio esplicitato.
Età del danneggiato alla data del sinistro: 60 anni
Percentuale di invalidità permanente: 29%
Punto danno biologico: € 4.887,80
Incremento sofferenza soggettiva: € 2.199,51
Danno non patrimoniale risarcibile: € 144.900,00
Invalidità temporanea totale (130 giorni): € 14.950,00
Invalidità temporanea parziale al 50% (170 giorni): € 9.775,00
Totale danno biologico temporaneo: € 24.725,00
Totale generale: € 169.625,00
Considerato che il danno risarcibile è stato cagionato da fatto illecito, dovrà essere riconosciuta la debenza del danno morale e applicata la personalizzazione, dovendosi adeguare al fatto concreto i valori indicati nelle Tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate per il conteggio innanzi riportato.
Non sono invece emersi elementi a supporto di una maggiorazione della liquidazione, richiesta invece dalla ricorrente, attraverso la personalizzazione del danno, poiché non sono state allegate e provate conseguenze non ordinarie rispetto alle lesioni riportate (ex multis, Cass. 11754/18 e 10912/18).
Va poi calcolato il danno patrimoniale, come riconosciuto dal CTU nella misura del
30% di riduzione della capacità lavorativa specifica.
Nel caso in cui il sinistro abbia determinato la cessazione di un rapporto lavorativo in atto, il reddito perduto dalla vittima costituisce la base di calcolo per la quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, la quale, peraltro, deve tener conto anche della persistente – benché ridotta – capacità del danneggiato di procurarsi
e mantenere, seppur con accresciute difficoltà (il cui peso deve essere adeguatamente considerato), un'altra attività lavorativa retribuita (Cass. Ord. 14241/23).
In altre parole, qualora il soggetto abbia riportato una lesione permanente che riduca la sua capacità lavorativa specifica e abbia perso il lavoro a causa di tale lesione, come rimasto provato nel caso in esame sulla base delle prova anche presuntive e comunque circostanza non specificatamente contestata dalle controparti, il danno patrimoniale
5 percepito non è pari all'intera portata di quegli emolumenti ma a quella somma, capitalizzata, proporzionalmente ridotta in virtù della percentuale di incapacità lavorativa specifica. Nella liquidazione del danno, occorre considerare anche la possibilità per il soggetto di trovare in futuro un'altra occupazione. Infatti, diversamente opinando, ove il danno fosse parametrato alla perdita degli emolumenti perduti senza considerare la mantenuta, benché ridotta, capacità di guadagno del soggetto, il soggetto danneggiato verrebbe a lucrare indebitamente una somma pari alle intere entrate precedenti, perdute, senza più dover svolgere alcuna attività lavorativa, venendo a conseguire un indebito vantaggio.
Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquilano (Cass. 16913/2019).
Applicando il coefficiente di sopravvivenza che, come da quaderno CSM 41/1990, risulta pari, nel caso di specie, a 14,149, alla base del reddito percepito di € 20.440,50
(emergente dalla media degli ultimi tre anni), il danno patrimoniale risulta pari ad euro
86.763,79 (perdita 30% di € 20.440,50 = € 6.132,15 x 14,149).
Andranno inoltre sommate le spese mediche documentate, pari ad euro 1.014,78.
Non potranno, invece, essere riconosciuti gli importi richiesti per i compensi pagati in fase di negoziazione assistita. Si ricorda, infatti, che secondo la ASzione tal voce di danno è il “costo supportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurare un esito favorevole ancorché detta attività posso essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente che se allegato e provato, deve essere esercito ai sensi dell'articolo 1223 c.c.” ASzione civile sez. III – 07/09/2022, n. 26368 (conformi
6 Cass. n. 24481/2020 – Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017). Nel caso di specie parte ricorrente non ha allegato né provato di aver sostenuto tale spesa.
Il resistente dovrà quindi essere condannato al pagamento di euro 242.942,93 a cui andranno detratte le somme già versate.
Tali somme, essendo state percepite nelle more tra l'illecito e la definizione del giudizio di risarcimento, dovranno essere detratte secondo i principi che di seguito si riportano.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass., Sent. n. 24539 del 01/12/2016).
Per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, nella liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale deve accordarsi anche, ai sensi degli artt. 1223 e
2056 c.c., la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT, come danno emergente,
e gli interessi legali, come danno da lucro cessante. Quando alle modalità di liquidazione delle due voci di danno, la ASzione ha affermato: “In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito
a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato
l'evento dannoso” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2979 del 1/02/2023).
7 Conseguentemente, dall'importo innanzi individuato (euro 242.942,93) e devalutato alla data del sinistro (importo, cioè, corrispondente a quello della “devalutazione” in base agli indici ISTAT di quello liquidato all'attualità), dovranno essere detratti gli acconti già versati previamente devalutati dalla data del pagamento a quella del sinistro
(22.10.20).
Sull'importo ottenuto dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo così individuato, quindi, anno per anno, a partire dal 22.10.2020 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata.
Dalla data del deposito della presente decisione spettano gli interessi moratori, da calcolarsi fino al saldo definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo valori medi tra quelli minimi e medi previsti dalle Tariffe Forensi, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate.
Medesima sorte seguono le spese di ctu.
4. Domanda di manleva
Incontestata la circostanza che, al momento del sinistro, il sig. fosse CP_2 regolarmente assicurato per la responsabilità da circolazione dei veicoli con polizza
, n. 285348806, risulta pacifico il diritto dello stesso di essere Controparte_3 manlevato dalla Compagnia dalla somma da corrispondere al sig. a titolo di Pt_1 risarcimento, interessi e spese legali, incluse quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
In particolare, la Corte di Cass., con ord. N. 3011 del 09.02.2021, ha stabilito che, se la medesima polizza copre contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art.
1917 c.c. comma 3.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2997/2022 R.G., così provvede:
1. Accerta l'esclusiva responsabilità del sinistro stradale occorso al sig. in Pt_1 data 22.10.2020 in capo al sig. ; CP_2
8 2. Condanna i convenuti e , al pagamento in Controparte_1 CP_2 solido in favore dell'attore, della somma di euro 169.625,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di euro 87.778,57 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (perdita da capacità lavorativa e spese mediche riconosciute). Dall'importo innanzi individuato e devalutato alla data del sinistro (importo, cioè, corrispondente a quello della “devalutazione” in base agli indici ISTAT di quello liquidato all'attualità), dovranno essere detratti gli acconti già versati previamente devalutati dalla data del pagamento a quella del sinistro (22.10.2020). Sull'importo ottenuto dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo così individuato, quindi, anno per anno, a partire dal 22.10.2020 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata. Dalla data del deposito della presente decisione spettano gli interessi moratori, da calcolarsi fino al saldo definitivo.
3. Si pongono definitivamente a carico di le spese di ctu già Controparte_1 liquidate come da separato decreto.
4. Condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 euro 14.103,00 per compensi, euro 583,90 per esborsi, oltre spese generali al 15 %,
AS e VA.
5. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore del sig. Controparte_1
, liquidate in euro 14.103,00 per compensi oltre spese generali al 15 %, AS e CP_2
VA.
6. Accoglie la domanda di manleva svolta dal convenuto nei CP_2 confronti di e per l'effetto condanna Controparte_3 Controparte_3
a tenere indenne da tutto quanto quest'ultimo debba pagare sulla base
[...] CP_2 del presente titolo.
Così deciso in Udine, il 08.11.2025
Il Giudice
(dr.ssa Francesca Clocchiatti)
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