CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. ST EC Consigliere relatore dott.ssa EN Santa Cruz Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 224 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende
(ammessa al patrocino a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Cagliari del 3 febbraio 2025),
appellante
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Carbonia presso CP_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Stefania Sulis, che lo rappresenta e difende,
appellato
Pagina 1 e con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : affinché piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza:
1) determinare in ragione di € 400,00 l'assegno divorzile in favore della Pt_1
Vinte le spese e le competenze in caso di opposizione.
nell'interesse di conclude affinché Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, CP_1
Voglia accogliere le seguenti conclusioni
1) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza n. 27/2025 emessa Parte_1
dal Tribunale di Cagliari in data 19 dicembre 2024 e pubblicata in data 7 gennaio 2025
nell'ambito del giudizio contraddistinto con il numero RG 2310/2022, con la quale è stato riconosciuto il diritto della signora di percepire un assegno divorzile di euro Parte_1
150,00 mensili.
2) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
3) Qualora ritenuti sussistenti i presupposti, si chiede che ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
Codice Procedura Civile, l'appellante sia altresì condannata ad un risarcimento dei danni da liquidarsi, anche d'ufficio, in sentenza.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 5.04.2022 dopo aver premesso di aver contratto CP_1
matrimonio concordatario in data 2.08.1997 con e di essersi da lei separato Parte_1
consensualmente con verbale omologato dal Tribunale di Cagliari il 20.09.2018, nell'ambito del quale era stato pattuito il suo obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno di 300,00 euro mensili, aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di revocare o, in via subordinata, di ridurre, l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente aveva dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al periodo della separazione, con riferimento al quale era stato stabilito l'assegno di mantenimento a suo carico. A tal proposito, egli aveva precisato di percepire un reddito netto pari a 1.266,00 euro al mese, di essere gravato da numerose spese fisse (oneri abitativi per 500,00 euro al mese, rate mensili di finanziamento per l'acquisto di un'automobile pari a 376,59 euro, nonché dal contributo al mantenimento della figlia maggiorenne disabile nata dal precedente matrimonio, fissato in 200,00 euro al mese),
sostenendo di essere a malapena in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e di ricorrere sovente all'aiuto economico dei propri familiari. Al contrario, la era beneficiaria del reddito di cittadinanza per un importo di 500,00 euro al mese, Pt_1
nonché di altri emolumenti a titolo di pensione, di retribuzione per l'attività di badante e per la locazione di un immobile in Sant'Antioco.
Con comparsa depositata il 4.07.2022 si era costituita in giudizio e aveva Parte_1
aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma aveva chiesto in via riconvenzionale la determinazione di un assegno divorzile a suo favore per un importo non
Pagina 3 inferiore a 400,00 euro al mese (poi ridotto a 300 euro in sede di precisazione delle conclusioni).
A sostegno delle proprie richieste, la resistente aveva affermato che il ricorrente era stato collocato in pensione e che l'emolumento era pari a circa 3.120,00 euro mensili lordi,
soggiungendo che, con ogni probabilità, questi non aveva cessato di collaborare con il datore di lavoro mentre, per parte sua, aveva allegato di soffrire di varie patologie tali da impedirle di svolgere attività lavorative e che la l'indennità per queste spettante era stata sospesa per il compimento delle rituali verifiche, e precisando di percepire il reddito di cittadinanza e di risiedere in un'abitazione di sua proprietà i cui ingenti costi, tuttavia, erano sostenuti dai suoi familiari a causa dell'impossibilità di provvedervi autonomamente.
La infine, aveva precisato che la sua condizione economico-patrimoniale era il frutto Pt_1
delle scelte compiute in costanza di matrimonio, durante il quale non solo si era presa cura della figlia disabile che il ricorrente aveva avuto dalla precedente unione coniugale ma, altresì, aveva rinunciato, su richiesta dello stesso che voleva far rientro nell'isola, ad un contratto di CP_1
lavoro a tempo indeterminato in Lombardia e, pertanto, di non avere diritto ad alcuna pensione.
Con ordinanza del 28.09.2022 il Presidente f.f. in via provvisoria e urgente aveva confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione e, nella seconda fase di giudizio, il ricorrente aveva domandato la reiezione della domanda con la quale la aveva chiesto l'attribuzione Pt_1
dell'assegno divorzile e, in via subordinata, il riconoscimento del medesimo in misura non superiore a 150,00 euro al mese.
1.2 Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, il Tribunale, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 27 pubblicata il 07.01.2025, aveva accolto la domanda di divorzio e posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 150,00 CP_1
a titolo di assegno divorzile, compensando integralmente le spese di lite.
Pagina 4 A sostegno di tale decisione, il Tribunale aveva, innanzitutto, osservato che le parti erano legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in
quella procedura (il 12.07.2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio (il 05.04.2022), erano trascorsi i termini di legge utili per pronunciare lo scioglimento
del matrimonio celebrato tra e . CP_1 Parte_1
Quanto alla regolamentazione economica, il Tribunale aveva evidenziato che la resistente,
di anni cinquantotto, è priva di redditi da lavoro e affetta da varie patologie che hanno ridotto
la sua capacità lavorativa del 75% e che hanno comportato una limitazione sociale e
lavorativa, per poi rilevare che la stessa era beneficiaria del reddito di cittadinanza di importo
pari ad euro 500,00, oltre che di una pensione di invalidità di euro 291,98 e non ha oneri di
alloggio, in quanto vive in un immobile di sua proprietà, né di rate di finanziamento, scadute alla data della decisione giudiziale.
Proseguendo nella sua disamina, il Giudice di prime cure aveva ravvisato, nel caso di specie,
entrambi i profili caratterizzanti l'assegno divorzile: in particolare, avuto riguardo al mero
profilo assistenziale, la versa in condizioni economicamente svantaggiate e sussiste una Pt_1
disparità tra le condizioni economiche complessivamente intese, mentre, sotto il profilo
composito (criterio cd. assistenziale-compensativo), deve ritenersi che le attuali condizioni
reddituali deteriori della convenuta siano anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che
hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che sono stati condivisi dai coniugi
o comunque accettati e della stessa vicenda matrimoniale protrattasi per un tempo
considerevole (27 anni di matrimonio).
Pertanto, alla luce, da un lato, dell'età e dei problemi di salute della con conseguente Pt_1
difficoltà della stessa a reintrodursi dopo tanti anni nel mondo del lavoro, nonché delle differenti
Pagina 5 capacità reddituali delle parti, tenendo presente la natura e l'entità dell'apporto dato dalla
resistente alla costituzione del patrimonio familiare e all'attività lavorativa del coniuge, e,
dall'altro lato, del reddito pensionistico percepito dall' e degli oneri abitativi e finanziari CP_1
che egli doveva sostenere, il Tribunale aveva determinato in 150,00 euro mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, l'entità dell'assegno divorzile in favore della
sig.ra Pt_1
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello censurando, con Parte_1
un unico articolato motivo, la determinazione dell'assegno divorzile posto a carico dell'ex coniuge nella misura di soli 150,00 euro.
La in particolare, ha lamentato che il Tribunale, a fondamento della propria Pt_1
decisione, a suo dire erronea, ha utilizzato delle argomentazioni connotate da un evidente
ragionamento contraddittorio giacché pur richiamando con riferimento alla “storia
matrimoniale” della coppia ogni elemento che, secondo l'orientamento giurisprudenziale,
conduce a riconoscere la funzione perequativa dell'assegno divorzile, afferma di porre a carico
del un assegno divorzile di € 150,00 con funzione assistenziale, e ciò nonostante la stessa CP_1
appellante avesse prodotto ampia ed articolata documentazione attestante le proprie condizioni
sanitarie ed economiche, oltre ad aver documentato il contributo prestato […] alla costituzione
del patrimonio comune, senza alcuna contestazione da parte avversa.
A detta dell'appellante, difatti, il Tribunale avrebbe dovuto meglio considerare, in primo luogo, l'invalidità al 75% che la rende inabile al lavoro – condizione, peraltro, peggiorata dal dicembre 2023 come debitamente documentato nel corso del giudizio -, e il conseguente stato
di disoccupazione in cui versa, oltre al fatto che non ha maturato un numero di contributi
previdenziali sufficienti affinché la stessa possa usufruire di una pensione che le consenta di
Pagina 6 mantenersi autonomamente, nonché i costi fissi di cui è gravata, tra cui spese varie necessarie
legate alle visite specialistiche, farmaci, spese per le utenze domestiche e finanziamenti. In
secondo luogo, la ha proseguito affermando che il Tribunale avrebbe meglio dovuto Pt_1
valutare, accanto alla durata del rapporto coniugale, anche il notevole apporto (sia economico
che materiale) con cui ha contribuito alla costituzione del patrimonio familiare e personale del
marito, gli evidenti sacrifici che aveva subito per seguirlo nelle sue avventate scelte lavorative,
le quali dapprima l'avevano costretta a trasferirsi in Sardegna e a lasciare il suo lavoro a tempo indeterminato, per poi reperire solo lavori precari, occasionali, mal retribuiti e in nero, avendo
dovuto rinunciare alle sue ambizioni professionali (con inevitabili ripercussioni previdenziali).
Proseguendo nelle sue censure, l'appellante, ribadendo quanto già ampiamente esposto nel corso del primo grado di giudizio, a conferma del contributo determinante da lei fornito in costanza di matrimonio, ha ricordato di aver cresciuto la figlia del sig. EN, avuta CP_1
da un precedente matrimonio, ospitandola nel corso di quasi tutta la sua adolescenza, di aver
accudito il padre del ricorrente, il sig. , posto che era affetto da una grave Persona_1
malattia oncologica; circostanze, queste, mai contestate dall'ex marito.
, infine, ha concluso osservando che, in una situazione di tal fatta, l'assegno Parte_1
divorzile riconosciuto nel primo grado di giudizio è stato determinato in una somma che non è
adeguata neppure per consentire l'amministrazione della vita quotidiana di un soggetto
portatore di numerose patologie che non solo non le consentono di lavorare, ma anche la
impegnano in costi necessari per le cure e l'acquisto di farmaci, essendo certa l'attuale criticità
del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, chiedendo che lo stesso venga rideterminato in misura non inferiore a 400,00 euro al mese.
ha resistito eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'atto di appello in CP_1
Pagina 7 quanto carente delle indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c., contestandone comunque la fondatezza e chiedendo la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione.
2.1 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello avanzata dal resistente per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
A tal proposito, si rileva come, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte che qui si condivide, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo
quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare
motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare
questi ultimi nel merito (si veda per tutte (Cass. Civ., sez. 3, 7 ottobre 2015 n. 20124).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie posto che, benché raccolte in un unico motivo, è possibile individuare con immediatezza le doglianze prospettate dalla parte appellante in ordine ai diversi punti della motivazione oggetto di gravame.
2.2. Passando, quindi, ad esaminare nel merito il motivo di appello, si deve osservare che lo stesso è infondato.
Com'è noto, le S.U della Cassazione con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 hanno affermato che il diritto all'assegno di divorzio rappresenta lo strumento che, adempiendo ad una funzione sia assistenziale, che compensativa e perequativa, consente al coniuge più debole,
privo di adeguati redditi, di ricevere un assegno commisurato al contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età
dell'avente diritto.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale aveva riconosciuto sussistenti entrambe le
Pagina 8 componenti dell'assegno divorzile, e aveva adeguatamente dato atto delle scelte intraprese dai coniugi durante la lunga vicenda matrimoniale (protrattasi per ben 27 anni), le quali avevano inciso, insieme ad altri fattori (fra tutti, il precario stato di salute della e le sue ridotte Pt_1
capacità lavorative, anche in considerazione della sua età anagrafica), sul divario patrimoniale tra le rispettive situazioni reddituali;
divario che, nondimeno, si era decisamente ridotto nelle more tra la pronuncia della separazione e l'instaurazione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudicante, pur qualificando, nella motivazione impugnata, l'assegno divorzile espressamente come “assistenziale”, aveva, contrariamente a quanto asserito dall'appellante,
constatato l'apporto fornito dalla alle esigenze endofamiliari con i relativi sacrifici e, Pt_1
del resto, ne aveva compiutamente tenuto conto.
Nella determinazione della misura dell'assegno, peraltro, il Tribunale aveva correttamente valutato la sensibile e acclarata riduzione degli emolumenti percepiti dall' , ormai CP_1
pensionato, e gli oneri a suo carico. che all'epoca della separazione percepiva un CP_1
reddito pari a circa euro 2.000,00 mensili, infatti, era andato in pensione e il relativo emolumento ammontava ora a circa euro 1.266,00. Il Tribunale, inoltre, aveva evidenziato che lo stesso doveva sopportare un canone locatizio pari a euro 500,00 mensili per la sua CP_1
abitazione, cui deve aggiungersi l'ulteriore somma di euro 200,00 quale contributo dallo stesso dovuto in forza del decreto pronunciato dal Tribunale di Cagliari il 3 ottobre 2017 per il mantenimento della figlia disabile EN, nata da una precedente relazione.
Lo stesso Tribunale aveva poi correttamente sottolineato che la per converso, non Pt_1
doveva sostenere costi abitativi, aveva estinto i contratti di finanziamento a suo carico, aveva riferito di percepire il reddito di cittadinanza ed era beneficiaria di una pensione di invalidità di
Pagina 9 euro 291,98.
In questo quadro, dunque, l'assegno divorzile nella indicata misura di euro 150,00 appariva sufficiente ad eliminare lo squilibrio reddituale tra i due ex coniugi e tale valutazione deve essere confermata in questa sede.
Come è noto, d'altra parte, lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita,
assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno e, al tempo stesso, costituisce un evidente limite ai fini della sua quantificazione.
La determinazione di un assegno nella richiesta misura di 400 euro e, comunque, un suo aumento rispetto alla misura stabilita dal Tribunale sarebbe in questa prospettiva irragionevole rispetto alle effettive capacità patrimoniali dell'obbligato e porterebbe all'assurdo per cui sarebbe quest'ultimo a trovarsi sprovvisto di mezzi adeguati.
2.3. L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della situazione in cui versano le parti e degli interessi di causa.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., considerata la brevissima durata del giudizio e la natura delle difese svolte.
Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Pagina 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 27 del 7 gennaio Parte_1
2025 del Tribunale di Cagliari;
2) dichiara le spese delle spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 18 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. ST EC
Pagina 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. ST EC Consigliere relatore dott.ssa EN Santa Cruz Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 224 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
(C.F. ), residente in [...]ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende
(ammessa al patrocino a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Cagliari del 3 febbraio 2025),
appellante
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Carbonia presso CP_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Stefania Sulis, che lo rappresenta e difende,
appellato
Pagina 1 e con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : affinché piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza:
1) determinare in ragione di € 400,00 l'assegno divorzile in favore della Pt_1
Vinte le spese e le competenze in caso di opposizione.
nell'interesse di conclude affinché Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, CP_1
Voglia accogliere le seguenti conclusioni
1) dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da , confermando l'impugnata sentenza n. 27/2025 emessa Parte_1
dal Tribunale di Cagliari in data 19 dicembre 2024 e pubblicata in data 7 gennaio 2025
nell'ambito del giudizio contraddistinto con il numero RG 2310/2022, con la quale è stato riconosciuto il diritto della signora di percepire un assegno divorzile di euro Parte_1
150,00 mensili.
2) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
3) Qualora ritenuti sussistenti i presupposti, si chiede che ai sensi e per gli effetti dell'art. 96
Codice Procedura Civile, l'appellante sia altresì condannata ad un risarcimento dei danni da liquidarsi, anche d'ufficio, in sentenza.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 5.04.2022 dopo aver premesso di aver contratto CP_1
matrimonio concordatario in data 2.08.1997 con e di essersi da lei separato Parte_1
consensualmente con verbale omologato dal Tribunale di Cagliari il 20.09.2018, nell'ambito del quale era stato pattuito il suo obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno di 300,00 euro mensili, aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di revocare o, in via subordinata, di ridurre, l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione.
A sostegno delle proprie richieste, il ricorrente aveva dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al periodo della separazione, con riferimento al quale era stato stabilito l'assegno di mantenimento a suo carico. A tal proposito, egli aveva precisato di percepire un reddito netto pari a 1.266,00 euro al mese, di essere gravato da numerose spese fisse (oneri abitativi per 500,00 euro al mese, rate mensili di finanziamento per l'acquisto di un'automobile pari a 376,59 euro, nonché dal contributo al mantenimento della figlia maggiorenne disabile nata dal precedente matrimonio, fissato in 200,00 euro al mese),
sostenendo di essere a malapena in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e di ricorrere sovente all'aiuto economico dei propri familiari. Al contrario, la era beneficiaria del reddito di cittadinanza per un importo di 500,00 euro al mese, Pt_1
nonché di altri emolumenti a titolo di pensione, di retribuzione per l'attività di badante e per la locazione di un immobile in Sant'Antioco.
Con comparsa depositata il 4.07.2022 si era costituita in giudizio e aveva Parte_1
aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma aveva chiesto in via riconvenzionale la determinazione di un assegno divorzile a suo favore per un importo non
Pagina 3 inferiore a 400,00 euro al mese (poi ridotto a 300 euro in sede di precisazione delle conclusioni).
A sostegno delle proprie richieste, la resistente aveva affermato che il ricorrente era stato collocato in pensione e che l'emolumento era pari a circa 3.120,00 euro mensili lordi,
soggiungendo che, con ogni probabilità, questi non aveva cessato di collaborare con il datore di lavoro mentre, per parte sua, aveva allegato di soffrire di varie patologie tali da impedirle di svolgere attività lavorative e che la l'indennità per queste spettante era stata sospesa per il compimento delle rituali verifiche, e precisando di percepire il reddito di cittadinanza e di risiedere in un'abitazione di sua proprietà i cui ingenti costi, tuttavia, erano sostenuti dai suoi familiari a causa dell'impossibilità di provvedervi autonomamente.
La infine, aveva precisato che la sua condizione economico-patrimoniale era il frutto Pt_1
delle scelte compiute in costanza di matrimonio, durante il quale non solo si era presa cura della figlia disabile che il ricorrente aveva avuto dalla precedente unione coniugale ma, altresì, aveva rinunciato, su richiesta dello stesso che voleva far rientro nell'isola, ad un contratto di CP_1
lavoro a tempo indeterminato in Lombardia e, pertanto, di non avere diritto ad alcuna pensione.
Con ordinanza del 28.09.2022 il Presidente f.f. in via provvisoria e urgente aveva confermato i provvedimenti assunti in sede di separazione e, nella seconda fase di giudizio, il ricorrente aveva domandato la reiezione della domanda con la quale la aveva chiesto l'attribuzione Pt_1
dell'assegno divorzile e, in via subordinata, il riconoscimento del medesimo in misura non superiore a 150,00 euro al mese.
1.2 Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, il Tribunale, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 27 pubblicata il 07.01.2025, aveva accolto la domanda di divorzio e posto a carico del l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di euro 150,00 CP_1
a titolo di assegno divorzile, compensando integralmente le spese di lite.
Pagina 4 A sostegno di tale decisione, il Tribunale aveva, innanzitutto, osservato che le parti erano legalmente separate e che, dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente in
quella procedura (il 12.07.2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di divorzio (il 05.04.2022), erano trascorsi i termini di legge utili per pronunciare lo scioglimento
del matrimonio celebrato tra e . CP_1 Parte_1
Quanto alla regolamentazione economica, il Tribunale aveva evidenziato che la resistente,
di anni cinquantotto, è priva di redditi da lavoro e affetta da varie patologie che hanno ridotto
la sua capacità lavorativa del 75% e che hanno comportato una limitazione sociale e
lavorativa, per poi rilevare che la stessa era beneficiaria del reddito di cittadinanza di importo
pari ad euro 500,00, oltre che di una pensione di invalidità di euro 291,98 e non ha oneri di
alloggio, in quanto vive in un immobile di sua proprietà, né di rate di finanziamento, scadute alla data della decisione giudiziale.
Proseguendo nella sua disamina, il Giudice di prime cure aveva ravvisato, nel caso di specie,
entrambi i profili caratterizzanti l'assegno divorzile: in particolare, avuto riguardo al mero
profilo assistenziale, la versa in condizioni economicamente svantaggiate e sussiste una Pt_1
disparità tra le condizioni economiche complessivamente intese, mentre, sotto il profilo
composito (criterio cd. assistenziale-compensativo), deve ritenersi che le attuali condizioni
reddituali deteriori della convenuta siano anche la conseguenza dei ruoli endo-familiari che
hanno caratterizzato l'unione coniugale fra le parti, ruoli che sono stati condivisi dai coniugi
o comunque accettati e della stessa vicenda matrimoniale protrattasi per un tempo
considerevole (27 anni di matrimonio).
Pertanto, alla luce, da un lato, dell'età e dei problemi di salute della con conseguente Pt_1
difficoltà della stessa a reintrodursi dopo tanti anni nel mondo del lavoro, nonché delle differenti
Pagina 5 capacità reddituali delle parti, tenendo presente la natura e l'entità dell'apporto dato dalla
resistente alla costituzione del patrimonio familiare e all'attività lavorativa del coniuge, e,
dall'altro lato, del reddito pensionistico percepito dall' e degli oneri abitativi e finanziari CP_1
che egli doveva sostenere, il Tribunale aveva determinato in 150,00 euro mensili, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, l'entità dell'assegno divorzile in favore della
sig.ra Pt_1
1.3 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello censurando, con Parte_1
un unico articolato motivo, la determinazione dell'assegno divorzile posto a carico dell'ex coniuge nella misura di soli 150,00 euro.
La in particolare, ha lamentato che il Tribunale, a fondamento della propria Pt_1
decisione, a suo dire erronea, ha utilizzato delle argomentazioni connotate da un evidente
ragionamento contraddittorio giacché pur richiamando con riferimento alla “storia
matrimoniale” della coppia ogni elemento che, secondo l'orientamento giurisprudenziale,
conduce a riconoscere la funzione perequativa dell'assegno divorzile, afferma di porre a carico
del un assegno divorzile di € 150,00 con funzione assistenziale, e ciò nonostante la stessa CP_1
appellante avesse prodotto ampia ed articolata documentazione attestante le proprie condizioni
sanitarie ed economiche, oltre ad aver documentato il contributo prestato […] alla costituzione
del patrimonio comune, senza alcuna contestazione da parte avversa.
A detta dell'appellante, difatti, il Tribunale avrebbe dovuto meglio considerare, in primo luogo, l'invalidità al 75% che la rende inabile al lavoro – condizione, peraltro, peggiorata dal dicembre 2023 come debitamente documentato nel corso del giudizio -, e il conseguente stato
di disoccupazione in cui versa, oltre al fatto che non ha maturato un numero di contributi
previdenziali sufficienti affinché la stessa possa usufruire di una pensione che le consenta di
Pagina 6 mantenersi autonomamente, nonché i costi fissi di cui è gravata, tra cui spese varie necessarie
legate alle visite specialistiche, farmaci, spese per le utenze domestiche e finanziamenti. In
secondo luogo, la ha proseguito affermando che il Tribunale avrebbe meglio dovuto Pt_1
valutare, accanto alla durata del rapporto coniugale, anche il notevole apporto (sia economico
che materiale) con cui ha contribuito alla costituzione del patrimonio familiare e personale del
marito, gli evidenti sacrifici che aveva subito per seguirlo nelle sue avventate scelte lavorative,
le quali dapprima l'avevano costretta a trasferirsi in Sardegna e a lasciare il suo lavoro a tempo indeterminato, per poi reperire solo lavori precari, occasionali, mal retribuiti e in nero, avendo
dovuto rinunciare alle sue ambizioni professionali (con inevitabili ripercussioni previdenziali).
Proseguendo nelle sue censure, l'appellante, ribadendo quanto già ampiamente esposto nel corso del primo grado di giudizio, a conferma del contributo determinante da lei fornito in costanza di matrimonio, ha ricordato di aver cresciuto la figlia del sig. EN, avuta CP_1
da un precedente matrimonio, ospitandola nel corso di quasi tutta la sua adolescenza, di aver
accudito il padre del ricorrente, il sig. , posto che era affetto da una grave Persona_1
malattia oncologica; circostanze, queste, mai contestate dall'ex marito.
, infine, ha concluso osservando che, in una situazione di tal fatta, l'assegno Parte_1
divorzile riconosciuto nel primo grado di giudizio è stato determinato in una somma che non è
adeguata neppure per consentire l'amministrazione della vita quotidiana di un soggetto
portatore di numerose patologie che non solo non le consentono di lavorare, ma anche la
impegnano in costi necessari per le cure e l'acquisto di farmaci, essendo certa l'attuale criticità
del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, chiedendo che lo stesso venga rideterminato in misura non inferiore a 400,00 euro al mese.
ha resistito eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità dell'atto di appello in CP_1
Pagina 7 quanto carente delle indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c., contestandone comunque la fondatezza e chiedendo la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione.
2.1 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello avanzata dal resistente per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
A tal proposito, si rileva come, per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte che qui si condivide, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo
quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare
motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare
questi ultimi nel merito (si veda per tutte (Cass. Civ., sez. 3, 7 ottobre 2015 n. 20124).
Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso di specie posto che, benché raccolte in un unico motivo, è possibile individuare con immediatezza le doglianze prospettate dalla parte appellante in ordine ai diversi punti della motivazione oggetto di gravame.
2.2. Passando, quindi, ad esaminare nel merito il motivo di appello, si deve osservare che lo stesso è infondato.
Com'è noto, le S.U della Cassazione con la sentenza dell'11 luglio 2018 n. 18287 hanno affermato che il diritto all'assegno di divorzio rappresenta lo strumento che, adempiendo ad una funzione sia assistenziale, che compensativa e perequativa, consente al coniuge più debole,
privo di adeguati redditi, di ricevere un assegno commisurato al contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età
dell'avente diritto.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale aveva riconosciuto sussistenti entrambe le
Pagina 8 componenti dell'assegno divorzile, e aveva adeguatamente dato atto delle scelte intraprese dai coniugi durante la lunga vicenda matrimoniale (protrattasi per ben 27 anni), le quali avevano inciso, insieme ad altri fattori (fra tutti, il precario stato di salute della e le sue ridotte Pt_1
capacità lavorative, anche in considerazione della sua età anagrafica), sul divario patrimoniale tra le rispettive situazioni reddituali;
divario che, nondimeno, si era decisamente ridotto nelle more tra la pronuncia della separazione e l'instaurazione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudicante, pur qualificando, nella motivazione impugnata, l'assegno divorzile espressamente come “assistenziale”, aveva, contrariamente a quanto asserito dall'appellante,
constatato l'apporto fornito dalla alle esigenze endofamiliari con i relativi sacrifici e, Pt_1
del resto, ne aveva compiutamente tenuto conto.
Nella determinazione della misura dell'assegno, peraltro, il Tribunale aveva correttamente valutato la sensibile e acclarata riduzione degli emolumenti percepiti dall' , ormai CP_1
pensionato, e gli oneri a suo carico. che all'epoca della separazione percepiva un CP_1
reddito pari a circa euro 2.000,00 mensili, infatti, era andato in pensione e il relativo emolumento ammontava ora a circa euro 1.266,00. Il Tribunale, inoltre, aveva evidenziato che lo stesso doveva sopportare un canone locatizio pari a euro 500,00 mensili per la sua CP_1
abitazione, cui deve aggiungersi l'ulteriore somma di euro 200,00 quale contributo dallo stesso dovuto in forza del decreto pronunciato dal Tribunale di Cagliari il 3 ottobre 2017 per il mantenimento della figlia disabile EN, nata da una precedente relazione.
Lo stesso Tribunale aveva poi correttamente sottolineato che la per converso, non Pt_1
doveva sostenere costi abitativi, aveva estinto i contratti di finanziamento a suo carico, aveva riferito di percepire il reddito di cittadinanza ed era beneficiaria di una pensione di invalidità di
Pagina 9 euro 291,98.
In questo quadro, dunque, l'assegno divorzile nella indicata misura di euro 150,00 appariva sufficiente ad eliminare lo squilibrio reddituale tra i due ex coniugi e tale valutazione deve essere confermata in questa sede.
Come è noto, d'altra parte, lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi costituisce la precondizione fattuale il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita,
assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno e, al tempo stesso, costituisce un evidente limite ai fini della sua quantificazione.
La determinazione di un assegno nella richiesta misura di 400 euro e, comunque, un suo aumento rispetto alla misura stabilita dal Tribunale sarebbe in questa prospettiva irragionevole rispetto alle effettive capacità patrimoniali dell'obbligato e porterebbe all'assurdo per cui sarebbe quest'ultimo a trovarsi sprovvisto di mezzi adeguati.
2.3. L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della situazione in cui versano le parti e degli interessi di causa.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., considerata la brevissima durata del giudizio e la natura delle difese svolte.
Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Pagina 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 27 del 7 gennaio Parte_1
2025 del Tribunale di Cagliari;
2) dichiara le spese delle spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 18 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. ST EC
Pagina 11