CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4032/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Via Molo Manfredi 44 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174242905202542224190883 DOGANE DAZI 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 174242905-202542224190883 DOGANE DAZI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6302/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato all'Ufficio resistente, la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento e contestuale atto di contestazione n. 91/2025 emesso a seguito del PVC del
07/04/2025, relativi alla revisione delle seguenti dichiarazioni doganali: IMA n. 8510G del 18/05/2020; -MRN
20 GRIMA400500422107 del 16/06/2020; -IM4 n. 19088 G del 21/10/2019 e IM 4 n. 20117 W del 04/11/2019.
Conseguentemente veniva accertata l'obbligazione di pagamento di maggiori diritti doganali sulla base della verifica del fatto che l'origine doganale della merce importata (rappresentata da biciclette elettriche c.d. e- bike) non fosse malese, come dichiarato, ma cinese.
Tale accertamento ha comportato il ricalcolo dei diritti doganali per l'ammontare complessivo di €. 368.781,06
(di cui per tributi € 306.512,16 e per interessi € 62.268,90) e l'applicazione della sanzione di euro 37.500,00.
La società ricorrente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnati, chiedendone l'annullamento in forza dei seguenti motivi di ricorso: 1) estinzione del diritto di credito per decorso del termine di prescrizione di tre anni (applicabile ogni qualvolta non ricorrano fattispecie integranti un'ipotesi di reato) come previsto nell'art. 11 co. 5 del D.Lgs. 374/90, nonché dell'art. 103 del nuovo Codice Doganale Unionale (Regolamento UE n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013), secondo cui: “1. Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale, coincidente con il giorno di effettuazione dell'operazione di importazione;
-2) violazione del diritto di difesa, attesa la mancanza di chiarezza della motivazione e la mancata allegazione dell'atto richiamato e posto a fondamento dell'accertamento impugnato, rappresentato dalla relazione
Mission report dell'OLAF, nonostante l'istanza di accesso agli atti e la conseguente violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente;
-3) mancato assolvimento dell'onere della prova delle contestazioni sollevate con gli atti impugnati, attesa anche la erronea ed omessa valutazione della documentazione in possesso della ricorrente (fatture di acquisto della merce, bonifici esteri, contratto di compravendita con fascicolo tecnico, certificato di origine malese rilasciato dalla Camera di Commercio malese).
Il ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione del giudizio con invio degli atti alla Corte di giustizia
Europea e, ai fini dell'istruttoria della causa, l'espletamento di CTU per accertare sia l'origine delle componenti del prodotto finito, sia le operazioni ed i costi di un eventuale assemblaggio delle componenti per la realizzazione del prodotto e-bike.
Indi, la ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso;
in via subordinata per il caso di rigetto integrale del ricorso, chiedeva che fosse accertata la scriminante della propria buona fede, atteso l'evidente errore incolpevole, e dichiarate non dovute le sanzioni irrogate.
L'Ufficio resistente si costituiva ritualmente in giudizio e rilevava l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Evidenziava di aver compiutamente adempiuto all'onere della prova della diverse origine della merce oggetto delle dichiarazioni doganali effettuate dalla ricorrente sulla scorta delle risultanze di una completa attività
d'indagine avviata nel maggio del 2019 dall'OLAF sulla base di informazioni ricevute da autorità doganali spagnole in merito alla potenziale evasione dei dazi antidumping e compensativi relativi alle operazioni di importazione delle biciclette elettriche, dichiarate, al momento dell'importazione come origine della Malesia, ma sospettate di essere originarie della Repubblica Popolare Cinese.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che non può trovare accoglimento la richiesta di sospensione del giudizio con applicazione dell'art. 234 del Trattato CE, in quanto la Corte ravvisando il collegio incertezze interpretative sull'interpretazione ed applicazione degli dart. 116 CDU e 119 CDU - REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.
Passando all'esame del merito, va rilevato che non ha pregio la doglianza di parte ricorrente attinente all'estinzione dell'obbligazione di pagamento per decorrenza del termine triennale di cui all'art. 11 co. 5 D. lgs. 37471990 e dell'art. 103 co. 1 CDU.
Giova premettere come l'art. 103 cit. fissa il termine di prescrizione dell'accertamento doganale. Se è vero che il comma 1, infatti, stabilisce l'impossibilità per l'autorità doganale di notificare al debitore l'importo dei dazi dovuti quando siano decorsi più di tre anni dalla data in cui il debito è sorto, è parimenti vero che il comma 2 prevede che il termine di comunicazione dell'obbligazione sorta a seguito di un fatto che, quando
è stato commesso, era perseguibile penalmente sia più lungo e sia fissato in un range da 5 a 10 anni da ciascuno Stato membro.
Dunque, l'articolo 103 individua due termini distinti per la prescrizione dell'accertamento doganale: uno di tre anni relativo all'accertamento ordinario connesso alla rettifica di uno degli elementi della dichiarazione doganale ed uno relativo a fatti integrati un illecito penale. In tale secondo caso, l'art. 103 rinvia alle disposizioni interne di ciascuno Stato membro per fissare il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento.
In Italia, tale termine, originariamente fissato in 5 anni, con l'art. 12 della legge del 3 maggio 2019, n. 37, che ha modificato l'articolo 84 del D.P.R. n. 43/1973, è stato portato a 7 anni.
Orbene, poiché l'accertamento in esame è evidentemente basato su una fattispecie integrante un fatto penalmente rilevante ex art. 517 c.p. come reso palese del resto dalla comunicazione della notizia di reato e dall'avvio di un procedimento penale presso la Procura Europea, gli atti impugnati sono stati emessi nel rispetto del termine di 7 anni suindicato e non si è verificata alcuna estinzione dell'obbligazione tributaria gravante sulla ricorrente.
Parimenti infondati sono i restanti motivi di ricorso.
La Corte non ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa o difetto di motivazione.
Giova premettere che tanto è reso palese dal contenuto ampio ed articolato del ricorso e delle memorie illustrative di parte ricorrente, che ha dimostrato di aver ben compreso le ragioni giuridiche e di fatto poste a fondamento degli atti impugnati.
Del resto, dall'attenta lettura di tali atti emerge una chiara indicazione dei fatti contestati, delle fonti di prova documentali e dell'esito dell'indagine OLAF, nonché della fonte d'innesco dell'attività d'indagine e del contenuto degli accertamenti compiuti.
Quanto, poi, alla specifica doglianza della mancata consegna, in riscontro all'istanza di accesso agli atti del
7.5.25, della copia integrale della Relazione di Missione report dell'OLAF (INF AM 25/2019), va escluso che la mancata allegazione del suddetto documento comporti violazione del diritto di difesa.
Al riguardo va sottolineato che la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'avviso di accertamento in materia doganale, che si fondi su verbali ispettivi OLAF, i quali, pur riservati, possono essere utilizzati dall'Amministrazione nei procedimenti per inosservanza della regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni dell'art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990, ossia riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati "per relationem", anche se non allegati, non rientrando la produzione del rapporto finale OLAF tra i requisiti di validità della motivazione (cfr. Cass. n. 7849/2020; Cass. n. 10559/2020; Cass. ord. n. 23686 del 28/07/2022).
Poi, va rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, l'Agenzia delle Dogane resistente ha assolto pienamente all'onere di provare l'origine non comunitaria delle e-bike ed, in particolare, la loro origine cinese.
Va premesso, in punto di diritto, che pienamente legittimo è l'utilizzo dell'indagine OLAF. Invero, l'art. 11 dell'allegato 7 (relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale) della
Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (96/142/CE), consente la piena utilizzabilità come prova delle informazioni ottenute e dei documenti consultati nelle procedure di mutua assistenza tra autorità doganali
(cfr. Cass civile sez. trib., 27/02/2020, n.5330).
Ed ancora, va ricordato che relativamente agli accertamenti attinenti a tributi doganali, le indagini degli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria" (cfr. Cass. n. 10118/2017 e n.
137702016). Tali atti d'indagine hanno piena valenza probatoria nei procedimenti giudiziari e, quindi, possono essere posti a fondamento dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni del regime agevolativo (Cass. n. 4997/2009).
Orbene, l'Ufficio resistente ha validamente argomentato che la reale origine della merce è stata chiaramente e documentalmente appurata sia agli esiti della cooperazione amministrativa ove le Autorità Malesi hanno accertato la falsità del certificato di origine non preferenziale MCCM A 892484 del 28/04/2020 si attraverso l'attività di indagine dell'OLAF. E' emerso che le e-bike dichiarate come di origine malese, in realtà erano originarie della Cina, non avendo subito una lavorazione o trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata ai sensi dell'articolo 60 parag. 2 del reg n. 952 del 2013, con conseguente applicazione degli art. 33 e 34 del Reg. UE del 28 luglio 2015 n. 2446, secondo cui il paese di origine delle biciclette esportate nell'UE è il paese di origine della maggior parte dei materiali, ossia la Repubblica Popolare Cinese.
In particolare, l'OLAF ha raccolto i dati sulle importazioni dagli Stati membri e ha ricevuto dati doganali cinesi sulle biciclette elettriche esportate in Malesia. Sulla base di tali informazioni, ha abbinato le esportazioni cinesi di biciclette elettriche verso la Malesia con le biciclette elettriche importate nell'UE dalla Malaysia
(attraverso Port Klang).
A seguito di tale abbinamento ed di ulteriori elementi di indagine ha concluso che le e-bike importate dalla
Malesia provenivano dalla RPC e in apparenza erano state trasbordate attraverso Port Klang (MY).
A sostegno di tale conclusione militano i seguenti elementi: 1) i dati statistici della banca dati Global Trade
LA (esportazioni/importazioni) mostrano che non v'erano consistenti esportazioni di e-bike prima dell'introduzione delle misure di difesa commerciale dell'Unione Europea sulle e-bike di origine cinese;
2) le stesse statistiche mostrano che le ebike importate nella UE (nomenclatura del S.A. 8711.60) dalla Malesia risultavano simili alle importazioni di e-bike in Malesia dalla Cina;
3) al fine di individuare i possibili casi di errata classificazione dell'origine e/o errata dichiarazione della merce e/o del valore, la Direzione Antifrode ha, sulla base di codici e dati forniti da CN ER (piattaforma di informazione e consulenza doganale cinese di importazione/esportazione approvata dall'Amministrazione generale delle dogane della RPC) all'Associazione europea dei produttori di biciclette (EBMA); -4) con riferimento al certificato in possesso della ricorrente di origine della merce, è stata interpellata l'Autorità estera (The Ministry of ER Trade and Industry of Malaysia), che ha comunicato la non autenticità del certificato di origine emesso dalla Camera di commercio malese della Malesia (n. MCCM A 892484 del 28/04/2020), affermando che sulla base di un controllo retroattivo tale documento non era autentico e che la MCCM aveva depositato denuncia ai carabinieri datata 22 febbraio 2021 nei confronti di Società_1, che non è risultata iscritta alla Malay Chamber of Commerce Malaysia.
Ebbene, rispetto alla specificità e completezza delle prove fornite dall'Ufficio resistente, le eccezioni e prove offerte dalla ricorrente non appaiono idonee a sostenere l'invocato regime agevolativo dei dazi.
La ricorrente ha sostenuto di aver riposto fiducia nella veridicità della documentazione fornita circa l'origine della merce dalla società cedente e dalla Camera di Commercio malese.
Ad avviso della Corte, non è possibile riconoscere alla ricorrente un legittimo affidamento nelle risultanze del falso certificato di origine della merce.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito (cfr. Cass. ord. n. 14467 del 24/05/2023) che la prova dell'ordinaria diligenza da parte dell'importatore unionale può essere limitata alla mera accettazione di documentazione proveniente da soggetti terzi, atteso che il contribuente dovrebbe verificare con un impegno superiore alla media diligenza quanto certificato dalle società cedenti estere e dalla Camera di commercio estera, proprio tenendo conto della peculiare legislazione relativa ai dazi antidumping e della grande importanza di tutela dell'equilibrio del mercato interno rispetto all'importazione di beni da paesi extra UE ha per la Comunità europea.
Per cui, grava sull' importatore l'obbligo di vigilare "sull'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello
Stato di esportazione dall'esportatore, al fine di evitare abusi" (Cass. n. 24675 del 23/11/2011).
Alla luce di quanto fin qui argomentato, va escluso che sussista la buona fede del ricorrente, idonea a consentire l'esclusione della sanzione. Manca, infatti, la dimostrazione del comportamento diligente, in ordine all'elemento della colpevolezza di cui all'art. 5 del D.lgs. 472/1997.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4032/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 2 - Sede Salerno - Via Molo Manfredi 44 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174242905202542224190883 DOGANE DAZI 2019
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 174242905-202542224190883 DOGANE DAZI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6302/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Come da atti di causa e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato e notificato all'Ufficio resistente, la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento e contestuale atto di contestazione n. 91/2025 emesso a seguito del PVC del
07/04/2025, relativi alla revisione delle seguenti dichiarazioni doganali: IMA n. 8510G del 18/05/2020; -MRN
20 GRIMA400500422107 del 16/06/2020; -IM4 n. 19088 G del 21/10/2019 e IM 4 n. 20117 W del 04/11/2019.
Conseguentemente veniva accertata l'obbligazione di pagamento di maggiori diritti doganali sulla base della verifica del fatto che l'origine doganale della merce importata (rappresentata da biciclette elettriche c.d. e- bike) non fosse malese, come dichiarato, ma cinese.
Tale accertamento ha comportato il ricalcolo dei diritti doganali per l'ammontare complessivo di €. 368.781,06
(di cui per tributi € 306.512,16 e per interessi € 62.268,90) e l'applicazione della sanzione di euro 37.500,00.
La società ricorrente si duole dell'illegittimità dell'atto impugnati, chiedendone l'annullamento in forza dei seguenti motivi di ricorso: 1) estinzione del diritto di credito per decorso del termine di prescrizione di tre anni (applicabile ogni qualvolta non ricorrano fattispecie integranti un'ipotesi di reato) come previsto nell'art. 11 co. 5 del D.Lgs. 374/90, nonché dell'art. 103 del nuovo Codice Doganale Unionale (Regolamento UE n.
952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013), secondo cui: “1. Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale, coincidente con il giorno di effettuazione dell'operazione di importazione;
-2) violazione del diritto di difesa, attesa la mancanza di chiarezza della motivazione e la mancata allegazione dell'atto richiamato e posto a fondamento dell'accertamento impugnato, rappresentato dalla relazione
Mission report dell'OLAF, nonostante l'istanza di accesso agli atti e la conseguente violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente;
-3) mancato assolvimento dell'onere della prova delle contestazioni sollevate con gli atti impugnati, attesa anche la erronea ed omessa valutazione della documentazione in possesso della ricorrente (fatture di acquisto della merce, bonifici esteri, contratto di compravendita con fascicolo tecnico, certificato di origine malese rilasciato dalla Camera di Commercio malese).
Il ricorrente chiedeva, in via preliminare, la sospensione del giudizio con invio degli atti alla Corte di giustizia
Europea e, ai fini dell'istruttoria della causa, l'espletamento di CTU per accertare sia l'origine delle componenti del prodotto finito, sia le operazioni ed i costi di un eventuale assemblaggio delle componenti per la realizzazione del prodotto e-bike.
Indi, la ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso;
in via subordinata per il caso di rigetto integrale del ricorso, chiedeva che fosse accertata la scriminante della propria buona fede, atteso l'evidente errore incolpevole, e dichiarate non dovute le sanzioni irrogate.
L'Ufficio resistente si costituiva ritualmente in giudizio e rilevava l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Evidenziava di aver compiutamente adempiuto all'onere della prova della diverse origine della merce oggetto delle dichiarazioni doganali effettuate dalla ricorrente sulla scorta delle risultanze di una completa attività
d'indagine avviata nel maggio del 2019 dall'OLAF sulla base di informazioni ricevute da autorità doganali spagnole in merito alla potenziale evasione dei dazi antidumping e compensativi relativi alle operazioni di importazione delle biciclette elettriche, dichiarate, al momento dell'importazione come origine della Malesia, ma sospettate di essere originarie della Repubblica Popolare Cinese.
La parte ricorrente depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che non può trovare accoglimento la richiesta di sospensione del giudizio con applicazione dell'art. 234 del Trattato CE, in quanto la Corte ravvisando il collegio incertezze interpretative sull'interpretazione ed applicazione degli dart. 116 CDU e 119 CDU - REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.
Passando all'esame del merito, va rilevato che non ha pregio la doglianza di parte ricorrente attinente all'estinzione dell'obbligazione di pagamento per decorrenza del termine triennale di cui all'art. 11 co. 5 D. lgs. 37471990 e dell'art. 103 co. 1 CDU.
Giova premettere come l'art. 103 cit. fissa il termine di prescrizione dell'accertamento doganale. Se è vero che il comma 1, infatti, stabilisce l'impossibilità per l'autorità doganale di notificare al debitore l'importo dei dazi dovuti quando siano decorsi più di tre anni dalla data in cui il debito è sorto, è parimenti vero che il comma 2 prevede che il termine di comunicazione dell'obbligazione sorta a seguito di un fatto che, quando
è stato commesso, era perseguibile penalmente sia più lungo e sia fissato in un range da 5 a 10 anni da ciascuno Stato membro.
Dunque, l'articolo 103 individua due termini distinti per la prescrizione dell'accertamento doganale: uno di tre anni relativo all'accertamento ordinario connesso alla rettifica di uno degli elementi della dichiarazione doganale ed uno relativo a fatti integrati un illecito penale. In tale secondo caso, l'art. 103 rinvia alle disposizioni interne di ciascuno Stato membro per fissare il termine ultimo per la notifica dell'avviso di accertamento.
In Italia, tale termine, originariamente fissato in 5 anni, con l'art. 12 della legge del 3 maggio 2019, n. 37, che ha modificato l'articolo 84 del D.P.R. n. 43/1973, è stato portato a 7 anni.
Orbene, poiché l'accertamento in esame è evidentemente basato su una fattispecie integrante un fatto penalmente rilevante ex art. 517 c.p. come reso palese del resto dalla comunicazione della notizia di reato e dall'avvio di un procedimento penale presso la Procura Europea, gli atti impugnati sono stati emessi nel rispetto del termine di 7 anni suindicato e non si è verificata alcuna estinzione dell'obbligazione tributaria gravante sulla ricorrente.
Parimenti infondati sono i restanti motivi di ricorso.
La Corte non ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa o difetto di motivazione.
Giova premettere che tanto è reso palese dal contenuto ampio ed articolato del ricorso e delle memorie illustrative di parte ricorrente, che ha dimostrato di aver ben compreso le ragioni giuridiche e di fatto poste a fondamento degli atti impugnati.
Del resto, dall'attenta lettura di tali atti emerge una chiara indicazione dei fatti contestati, delle fonti di prova documentali e dell'esito dell'indagine OLAF, nonché della fonte d'innesco dell'attività d'indagine e del contenuto degli accertamenti compiuti.
Quanto, poi, alla specifica doglianza della mancata consegna, in riscontro all'istanza di accesso agli atti del
7.5.25, della copia integrale della Relazione di Missione report dell'OLAF (INF AM 25/2019), va escluso che la mancata allegazione del suddetto documento comporti violazione del diritto di difesa.
Al riguardo va sottolineato che la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'avviso di accertamento in materia doganale, che si fondi su verbali ispettivi OLAF, i quali, pur riservati, possono essere utilizzati dall'Amministrazione nei procedimenti per inosservanza della regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni dell'art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990, ossia riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati "per relationem", anche se non allegati, non rientrando la produzione del rapporto finale OLAF tra i requisiti di validità della motivazione (cfr. Cass. n. 7849/2020; Cass. n. 10559/2020; Cass. ord. n. 23686 del 28/07/2022).
Poi, va rilevato che, contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, l'Agenzia delle Dogane resistente ha assolto pienamente all'onere di provare l'origine non comunitaria delle e-bike ed, in particolare, la loro origine cinese.
Va premesso, in punto di diritto, che pienamente legittimo è l'utilizzo dell'indagine OLAF. Invero, l'art. 11 dell'allegato 7 (relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative nel settore doganale) della
Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (96/142/CE), consente la piena utilizzabilità come prova delle informazioni ottenute e dei documenti consultati nelle procedure di mutua assistenza tra autorità doganali
(cfr. Cass civile sez. trib., 27/02/2020, n.5330).
Ed ancora, va ricordato che relativamente agli accertamenti attinenti a tributi doganali, le indagini degli organi esecutivi dell'OLAF ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria" (cfr. Cass. n. 10118/2017 e n.
137702016). Tali atti d'indagine hanno piena valenza probatoria nei procedimenti giudiziari e, quindi, possono essere posti a fondamento dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni del regime agevolativo (Cass. n. 4997/2009).
Orbene, l'Ufficio resistente ha validamente argomentato che la reale origine della merce è stata chiaramente e documentalmente appurata sia agli esiti della cooperazione amministrativa ove le Autorità Malesi hanno accertato la falsità del certificato di origine non preferenziale MCCM A 892484 del 28/04/2020 si attraverso l'attività di indagine dell'OLAF. E' emerso che le e-bike dichiarate come di origine malese, in realtà erano originarie della Cina, non avendo subito una lavorazione o trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata ai sensi dell'articolo 60 parag. 2 del reg n. 952 del 2013, con conseguente applicazione degli art. 33 e 34 del Reg. UE del 28 luglio 2015 n. 2446, secondo cui il paese di origine delle biciclette esportate nell'UE è il paese di origine della maggior parte dei materiali, ossia la Repubblica Popolare Cinese.
In particolare, l'OLAF ha raccolto i dati sulle importazioni dagli Stati membri e ha ricevuto dati doganali cinesi sulle biciclette elettriche esportate in Malesia. Sulla base di tali informazioni, ha abbinato le esportazioni cinesi di biciclette elettriche verso la Malesia con le biciclette elettriche importate nell'UE dalla Malaysia
(attraverso Port Klang).
A seguito di tale abbinamento ed di ulteriori elementi di indagine ha concluso che le e-bike importate dalla
Malesia provenivano dalla RPC e in apparenza erano state trasbordate attraverso Port Klang (MY).
A sostegno di tale conclusione militano i seguenti elementi: 1) i dati statistici della banca dati Global Trade
LA (esportazioni/importazioni) mostrano che non v'erano consistenti esportazioni di e-bike prima dell'introduzione delle misure di difesa commerciale dell'Unione Europea sulle e-bike di origine cinese;
2) le stesse statistiche mostrano che le ebike importate nella UE (nomenclatura del S.A. 8711.60) dalla Malesia risultavano simili alle importazioni di e-bike in Malesia dalla Cina;
3) al fine di individuare i possibili casi di errata classificazione dell'origine e/o errata dichiarazione della merce e/o del valore, la Direzione Antifrode ha, sulla base di codici e dati forniti da CN ER (piattaforma di informazione e consulenza doganale cinese di importazione/esportazione approvata dall'Amministrazione generale delle dogane della RPC) all'Associazione europea dei produttori di biciclette (EBMA); -4) con riferimento al certificato in possesso della ricorrente di origine della merce, è stata interpellata l'Autorità estera (The Ministry of ER Trade and Industry of Malaysia), che ha comunicato la non autenticità del certificato di origine emesso dalla Camera di commercio malese della Malesia (n. MCCM A 892484 del 28/04/2020), affermando che sulla base di un controllo retroattivo tale documento non era autentico e che la MCCM aveva depositato denuncia ai carabinieri datata 22 febbraio 2021 nei confronti di Società_1, che non è risultata iscritta alla Malay Chamber of Commerce Malaysia.
Ebbene, rispetto alla specificità e completezza delle prove fornite dall'Ufficio resistente, le eccezioni e prove offerte dalla ricorrente non appaiono idonee a sostenere l'invocato regime agevolativo dei dazi.
La ricorrente ha sostenuto di aver riposto fiducia nella veridicità della documentazione fornita circa l'origine della merce dalla società cedente e dalla Camera di Commercio malese.
Ad avviso della Corte, non è possibile riconoscere alla ricorrente un legittimo affidamento nelle risultanze del falso certificato di origine della merce.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito (cfr. Cass. ord. n. 14467 del 24/05/2023) che la prova dell'ordinaria diligenza da parte dell'importatore unionale può essere limitata alla mera accettazione di documentazione proveniente da soggetti terzi, atteso che il contribuente dovrebbe verificare con un impegno superiore alla media diligenza quanto certificato dalle società cedenti estere e dalla Camera di commercio estera, proprio tenendo conto della peculiare legislazione relativa ai dazi antidumping e della grande importanza di tutela dell'equilibrio del mercato interno rispetto all'importazione di beni da paesi extra UE ha per la Comunità europea.
Per cui, grava sull' importatore l'obbligo di vigilare "sull'esattezza dell'informazione fornita alle autorità dello
Stato di esportazione dall'esportatore, al fine di evitare abusi" (Cass. n. 24675 del 23/11/2011).
Alla luce di quanto fin qui argomentato, va escluso che sussista la buona fede del ricorrente, idonea a consentire l'esclusione della sanzione. Manca, infatti, la dimostrazione del comportamento diligente, in ordine all'elemento della colpevolezza di cui all'art. 5 del D.lgs. 472/1997.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE