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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8068/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Daniela Galazzi Presidente rel. dott.ssa Emanuela Piazza Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8068/2023 R.G. vertente
TRA
AN AR, elettivamente domiciliato in Palermo via Enzo ed Elvira
Sellerio n.27presso e nello studio dell'avv. Roberta Reina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
e
CURATELA DEL FALLIMENTO “IMMOBIL RESIDENCE S.R.L CO SOCIO UNICO”, in persona del curatore fallimentare rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Cinzia
Marchese Ragona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via
Agrigento n.67, giusta procura in atti
Opposta
Conclusioni parte opponente: Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte, le eccezioni e le domande
pagina 1 di 6 attoree e per l'effetto rigettarle. Rigettare conseguentemente l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n.1815/2023 R.G.N. 16361/2022 del 14 Aprile 2023 provvisoriamente esecutivo, notificato in data 02.05.2023, in quanto sfornita di prova, inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Conclusioni parte opposta: Ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Curatela del Fallimento Immobil Residence S.r.l., in persona del suo Curatore Avv. Vera Sciarrino nei confronti di TA MA, con atto del 9.12.2022, per assenza e/o idoneità della prova scritta allegata al ricorso, per totale carenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.633 segg. cpc e per l'effetto,
Revocare o comunque con qualsiasi altra statuizione dichiarare nullo e/ annullabile il decreto ingiuntivo emesso in data 14.04.2023 dal Tribunale di Palermo nei confronti di
TA MA, recante il n. 1815/2023, decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, a seguito di ricorso proposto dalla Curatela del Fallimento dell'Immobil
Residence S.r.l. , in persona del suo curatore Avv. Vera Sciarrino, con procedimento monitorio R.G. n. 16361/2022 , decreto con il quale il Tribunale di Palermo ha ingiunto a
TA MA di pagare alla Curatela Fallimentare la somma di euro 671.970,00 , oltre interessi legali e spese legali, e ciò per totale assenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt.633 e 634 cpc;
Revocare o comunque con qualsiasi altra statuizione dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo emesso in data 14.04.2023 dal Tribunale di Palermo nei confronti di TA MA, recante il n. 1815/2023, decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, a seguito di ricorso proposto dalla
Curatela del Fallimento dell'Immobil Residence S.r.l. , in persona del suo curatore Avv.
Vera Sciarrino, con procedimento monitorio R.G. n.16361/2022 , decreto con il quale il
Tribunale di Palermo ha ingiunto a TA MA di pagare alla Curatela
Fallimentare la somma di euro 671.970,00 , oltre interessi legali e spese legali, per incertezza, illiquidità ed inesigibilità della somma ingiunta e quindi per inesistenza del credito azionato dalla Curatela Fallimentare Immobili Residence srl, con il ricorso per decreto ingiuntivo di cui al decreto qui opposto.
Motivi della decisione pagina 2 di 6 La Curatela del fallimento “IMMOBIL RESIDENCE S.R.L CO SOCIO UNICO” ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1815/2023 con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 651.970,00, oltre interessi e spese legali, a MA
TA, ex Amministratore Unico e legale rappresentante della società fallita
(fallimento nr. 113/2019 dichiarato dal Tribunale di Palermo n data 18.11.2019).
A fondamento di detta domanda la società ingiungente ha allegato che l'amministratore, in sede di audizione avanti il Curatore, dichiarò di avere effettuato prelevamenti dalla cassa della società per l'importo di euro 651.970,00 al fine di corrispondere pagamenti irregolari con somme in nero agli impiegati della ditta (cfr. verbale del 27 novembre 2019), riservandosi di fornire la prova di questi pagamenti (asseritamente effettuati nell'interesse sociale), prova in effetti mai fornita.
Lo TA ha eccepito la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e l'insussistenza del debito.
La Curatela si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa a decidere la presente controversia. Il giudizio ha infatti ad oggetto il credito vantato dalla Curatela nei confronti dell'ex amministratore della fallita e la domanda di pagamento si fonda sul rapporto tra l'amministratore e società ed in particolare sul rendiconto della gestione da questi svolta, e quindi rientrante nel novero delle controversie societarie.
Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. ex multis Cass. nr. 5186/2003). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento pagina 3 di 6 monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. ex multis Cass. N. 7188/2003).
Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione, non essendo mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituendo un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
6421/2003) deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria, ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria (Cass. N.
6663/2002).
Nel merito deve rilevarsi che il coadiutore del giudice delegato ha verificato le scritture contabili e la documentazione contabile della società accertando che, in data 31/03/2018, nel conto “11/65/5001 “FINANZIAMENTO C/ANTICIPAZIONI AN”, in attivo per € 651.970,00, sono state effettuate le seguenti annotazioni contabili: - incremento di euro 67.590,00 a seguito di uno “spostamento” dal conto 15/15/1 “CASSA EURO E
ASSEGNI” (saldo residuo euro 719.560,00= 651.970,00+67.590,00), causale riportata nel libro giornale “per giusta imputazione conto”; decremento di euro 420.310,00 (saldo residuo 299.250,00=719.560,00 - 420.310,00), causali riportate nel libro giornale “per pagamento retribuzioni dipendenti irregolari da gennaio a dicembre 2023”; ulteriore decremento di euro 299.250,00 (saldo residuo ZERO= 299.250,00 - 299.250,00) fino al completo azzeramento del conto, causali riportate nel libro giornale “per pagamento retribuzioni dipendenti irregolari da gennaio a novembre 2024”.
L'opponente ha ammesso di avere prelevato le somme in oggetto sostenendo di averle utilizzate per pagare dipendenti in nero: a riprova di questa affermazione nulla ha depositato se non dei fogli senza firma e senza indicazioni precise, vergati a mano.
pagina 4 di 6 Ora, dette dichiarazioni effettuate in sede di audizione al Curatore sono pienamente utilizzabili (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. V, sent. Nr. 35228/2024 che, nel ribadire un precedente orientamento, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza) e, data la loro natura confessoria, forniscono piena prova che lo TA ha prelevato la somma portata dal decreto ingiuntivo: l'onere di provare la loro destinazione a fini sociali, che non si evince dalle scritture contabili, spettava all'opponente, che, però, non l'ha soddisfatto.
L'opposizione va quindi rigettata.
Lo TA va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Curatela, che vanno liquidate in € 11.653,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva, i minimi per quella decisoria ed esclusa la fase istruttoria), oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Stante la astratta qualificazione delle condotte accertate a carico dell'opponente in termini di reato, ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1815/2023 decr. ing., di cui dichiara la definitiva esecutorietà;
Condanna TA MA al pagamento in favore della Curatela opposta delle spese di lite liquidate in € 11.653,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva, i minimi per quella decisoria ed esclusa la fase istruttoria), oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Indica in TA MA la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di
Palermo in data 7.2.2025
La Presidente rel. est.
Daniela Galazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Daniela Galazzi Presidente rel. dott.ssa Emanuela Piazza Giudice dott.ssa Claudia Spiga Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8068/2023 R.G. vertente
TRA
AN AR, elettivamente domiciliato in Palermo via Enzo ed Elvira
Sellerio n.27presso e nello studio dell'avv. Roberta Reina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
e
CURATELA DEL FALLIMENTO “IMMOBIL RESIDENCE S.R.L CO SOCIO UNICO”, in persona del curatore fallimentare rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Cinzia
Marchese Ragona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, via
Agrigento n.67, giusta procura in atti
Opposta
Conclusioni parte opponente: Ritenere e dichiarare inammissibili, improponibili ed infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte, le eccezioni e le domande
pagina 1 di 6 attoree e per l'effetto rigettarle. Rigettare conseguentemente l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n.1815/2023 R.G.N. 16361/2022 del 14 Aprile 2023 provvisoriamente esecutivo, notificato in data 02.05.2023, in quanto sfornita di prova, inammissibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Conclusioni parte opposta: Ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Curatela del Fallimento Immobil Residence S.r.l., in persona del suo Curatore Avv. Vera Sciarrino nei confronti di TA MA, con atto del 9.12.2022, per assenza e/o idoneità della prova scritta allegata al ricorso, per totale carenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.633 segg. cpc e per l'effetto,
Revocare o comunque con qualsiasi altra statuizione dichiarare nullo e/ annullabile il decreto ingiuntivo emesso in data 14.04.2023 dal Tribunale di Palermo nei confronti di
TA MA, recante il n. 1815/2023, decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, a seguito di ricorso proposto dalla Curatela del Fallimento dell'Immobil
Residence S.r.l. , in persona del suo curatore Avv. Vera Sciarrino, con procedimento monitorio R.G. n. 16361/2022 , decreto con il quale il Tribunale di Palermo ha ingiunto a
TA MA di pagare alla Curatela Fallimentare la somma di euro 671.970,00 , oltre interessi legali e spese legali, e ciò per totale assenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt.633 e 634 cpc;
Revocare o comunque con qualsiasi altra statuizione dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo emesso in data 14.04.2023 dal Tribunale di Palermo nei confronti di TA MA, recante il n. 1815/2023, decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo, a seguito di ricorso proposto dalla
Curatela del Fallimento dell'Immobil Residence S.r.l. , in persona del suo curatore Avv.
Vera Sciarrino, con procedimento monitorio R.G. n.16361/2022 , decreto con il quale il
Tribunale di Palermo ha ingiunto a TA MA di pagare alla Curatela
Fallimentare la somma di euro 671.970,00 , oltre interessi legali e spese legali, per incertezza, illiquidità ed inesigibilità della somma ingiunta e quindi per inesistenza del credito azionato dalla Curatela Fallimentare Immobili Residence srl, con il ricorso per decreto ingiuntivo di cui al decreto qui opposto.
Motivi della decisione pagina 2 di 6 La Curatela del fallimento “IMMOBIL RESIDENCE S.R.L CO SOCIO UNICO” ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1815/2023 con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 651.970,00, oltre interessi e spese legali, a MA
TA, ex Amministratore Unico e legale rappresentante della società fallita
(fallimento nr. 113/2019 dichiarato dal Tribunale di Palermo n data 18.11.2019).
A fondamento di detta domanda la società ingiungente ha allegato che l'amministratore, in sede di audizione avanti il Curatore, dichiarò di avere effettuato prelevamenti dalla cassa della società per l'importo di euro 651.970,00 al fine di corrispondere pagamenti irregolari con somme in nero agli impiegati della ditta (cfr. verbale del 27 novembre 2019), riservandosi di fornire la prova di questi pagamenti (asseritamente effettuati nell'interesse sociale), prova in effetti mai fornita.
Lo TA ha eccepito la carenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e l'insussistenza del debito.
La Curatela si è costituita in giudizio, contestando l'opposizione.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa a decidere la presente controversia. Il giudizio ha infatti ad oggetto il credito vantato dalla Curatela nei confronti dell'ex amministratore della fallita e la domanda di pagamento si fonda sul rapporto tra l'amministratore e società ed in particolare sul rendiconto della gestione da questi svolta, e quindi rientrante nel novero delle controversie societarie.
Sempre preliminarmente, deve rilevarsi che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. ex multis Cass. nr. 5186/2003). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento pagina 3 di 6 monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. ex multis Cass. N. 7188/2003).
Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione, non essendo mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituendo un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
6421/2003) deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria, ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria (Cass. N.
6663/2002).
Nel merito deve rilevarsi che il coadiutore del giudice delegato ha verificato le scritture contabili e la documentazione contabile della società accertando che, in data 31/03/2018, nel conto “11/65/5001 “FINANZIAMENTO C/ANTICIPAZIONI AN”, in attivo per € 651.970,00, sono state effettuate le seguenti annotazioni contabili: - incremento di euro 67.590,00 a seguito di uno “spostamento” dal conto 15/15/1 “CASSA EURO E
ASSEGNI” (saldo residuo euro 719.560,00= 651.970,00+67.590,00), causale riportata nel libro giornale “per giusta imputazione conto”; decremento di euro 420.310,00 (saldo residuo 299.250,00=719.560,00 - 420.310,00), causali riportate nel libro giornale “per pagamento retribuzioni dipendenti irregolari da gennaio a dicembre 2023”; ulteriore decremento di euro 299.250,00 (saldo residuo ZERO= 299.250,00 - 299.250,00) fino al completo azzeramento del conto, causali riportate nel libro giornale “per pagamento retribuzioni dipendenti irregolari da gennaio a novembre 2024”.
L'opponente ha ammesso di avere prelevato le somme in oggetto sostenendo di averle utilizzate per pagare dipendenti in nero: a riprova di questa affermazione nulla ha depositato se non dei fogli senza firma e senza indicazioni precise, vergati a mano.
pagina 4 di 6 Ora, dette dichiarazioni effettuate in sede di audizione al Curatore sono pienamente utilizzabili (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. V, sent. Nr. 35228/2024 che, nel ribadire un precedente orientamento, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, in quanto il curatore non rientra tra dette categorie di soggetti e la sua attività non è riconducibile alla previsione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. che concerne le attività ispettive e di vigilanza) e, data la loro natura confessoria, forniscono piena prova che lo TA ha prelevato la somma portata dal decreto ingiuntivo: l'onere di provare la loro destinazione a fini sociali, che non si evince dalle scritture contabili, spettava all'opponente, che, però, non l'ha soddisfatto.
L'opposizione va quindi rigettata.
Lo TA va condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore della
Curatela, che vanno liquidate in € 11.653,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva, i minimi per quella decisoria ed esclusa la fase istruttoria), oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Stante la astratta qualificazione delle condotte accertate a carico dell'opponente in termini di reato, ai sensi dell'art. 59 lett. d) del DPR 131/1986 l'imposta di registro, annotata a debito, dovrà essere recuperata esclusivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1815/2023 decr. ing., di cui dichiara la definitiva esecutorietà;
Condanna TA MA al pagamento in favore della Curatela opposta delle spese di lite liquidate in € 11.653,00 (applicati i medi per la fase di studio ed introduttiva, i minimi per quella decisoria ed esclusa la fase istruttoria), oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Indica in TA MA la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito pagina 5 di 6 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di
Palermo in data 7.2.2025
La Presidente rel. est.
Daniela Galazzi
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