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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2556/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GIUBILEO FRANCESCO (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ALLOCCA PASQUALE (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
28.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1080/2021 Parte_1 del Giudice di Pace di Marigliano, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata in prime cure dalla stessa ritenendo non assolto l'onus probandi, ritenendo che il Giudicante di primo grado avesse errato nella valutazione ex art. 116 c.p.c. degli elementi probatori acquisiti nonché sull'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio, avendo addebitato il mancato svolgimento della CTU all'attrice. Chiedeva, dunque, in accoglimento dell'appello proposto, di riformare la sentenza impugnata accogliendo la domanda proposta in prime cure con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Ritualmente citata in giudizio, si è costituita il giudizio la Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'appello nella parte in cui il Giudicante di prime cure aveva ritenuto non provato il fatto per cui è causa alla luce delle risultanze istruttorie del primo giudizio e posto il mancato espletamento della CTU in capo all'odierna appellante per non essersi questa attivata nei termini di legge. Chiedeva, quindi, di rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato con conferma della sentenza del Giudice di Pace di Marigliano.
4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 06.04.2022, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, depositata in Cancelleria in data 08.10.2021 e non notificata, ed
è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. in data 09.04.2022.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso in esame risultano chiaramente individuate le censure mosse alla sentenza oggetto di impugnazione e le modifiche richieste alla stessa.
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato per quanto di seguito in motivazione, con le seguenti integrazioni motivazionali.
In proposito risulta opportuno ricordare che la Suprema Corte ha affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta,
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del
"devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
696/2002).
In punto di diritto, il rapporto dedotto in giudizio dev'essere inquadrato nell'ambito del contratto d'opera disciplinato dagli artt. 2222 e ss cod. civ., che impone obblighi ad entrambe le parti. Da un lato, il parrucchiere è tenuto a realizzare la prestazione in modo conforme alle richieste del cliente, secondo gli standard di diligenza professionale in aderenza a quanto previsto dall'art. 1176 c.c., per cui “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Il cliente, viceversa, è tenuto al pagamento del compenso per l'attività svolta.
Tanto premesso in ordine al rapporto processuale in essere, ne consegue l'onere per il danneggiato di provare la fonte del proprio diritto e le conseguenze dannose della lesione, ivi compreso il rapporto causale tra inadempimento e danno, restando a carico dell'altra parte l'onere di provare la fonte del proprio diritto e le conseguenze dannose della lesione, compreso il rapporto causale tra inadempimento e danno, restando a carico dell'altra parte l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è stato dovuto a causa a sé non imputabile ma determinato da un impedimento non prevedibile o prevenibile con la diligenza dovuta.
Ora, la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione ex art. 1218 c.c. non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, in quanto è fatta salva la possibilità per il debitore di provare “che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Pur dovendo, quindi, il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento, colui che si assume danneggiato ha sempre l'onere di dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del soggetto ritenuto inadempiente ed il danno di cui chiede il risarcimento, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire (ex plurimis, Cass. civ., Sez.
III, 09.05.2024, n. 12760, per cui “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova “evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”; nello stesso senso anche Cass. civ. n. 2114/2024; Cass. civ., n. 20904/2013).
Ne consegue che è onere del creditore individuare la condotta assunta foriera del pregiudizio subito, mentre spetta al debitore dimostrare l'inesistenza di tale inadempimento o l'inidoneità dello stesso ad assurgere a causa del danno lamentato, secondo il principio della maggiore vicinanza della prova.
Nel caso in esame è pacifico ed incontestato il rapporto tra le parti, ossia che la si Parte_1 sia recata presso il salone in data 01.12.2010 per sottoporsi Controparte_1 ad una messa in piega con colore.
Del tutto divergenti risultano, tuttavia, le dichiarazioni rese dai testimoni, dal momento che il teste
, marito dell'attrice, odierna appellante, ha dichiarato a verbale di udienza del Testimone_1
19/10/2016 che “ho trovato mia moglie con i capelli biondi, pallida e con le lacrime in viso, quindi ho chiesto spiegazioni e mi ha riferito di avere avuto problemi in poltrona durante la tintura che lamentava dolori dietro il capo.
ADR: ho chiesto spiegazioni al titolare, il quale si è giustificato dicendo che mia moglie avrebbe avuto una reazione allergica. Meravigliato della cosa, gli ho riferito che da circa 40 anni mia moglie non ha mai avuto problemi del genere, in ogni caso mi ha invitato a ritornare perché non avevano ancora finito. ADR: sono ritornato verso le 20.30 circa ed ho visto che mia moglie era seduta e vi era solo il titolare, una ragazza robusta ed io. Sia il titolare che l'altra ragazza stavano ai due lati di mia moglie asciugando i capelli solo lateralmente. Preciso che il colore dei capelli non era biondo come richiesto ma rossi/scuro. ADR: mi sono avvicinato e ho visto che i capelli di mia moglie all'altezza della nuca era(no) bruciati e sulla cute vi era del liquido che fuoriusciva. ADR: Preciso che i capelli di mia moglie erano lunghi circa un metro ed il titolare dell'esercizio tentava di colpire la parte bruciata con una sorta di riporto. Ho chiesto spiegazioni, vi è stato un po' di discussione ed il titolare mi ha riferito che probabilmente era stata colpa del casco dove la temperatura era alta”.
Viceversa, la teste di parte convenuta, dipendente della convenuta, ha negato del Testimone_2 tutto che vi siano state lamentele e che non c'è stata alcuna discussione, dichiarando quanto segue:
“(...) preciso di aver trattato io personalmente, unitamente al titolare, e per la durata in cui è rimasta al negozio posso escludere che non vi sono state lamentele. ADR: non ho notato irritazioni o fuoriuscite di liquido nei capelli della
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . signora. Preciso che la signora si è trattenuta due ore circa nel negozio. ADR: Preciso che non vi è stata alcuna Pt_1 discussione prima che la signora andasse via”.
In primo luogo, è principio consolidato e pacifico in giurisprudenza che “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti;
né il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto di documenti o di altre deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04 marzo 1981, n. 1272; Cassazione civile, sez. lav., 04 maggio 1979, n. 2565).
Ora, la giurisprudenza di merito ha più volte evidenziato che, in caso di dichiarazioni testimoniali opposte e contrastanti, il Giudice deve confrontare le deposizioni rese analizzandone la credibilità e valutandole liberamente secondo il proprio prudente apprezzamento e deve verificare l'attendibilità dei testi alla luce di una serie di circostanze quali la vicinanza alla parte, la conoscenza dei fatti, la specificità delle informazioni fornite, l'età e il grado culturale, oltre che tenendo conto dell'intrinseca congruenza di ciascuna e la loro coerenza con altri elementi di prova presentati nel corso del processo (cfr. ex multis, Tribunale di Torino, Sez. III, 13.06.2024, n. 3476; Corte d'Appello di Napoli,
Sez. VIII, 14/04/2023, n. 1699; Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., 25/01/2019, n. 207).
Ad ogni modo, in presenza di dichiarazioni tra loro incompatibili dei testimoni ed in assenza di elementi che facciano propendere per la versione dell'uno o dell'altro, è possibile che il valore probatorio delle dichiarazioni si elida vicendevolmente. Invero, in ipotesi di testimonianze contrastanti e/o discordanti, il Giudice ben può ritenere inattendibili entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, rigettare la domanda dell'attore in quanto priva di adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7065 del
29.11.1986).
Tanto premesso, dalla lettura delle testimonianze in questa sede emerge che è incontestato che l'attrice, odierna appellante, si sia recata presso il salone per Controparte_1 effettuare sottoporsi ad un trattamento tricologico ma risultano del tutto discordanti sono le dichiarazioni circa gli avvenimenti del 01.12.2010 dal momento che, secondo il teste di parte attrice, la avrebbe nell'immediatezza lamentato dolore e lesioni;
viceversa, secondo la teste Parte_1 di parte convenuta, non vi sarebbe stata alcuna doglianza da parte della in merito al Parte_1 trattamento effettuato.
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Ora, da un lato, la teste di parte convenuta in qualità di dipendente del salone che ha effettuato il trattamento va ritenuta inattendibile dal momento che, essendo colei che ha provveduto ad effettuare materialmente il trattamento, nutre un concreto ed apprezzabile interesse nell'esito del presente giudizio, dovendosi ad ogni modo evidenziare la laconicità e genericità delle dichiarazioni rese.
Né risulta attendibile la testimonianza resa dal marito dell'appellante tenuto conto sia del rapporto di coniugio, il quale non determina ex se l'inattendibilità del teste ma che costituisce un elemento di valutazione da parte del Giudice, e che questi non è stato presente nel corso dell'intero trattamento, rappresentando, invece, di essersi presentato più volte al salone. In particolare, il teste ha riferito di essere arrivato al salone intorno alle 18.00 in quanto la moglie non rincasava e di averla trovata in lacrime in considerazione di un forte bruciore avvertito alla nuca ma con i capelli bianchi, salvo successivamente precisare che, invece, il colore era rosso scuro. Inoltre, ha dichiarato di essere tornato per la seconda volta presso il salone, di aver trovato il titolare ed una dipendente che tentavano di coprire la parte di cute bruciata “con una sorta di riporto” ed aver verificato immediatamente che vi era del liquido che fuoriuscita dalla cute della e che i capelli Parte_1 all'altezza della nuca erano bruciati, pur provvedendo al pagamento della prestazione, a seguito di una discussione intercorsa con il parrucchiere. Soltanto in un momento successivo, a distanza di giorni, dopo aver verificato un peggioramento, si sarebbero recati in Ospedale, riferendo di essere tornati a più riprese dal parrucchiere onde notiziarlo dell'evoluzione della presunta infiammazione.
Le contraddizioni in cui lo stesso è incorso, sia circa il colore di capelli dell'attrice, prima bianchi poi divenuti scuri, sia in merito al tipo di intervento concretamente effettuato, oltre che l'inverosimiglianza di quanto rappresentato, non comprendendosi per quale ragione la
[...]
sia rimasta pur in presenza dell'immediato bruciore avvertito, sottoponendosi in ipotesi Parte_1 ad un nuovo trattamento tricologico, e, tenuto conto del dolore e delle conseguenze che sarebbero state immediatamente verificate anche alla presenza del marito, la stessa non si sia recata immediatamente al Pronto Soccorso, non consentono di ritenere assolto l'onere della prova gravante sulla stessa.
Non essendo stata raggiunta la prova in merito al nesso di causalità, nulla può inferirsi circa le doglianze avanzate in merito alla CTU, dovendosi evidenziare, emendando in tal senso la motivazione del Giudice di prime cure, che il mancato espletamento della consulenza tecnica non può essere un argomento che incide sul mancato assolvimento dell'onere della prova di parte attrice, trattandosi di uno strumento che “non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3717 del 08.02.2019).
Ogni ulteriore questione, pur proposta, deve ritenersi assorbita nella presente motivazione.
Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e va confermata con emendata motivazione la sentenza del giudicante di prime cure che ha respinto la domanda proposta dall'attrice in prime cure.
6. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, in base ai parametri minimi vigenti introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
7. Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Marigliano n. 1081/2021, depositata in Cancelleria in data 08.10.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1081/2021, depositata in data
08.10.2021, con emendata motivazione;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore della Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 851,00, per compensi
[...] professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Nola, il 13 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .
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I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2556/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GIUBILEO FRANCESCO (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ALLOCCA PASQUALE (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al
28.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . 1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1080/2021 Parte_1 del Giudice di Pace di Marigliano, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno avanzata in prime cure dalla stessa ritenendo non assolto l'onus probandi, ritenendo che il Giudicante di primo grado avesse errato nella valutazione ex art. 116 c.p.c. degli elementi probatori acquisiti nonché sull'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio, avendo addebitato il mancato svolgimento della CTU all'attrice. Chiedeva, dunque, in accoglimento dell'appello proposto, di riformare la sentenza impugnata accogliendo la domanda proposta in prime cure con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. Ritualmente citata in giudizio, si è costituita il giudizio la Controparte_1 eccependo l'infondatezza dell'appello nella parte in cui il Giudicante di prime cure aveva ritenuto non provato il fatto per cui è causa alla luce delle risultanze istruttorie del primo giudizio e posto il mancato espletamento della CTU in capo all'odierna appellante per non essersi questa attivata nei termini di legge. Chiedeva, quindi, di rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato con conferma della sentenza del Giudice di Pace di Marigliano.
4. In via preliminare, va evidenziato che l'appello è ammissibile in quanto tempestivamente proposto nei termini di cui all'art. 327 c.p.c., essendo stato notificato in data 06.04.2022, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza, depositata in Cancelleria in data 08.10.2021 e non notificata, ed
è altresì procedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c., essendo stato iscritto a ruolo nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. in data 09.04.2022.
In relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla compagnia appellata, il Tribunale osserva che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso in esame risultano chiaramente individuate le censure mosse alla sentenza oggetto di impugnazione e le modifiche richieste alla stessa.
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato per quanto di seguito in motivazione, con le seguenti integrazioni motivazionali.
In proposito risulta opportuno ricordare che la Suprema Corte ha affermato che “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), nonché: “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta,
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del
"devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.
696/2002).
In punto di diritto, il rapporto dedotto in giudizio dev'essere inquadrato nell'ambito del contratto d'opera disciplinato dagli artt. 2222 e ss cod. civ., che impone obblighi ad entrambe le parti. Da un lato, il parrucchiere è tenuto a realizzare la prestazione in modo conforme alle richieste del cliente, secondo gli standard di diligenza professionale in aderenza a quanto previsto dall'art. 1176 c.c., per cui “nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Il cliente, viceversa, è tenuto al pagamento del compenso per l'attività svolta.
Tanto premesso in ordine al rapporto processuale in essere, ne consegue l'onere per il danneggiato di provare la fonte del proprio diritto e le conseguenze dannose della lesione, ivi compreso il rapporto causale tra inadempimento e danno, restando a carico dell'altra parte l'onere di provare la fonte del proprio diritto e le conseguenze dannose della lesione, compreso il rapporto causale tra inadempimento e danno, restando a carico dell'altra parte l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato o inesatto adempimento è stato dovuto a causa a sé non imputabile ma determinato da un impedimento non prevedibile o prevenibile con la diligenza dovuta.
Ora, la responsabilità da inadempimento dell'obbligazione ex art. 1218 c.c. non costituisce una forma di responsabilità oggettiva, in quanto è fatta salva la possibilità per il debitore di provare “che
l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Pur dovendo, quindi, il creditore limitarsi ad allegare l'inadempimento, colui che si assume danneggiato ha sempre l'onere di dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del soggetto ritenuto inadempiente ed il danno di cui chiede il risarcimento, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c. che onera l'attore della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire (ex plurimis, Cass. civ., Sez.
III, 09.05.2024, n. 12760, per cui “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto “assorbimento” del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova “evidenziale” della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno”; nello stesso senso anche Cass. civ. n. 2114/2024; Cass. civ., n. 20904/2013).
Ne consegue che è onere del creditore individuare la condotta assunta foriera del pregiudizio subito, mentre spetta al debitore dimostrare l'inesistenza di tale inadempimento o l'inidoneità dello stesso ad assurgere a causa del danno lamentato, secondo il principio della maggiore vicinanza della prova.
Nel caso in esame è pacifico ed incontestato il rapporto tra le parti, ossia che la si Parte_1 sia recata presso il salone in data 01.12.2010 per sottoporsi Controparte_1 ad una messa in piega con colore.
Del tutto divergenti risultano, tuttavia, le dichiarazioni rese dai testimoni, dal momento che il teste
, marito dell'attrice, odierna appellante, ha dichiarato a verbale di udienza del Testimone_1
19/10/2016 che “ho trovato mia moglie con i capelli biondi, pallida e con le lacrime in viso, quindi ho chiesto spiegazioni e mi ha riferito di avere avuto problemi in poltrona durante la tintura che lamentava dolori dietro il capo.
ADR: ho chiesto spiegazioni al titolare, il quale si è giustificato dicendo che mia moglie avrebbe avuto una reazione allergica. Meravigliato della cosa, gli ho riferito che da circa 40 anni mia moglie non ha mai avuto problemi del genere, in ogni caso mi ha invitato a ritornare perché non avevano ancora finito. ADR: sono ritornato verso le 20.30 circa ed ho visto che mia moglie era seduta e vi era solo il titolare, una ragazza robusta ed io. Sia il titolare che l'altra ragazza stavano ai due lati di mia moglie asciugando i capelli solo lateralmente. Preciso che il colore dei capelli non era biondo come richiesto ma rossi/scuro. ADR: mi sono avvicinato e ho visto che i capelli di mia moglie all'altezza della nuca era(no) bruciati e sulla cute vi era del liquido che fuoriusciva. ADR: Preciso che i capelli di mia moglie erano lunghi circa un metro ed il titolare dell'esercizio tentava di colpire la parte bruciata con una sorta di riporto. Ho chiesto spiegazioni, vi è stato un po' di discussione ed il titolare mi ha riferito che probabilmente era stata colpa del casco dove la temperatura era alta”.
Viceversa, la teste di parte convenuta, dipendente della convenuta, ha negato del Testimone_2 tutto che vi siano state lamentele e che non c'è stata alcuna discussione, dichiarando quanto segue:
“(...) preciso di aver trattato io personalmente, unitamente al titolare, e per la durata in cui è rimasta al negozio posso escludere che non vi sono state lamentele. ADR: non ho notato irritazioni o fuoriuscite di liquido nei capelli della
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . signora. Preciso che la signora si è trattenuta due ore circa nel negozio. ADR: Preciso che non vi è stata alcuna Pt_1 discussione prima che la signora andasse via”.
In primo luogo, è principio consolidato e pacifico in giurisprudenza che “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti;
né il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto di documenti o di altre deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume per implicito dagli argomenti addotti a sostegno della decisione” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 04 marzo 1981, n. 1272; Cassazione civile, sez. lav., 04 maggio 1979, n. 2565).
Ora, la giurisprudenza di merito ha più volte evidenziato che, in caso di dichiarazioni testimoniali opposte e contrastanti, il Giudice deve confrontare le deposizioni rese analizzandone la credibilità e valutandole liberamente secondo il proprio prudente apprezzamento e deve verificare l'attendibilità dei testi alla luce di una serie di circostanze quali la vicinanza alla parte, la conoscenza dei fatti, la specificità delle informazioni fornite, l'età e il grado culturale, oltre che tenendo conto dell'intrinseca congruenza di ciascuna e la loro coerenza con altri elementi di prova presentati nel corso del processo (cfr. ex multis, Tribunale di Torino, Sez. III, 13.06.2024, n. 3476; Corte d'Appello di Napoli,
Sez. VIII, 14/04/2023, n. 1699; Corte d'Appello di Bari, Sez. Lav., 25/01/2019, n. 207).
Ad ogni modo, in presenza di dichiarazioni tra loro incompatibili dei testimoni ed in assenza di elementi che facciano propendere per la versione dell'uno o dell'altro, è possibile che il valore probatorio delle dichiarazioni si elida vicendevolmente. Invero, in ipotesi di testimonianze contrastanti e/o discordanti, il Giudice ben può ritenere inattendibili entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, rigettare la domanda dell'attore in quanto priva di adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7065 del
29.11.1986).
Tanto premesso, dalla lettura delle testimonianze in questa sede emerge che è incontestato che l'attrice, odierna appellante, si sia recata presso il salone per Controparte_1 effettuare sottoporsi ad un trattamento tricologico ma risultano del tutto discordanti sono le dichiarazioni circa gli avvenimenti del 01.12.2010 dal momento che, secondo il teste di parte attrice, la avrebbe nell'immediatezza lamentato dolore e lesioni;
viceversa, secondo la teste Parte_1 di parte convenuta, non vi sarebbe stata alcuna doglianza da parte della in merito al Parte_1 trattamento effettuato.
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Ora, da un lato, la teste di parte convenuta in qualità di dipendente del salone che ha effettuato il trattamento va ritenuta inattendibile dal momento che, essendo colei che ha provveduto ad effettuare materialmente il trattamento, nutre un concreto ed apprezzabile interesse nell'esito del presente giudizio, dovendosi ad ogni modo evidenziare la laconicità e genericità delle dichiarazioni rese.
Né risulta attendibile la testimonianza resa dal marito dell'appellante tenuto conto sia del rapporto di coniugio, il quale non determina ex se l'inattendibilità del teste ma che costituisce un elemento di valutazione da parte del Giudice, e che questi non è stato presente nel corso dell'intero trattamento, rappresentando, invece, di essersi presentato più volte al salone. In particolare, il teste ha riferito di essere arrivato al salone intorno alle 18.00 in quanto la moglie non rincasava e di averla trovata in lacrime in considerazione di un forte bruciore avvertito alla nuca ma con i capelli bianchi, salvo successivamente precisare che, invece, il colore era rosso scuro. Inoltre, ha dichiarato di essere tornato per la seconda volta presso il salone, di aver trovato il titolare ed una dipendente che tentavano di coprire la parte di cute bruciata “con una sorta di riporto” ed aver verificato immediatamente che vi era del liquido che fuoriuscita dalla cute della e che i capelli Parte_1 all'altezza della nuca erano bruciati, pur provvedendo al pagamento della prestazione, a seguito di una discussione intercorsa con il parrucchiere. Soltanto in un momento successivo, a distanza di giorni, dopo aver verificato un peggioramento, si sarebbero recati in Ospedale, riferendo di essere tornati a più riprese dal parrucchiere onde notiziarlo dell'evoluzione della presunta infiammazione.
Le contraddizioni in cui lo stesso è incorso, sia circa il colore di capelli dell'attrice, prima bianchi poi divenuti scuri, sia in merito al tipo di intervento concretamente effettuato, oltre che l'inverosimiglianza di quanto rappresentato, non comprendendosi per quale ragione la
[...]
sia rimasta pur in presenza dell'immediato bruciore avvertito, sottoponendosi in ipotesi Parte_1 ad un nuovo trattamento tricologico, e, tenuto conto del dolore e delle conseguenze che sarebbero state immediatamente verificate anche alla presenza del marito, la stessa non si sia recata immediatamente al Pronto Soccorso, non consentono di ritenere assolto l'onere della prova gravante sulla stessa.
Non essendo stata raggiunta la prova in merito al nesso di causalità, nulla può inferirsi circa le doglianze avanzate in merito alla CTU, dovendosi evidenziare, emendando in tal senso la motivazione del Giudice di prime cure, che il mancato espletamento della consulenza tecnica non può essere un argomento che incide sul mancato assolvimento dell'onere della prova di parte attrice, trattandosi di uno strumento che “non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 3717 del 08.02.2019).
Ogni ulteriore questione, pur proposta, deve ritenersi assorbita nella presente motivazione.
Tanto premesso, l'appello deve essere rigettato e va confermata con emendata motivazione la sentenza del giudicante di prime cure che ha respinto la domanda proposta dall'attrice in prime cure.
6. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata, in base ai parametri minimi vigenti introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
7. Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Marigliano n. 1081/2021, depositata in Cancelleria in data 08.10.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1081/2021, depositata in data
08.10.2021, con emendata motivazione;
b) condanna parte appellante al pagamento, in favore della Controparte_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 851,00, per compensi
[...] professionali, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Nola, il 13 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Peluso
N. 2556/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .