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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 06/12/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NT EL RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 247/2020 promossa da:
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato ad Asmara Eritrea il [...] in [...] e quale legale rappresentante della
[...] [...] rappresentata e difesa per procura in atti, dall'Avv. PUMA NICOLA ed Controparte_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ribera, P.zza Capelvenere 1
ATTORI
Contro in persona del l.r.p.t. ) PIAZZETTA GUASTALLA Controparte_2 P.IVA_1
11 MILANO rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. FENAROLI FELICITA, del Foro di
Milano, , elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Milano, Piazzetta Guastalla, n. 11;
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
Svolgimento del processo
Con atto di citazione quest'ultimo in proprio e quale legale Parte_3 rappresentante della proponevano opposizione 615 c.p.c. avverso l'atto Controparte_1 di precetto del 2.1.2020 notificato da parte della eccependo: la nullità ex art. Controparte_2
117 co. 6 T.U.B. delle clausole del contratto di mutuo n. 6000793 in quanto riportanti un TAEG/ISC non coincidente con quello applicato nel corso dello svolgimento effettivo del rapporto e quindi contenente tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
Rappresentavano che, quindi, dovendosi sostituire il detto tasso con quello nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto, nessuna esposizione debitoria sussisteva a carico dei mutuatari che risultavano essere creditori e non debitori dell'istituto di credito,
pagina 1 di 10 essendo ingiustificata l'invocata decadenza dal beneficio del termine comunicata con atto del 12.7.2019 da parte dell'istituto in questione.
Che l'atto di precetto del 2.1.2020 è affetto da nullità radicale ed insanabile per essere l'oggetto e quindi il credito della banca non determinato e/o determinabile sulla base degli elementi ivi contenuti.
Che, in particolare, dalla consulenza di parte emerge come l'ISC/TAEG relativo al contratto in questione sia pari al 6,689969%,, tasso maggiore rispetto a quello indicato in contratto. Che, a fronte dei pagamenti per € 509.315,21, il debito ricalcolato, che avrebbe dovuto essere oggetto di corresponsione, risultava pari alla somma inferiore di € 346.017,36 residuando un debito per capitale pari ad € 989.146,01 alla data del 30.9.2019.
Che dunque la mutuataria non risultava decaduta dal beneficio del termine al 12.7.2019 potendo continuare a fruire del contratto di mutuo e residuando in capo a costei un credito per la somma pagata in eccesso pari ad € 163.297,95 al 30.9.2019.
Che alla data di notifica del precetto non vi era, per tale motivo, diritto della creditrice a procedere ad esecuzione.
Che, inoltre, il credito non è determinato né determinabile non essendo possibile capire come controparte determini unilateralmente un totale di € 115.252,25 di interessi.
Che difetta la prova della messa in mora del debitore, essendo la cifra contenuta nella diffida, pari ad €
1.136.960,90, errata e non essendo possibile risalire alla data dell'ultima rata di mutuo non onorata, al tempo intercorso tra l'insolvenza e la messa in mora e a quale sia stato il criterio impiegato per il calcolo degli interessi.
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, pendendo il presente giudizio, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dal mutuo chirografario/ipotecario n. 6000793 stipulato il
29.01.08 tra la sig.ra e l'allora nonché dell'intero procedimento Parte_1 Controparte_3 di esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., ricorrendone gravi motivi, disponendo altresì i provvedimenti indilazionabili ritenuti necessari;
nel merito, ritenere e dichiarare la nullità ex se dell'atto di precetto del 02.01.2020 per mancanza di liquidità e determinabilità del credito sulla base degli elementi ivi contenuti;
ritenere e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo chirografario/ipotecario n. 6000793 stipulato il 29.01.08 tra la sig.ra e Parte_1
l'allora per i motivi meglio esposti in narrativa;
per l'effetto, ritenere e Controparte_3 dichiarare nullo, inefficace, improcedibile e/o improduttivo di effetti con qualsiasi statuizione l'atto di precetto del 02.01.2020 dichiarando la nullità delle clausole contrattuali del contratto de quo in cui sono convenuti gli interessi corrispettivi, in quanto viziate da indeterminazione del tasso a norma dell'art. 1284 c.c.; conseguentemente ritenere e dichiarare anche per il futuro svolgimento del pagina 2 di 10 rapporto, ai sensi dell'art. 1284 c.c., la trasformazione di tutti gli interessi dovuto dal tasso convenzionale a quello legale, pari nel caso di specie a quello nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
ritenere e dichiarare, anche per il futuro svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., che per il mutuo de quo gli interessi sono dovuti al tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti al conclusione del contratto;
ritenere e dichiarare che nessuna decadenza dal beneficio del termine si è verificata a carico della mutuataria, in quanto in regola con i pagamenti alla data relativa della comunicazione della del 12.07.19; condannare altresì la alla restituzione dei maggiori interessi CP_3 CP_3 indebitamente corrisposti, pari alla differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto dovuto al saggio legale ut supra specificato, che si indicano in Euro 163.297,95 alla data del 30.9.2019, o in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione ed interessi ex Cass. SU 16.07.08 n. 19449 dal dovuto al saldo, disponendo la compensazione in sentenza fino al corrispondente credito della secondo l'effettuando ricalcolo CP_3 del piano di ammortamento”.
Si è costituita la convenuta che ha rappresentato: che concedeva un mutuo a Controparte_3
di € 1.200,000,00; che la mutuataria rilasciava apposita dichiarazione scritta con cui dava Parte_1 atto di aver ricevuto l'intero importo mutuato e rilasciava quietanza. Che il mutuo veniva munito di formula esecutiva il 27.2.2008. Che il sig. partecipava come parte datrice di Parte_2 ipoteca e garante per la fideiussione;
che veniva iscritta ipoteca volontaria presso la Conservatoria di
Agrigento, in data 31/01/2008, nn. 2978/749, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.400.000,00 sui beni di proprietà di e di , siti presso il Comune di Ribera, Villafranca e Sciacca;
Parte_1 Parte_2 che in seguito, mediante atto pubblico di conferimento in società del 14/11/2013, a rogito Per_1
, Notaio in Castelbuono (PA), Rep. n. 18012/8801, trasferiva l'intera quota di
[...] Parte_1 proprietà del fabbricato censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fg. 99, Part. 1133, sito presso il comune di Ribera (AG), alla (C.F. ) con sede legale a Ribera, in via Controparte_1 P.IVA_2
Umbria n. 32.
Che l'importo di € 1.200.000,00 sarebbe dovuto servire per finalità eterogenee e, in particolare: €
350.000,00 oltre interessi, spese e penalità per l'estinzione anticipata di un mutuo di 400.000,00 euro concesso dalla Banca Sedici spa per la cancellazione dell'ipoteca; € 150.000,00 per l'acquisto di un fondo rustico in agro di Ribera al prezzo di € 190.000,00; € 250.000,00 circa, per i miglioramenti fondiari sull'opificio industriale sito in Ribera;
€ 250.000,00, circa per saldo del prezzo di fornitura di una seconda linea di lavorazioni fornite dalla Maf Roda Italia s.r.l. al servizio dell'opificio medesimo;
€ 200.000,00 circa, per miglioramenti fondiari sul terreno in acquisto, consistenti nel riordino di un pagina 3 di 10 uliveto (spesa di € 100.000,00) e sui terreni pre posseduti in agro Villafranca Sicula e Sciacca, consistenti nel riordino di un agrumeto (spesa di € 100.000,00).
Che la somma doveva essere restituita in 20 anni di cui due massimo di pre ammortamento e 18 anni di ammortamento con un numero complessivo di 40 rate con scadenza semestrale, comprensivi di capitale e di interessi, con tasso di interesse variabile semestralmente e pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di 2
p.p. per anno e un tasso di mora pari a due punti in più rispetto al tasso contrattuale vigente al momento della conclusione del contratto.
Che successivamente, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n.
130 del 30 aprile 1999, di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 8 maggio 2014,
[...] si è resa cessionaria, tra gli altri, del credito vantato dalla Controparte_2 Controparte_4 nei confronti di e di originato dal contratto di mutuo sopra
[...] Parte_1 Parte_2 indicato.
Che i pagamenti di cui al piano di ammortamento non venivano rispettati e, quindi, la creditrice procedeva a notificare l'atto di precetto per il complessivo importo di € 1.152.068,21, oltre interessi al tasso contrattuale nei limiti del tasso soglia e senza capitalizzazione, maturati e maturandi dal giorno del dovuto al soddisfo, oltre alle spese legali dell'atto di precetto pari a € 1.045,00 oltre I.V.A. e
C.P.A., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e ogni altra successiva occorrenda, ma che non seguiva l'adempimento da parte del debitore.
Quanto all'eccezione relativa alla nullità del precetto per inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo, ha contestato l'assunto evidenziando come la somma di cui al contratto sia stata messa nella immediata disponibilità della mutuataria;
che quindi la contestazione mossa da controparte si configura quale abuso del processo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quanto poi alle contestazioni relative al quantum ha evidenziato come il credito sia certo, emergendo lo stesso sia dal contratto stipulato il 29.1.2008 sia considerando la mancata contestazione circa l'avvenuto ricevimento degli importi da parte del mutuatario. Quanto alla liquidità del credito ha evidenziato come l'opposta abbia specificamente dettagliato l'importo ancora dovuto differenziandolo per capitale, interessi corrispettivi, interessi moratori e per spese. Che, in particolare, quanto alla contestazione relativa al calcolo degli interessi, la stessa sia infondata avendo la cessionaria fatto applicazione dei valori percentuali dei tassi contrattualmente stabiliti in relazione agli interessi corrispettivi e moratori e dettagliati all'art. 2 del contratto. Ha inoltre evidenziato come il credito sia esigibile posto che, il contratto, agli articoli 4 e 7, stabilisce che il mancato pagamento anche di una sola delle rate pattuite o degli interessi di mora comporta un inadempimento idoneo a chiedere la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine. Che parte opponente, nel corso del pagina 4 di 10 rapporto, ha provveduto ad effettuare i pagamenti sempre in ritardo. Che, malgrado ciò, l'istituto di credito accettava la risoluzione della vicenda in via bonaria, accogliendo la proposta di rimodulazione del debito avanzata dai debitori ma che, controparte, non onorava gli accordi, motivo per cui la creditrice notificava la lettera con cui comunicava la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata determinazione o determinabilità del credito spettante alla cessionaria sulla base degli elementi contenuti nell'atto di precetto, ha contestato quanto dedotto dall'opponente e ha evidenziato come la stessa sia infondata, avendo specificato la parte sia l'an che il quantum, Ha chiesto quindi la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. 3 risultando l'eccezione strumentale e dilatoria.
Quanto all'eccezione relativa alla difformità tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, dopo aver evidenziato come l'eventuale declaratoria di nullità del contratto provocherebbe quale effetto l'obbligo per la parte di restituire l'importo erogato, ha contestato quanto allegato sul punto dall'opponente, evidenziando come l'art. 4 del contratto indichi l'ISC nella misura del 6.606%, con conseguente chiarezza del dato sul punto. Ha inoltre contestato il conteggio effettuato dal consulente di parte evidenziando come, comunque, da un vizio di tale tipo non deriverebbe la nullità del contratto, non ricorrendo un'ipotesi di violazione di regole di validità, essendo la sanzione della nullità prevista solo per il credito al consumo dall'art. 125 bis co. 6 TUB.
Ha concluso chiedendo: “In via preliminare nel merito: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo rappresentato dal mutuo chirografario/ipotecario n. 6000793 stipulato il 29/01/08 tra la Sig.ra e l'allora nonché Parte_1 Controparte_4 dell'intero procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., poiché l'atto di citazione in opposizione è infondato, per le ragioni esposte in narrativa con le quali si mette in risalto che nulla viene provato circa i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora in atto;
- accertare e dichiarare priva di qualsivoglia fondamento giuridico l'eccezione sollevata da Controparte circa la nullità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di mutuo richiamato a costituire titolo esecutivo per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare la validità del precetto per sussistenza dei requisiti formali e sostanziali, così come richiesto dall'art. 480 c.p.c.; In via principale, nel merito: - rigettare in toto, per i motivi esposti in narrativa, le istanze ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- dichiarare valido ed efficace il mutuo per cui è causa e, per
l'effetto, confermare il credito vantato dalla Banca;
- dichiarare certo, liquido ed esigibile il credito vantato dalla nei confronti della parte debitrice;
- rigettare in toto, la Controparte_2
pagina 5 di 10 richiesta di Parte Attrice della violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo chirografario/ipotecario n.6000793 stipulato il 29/01/08 tra la Sig.ra e l'allora Parte_1 [...]
, per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto - dichiarare la validità del contratto Controparte_3 di mutuo oggetto del giudizio e la piena legittimità delle clausole contrattuali nelle quali viene riportato l'indicatore di costo sintetico e, dunque, rigettare l'istanza di Parte Attrice sull'applicabilità dello strumento sanzionatorio della nullità di cui all'art. 117 co. 6 TUB;
- dichiarare l'inapplicabilità del regime previsto dal co. 7 dell'art. 117 TUB che prevede la sostituzione del tasso di interesse convenzionalmente stabilito con quello nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto;
- conseguentemente, rigettare la richiesta di Controparte di accertare anche per il futuro svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 1284 c.c., la trasformazione di tutti gli interessi dovuti dal tasso convenzionale a quello legale, pari nel caso di specie a quello nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- rigettare, altresì, la richiesta di accertare, anche per il futuro svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art 1815 c.c., che per il mutuo de quo gli interessi sono dovuti al tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- rigettare, altresì, la richiesta di ritenere e dichiarare che nessuna decadenza dal beneficio del termine si è verificata a carico della mutuataria, in quanto in regola con i pagamenti alla data relativa della Comunicazione della Banca del 12/07/19; - accertare e dichiarare che il tasso di interesse da considerare nella vicenda che occupa, è quello convenzionalmente stabilito dalle Parti in sede contrattuale, e non quello legale minimo a cui si riferisce Controparte;
- e, infine dichiarare l'assoluta non spettanza della somma di €
163.297,95, poiché individuata sulla base di un calcolo del tutto errato che tiene conto di un interesse diverso da quello convenzionalmente stabilito dalle Parti contraenti;
- dichiarare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, e conseguentemente, ordinare ai debitori di provvedere al tempestivo pagamento del dovuto come specificato nell'atto di precetto al quale si rinvia;
- condannare
Parte Attrice a corrispondere l'indennità di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in favore di questa convenuta in via equitativa”.
Con provvedimento del 29.6.2021 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata infine rinviata per precisazione delle conclusioni e messa in decisione con termini 190
c.p.c. all'udienza del 19.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato come, sotto il profilo della qualificazione, l'opposizione proposta vada inquadrata nell'art. 615 c.p.c. in quanto, con la stessa, l'opponente può far valere vizi relativi alla pagina 6 di 10 regolarità formale o all'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, nonché questioni inerenti l'ammontare del credito per cui si procede.
2. Passando al merito occorre evidenziare quanto segue.
2.1 Parte creditrice opposta ha depositato il contratto di mutuo stipulato il 29.1.2008 dal quale emerge che è stato concesso un importo di 1.200.000.00 a tasso di interesse variabile semestralmente e pari all'Euribor a sei mesi (divisore 360), maggiorato di due p.p. per anno;
tasso di interesse di mora pari a due punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale vigente;
l'operazione è stata stipulata per la durata di venti anni di cui due massimo di preammortamento;
il rimborso di 40 rate semestrali (oltre un anno di preammortamento tecnico), 14 rate di soli interessi semplici e 36 rate comprensive di capitale e interessi. E' inoltre precisato che il mutuo è stato acquisito per il miglioramento di un fondo di ha.
4.70.00, per il miglioramento di alcuni beni indicati espressamente, per l'acquisto di una seconda linea di lavorazione e cancellazione dell'ipoteca e per l'estinzione anticipata del precedente mutuo e cancellazione dell'ipoteca. All'articolo 1 del contratto in questione sono indicate le finalità in relazione alle quali deve essere utilizzato il mutuo;
all'art. 2 viene indicata la somma concessa a mutuo e viene inoltre precisato che la stessa è accreditata in pari data su apposito conto vincolato infruttifero intestato alla mutuataria presso la mutuante. La mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto la somma in questione rilasciando quietanza. L'art. 3 disciplina il tasso di interesse;
l'art. 4 il pre Par ammortamento/ammortamento nonché l'entità dell' (6,606%).
Va inoltre rilevato come non sia contestata la sottoscrizione del contratto in questione e la dazione della somma nello stesso indicata alla parte mutuataria.
Il predetto contratto è munito di formula esecutiva ed è stato allegato il piano di ammortamento.
2.2 Tanto premesso, quanto all'eccezione di nullità delle clausole del contratto di mutuo relative all'ISC/TAEG per violazione dell'art. 117 co. 6 T.U.B. essendo il costo pattuito diverso da quello applicato, con conseguente necessità di applicazione del tasso di cui al BOT, la stessa non è meritevole di accoglimento.
L'indicatore sintetico di costo, introdotto con la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l'ISC nell'ambito del titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza emanando ulteriori disposizioni in data 29 luglio 2009 e 9 febbraio 2011.
Lo stesso è previsto ai fini della pubblicità e della trasparenza e non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica ai sensi dell'art. 117 co. 6 TUB.
Per avere un'incidenza sulla validità del contratto, la parte che lamenti un'erronea applicazione pagina 7 di 10 Par Par dell' deve dimostrare che, ove avesse conosciuto le reali condizioni relative all' del contratto, non lo avrebbe stipulato. Inoltre, nel caso invochi una responsabilità pre contrattuale o contrattuale Par derivante dall'erronea applicazione dell' , deve provare il danno conseguente.
Nella fattispecie in esame non è applicabile l'art. 125 bis comma 6 TUB sia in quanto entrata in vigore nel 2010 e, quindi, successivamente alla stipula del mutuo oggetto di causa, sia perché, detta disposizione, riguarda il contratto di credito al consumo, non rientrandovi il mutuo per cui è causa.
La disposizione in questione prevede: “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell' art. 121 comma 1 lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” e non è applicabile al di fuori del caso nella stessa disciplinato.
In materia di TAEG/ISC, la Suprema Corte ha di recente chiarito che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale), altrimenti detto ISC (Indice Sintetico di Costo), “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione” e che non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/5/2023 n. 14000).
Il mutuatario che provi di aver subito un pregiudizio ed il nesso di causalità tra la condotta scorretta della banca ed il danno conseguente può chiedere il risarcimento del danno (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/2/2023 n. 4597). Par Si deve concludere, pertanto, che l'erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, consequenzialmente, l'eventuale violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca, per il Par tramite dell'erronea quantificazione dell' , non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), potendosi, al più, configurare unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità. L'errata indicazione del TAEG, anche ove accertata, non altera il consenso negoziale e la parte mutuataria può esclusivamente far valere una responsabilità contrattuale della Banca e dedurre che, a causa della errata Par informazione sull' , sia stata indotta a stipulare un mutuo che, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, al contempo, allegando e provando un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione informativa. pagina 8 di 10 Nel caso di specie, parte opponente, non ha agito per il risarcimento del danno contrattuale (o pre contrattuale) derivante da una condotta illecita ma ha chiesto di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative all' con conseguente applicazione degli interessi di cui ai BOT essendo Pt_5 quindi qualsivoglia accertamento sul punto precluso.
Per le ragioni sopra evidenziate, non può trovare applicazione l'interesse sostitutivo, di cui all'art. 117
TUB conseguendone che la clausola in questione è valida ed efficace.
3. Sulla nullità del precetto per indeterminatezza del credito.
Nel caso di specie la nel precetto ha indicato in maniera specifica il quantum a titolo di capitale CP_3 residuo (€ 1.036.785,72) interesse corrispettivo (€ 78.908,96), moratorio (€ 21.235,98), per interessi maturati al 21.11.2019 (€ 15.107,31) per un totale di € 1.152.068,21; ha inoltre prodotto il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento rappresentando come gli interessi siano stati calcolati in linea con lo stesso.
La Suprema Corte ha evidenziato come sia sufficiente che l'istituto di credito quantifichi in maniera esatta il quantum e le singole voci, mentre spetta al debitore dimostrare che il calcolo è errato (Cass.
4008/2013).
Nel caso il conteggio risulti inferiore a quello portato in precetto non ne deriva la nullità ma il riconoscimento del credito di cui al precetto nel minor importo accertato in sentenza.
Parte opponente non ha provato di aver adempiuto correttamente alla prestazione dovuta, restituendo gli importi secondo il piano di ammortamento pattuito.
Le censure mosse dalla stessa muovono dal presupposto che si debba applicare al rapporto l'interesse
BOT, che per le ragioni spiegate al paragrafo 2.2 non si applica, restando valide le condizioni contrattuali sul punto stipulate tra le parti.
In mancanza, inoltre, di espressa domanda di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento contrattuale per avere la banca applicato un ISC/TAEG maggiore di quello pattuito, alcun riconteggio deve essere effettuato, non avendo chiesto la parte di dare applicazione all'ISC pattuito (6,606 %).
Quanto infine alla contestazione relativa all'indeterminatezza del calcolo degli interessi, parte opponente ha prodotto la comunicazione inviatale dalla creditrice del 12.7.2019 di intervenuta decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 9 e 17 del contratto e non vi sono elementi in atti dai quali possa desumersi che la creditrice non abbia applicato le percentuali di cui al contratto di mutuo nel calcolo di interessi corrispettivi e moratori pre e post comunicazione di risoluzione del contratto.
Non ricorrono infine i presupposti per condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non essendovi elementi dai quali desumere che l'opponente abbia agito in mala fede o colpa grave. pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sciacca 6 dicembre 2025
Il Giudice
NT EL RI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NT EL RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 247/2020 promossa da:
( ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato ad Asmara Eritrea il [...] in [...] e quale legale rappresentante della
[...] [...] rappresentata e difesa per procura in atti, dall'Avv. PUMA NICOLA ed Controparte_1 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ribera, P.zza Capelvenere 1
ATTORI
Contro in persona del l.r.p.t. ) PIAZZETTA GUASTALLA Controparte_2 P.IVA_1
11 MILANO rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. FENAROLI FELICITA, del Foro di
Milano, , elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Milano, Piazzetta Guastalla, n. 11;
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
Svolgimento del processo
Con atto di citazione quest'ultimo in proprio e quale legale Parte_3 rappresentante della proponevano opposizione 615 c.p.c. avverso l'atto Controparte_1 di precetto del 2.1.2020 notificato da parte della eccependo: la nullità ex art. Controparte_2
117 co. 6 T.U.B. delle clausole del contratto di mutuo n. 6000793 in quanto riportanti un TAEG/ISC non coincidente con quello applicato nel corso dello svolgimento effettivo del rapporto e quindi contenente tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
Rappresentavano che, quindi, dovendosi sostituire il detto tasso con quello nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto, nessuna esposizione debitoria sussisteva a carico dei mutuatari che risultavano essere creditori e non debitori dell'istituto di credito,
pagina 1 di 10 essendo ingiustificata l'invocata decadenza dal beneficio del termine comunicata con atto del 12.7.2019 da parte dell'istituto in questione.
Che l'atto di precetto del 2.1.2020 è affetto da nullità radicale ed insanabile per essere l'oggetto e quindi il credito della banca non determinato e/o determinabile sulla base degli elementi ivi contenuti.
Che, in particolare, dalla consulenza di parte emerge come l'ISC/TAEG relativo al contratto in questione sia pari al 6,689969%,, tasso maggiore rispetto a quello indicato in contratto. Che, a fronte dei pagamenti per € 509.315,21, il debito ricalcolato, che avrebbe dovuto essere oggetto di corresponsione, risultava pari alla somma inferiore di € 346.017,36 residuando un debito per capitale pari ad € 989.146,01 alla data del 30.9.2019.
Che dunque la mutuataria non risultava decaduta dal beneficio del termine al 12.7.2019 potendo continuare a fruire del contratto di mutuo e residuando in capo a costei un credito per la somma pagata in eccesso pari ad € 163.297,95 al 30.9.2019.
Che alla data di notifica del precetto non vi era, per tale motivo, diritto della creditrice a procedere ad esecuzione.
Che, inoltre, il credito non è determinato né determinabile non essendo possibile capire come controparte determini unilateralmente un totale di € 115.252,25 di interessi.
Che difetta la prova della messa in mora del debitore, essendo la cifra contenuta nella diffida, pari ad €
1.136.960,90, errata e non essendo possibile risalire alla data dell'ultima rata di mutuo non onorata, al tempo intercorso tra l'insolvenza e la messa in mora e a quale sia stato il criterio impiegato per il calcolo degli interessi.
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, pendendo il presente giudizio, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dal mutuo chirografario/ipotecario n. 6000793 stipulato il
29.01.08 tra la sig.ra e l'allora nonché dell'intero procedimento Parte_1 Controparte_3 di esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., ricorrendone gravi motivi, disponendo altresì i provvedimenti indilazionabili ritenuti necessari;
nel merito, ritenere e dichiarare la nullità ex se dell'atto di precetto del 02.01.2020 per mancanza di liquidità e determinabilità del credito sulla base degli elementi ivi contenuti;
ritenere e dichiarare la violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo chirografario/ipotecario n. 6000793 stipulato il 29.01.08 tra la sig.ra e Parte_1
l'allora per i motivi meglio esposti in narrativa;
per l'effetto, ritenere e Controparte_3 dichiarare nullo, inefficace, improcedibile e/o improduttivo di effetti con qualsiasi statuizione l'atto di precetto del 02.01.2020 dichiarando la nullità delle clausole contrattuali del contratto de quo in cui sono convenuti gli interessi corrispettivi, in quanto viziate da indeterminazione del tasso a norma dell'art. 1284 c.c.; conseguentemente ritenere e dichiarare anche per il futuro svolgimento del pagina 2 di 10 rapporto, ai sensi dell'art. 1284 c.c., la trasformazione di tutti gli interessi dovuto dal tasso convenzionale a quello legale, pari nel caso di specie a quello nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
ritenere e dichiarare, anche per il futuro svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., che per il mutuo de quo gli interessi sono dovuti al tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti al conclusione del contratto;
ritenere e dichiarare che nessuna decadenza dal beneficio del termine si è verificata a carico della mutuataria, in quanto in regola con i pagamenti alla data relativa della comunicazione della del 12.07.19; condannare altresì la alla restituzione dei maggiori interessi CP_3 CP_3 indebitamente corrisposti, pari alla differenza tra quanto pagato a titolo di interessi e quanto dovuto al saggio legale ut supra specificato, che si indicano in Euro 163.297,95 alla data del 30.9.2019, o in quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione ed interessi ex Cass. SU 16.07.08 n. 19449 dal dovuto al saldo, disponendo la compensazione in sentenza fino al corrispondente credito della secondo l'effettuando ricalcolo CP_3 del piano di ammortamento”.
Si è costituita la convenuta che ha rappresentato: che concedeva un mutuo a Controparte_3
di € 1.200,000,00; che la mutuataria rilasciava apposita dichiarazione scritta con cui dava Parte_1 atto di aver ricevuto l'intero importo mutuato e rilasciava quietanza. Che il mutuo veniva munito di formula esecutiva il 27.2.2008. Che il sig. partecipava come parte datrice di Parte_2 ipoteca e garante per la fideiussione;
che veniva iscritta ipoteca volontaria presso la Conservatoria di
Agrigento, in data 31/01/2008, nn. 2978/749, sino alla concorrenza dell'importo di € 2.400.000,00 sui beni di proprietà di e di , siti presso il Comune di Ribera, Villafranca e Sciacca;
Parte_1 Parte_2 che in seguito, mediante atto pubblico di conferimento in società del 14/11/2013, a rogito Per_1
, Notaio in Castelbuono (PA), Rep. n. 18012/8801, trasferiva l'intera quota di
[...] Parte_1 proprietà del fabbricato censito nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al Fg. 99, Part. 1133, sito presso il comune di Ribera (AG), alla (C.F. ) con sede legale a Ribera, in via Controparte_1 P.IVA_2
Umbria n. 32.
Che l'importo di € 1.200.000,00 sarebbe dovuto servire per finalità eterogenee e, in particolare: €
350.000,00 oltre interessi, spese e penalità per l'estinzione anticipata di un mutuo di 400.000,00 euro concesso dalla Banca Sedici spa per la cancellazione dell'ipoteca; € 150.000,00 per l'acquisto di un fondo rustico in agro di Ribera al prezzo di € 190.000,00; € 250.000,00 circa, per i miglioramenti fondiari sull'opificio industriale sito in Ribera;
€ 250.000,00, circa per saldo del prezzo di fornitura di una seconda linea di lavorazioni fornite dalla Maf Roda Italia s.r.l. al servizio dell'opificio medesimo;
€ 200.000,00 circa, per miglioramenti fondiari sul terreno in acquisto, consistenti nel riordino di un pagina 3 di 10 uliveto (spesa di € 100.000,00) e sui terreni pre posseduti in agro Villafranca Sicula e Sciacca, consistenti nel riordino di un agrumeto (spesa di € 100.000,00).
Che la somma doveva essere restituita in 20 anni di cui due massimo di pre ammortamento e 18 anni di ammortamento con un numero complessivo di 40 rate con scadenza semestrale, comprensivi di capitale e di interessi, con tasso di interesse variabile semestralmente e pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato di 2
p.p. per anno e un tasso di mora pari a due punti in più rispetto al tasso contrattuale vigente al momento della conclusione del contratto.
Che successivamente, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n.
130 del 30 aprile 1999, di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 8 maggio 2014,
[...] si è resa cessionaria, tra gli altri, del credito vantato dalla Controparte_2 Controparte_4 nei confronti di e di originato dal contratto di mutuo sopra
[...] Parte_1 Parte_2 indicato.
Che i pagamenti di cui al piano di ammortamento non venivano rispettati e, quindi, la creditrice procedeva a notificare l'atto di precetto per il complessivo importo di € 1.152.068,21, oltre interessi al tasso contrattuale nei limiti del tasso soglia e senza capitalizzazione, maturati e maturandi dal giorno del dovuto al soddisfo, oltre alle spese legali dell'atto di precetto pari a € 1.045,00 oltre I.V.A. e
C.P.A., oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e ogni altra successiva occorrenda, ma che non seguiva l'adempimento da parte del debitore.
Quanto all'eccezione relativa alla nullità del precetto per inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo, ha contestato l'assunto evidenziando come la somma di cui al contratto sia stata messa nella immediata disponibilità della mutuataria;
che quindi la contestazione mossa da controparte si configura quale abuso del processo ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quanto poi alle contestazioni relative al quantum ha evidenziato come il credito sia certo, emergendo lo stesso sia dal contratto stipulato il 29.1.2008 sia considerando la mancata contestazione circa l'avvenuto ricevimento degli importi da parte del mutuatario. Quanto alla liquidità del credito ha evidenziato come l'opposta abbia specificamente dettagliato l'importo ancora dovuto differenziandolo per capitale, interessi corrispettivi, interessi moratori e per spese. Che, in particolare, quanto alla contestazione relativa al calcolo degli interessi, la stessa sia infondata avendo la cessionaria fatto applicazione dei valori percentuali dei tassi contrattualmente stabiliti in relazione agli interessi corrispettivi e moratori e dettagliati all'art. 2 del contratto. Ha inoltre evidenziato come il credito sia esigibile posto che, il contratto, agli articoli 4 e 7, stabilisce che il mancato pagamento anche di una sola delle rate pattuite o degli interessi di mora comporta un inadempimento idoneo a chiedere la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine. Che parte opponente, nel corso del pagina 4 di 10 rapporto, ha provveduto ad effettuare i pagamenti sempre in ritardo. Che, malgrado ciò, l'istituto di credito accettava la risoluzione della vicenda in via bonaria, accogliendo la proposta di rimodulazione del debito avanzata dai debitori ma che, controparte, non onorava gli accordi, motivo per cui la creditrice notificava la lettera con cui comunicava la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata determinazione o determinabilità del credito spettante alla cessionaria sulla base degli elementi contenuti nell'atto di precetto, ha contestato quanto dedotto dall'opponente e ha evidenziato come la stessa sia infondata, avendo specificato la parte sia l'an che il quantum, Ha chiesto quindi la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. co. 3 risultando l'eccezione strumentale e dilatoria.
Quanto all'eccezione relativa alla difformità tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato, dopo aver evidenziato come l'eventuale declaratoria di nullità del contratto provocherebbe quale effetto l'obbligo per la parte di restituire l'importo erogato, ha contestato quanto allegato sul punto dall'opponente, evidenziando come l'art. 4 del contratto indichi l'ISC nella misura del 6.606%, con conseguente chiarezza del dato sul punto. Ha inoltre contestato il conteggio effettuato dal consulente di parte evidenziando come, comunque, da un vizio di tale tipo non deriverebbe la nullità del contratto, non ricorrendo un'ipotesi di violazione di regole di validità, essendo la sanzione della nullità prevista solo per il credito al consumo dall'art. 125 bis co. 6 TUB.
Ha concluso chiedendo: “In via preliminare nel merito: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo rappresentato dal mutuo chirografario/ipotecario n. 6000793 stipulato il 29/01/08 tra la Sig.ra e l'allora nonché Parte_1 Controparte_4 dell'intero procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c., poiché l'atto di citazione in opposizione è infondato, per le ragioni esposte in narrativa con le quali si mette in risalto che nulla viene provato circa i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora in atto;
- accertare e dichiarare priva di qualsivoglia fondamento giuridico l'eccezione sollevata da Controparte circa la nullità dell'atto di precetto per inidoneità del contratto di mutuo richiamato a costituire titolo esecutivo per le ragioni espresse in narrativa, e per l'effetto dichiarare l'idoneità del contratto a costituire titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare la validità del precetto per sussistenza dei requisiti formali e sostanziali, così come richiesto dall'art. 480 c.p.c.; In via principale, nel merito: - rigettare in toto, per i motivi esposti in narrativa, le istanze ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- dichiarare valido ed efficace il mutuo per cui è causa e, per
l'effetto, confermare il credito vantato dalla Banca;
- dichiarare certo, liquido ed esigibile il credito vantato dalla nei confronti della parte debitrice;
- rigettare in toto, la Controparte_2
pagina 5 di 10 richiesta di Parte Attrice della violazione delle norme sulla trasparenza nel contratto di mutuo chirografario/ipotecario n.6000793 stipulato il 29/01/08 tra la Sig.ra e l'allora Parte_1 [...]
, per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto - dichiarare la validità del contratto Controparte_3 di mutuo oggetto del giudizio e la piena legittimità delle clausole contrattuali nelle quali viene riportato l'indicatore di costo sintetico e, dunque, rigettare l'istanza di Parte Attrice sull'applicabilità dello strumento sanzionatorio della nullità di cui all'art. 117 co. 6 TUB;
- dichiarare l'inapplicabilità del regime previsto dal co. 7 dell'art. 117 TUB che prevede la sostituzione del tasso di interesse convenzionalmente stabilito con quello nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto;
- conseguentemente, rigettare la richiesta di Controparte di accertare anche per il futuro svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 1284 c.c., la trasformazione di tutti gli interessi dovuti dal tasso convenzionale a quello legale, pari nel caso di specie a quello nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- rigettare, altresì, la richiesta di accertare, anche per il futuro svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art 1815 c.c., che per il mutuo de quo gli interessi sono dovuti al tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- rigettare, altresì, la richiesta di ritenere e dichiarare che nessuna decadenza dal beneficio del termine si è verificata a carico della mutuataria, in quanto in regola con i pagamenti alla data relativa della Comunicazione della Banca del 12/07/19; - accertare e dichiarare che il tasso di interesse da considerare nella vicenda che occupa, è quello convenzionalmente stabilito dalle Parti in sede contrattuale, e non quello legale minimo a cui si riferisce Controparte;
- e, infine dichiarare l'assoluta non spettanza della somma di €
163.297,95, poiché individuata sulla base di un calcolo del tutto errato che tiene conto di un interesse diverso da quello convenzionalmente stabilito dalle Parti contraenti;
- dichiarare l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine, e conseguentemente, ordinare ai debitori di provvedere al tempestivo pagamento del dovuto come specificato nell'atto di precetto al quale si rinvia;
- condannare
Parte Attrice a corrispondere l'indennità di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi in favore di questa convenuta in via equitativa”.
Con provvedimento del 29.6.2021 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'esecuzione e concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata infine rinviata per precisazione delle conclusioni e messa in decisione con termini 190
c.p.c. all'udienza del 19.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato come, sotto il profilo della qualificazione, l'opposizione proposta vada inquadrata nell'art. 615 c.p.c. in quanto, con la stessa, l'opponente può far valere vizi relativi alla pagina 6 di 10 regolarità formale o all'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, nonché questioni inerenti l'ammontare del credito per cui si procede.
2. Passando al merito occorre evidenziare quanto segue.
2.1 Parte creditrice opposta ha depositato il contratto di mutuo stipulato il 29.1.2008 dal quale emerge che è stato concesso un importo di 1.200.000.00 a tasso di interesse variabile semestralmente e pari all'Euribor a sei mesi (divisore 360), maggiorato di due p.p. per anno;
tasso di interesse di mora pari a due punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale vigente;
l'operazione è stata stipulata per la durata di venti anni di cui due massimo di preammortamento;
il rimborso di 40 rate semestrali (oltre un anno di preammortamento tecnico), 14 rate di soli interessi semplici e 36 rate comprensive di capitale e interessi. E' inoltre precisato che il mutuo è stato acquisito per il miglioramento di un fondo di ha.
4.70.00, per il miglioramento di alcuni beni indicati espressamente, per l'acquisto di una seconda linea di lavorazione e cancellazione dell'ipoteca e per l'estinzione anticipata del precedente mutuo e cancellazione dell'ipoteca. All'articolo 1 del contratto in questione sono indicate le finalità in relazione alle quali deve essere utilizzato il mutuo;
all'art. 2 viene indicata la somma concessa a mutuo e viene inoltre precisato che la stessa è accreditata in pari data su apposito conto vincolato infruttifero intestato alla mutuataria presso la mutuante. La mutuataria ha dichiarato di aver ricevuto la somma in questione rilasciando quietanza. L'art. 3 disciplina il tasso di interesse;
l'art. 4 il pre Par ammortamento/ammortamento nonché l'entità dell' (6,606%).
Va inoltre rilevato come non sia contestata la sottoscrizione del contratto in questione e la dazione della somma nello stesso indicata alla parte mutuataria.
Il predetto contratto è munito di formula esecutiva ed è stato allegato il piano di ammortamento.
2.2 Tanto premesso, quanto all'eccezione di nullità delle clausole del contratto di mutuo relative all'ISC/TAEG per violazione dell'art. 117 co. 6 T.U.B. essendo il costo pattuito diverso da quello applicato, con conseguente necessità di applicazione del tasso di cui al BOT, la stessa non è meritevole di accoglimento.
L'indicatore sintetico di costo, introdotto con la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. La Banca d'Italia ha quindi disciplinato l'ISC nell'ambito del titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza emanando ulteriori disposizioni in data 29 luglio 2009 e 9 febbraio 2011.
Lo stesso è previsto ai fini della pubblicità e della trasparenza e non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica ai sensi dell'art. 117 co. 6 TUB.
Per avere un'incidenza sulla validità del contratto, la parte che lamenti un'erronea applicazione pagina 7 di 10 Par Par dell' deve dimostrare che, ove avesse conosciuto le reali condizioni relative all' del contratto, non lo avrebbe stipulato. Inoltre, nel caso invochi una responsabilità pre contrattuale o contrattuale Par derivante dall'erronea applicazione dell' , deve provare il danno conseguente.
Nella fattispecie in esame non è applicabile l'art. 125 bis comma 6 TUB sia in quanto entrata in vigore nel 2010 e, quindi, successivamente alla stipula del mutuo oggetto di causa, sia perché, detta disposizione, riguarda il contratto di credito al consumo, non rientrandovi il mutuo per cui è causa.
La disposizione in questione prevede: “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell' art. 121 comma 1 lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” e non è applicabile al di fuori del caso nella stessa disciplinato.
In materia di TAEG/ISC, la Suprema Corte ha di recente chiarito che il TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale), altrimenti detto ISC (Indice Sintetico di Costo), “rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione” e che non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 22/5/2023 n. 14000).
Il mutuatario che provi di aver subito un pregiudizio ed il nesso di causalità tra la condotta scorretta della banca ed il danno conseguente può chiedere il risarcimento del danno (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14/2/2023 n. 4597). Par Si deve concludere, pertanto, che l'erronea indicazione dell' non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, consequenzialmente, l'eventuale violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca, per il Par tramite dell'erronea quantificazione dell' , non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), potendosi, al più, configurare unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità. L'errata indicazione del TAEG, anche ove accertata, non altera il consenso negoziale e la parte mutuataria può esclusivamente far valere una responsabilità contrattuale della Banca e dedurre che, a causa della errata Par informazione sull' , sia stata indotta a stipulare un mutuo che, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, al contempo, allegando e provando un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione informativa. pagina 8 di 10 Nel caso di specie, parte opponente, non ha agito per il risarcimento del danno contrattuale (o pre contrattuale) derivante da una condotta illecita ma ha chiesto di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali relative all' con conseguente applicazione degli interessi di cui ai BOT essendo Pt_5 quindi qualsivoglia accertamento sul punto precluso.
Per le ragioni sopra evidenziate, non può trovare applicazione l'interesse sostitutivo, di cui all'art. 117
TUB conseguendone che la clausola in questione è valida ed efficace.
3. Sulla nullità del precetto per indeterminatezza del credito.
Nel caso di specie la nel precetto ha indicato in maniera specifica il quantum a titolo di capitale CP_3 residuo (€ 1.036.785,72) interesse corrispettivo (€ 78.908,96), moratorio (€ 21.235,98), per interessi maturati al 21.11.2019 (€ 15.107,31) per un totale di € 1.152.068,21; ha inoltre prodotto il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento rappresentando come gli interessi siano stati calcolati in linea con lo stesso.
La Suprema Corte ha evidenziato come sia sufficiente che l'istituto di credito quantifichi in maniera esatta il quantum e le singole voci, mentre spetta al debitore dimostrare che il calcolo è errato (Cass.
4008/2013).
Nel caso il conteggio risulti inferiore a quello portato in precetto non ne deriva la nullità ma il riconoscimento del credito di cui al precetto nel minor importo accertato in sentenza.
Parte opponente non ha provato di aver adempiuto correttamente alla prestazione dovuta, restituendo gli importi secondo il piano di ammortamento pattuito.
Le censure mosse dalla stessa muovono dal presupposto che si debba applicare al rapporto l'interesse
BOT, che per le ragioni spiegate al paragrafo 2.2 non si applica, restando valide le condizioni contrattuali sul punto stipulate tra le parti.
In mancanza, inoltre, di espressa domanda di risarcimento del danno conseguente ad inadempimento contrattuale per avere la banca applicato un ISC/TAEG maggiore di quello pattuito, alcun riconteggio deve essere effettuato, non avendo chiesto la parte di dare applicazione all'ISC pattuito (6,606 %).
Quanto infine alla contestazione relativa all'indeterminatezza del calcolo degli interessi, parte opponente ha prodotto la comunicazione inviatale dalla creditrice del 12.7.2019 di intervenuta decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 9 e 17 del contratto e non vi sono elementi in atti dai quali possa desumersi che la creditrice non abbia applicato le percentuali di cui al contratto di mutuo nel calcolo di interessi corrispettivi e moratori pre e post comunicazione di risoluzione del contratto.
Non ricorrono infine i presupposti per condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non essendovi elementi dai quali desumere che l'opponente abbia agito in mala fede o colpa grave. pagina 9 di 10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge.
Sciacca 6 dicembre 2025
Il Giudice
NT EL RI
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