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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 705/2025
TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE CIVILE
- DECRETO INGIUNTIVO -
Il Giudice, dott. Andrea Milesi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
, C.F. ; Parte_1 P.IVA_1
ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che, avendo la parte ingiunta la qualità di consumatore, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023), né tali da derogare alla competenza per territorio secondo i canoni generali del codice di procedura civile;
che, in particolare:
a) risulta rispettato il c.d. foro del consumatore, risultando la parte ingiunta avere residenza nel circondario del Tribunale adito;
b) la clausola che prevede gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento non risulta manifestamente eccessiva, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto;
c) non risulta prevista (o applicata in concreto) la clausola che prevede, in ipotesi di risoluzione per inadempimento del consumatore, il pagamento a titolo di penale di un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo se il contratto non fosse dichiarato risolto;
d) non è prevista (o non risulta applicata in concreto) una clausola di decadenza dal beneficio del termine in ipotesi di inadempimento di una sola rata;
e) la clausola che consente al professionista di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali è conforme al disposto dell'art. 118 TUB e subordinata all'esistenza di un giustificato motivo;
rilevato in ogni caso che non appaiono sussistere altre clausole vessatorie incidenti sul credito azionato;
INGIUNGE
a:
, C.F. Tes_1 Parte_2 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 20.417,96;
2. gli interessi di mora al tasso legale sul solo capitale, come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. se dovute e come per legge e successive occorrende.
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo, e non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005
e si procederà ad esecuzione forzata.
Cremona, 17/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE CIVILE
- DECRETO INGIUNTIVO -
Il Giudice, dott. Andrea Milesi, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
, C.F. ; Parte_1 P.IVA_1
ritenuta la propria competenza;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; dato atto che, avendo la parte ingiunta la qualità di consumatore, ad una prima sommaria valutazione, non appaiono esservi clausole contrattuali abusive ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005 suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria (cfr. Cass., SS.UU., n. 9479/2023), né tali da derogare alla competenza per territorio secondo i canoni generali del codice di procedura civile;
che, in particolare:
a) risulta rispettato il c.d. foro del consumatore, risultando la parte ingiunta avere residenza nel circondario del Tribunale adito;
b) la clausola che prevede gli interessi di mora in caso di ritardato pagamento non risulta manifestamente eccessiva, in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto;
c) non risulta prevista (o applicata in concreto) la clausola che prevede, in ipotesi di risoluzione per inadempimento del consumatore, il pagamento a titolo di penale di un importo pari a quello che avrebbe versato come corrispettivo se il contratto non fosse dichiarato risolto;
d) non è prevista (o non risulta applicata in concreto) una clausola di decadenza dal beneficio del termine in ipotesi di inadempimento di una sola rata;
e) la clausola che consente al professionista di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali è conforme al disposto dell'art. 118 TUB e subordinata all'esistenza di un giustificato motivo;
rilevato in ogni caso che non appaiono sussistere altre clausole vessatorie incidenti sul credito azionato;
INGIUNGE
a:
, C.F. Tes_1 Parte_2 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 20.417,96;
2. gli interessi di mora al tasso legale sul solo capitale, come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. se dovute e come per legge e successive occorrende.
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il presente decreto diverrà esecutivo e definitivo, e non sarà possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi degli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n. 206/2005
e si procederà ad esecuzione forzata.
Cremona, 17/04/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi