Art. 53.
Finche' non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si atterra' per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno.
Finche' non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si atterra' per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno.