Articolo 53 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 52Articolo 54
Versione
3 settembre 1862
Art. 53.

Finche' non sia pubblicata una legge generale sulle pensioni, la Corte dei conti si atterra' per le medesime alle norme tuttora vigenti per le diverse provincie del Regno.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862