Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
- SEZIONE SECONDA CIVILE -
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2916/2019 promossa da:
( C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Orlacchio presso il medesimo elettivamente domiciliato in Latina P.zza
B. Buozzi n. 9 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
[...]
Controparte_1
(d'ora in avanti per brevità ”
[...] Controparte_1 ovvero ), ( CF ) in persona del legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Stabile.del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato in Latina Via dello Statuto n. 19 presso Avv. Michela
Iazzetta per procura in calce comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
:
MOBILE INVEST
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
:
1
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 16 gennaio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2019, conveniva Parte_1
in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la società e l CP_2 [...]
di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione Controparte_1 internazionale – (d'ora in avanti per brevità Controparte_1 [...]
” ovvero ) al fine di al fine di sentirli condannare, dichiarata Controparte_1 CP_1
l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo di proprietà della società estera nella causazione del sinistro avvenuto in data 29 agosto 2016 , al risarcimento di tutti i danni fisici subiti dall'attore nella misura di € 75.528,00 o somma diversa quantificata in corso di causa.
Nell'interesse di parte attrice, si assumeva che, nell'occasione, mentre l'attore percorreva a bordo del proprio velocipede la strada Lungomare con direzione
Capoportiere, giunto in località Foceverde a Latina, era improvvisamente e violentemente urtato sul lato sinistro dal veicolo BMW 20 tg EH6062KA di proprietà della società estera e condotto, nell'occasione, dal sig. Controparte_3
. Si esponeva, in particolare, che il conducente del veicolo Persona_1
tg EH6062KA, nell'effettuare manovra di sorpasso del velocipede, ometteva di rispettare le prescritte cautele e distanze di sicurezza previste dal Codice Della
Strada, urtando lo stesso, causandone la rovinosa caduta a terra.
Si deduceva altresì che il predetto conducente l'autoveicolo estero procedeva alla redazione e sottoscrizione del modello di constatazione amichevole con il quale ammetteva la propria esclusiva responsabilità nel sinistro occorso al sig. . Parte_1
Veniva inoltre dedotto in narrativa che l'attore, a causa ed in diretta conseguenza del sinistro, doveva comunque ricorrere alle cure dei sanitari dell'Ospedale Santa
Maria Goretti di Latina ove venivano diagnosticate gravi e serie lesioni da cui erano derivati postumi permanenti.
Parte attrice pertanto chiedeva nelle conclusioni:
“accertare e dichiarare la responsabilità del conducente l'auto tg EH6062KA nel sinistro occorso al sig. descritto in premessa e per l'effetto Parte_1
2 condannare la società e l , in solido tra Controparte_3 Controparte_1
loro, al risarcimento dei danni fisici subiti dall'attore nella misura di €73.528,00 oltre €2.000,00 per spese mediche per un totale di €75.528,00 o in quella maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia o che sarà accertata e quantificata in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo soddisfo;
il tutto entro i limiti di competenza dell'On.le Giudice adito.”
Si costituiva l di assistenza assicurativa automobilisti in Controparte_1
circolazione internazionale – chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda attrice ed eccependo in primo luogo l'inosservanza del termine raddoppiato a comparire di cui all'art. 126 Codice delle Assicurazioni.
Nel merito si contestava la valenza probatoria del modello CAI sottoscritto dai conducenti e in via subordinata l'operativa della presunzione di colpa ex art. 2054
II co. Cc, contestando altresì il quantum dedotto nell'atto introduttivo.
L'UCI scarl così concludeva:
“- nel merito, in via principale: disattendere e rigettare integralmente tutte le domande formulate dal Sig. , poiché inammissibili e infondate in fatto Parte_1
e in diritto, oltre che sfornite di prova;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche soltanto parziale) della domanda azionata dal Sig. , accertare e dichiarare l'operatività Parte_1
della presunzione di colpa ex art. 2054, II comma, Cod. Civ., riconoscendo pertanto un concorso di colpa tra i veicoli coinvolti, e per l'effetto ripartire le conseguenti eventuali responsabilità tra il velocipede (bicicletta) condotto dal Sig.
[...]
e il veicolo estero BMW 20 (targa EH6062KA), e per l'effetto Parte_1 successivo condannare l' al risarcimento in favore di parte Controparte_1
attrice per la sola quota di responsabilità attribuibile al veicolo estero BMW 20
(targa EH6062KA); - nel merito, in ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche soltanto parziale e/o concorsuale) della domanda azionata dal Sig. , quantificare gli importi eventualmente spettanti nella minore Parte_1
misura che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle risultanze probatorie e dei più recenti orientamenti della Cassazione in tema di risarcimento del danno”.
Assunte le prove orali ammesse ed espletata CTU medico legale, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 16 gennaio 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
3 La domanda di parte attrice è fondata e risulta meritevole di pieno accoglimento.
E' risultato infatti pienamente comprovato in giudizio che il sinistro per cui è causa sia avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo BMW 20 tg
EH6062KA di proprietà della società estera che, nell'occorso in data CP_2
29 agosto 2016 effettuò una manovra di rientro a destra dopo un sorpasso urtando la bicicletta condotta dall'attore che non potè evitare l'urto e causandone la caduta a terra.
E' risultato inoltre provato che per effetto di tale manovra l'attore cadde a terra ed ebbe a riportare le lesioni diagnosticate presso la Struttura ospedaliera ove venne trasportato.
Tali risultanze sono state confermate in giudizio dai testi escussi, in particolare del teste oculare , presente al fatto, determinante ai fini della piena Testimone_1
ascrivibilità del sinistro alla condotta di guida del conducente del veicolo straniero, atteso che la manovra imprudente e negligente da questi posta in essere di repentina invasione della corsia di marcia alla propria destra percorsa dall'attore risulta aver avuto efficienza causale esclusiva nel causare la successiva traiettoria della bicicletta e dunque nella causazione del sinistro.
I fatti come comprovati in giudizio collimano con la dinamica risultante dal modello
CAI sottoscritto da entrambi i conducenti.
Riguardo alla valenza probatoria di tale dichiarazione, secondo la giurisprudenza,
l'art. 143, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n.
857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa
4 ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato ( da ultimo Cass. 3 giugno
2024 n. 15431 nel solco di Cass. 6 dicembre 2017, n. 29146).
E' vero che ( come da ultimo ritenuto :Cass. 25 gennaio 2024 n. 2438) ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio e che la prova contraria atta a superare presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si
è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa;
tuttavia nel caso di specie non risultano tali elementi a contrario che possano dimostrare l'inverosimiglianza dei fatti dedotti dall'attore e idonei a superare la presunzione di cui all'articolo 143 codice delle assicurazioni.
Per quanto concerne l'eccepito concorso di colpa, va osservato che la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ed invocata nel caso di specie dalla parte convenuta, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, dunque, libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Peraltro, recentemente, si è precisato che “la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista” (Cassazione civile sez.
III, 13/05/2021, n.12884). Ed ancora, più recentemente, è stato chiarito che la prova liberatoria può essere acquisita “non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento
5 dannoso col comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cassazione civile sez. III,
28/11/2022, n. 34895).
Il comportamento del conducente il veicolo straniero deve ritenersi pertanto ai sensi dell'art. 2054 c.c. come causa esclusiva del sinistro, dovendosi ritenere superata la presunzione di pari responsabilità ivi prevista posta a carico dell'altro conducente.
In ordine alla liquidazione del risarcimento dei danni spettante all'attore, la CTU redatta dal Dott. ha accertato che le lesioni subite dall'attore, 37 Persona_2 anni al momento dell'incidente, ricollegabili al sinistro per cui è causa sono consistite in un trauma contusivo, esplicantesi in una tromboflebite post-traumatica della vena safena interna dell'arto inferiore sinistro, trattato con riposo funzionale e terapia medica.
In ordine alla durata della inabilità temporanea assoluta e relativa, il CTU ha ritenuto congrua una valutazione del periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30
(trenta), una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60 (sessanta) ed una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 60 (sessanta).
Secondo il CTU, i postumi invalidanti derivanti all'attore dalle lesioni subite determinano una menomazione permanente dell'integrità psicofisica – danno biologico – del FA IE la cui entità può essere considerabile pari al 15% del totale, postumi ritenuti concretamente non incidenti su eventuali particolari attività di natura lavorativa/non lavorativa del periziato.
A fini della quantificazione del diritto al risarcimento del danno spettante a parte attrice, deve procedersi alla liquidazione ex art. 1223 c.c. della perdita subita dal danneggiato che non si identifica col diritto leso, ma costituisce la conseguenza della lesione. Il "danno risarcibile" è dunque la perdita causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto. Se dunque il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno patrimoniale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, quando la perdita incida su beni oggettivamente diversi anche non patrimoniali deve procedersi ad una liquidazione separata dei pregiudizi.
Il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità, dopo la pronuncia delle Sezioni unite (sentenze nn. 11/11/26972-26975/08) e sino ad oggi, è quello secondo il quale il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie
6 duplicazioni risarcitorie fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione ( Cass. 18 giugno 2015 n. 12594; Cass., 23 settembre 2013, n. 21716). Deve pertanto procedersi alla personalizzazione, nel ristoro del danno, delle diverse componenti non patrimoniali, delle quali deve tenersi conto alla luce delle risultanze istruttorie.
In conseguenza di tanto deve procedersi alla liquidazione del risarcimento del danno spettante, alla stregua dei criteri tabellari in uso presso il Tribunale d i
Milano atteso che per giurisprudenza ormai pacifica ( cfr. da ultimo Cass. 23 gennaio 2014 n. 1361) le Tabelle di Milano sono ritenute valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.
Sulla base di tali risultanze, il danno risarcibile in favore dell'attore, in considerazione dell'età di 37 anni al momento del sinistro, deve valutarsi nei seguenti termini economici, così determinati:
Danno biologico 15 % € 51.747,00 incluso incremento per sofferenza soggettiva in considerazione della entità delle lesioni e della lunga durata della invalidità temporanea
Invalidità temporanea totale gg 30 € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% gg. 60 € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% gg. 60 € 1.725,00
Per un totale di € 60.372,00.
Su tali importi devono riconoscersi gli interessi legali dalla data del fatto al saldo calcolati sulla somma riportata al valore dell'epoca e rivalutata anno per anno.
Per quanto concerne la personalizzazione del risarcimento, la liquidazione alla stregua dei parametri tabellari deve subire una personalizzazione tutte le volte in cui ricorrano fattori idonei in concreto a giustificare l'esigenza di tener conto di conseguenze ulteriori rispetto all'incidenza standard del sinistro e della riconosciuta invalidità sulla qualità di vita della persona, circostanze di cui non si è avuta allegazione specifica e comunque prova alcuna nel caso di specie.
Come da ultimo ribadito (Cass. 10 novembre 2020 n. 25164; Cass. 19 febbraio
2019 n. 4878; Cass., 27 marzo2018, n. 7513), la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari
7 di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit" (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità ovvero lesione non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
in questo senso, va ribadito che ai fini della c.d. "personalizzazione" del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "comuni" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, meritevoli in quanto tali di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità.
Nel caso di specie tali elementi ulteriori non risultano dedotti.
Spetta inoltre a parte attrice il rimborso delle spese mediche ritenute congrue dal
CTU e pari ad € 1.209,29 oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.
In conseguenza di tanto i convenuti devono essere condannati in solido al risarcimento del danno nella predetta misura ovvero € 60.372,00 per danno fisico ed € 1.209,29 oltre interessi legali come indicato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto del valore della causa e della sua natura non complessa.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto accerta la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo BMW 20 tg EH6062KA di proprietà della società estera nella causazione del sinistro per cui è causa;
CP_2
8 b) Condanna in solido la società e l di CP_2 Controparte_1
assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale – Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento a
[...]
titolo di risarcimento del danno in favore dell'attore della somma Parte_1
di € 60.372,00 per danno fisico oltre interessi legali come in motivazione oltre a €1.209,29 per spese mediche con interessi dai singoli esborsi al saldo nonché al rimborso delle spese di CTU come da decreto di liquidazione;
c) Condanna in solido la società e l CP_2 Controparte_1
automobilisti
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore a rimborsare le spese del
[...]
presente giudizio, liquidate, in favore dell'attore con distrazione a Parte_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Antonio Orlacchio nella somma di € 786,00 per spese vive ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
CPA ed IVA .
Sentenza resa in esito a discussione orale alla udienza del 16 gennaio 2025.
Così deciso in Latina, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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