Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
Sentenza breve 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 05/05/2026, n. 8271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8271 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01380/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2026, proposto da
AN GR, rappresentato e difeso dall'avvocato Iulia Iemma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Giudizio Collegiale Finale e dei giudizi individuali relativi alla Procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2023-2025 – Quadrimestre V – Settore Concorsuale 02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali) – I Fascia, pubblicato nell’area riservata CINECA in data 08/11/2025, nella parte in cui la Commissione Nazionale ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del Prof. AN GR;
- di tutti i Verbali della Commissione Giudicatrice e segnatamente il verbale recante la valutazione dei titoli e i giudizi individuali dei Commissari, nella parte in cui viene negato il riconoscimento del Titolo (b);
- del Decreto Direttoriale (o atto equipollente) di approvazione degli atti della Commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa LE ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1 – Con il ricorso in esame è stata proposta azione impugnatoria avverso i provvedimenti – meglio indicati in epigrafe nei loro estremi – inerenti il giudizio di non idoneità del ricorrente a conseguire l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per l’anno 2023-2025 – Quadrimestre V – Settore Concorsuale 02/A1 (Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali) – I Fascia.
Avverso tali atti deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
I - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria, contraddittorietà, manifesta irragionevolezza e difetto di motivazione. Violazione dell'art. 97 cost.
II - Eccesso di potere per contraddittorietà instrinseca. Illogicità manifesta e perplessità dell'azione amministrativa.
III - Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d.m. 120/2016. Dell'art. 8 d.p.r. 95/2016 e del bando d.d. 1796/2023 – Reiterata violazione dell'obbligo di motivazione (art. 3 l. 241/90).
2 – Con ordinanza n. 3738/2026 del 27 febbraio 2026, il Collegio, riscontrata la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata presso l’indirizzo della sede reale dell’intimata amministrazione e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ha ordinato la rinnovazione della notifica, assegnando a tal fine un termine.
3 – Parte ricorrente ha proceduto alla rinnovazione della notifica.
4 – Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, riscontrata la completezza dell’istruttoria e l’integrità del contraddittorio, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza breve.
5 – Il ricorso va innanzitutto dichiarato procedibile, avendo parte ricorrente ottemperato all’ordine di rinnovazione della notifica all’Avvocatura Generale dello Stato, per come disposto con ordinanza della Sezione n. 3738/2026, a fronte della nullità dell’originaria notifica avvenuta mediante pec all’indirizzo reale dell’amministrazione intimata.
6 – Il ricorso deve, inoltre, essere ritenuto fondato, stante la radicale assenza di motivazione a supporto del contestato giudizio di non idoneità del ricorrente al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale di Prima Fascia per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, non potendo attribuirsi efficacia sanante o integrativa alle deduzioni contenute nella relazione – peraltro indirizzata all’Avvocatura Generale dello Stato – depositata da parte resistente in data 24 aprile 2026, le quali costituiscono una motivazione nuova fornita ex post, non rivestendo contenuto meramente esplicativo ed illustrativo di quanto già rilevato nei giudizi, sia collegiali che individuali, sulla cui base è stata formulata la valutazione di non idoneità del ricorrente, contenendo invece deduzioni nuove volte a dare concreto contenuto motivazionale al gravato giudizio.
6.1.- A premessa delle considerazioni che si andranno ad illustrare, occorre brevemente ricostruire la disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la quale contempla fasi di verifica di requisiti che i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sia sulla base del riscontro di parametri e indicatori, sia sulla base di una valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “ nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo ” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
Il quadro normativo di riferimento va ricostruito, in primo luogo, richiamando la legge n. 240/2010 (“ Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario ”) che ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento in discorso .
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione. L’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università, sentiti il CUN e l'ANVUR, di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “ Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95 ”.
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “ Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati …”.
Il successivo art. 4 disciplina i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, mentre l’art. 5 indica i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tal fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “ a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2 ”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (dalla rubrica: “ Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale ”) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità "elevata" secondo la definizione di cui all’Allegato B.
6.2 – Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, occorre rilevare, con riguardo alla fattispecie in esame, che la Commissione non ha riconosciuto in capo al ricorrente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione con il primo verbale di insediamento ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016, riconoscendo il possesso di soli due titoli, e segnatamente del titolo di cui alla lettera a) Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero , e del titolo di cui alla lettera d) Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari .
Con riferimento agli altri titoli la Commissione, nel relativo verbale esitato nel gravato giudizio di non idoneità del candidato, ha affermato di non riconoscerne il possesso sulla base delle seguenti motivazioni:
b ) in quanto gli elementi dichiarati non sono giudicati di adeguata rilevanza in riferimento al ruolo per il quale si chiede l'abilitazione ;
e) in quanto non risultano elementi per la valutazione del titolo ;
g) in quanto gli incarichi dichiarati si collocano fuori dalla finestra temporale degli ultimi 10 anni fissata nei criteri della Commissione ;
h) in quanto l'elemento dichiarato non è un premio individuale ;
i) in quanto non sono presenti elementi per la valutazione del titolo ;
l) in quanto gli elementi dichiarati non sono giudicati di adeguata rilevanza in riferimento al ruolo per il quale si chiede l'abilitazione .
6.3 - Dalla semplice lettura del giudizio collegiale emerge come – fatta eccezione per il titolo g), la cui motivazione è in grado di far comprendere le ragioni il base alle quali non è stato riscontrato il possesso del relativo titolo, consentendo di prescindere da ulteriori specificazioni – le motivazioni sottese al mancato riconoscimento dei titoli, corrispondenti a ciascuna delle voci elencate, si arrestino a mere formule assertive del tutto indecifrabili e prive di alcuna motivazione ed illustrazione delle ragioni che hanno condotto al giudizio negativo, mancando in radice qualsivoglia argomentazione che possa logicamente condurre alle conclusioni assunte anche sulla base di elementi di collegamento fattuale e individualizzante dei giudizi con il profilo specifico del candidato, risolvendosi il diniego in una negazione talmente astratta che potrebbe essere replicabile per qualsiasi candidato.
L’estrema sinteticità ed apoditticità delle espressioni riferite al mancato possesso dei titoli, prive di concreto contenuto, è riscontrabile sia nel giudizio collegiale che nei giudizi individuali, non offrendo questi ultimi alcun ausilio in ordine alla possibilità di decifrare le ragioni fondanti del primo in modo da poter ricostruire il percorso valutativo sotteso al giudizio finale.
Se il percorso motivazionale seguito dalla commissione deve essere chiaramente indicato nel giudizio collegiale, i giudizi individuali possono concorrere a meglio decifrarne il contenuto laddove formulati in modo tale da adempiere a tale funzione, fornendo indicazioni specifiche sulle ragioni delle conclusioni assunte, il che non avviene nella fattispecie in esame essendo anche i giudizi individuali connotati da sbrigatività, superficialità ed apoditticità, in palese violazione sia dei principi generali dell’azione amministrativa che del precetto normativo che impone alle commissioni di formulare un motivato giudizio.
6.4 - A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che la motivazione debba esplicitare in modo chiaro, completo ed esaustivo, ancorché in forma succinta, le ragioni per le quali la Commissione ritenga di attribuire ovvero denegare l’abilitazione scientifica, non potendo il giudizio fondarsi su espressioni stereotipate, vaghe e generiche (vedi: ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 25 marzo 2025, n. 6075; T.A.R. Lazio, sez. IV quater, sentenza del 27 febbraio 2025, n. 4377; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 4 febbraio 2025, n. 2585; T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 30 dicembre 2024 n. 23643) essendo onere della Commissione, in corretto adempimento del munus rivestito, formulare giudizi sufficientemente accurati, chiari e puntuali, basandosi su argomentazioni comprensibili, ed esplicitando nella sostanza, mediante adeguate formule espressive, le ragioni per cui il profilo del candidato non sia idoneo a soddisfare il parametro riferito al possesso dei titoli.
Tale carenza motivazionale, sotto il profilo della inadeguatezza del giudizio alla luce della disciplina che regola la procedura in questione a dare conto in modo soddisfacente, trasparente e verificabile del mancato possesso dei titoli prescritti - non emergendo in alcun modo in base a quali elementi valutativi non sia stato riconosciuto il possesso dei titoli mancanti - incide sulla stessa intelligibilità del percorso logico-argomentativo seguito dall’organo valutatore, non permettendo di avere contezza del profilo del candidato, riflettendosi negativamente sulla legittimità dell’operato della commissione ed integrando un evidente vizio di motivazione suscettibile di sindacato giurisdizionale, rientrando tale vizio nelle fattispecie in cui è consentito al giudice amministrativo il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione (ex plurimis: Cons. Stato, sez. VII, 2 marzo 2026, n. 1621; 19 settembre 2024, n. 7653; sez. VI, 8 gennaio 2024, n. 276; da ultimo, Cons. Stato, sez. VII, 6 dicembre 2024, n. 9816).
6.5 - Stante la natura discrezionale del giudizio della commissione, è necessario che un eventuale giudizio negativo sulla idoneità alla Abilitazione Scientifica Nazionale sia congruamente motivato – per come peraltro prescritto espressamente dall’art. 3 del D.M. n. 120/2016 - non potendo la commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del titolo affidandosi a formule meramente assertive, essendo invece necessario al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, venendo in rilievo l’esito di una valutazione discrezionale, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta del tutto apodittica e non consente di valutarne l’intrinseca logicità e correttezza nel rapporto tra presupposti logico-argomentativi e conclusioni raggiunte, nè di comprendere la ratio della valutazione negativa in oggetto, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza consolidata e con le prescrizioni della normativa vigente.
La discrezionalità della commissione è delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza, dovendo il riscontro positivo o negativo dei relativi criteri tradursi in una adeguata motivazione idonea a dare conto delle ragioni del giudizio espresso, tanto più nei casi in cui tale giudizio sia negativo.
7 – Il carattere del tutto apodittico, superficiale, approssimativo e vuoto di contenuto del giudizio collegiale di non idoneità del ricorrente, espresso dalla commissione e in alcun modo esplicitato nei giudizi individuali dei singoli commissari che consentano, attraverso una loro lettura congiunta, la ricostruzione del relativo iter valutativo, non può essere sanato per effetto delle argomentazioni contenute nella relazione amministrativa depositata in giudizio da parte resistente.
Soprattutto laddove venga in rilievo l’esercizio di poteri discrezionali, il difetto di motivazione dell'atto negativo non può essere sanato mediante integrazione postuma in giudizio, pena la violazione del divieto di integrazione giudiziale della motivazione e del principio di separazione dei poteri di cui all'art. 34, comma 2, c.p.a.
L'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori; al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi, configurandosi tale ipotesi ogni qual volta la parte pubblica esponga nei propri atti difensivi ulteriori presupposti di fatto (o ragioni giuridiche) a giustificazione della decisione assunta dall'amministrazione nel provvedimento impugnato, non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, come avviene nella fattispecie in esame. Ciò in quanto la motivazione costituisce il contenuto ineludibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile.
Nel caso di specie, i chiarimenti forniti dall'amministrazione in corso di giudizio non si limitano a chiarire il contenuto dell’atto impugnato richiamando gli atti del procedimento amministrativo e contribuendo ricostruirne le ragioni, ma costituiscono integrazione postuma della motivazione con esternazione di quelle valutazioni, attinenti a profili tecnico-discrezionali, che avrebbero dovuto essere contenute nel giudizio finale, nel quale sono invece del tutto assenti gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che sorreggono la valutazione negativa, dovendo la motivazione del provvedimento precedere e non seguire la conclusione del procedimento, e ciò per tutelare il buon andamento nonché i principi di parità delle parti e giusto processo, di pienezza della tutela e del diritto di difesa, il quale può essere compiutamente esercitato solo se le ragioni che hanno portato alla decisione è contenuta nel provvedimento stesso o siano evincibili dai documenti inerenti l'istruttoria svolta laddove contengano elementi sufficienti ed univoci.
8 – In conclusione, alla luce delle considerazioni illustrate, il ricorso va accolto stante il rilevato vizio di difetto di motivazione, con conseguente annullamento del gravato giudizio di non idoneità del ricorrente a conseguire l’Abilitazione Scientifica Nazionale di Prima Fascia per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali – disponendosi per l’effetto la rinnovazione del giudizio da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
9 - La radicalità del riscontrato vizio unitamente alla natura del potere esercitato, caratterizzato da discrezionalità valutativa, preclude al Collegio la possibilità di esaminare nel merito le ulteriori censure proposte, stante la necessità che la domanda presentata da parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione sia riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione.
10 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
Lo accoglie e per l’effetto, annulla il gravato giudizio di non idoneità del ricorrente;
Ordina la rinnovazione del giudizio da parte di una Commissione in diversa composizione, nei temini sopra indicati;
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE ZI |
IL SEGRETARIO