TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1784/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rossi, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Nocera Inferiore (SA), alla via A. Barbarulo n. 50, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 31.12.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio il 12.10.1985 nel Comune di Nocera Superiore, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 122, parte II, serie A, anno 1985; che dall'unione coniugale sono nate due figlie, e entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
che, a causa delle incompatibilità caratteriali, nel corso degli anni, il rapporto tra i coniugi si è progressivamente deteriorato ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza dell' 1.7.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 16.01.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle medesime con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dal procuratore costituito, per come confermate dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, regolativo dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale, così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. sposatisi il 12.10.1985 nel Comune di Controparte_1 C.F._2
Nocera Superiore, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 122, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Nocera Superiore per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.07.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1784/2024 vertente
TRA
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rossi, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Nocera Inferiore (SA), alla via A. Barbarulo n. 50, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 31.12.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio il 12.10.1985 nel Comune di Nocera Superiore, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 122, parte II, serie A, anno 1985; che dall'unione coniugale sono nate due figlie, e entrambe maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
che, a causa delle incompatibilità caratteriali, nel corso degli anni, il rapporto tra i coniugi si è progressivamente deteriorato ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni ivi espressamente formalizzate.
Fissata l'udienza dell' 1.7.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale del 16.01.2025, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle medesime con firme autenticate dal procuratore costituito, ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dal procuratore costituito, per come confermate dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, regolativo dei rapporti tra i coniugi, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione consensuale, così provvede:
dichiara la separazione consensuale dei coniugi (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. sposatisi il 12.10.1985 nel Comune di Controparte_1 C.F._2
Nocera Superiore, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 122, parte II, serie A, anno 1985, alle condizioni di cui al ricorso di separazione consensuale, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Nocera Superiore per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.07.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire