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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/01/2024, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_1 domiciliato in Via Mario Capuani, 39 - 64100 Teramo, presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Tiberi Controparte_1 P.IVA_1 Simone, elettivamente domiciliato in Via Cluentina n. 33/D c/o RE BU S.r.l. - 62100 Macerata, presso il difensore avv. Tiberi Simone
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento nn. ING/1322-2022-1092 del 5 ottobre 2022 e ING/1290-2022-1092 del 5 ottobre 2022, emesse dal e notificate il 21 ottobre 2022, con le quali è stato Controparte_1 ingiunto al ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 5.892,93.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2023, ha opposto le ordinanze ingiunzione indicate in Parte_1 oggetto, emesse dal nei suoi confronti a seguito di numerosi verbali di accertamenti di Controparte_1 infrazioni al Codice della strada. Nella specie, l'ingiunzione di pagamento n. ING/1322-2022-1092 fa riferimento ai seguenti verbali: Z33921 del 15/03/2018, Z33923 del 15/03/2018, Z34422 del 17/03/2018, Z34637 del 17/03/2018, Z34464 del 17/03/2018, Z34093 del 15/03/2018, Z33998 del 15/03/2018, Z34262 del 15/03/2018, Z33977 del 15/03/2018, Z33667 del 21/02/2018, Z34055 del 15/03/2018, Z34059 del 15/03/2018, Z33966 del 15/03/2018, Z34404 del 17/03/2018, Z34310 del 17/03/2018, mentre l'ingiunzione n. ING/1290-2022-1092 fa riferimento ai seguenti verbali: Z33749 del 21/02/2018, Z33780 del 21/02/2018, Z33781 del 21/02/2018 e Z33545 del 21/02/2018.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto quanto segue.
Tutti i verbali d'accertamento hanno come presupposto la medesima contestazione, vale a dire l'ingresso non autorizzato all'interno della zona a traffico limitato (Z.T.L.) posta su Corso Cerulli nella città di Teramo, per transiti avvenuti dal 6 dicembre 2017 al 24 febbraio 2018. Dall'anno 2016 all'anno 2019, l'odierno attore è stato titolare di tre permessi di accesso alle zone a traffico limitato della città, come da contrassegno di circolazione n. 3124, con validità dal 6 giugno 2017 al 30 settembre 2017, contrassegno n. con validità dall'11 aprile 2018 N_1 al 14 settembre 2018 e, infine, contrassegno n. 4648 con validità dall'11 aprile 2018 al 16 maggio 2019. Nell'anno 2017 l'attore stipulava con la un contratto di noleggio a lungo termine Controparte_2 avente ad oggetto l'utilizzo dell'autovettura targata FH720JK, in sostituzione di precedente autovettura a noleggio. Essendo egli domiciliato in Corso Cerulli, n. 59, ovverosia in una via rientrante nella “Zona a traffico Limitato” del centro storico del capoluogo teramano, nello stesso anno chiedeva per la prima volta ed otteneva dal Comune di Teramo l'autorizzazione al transito ed alla sosta nelle zone a traffico limitato della città. A seguito della sottoscrizione del nuovo contratto di locazione con egli inoltrava Controparte_2 richiesta di cambio targa e riceveva dall'amministrazione comunale, nel giugno 2017, il contrassegno di circolazione n. con scadenza 30 settembre 2019; conseguentemente, egli transitava, con il contrassegno Nu_1 regolarmente esposto e visibile sul parabrezza dell'autovettura, sotto il dispositivo per la rilevazione dell'ingresso nella ZTL posto in Teramo, Corso Cerulli, per raggiungere la propria abitazione, Pur tuttavia, detti transiti hanno inspiegabilmente provocato l'emissione di una lunga serie di verbali, molti dei quali notificati direttamente alla società di noleggio dell'autovettura, la quale società provvedeva ad avvisare l'odierno attore dell'esistenza di contravvenzioni correlate al veicolo noleggiato solamente tramite le fatture del 16 febbraio 2018 e 23 marzo 2018, con le quali addebitavano allo stesso € 10,00 di spese amministrative per ciascun verbale ricevuto. In data 11 aprile 2018 egli agiva in regime di autotutela chiedendo al Comando di Polizia Municipale l'archiviazione dei verbali di contravvenzione generati dall'errore dell'Amministrazione, allegando l'autorizzazione in suo possesso, riportante la scadenza del 30 settembre 2019; con la medesima istanza chiedeva di non procedere alla eventuale notifica di ulteriori verbali. Avendo appreso per le vie brevi che l'emissione dei verbali sarebbe dipesa dall'erronea indicazione della data posta dal sul Controparte_1 contrassegno di accesso alla consegnato all'odierno attore, lo stesso contestualmente chiedeva ed Org_1 otteneva dalla stessa l'emissione di un nuovo permesso al fine di evitare il perpetrarsi della Org_2 spiacevole situazion stessa fosse unicamente addebitabile al Parte Controparte_1 ricorrente, dunque, apprendeva soltanto in sede di istanza di autotutela che il primo contrassegno consegnatogli dal era viziato da errore materiale commesso dalla stessa Amministrazione. A tutto ciò Controparte_1 seguiva un periodo di quattro anni senza più alcuna notizia da parte della né dalla Controparte_2 Polizia Municipale. Egli riteneva, pertanto, la vicenda conclusa;
senonché, con la notifica delle ingiunzioni di pagamento oggi impugnate, quindi nell'ottobre del 2022, l'odierno veniva a conoscenza dell'esistenza di un altro gruppo di verbali frutto della medesima errata valutazione della Polizia Municipale circa i transiti nella zona a traffico limitato. Con ulteriore aggravio della vicenda, detti verbali risultavano tutti notificati in data 3 ottobre 2018, ad eccezione del verbale Z33667 notificato il 7 novembre 2018, all'indirizzo di residenza del ricorrente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., pur essendo egli domiciliato in Teramo a far data dal febbraio 2010 ed ivi residente a far data dal 22 maggio 2014 e avendo altresì un indirizzo p.e.c. risultante da un pubblico registro
, ben noto al Comune di Teramo. Ad ogni modo, appresa la natura dei verbali e delle Email_1 conseguenti ingiunzioni di pagamento, in data 21 ottobre 2022, il ricorrente agiva nuovamente in regime di autotutela, questa volta, però, senza che fosse cambiato alcunché rispetto alla prima istanza di autotutela, egli riceveva in data 23 dicembre 2022 risposta negativa da parte del Comune che rilevava «Dalle date riportate sui permessi, si evince che i verbali sono stati emessi nel periodo 01/10/2017 - 10/04/2018, non coperto dall'autorizzazione. Per questo motivo, non è possibile procedere con l'archiviazione in regime di autotutela».
Tanto premesso, il ha chiesto, previa sospensione delle ordinanze ingiunzione opposte, l'annullamento Pt_1 delle stesse e la condanna del al risarcimento del danno subito, da quantificarsi nella somma Controparte_1 di € 121,00 (euro 100,00 più euro 21,00 di IVA), pari all'importo addebitatogli dalla Controparte_3 destinataria di n. 10 verbali di accertamento d'infrazione del Codice della strada.
[...]
Si è costituita in giudizio la RE BU s.r.l. (P. IVA , con sede in Corridonia 62014 (MC), P.IVA_2 via del Lavoro n. 139, in qualità di concessionario della risc ntrate degli enti locali (ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. 446/97, iscritto al n. 43 Albo Ministeriale – D.M. 289/2000) che svolge servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del , deducendo che il , ente Controparte_1 Controparte_1 creditore, ha disposto l'annullamento con sgravio totale di quanto in riscossione rispettivamente con le ingiunzioni di pagamento nn. ING/1322-2022-1092 e ING/1290-2022-1092, che, pertanto, devono essere considerate come non emesse in quanto il credito non è più esigibile. Conseguentemente, la RE BU ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese tra le parti, ricorrendone giusti motivi. Ha chiesto altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno, non avendo l'opponente dato prova del danno asseritamente subito, oltretutto evitando di indicarne persino la natura.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta per la decisione all'udienza del 30/01/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
*******
Alla luce di quanto esposto in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che il resistente ha documentato, tramite il concessionario per la riscossione, di aver annullato le ordinanze CP_1 ne opposte, con sgravio totale dei relativi importi.
Con riferimento alla richiesta del ricorrente di ottenere la condanna del al risarcimento del Controparte_1 danno dallo stesso sofferto, la cessazione della materia del contendere impedisce di entrare nel merito del giudizio (Cass. SS.UU. n. 18956/2003).
Ciò, tuttavia, non esime questo giudicante dal pronunciarsi sulle spese, posto che sul punto non vi è accordo tra le parti.
In merito non può sottacersi che il sig. abbia dato prova di aver richiesto al convenuto Pt_1 CP_1 l'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati già in sede amministrativa, il che avrebbe di certo evitato l'istaurazione del presente giudizio. Tuttavia, il Comune ha risposto nei seguenti termini: «Dalle date riportate sui permessi, si evince che i verbali sono stati emessi nel periodo 01/10/2017 - 10/04/2018, non coperto dall'autorizzazione. Per questo motivo, non è possibile procedere con l'archiviazione in regime di autotutela» (doc. n. 12, ricorso).
Conseguentemente, si reputa che non vi siano le condizioni per operare la compensazione delle spese, che, invece, seguono la soccombenza c.d. virtuale e vanno poste a carico del , in applicazione Controparte_1 delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione reietta, così decide:
- in accoglimento del ricorso, annulla le ingiunzioni di pagamento nn. ING/1322-2022-1092 del 5 ottobre 2022 e ING/1290-2022-1092 del 5 ottobre 2022, emesse dal e notificate il 21 ottobre 2022; Controparte_1
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro Controparte_1 1.700,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, addì 30/01/2024
IL GIUDICE dott. Antonio Converti (firma digitale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. elettivamente Parte_1 C.F._1 Parte_1 domiciliato in Via Mario Capuani, 39 - 64100 Teramo, presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Tiberi Controparte_1 P.IVA_1 Simone, elettivamente domiciliato in Via Cluentina n. 33/D c/o RE BU S.r.l. - 62100 Macerata, presso il difensore avv. Tiberi Simone
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento nn. ING/1322-2022-1092 del 5 ottobre 2022 e ING/1290-2022-1092 del 5 ottobre 2022, emesse dal e notificate il 21 ottobre 2022, con le quali è stato Controparte_1 ingiunto al ricorrente il pagamento della complessiva somma di € 5.892,93.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2023, ha opposto le ordinanze ingiunzione indicate in Parte_1 oggetto, emesse dal nei suoi confronti a seguito di numerosi verbali di accertamenti di Controparte_1 infrazioni al Codice della strada. Nella specie, l'ingiunzione di pagamento n. ING/1322-2022-1092 fa riferimento ai seguenti verbali: Z33921 del 15/03/2018, Z33923 del 15/03/2018, Z34422 del 17/03/2018, Z34637 del 17/03/2018, Z34464 del 17/03/2018, Z34093 del 15/03/2018, Z33998 del 15/03/2018, Z34262 del 15/03/2018, Z33977 del 15/03/2018, Z33667 del 21/02/2018, Z34055 del 15/03/2018, Z34059 del 15/03/2018, Z33966 del 15/03/2018, Z34404 del 17/03/2018, Z34310 del 17/03/2018, mentre l'ingiunzione n. ING/1290-2022-1092 fa riferimento ai seguenti verbali: Z33749 del 21/02/2018, Z33780 del 21/02/2018, Z33781 del 21/02/2018 e Z33545 del 21/02/2018.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha dedotto quanto segue.
Tutti i verbali d'accertamento hanno come presupposto la medesima contestazione, vale a dire l'ingresso non autorizzato all'interno della zona a traffico limitato (Z.T.L.) posta su Corso Cerulli nella città di Teramo, per transiti avvenuti dal 6 dicembre 2017 al 24 febbraio 2018. Dall'anno 2016 all'anno 2019, l'odierno attore è stato titolare di tre permessi di accesso alle zone a traffico limitato della città, come da contrassegno di circolazione n. 3124, con validità dal 6 giugno 2017 al 30 settembre 2017, contrassegno n. con validità dall'11 aprile 2018 N_1 al 14 settembre 2018 e, infine, contrassegno n. 4648 con validità dall'11 aprile 2018 al 16 maggio 2019. Nell'anno 2017 l'attore stipulava con la un contratto di noleggio a lungo termine Controparte_2 avente ad oggetto l'utilizzo dell'autovettura targata FH720JK, in sostituzione di precedente autovettura a noleggio. Essendo egli domiciliato in Corso Cerulli, n. 59, ovverosia in una via rientrante nella “Zona a traffico Limitato” del centro storico del capoluogo teramano, nello stesso anno chiedeva per la prima volta ed otteneva dal Comune di Teramo l'autorizzazione al transito ed alla sosta nelle zone a traffico limitato della città. A seguito della sottoscrizione del nuovo contratto di locazione con egli inoltrava Controparte_2 richiesta di cambio targa e riceveva dall'amministrazione comunale, nel giugno 2017, il contrassegno di circolazione n. con scadenza 30 settembre 2019; conseguentemente, egli transitava, con il contrassegno Nu_1 regolarmente esposto e visibile sul parabrezza dell'autovettura, sotto il dispositivo per la rilevazione dell'ingresso nella ZTL posto in Teramo, Corso Cerulli, per raggiungere la propria abitazione, Pur tuttavia, detti transiti hanno inspiegabilmente provocato l'emissione di una lunga serie di verbali, molti dei quali notificati direttamente alla società di noleggio dell'autovettura, la quale società provvedeva ad avvisare l'odierno attore dell'esistenza di contravvenzioni correlate al veicolo noleggiato solamente tramite le fatture del 16 febbraio 2018 e 23 marzo 2018, con le quali addebitavano allo stesso € 10,00 di spese amministrative per ciascun verbale ricevuto. In data 11 aprile 2018 egli agiva in regime di autotutela chiedendo al Comando di Polizia Municipale l'archiviazione dei verbali di contravvenzione generati dall'errore dell'Amministrazione, allegando l'autorizzazione in suo possesso, riportante la scadenza del 30 settembre 2019; con la medesima istanza chiedeva di non procedere alla eventuale notifica di ulteriori verbali. Avendo appreso per le vie brevi che l'emissione dei verbali sarebbe dipesa dall'erronea indicazione della data posta dal sul Controparte_1 contrassegno di accesso alla consegnato all'odierno attore, lo stesso contestualmente chiedeva ed Org_1 otteneva dalla stessa l'emissione di un nuovo permesso al fine di evitare il perpetrarsi della Org_2 spiacevole situazion stessa fosse unicamente addebitabile al Parte Controparte_1 ricorrente, dunque, apprendeva soltanto in sede di istanza di autotutela che il primo contrassegno consegnatogli dal era viziato da errore materiale commesso dalla stessa Amministrazione. A tutto ciò Controparte_1 seguiva un periodo di quattro anni senza più alcuna notizia da parte della né dalla Controparte_2 Polizia Municipale. Egli riteneva, pertanto, la vicenda conclusa;
senonché, con la notifica delle ingiunzioni di pagamento oggi impugnate, quindi nell'ottobre del 2022, l'odierno veniva a conoscenza dell'esistenza di un altro gruppo di verbali frutto della medesima errata valutazione della Polizia Municipale circa i transiti nella zona a traffico limitato. Con ulteriore aggravio della vicenda, detti verbali risultavano tutti notificati in data 3 ottobre 2018, ad eccezione del verbale Z33667 notificato il 7 novembre 2018, all'indirizzo di residenza del ricorrente, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., pur essendo egli domiciliato in Teramo a far data dal febbraio 2010 ed ivi residente a far data dal 22 maggio 2014 e avendo altresì un indirizzo p.e.c. risultante da un pubblico registro
, ben noto al Comune di Teramo. Ad ogni modo, appresa la natura dei verbali e delle Email_1 conseguenti ingiunzioni di pagamento, in data 21 ottobre 2022, il ricorrente agiva nuovamente in regime di autotutela, questa volta, però, senza che fosse cambiato alcunché rispetto alla prima istanza di autotutela, egli riceveva in data 23 dicembre 2022 risposta negativa da parte del Comune che rilevava «Dalle date riportate sui permessi, si evince che i verbali sono stati emessi nel periodo 01/10/2017 - 10/04/2018, non coperto dall'autorizzazione. Per questo motivo, non è possibile procedere con l'archiviazione in regime di autotutela».
Tanto premesso, il ha chiesto, previa sospensione delle ordinanze ingiunzione opposte, l'annullamento Pt_1 delle stesse e la condanna del al risarcimento del danno subito, da quantificarsi nella somma Controparte_1 di € 121,00 (euro 100,00 più euro 21,00 di IVA), pari all'importo addebitatogli dalla Controparte_3 destinataria di n. 10 verbali di accertamento d'infrazione del Codice della strada.
[...]
Si è costituita in giudizio la RE BU s.r.l. (P. IVA , con sede in Corridonia 62014 (MC), P.IVA_2 via del Lavoro n. 139, in qualità di concessionario della risc ntrate degli enti locali (ex artt. 52 e ss. del D.Lgs. 446/97, iscritto al n. 43 Albo Ministeriale – D.M. 289/2000) che svolge servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del , deducendo che il , ente Controparte_1 Controparte_1 creditore, ha disposto l'annullamento con sgravio totale di quanto in riscossione rispettivamente con le ingiunzioni di pagamento nn. ING/1322-2022-1092 e ING/1290-2022-1092, che, pertanto, devono essere considerate come non emesse in quanto il credito non è più esigibile. Conseguentemente, la RE BU ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese tra le parti, ricorrendone giusti motivi. Ha chiesto altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno, non avendo l'opponente dato prova del danno asseritamente subito, oltretutto evitando di indicarne persino la natura.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta per la decisione all'udienza del 30/01/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
*******
Alla luce di quanto esposto in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che il resistente ha documentato, tramite il concessionario per la riscossione, di aver annullato le ordinanze CP_1 ne opposte, con sgravio totale dei relativi importi.
Con riferimento alla richiesta del ricorrente di ottenere la condanna del al risarcimento del Controparte_1 danno dallo stesso sofferto, la cessazione della materia del contendere impedisce di entrare nel merito del giudizio (Cass. SS.UU. n. 18956/2003).
Ciò, tuttavia, non esime questo giudicante dal pronunciarsi sulle spese, posto che sul punto non vi è accordo tra le parti.
In merito non può sottacersi che il sig. abbia dato prova di aver richiesto al convenuto Pt_1 CP_1 l'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati già in sede amministrativa, il che avrebbe di certo evitato l'istaurazione del presente giudizio. Tuttavia, il Comune ha risposto nei seguenti termini: «Dalle date riportate sui permessi, si evince che i verbali sono stati emessi nel periodo 01/10/2017 - 10/04/2018, non coperto dall'autorizzazione. Per questo motivo, non è possibile procedere con l'archiviazione in regime di autotutela» (doc. n. 12, ricorso).
Conseguentemente, si reputa che non vi siano le condizioni per operare la compensazione delle spese, che, invece, seguono la soccombenza c.d. virtuale e vanno poste a carico del , in applicazione Controparte_1 delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione reietta, così decide:
- in accoglimento del ricorso, annulla le ingiunzioni di pagamento nn. ING/1322-2022-1092 del 5 ottobre 2022 e ING/1290-2022-1092 del 5 ottobre 2022, emesse dal e notificate il 21 ottobre 2022; Controparte_1
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro Controparte_1 1.700,00, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali (15%), Iva e c.p.a. come per legge.
Teramo, addì 30/01/2024
IL GIUDICE dott. Antonio Converti (firma digitale)