Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00427/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del Magnifico Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pasqualetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della deliberazione del Senato Accademico dell'Università degli Studi di -OMISSIS- n. 72/22 del 25.10.2022 (prot. n. 114576/2022);
-di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare della delibera del Consiglio del dipartimento di studi umanistici del medesimo Ateneo datata 21.9.2022;
e per l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di afferenza prot. n. 2021-UNMCCLE-0126904 del 17.12.2021;
nonché per il risarcimento dei danni conseguenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 4.2.2023:
-della nota dell’Università degli Studi di -OMISSIS- assunta al prot. n. 0004075 del 16.01.2023;
-del decreto rettorale n. 678 del 22.12.2022 (prot. n. 130614), ivi compreso il relativo allegato;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 28.2.2023:
per l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di afferenza prot. n. 2022-UNMCCLE-0104701 del 22.09.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4° bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. ES NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il dott. -OMISSIS- è ricercatore a tempo indeterminato presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, ove svolge la sua attività nel settore scientifico-disciplinare “IUS 18” (Diritto romano e diritti dell’antichità).
Intendendo transitare nel dipartimento di studi umanistici della detta Università il dott. -OMISSIS- ha presentato domanda di mobilità interna protocollata al n. 126904 del 17.12.2021.
Secondo l’istante sarebbe acclarata la coerenza scientifica e didattica dei programmi dei due dipartimenti e non vi sarebbero interferenze con le relative programmazioni.
Nella seduta del 6.4.2022 il Consiglio del dipartimento di Giurisprudenza ha concesso il nulla-osta alla mobilità.
Con nota rettorale n. 83065 del 6.7.2022 l’istanza del dott. -OMISSIS- è stata trasmessa, per le valutazioni di competenza, al dipartimento di studi umanistici, che l’ha esaminata e ritenuta non accoglibile con deliberazione consiliare del 21.9.2022.
Indi, con nota acquisita al protocollo dell’Ateneo n. 104701 del 22.9.2022 il dott. -OMISSIS- ha reiterato l’istanza accludendo il nulla-osta del dipartimento di giurisprudenza.
Infine il Senato Accademico non ha accolto la domanda di mobilità con provvedimento del 25.10.2022, assunto al prot. n. 114576, condividendo le ragioni ostative già espresse dal Consiglio del dipartimento di studi umanistici nella richiamata seduta del 21.9.2022.
2. Il dott. -OMISSIS- ha dunque promosso il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, notificato il 20.12.2022 e affidato ai motivi così epigrafati “ I. Sui vizi del provvedimento adottato con delibera del Senato Accademico del 25/10/22 n. 72/2022, prot. 114576/2022. A) Violazione dell’art. 26 dello Statuto dell’Università di -OMISSIS- e dell’art. 94 del Regolamento generale di organizzazione di ateneo. Violazione dell’art. 84 comma 1 del d.P.R. 382/1980. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Omessa motivazione e/o motivazione solo apparente. Violazione dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza della p.a.; B) Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 6 comma 1 lett. b della L. 241/1990. Sviamento di potere; C) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità e irrazionalità manifesta. Travisamento dei fatti e sviamento di potere; D) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Abuso e sviamento di potere. Illogicità e irrazionalità manifesta. Violazione del principio di legalità, imparzialità e buon andamento della p.a.; II. Sull’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di afferenza prot. n. 2021-UNMCCLE- 0126904 del 17/12/2021 e sull’inefficacia e irrilevanza giuridica ai sensi del comma 8 bis dell’art. 2 della l. 241/1990 di ogni atto e provvedimento adottato dopo la scadenza del termine per la conclusione del procedimento; III Natura e fondamento della domanda di risarcimento dei danni”.
Per il ricorrente la facoltà di scegliere il dipartimento a cui afferire costituirebbe esercizio di una libertà del singolo professore e/o ricercatore, assoggettata solo ad un controllo di coerenza scientifica e didattica con il dipartimento afferendo. Nel caso di specie, tale coerenza tra gli studi del dipartimento di giurisprudenza, nel settore del diritto romano e dei diritti dell’antichità, e quello di studi umanistici, sarebbe pienamente sussistente.
Su tale presupposto il dott. -OMISSIS-, in estrema sintesi, ha dedotto plurimi vizi di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere nei confronti della delibera di rigetto del senato accademico datata 25.10.2022 (la n. 72/2022), e della presupposta delibera del Consiglio di dipartimento di studi umanistici del 21.9.2022, essenzialmente rilevando che esse:
-violerebbero, senza motivazione o con motivazione apparente, le norme di Ateneo che disciplinano il procedimento di afferenza, e in particolare gli artt. 26 e 94 del regolamento di organizzazione dell’Ateneo oltre all’art. 3 della L. n. 241/1990;
-sarebbero state adottate senza un’adeguata istruttoria sulle esigenze poste alla base della richiesta di afferenza del 17.12.2021, da ritenersi quali specifiche ragioni legittimanti l’esercizio di una facoltà prevista dallo Statuto universitario. Inoltre esse non motiverebbero adeguatamente il rigetto avuto riguardo al contrasto tra la posizione di nulla-osta espressa dal dipartimento di giurisprudenza e quella negativa del dipartimento di studi umanistici;
-sarebbero intrinsecamente contraddittorie ed illogiche, da un lato sostenendo la novità del settore giuridico di provenienza rispetto a quello di destinazione e dall’altro la poca incisività dell’insegnamento di diritto romano presente nel piano di studi del corso di laurea magistrale di scienze storiche (LM-84). Alla stregua di questi presupposti la domanda sarebbe stata da accogliere proprio nell’interesse del dipartimento di destinazione, privo di un docente della materia;
-sarebbero affette da contraddittorietà anche estrinseca rispetto al piano strategico di Ateneo, che prescrivendo di ottimizzare le performances, anche attuando modalità di ricerca comune, individuerebbe l’opportunità di riunire le ricerche afferenti a settori coerenti ed omogenei, che nel caso di specie afferirebbero elettivamente al dipartimento di studi umanistici per lo studio dell’antichità classica;
-avrebbero travisato i fatti in quanto, riassuntivamente, l’area scientifico-disciplinare di carattere giuridico sarebbe presente nel dipartimento di studi umanistici, che avrebbe attivato linee di ricerca e progetti scientifici nel settore disciplinare “IUS 18”, e peraltro il rifiuto sarebbe stato opposto per ragioni estranee alla coerenza scientifica o didattica (il timore che l’inserimento di un nuovo docente alteri gli “equilibri” in essere) e senza soppesare il fatto che l’operazione non comporterebbe oneri finanziari per il dipartimento di destinazione.
Con un altro ordine di considerazioni il ricorrente ha dedotto la formazione del silenzio assenso sull’istanza di afferenza del 17.12.2021 per l’infruttuoso decorso di oltre dieci mesi dalla sua presentazione, conseguentemente rilevando l’inefficacia ex art. 2 comma 8° bis della L. n. 241/1990 e l’irrilevanza di ogni atto e provvedimento adottato a valle del provvedimento di tacito assenso.
Non sarebbero ostative le previsioni del regolamento in materia di procedimento amministrativo dell’Università di -OMISSIS- (artt. 4 e 14), che in ogni caso vengono impugnate dal ricorrente, né gli atti endoprocedimentali compiuti nelle more dagli organi di dipartimento. Il Magnifico Rettore dovrebbe dunque provvedere senza indugio agli ulteriori adempimenti amministrativi consequenziali all’intervenuto accoglimento per silentium dell’istanza.
Infine il ricorrente ha proposto un’istanza risarcitoria dei danni patrimoniali e non, inclusi i danni da perdita di chances , il danno professionale e il danno morale ed esistenziale ex art. 2087 del cod. civ., arrecatigli per l’illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.
3. Con separata istanza cautelare, notificata e depositata il 5.1.2023, il ricorrente ha chiesto la sospensiva degli atti impugnati, instando, in via subordinata, per l’adozione di misure cautelari atipiche idonee a tutelare la sua posizione giuridica.
4. Si è costituita l’Università degli Studi di -OMISSIS- insistendo per il rigetto del ricorso, in una all’istanza cautelare, in quanto inammissibile e infondato.
Per l’Università la libertà della ricerca scientifica non riguarderebbe anche la struttura organizzativa nella quale svolgerla, perché in tale ambito assumerebbe rilievo il preminente principio dell’omogeneità scientifica che nel caso di specie non sarebbe stato rispettato.
Peraltro la valutazione delle istanze di mobilità dipartimentale non sarebbe affatto vincolata alla sola verifica della coerenza scientifica e didattica. Di contro l’Università sarebbe chiamata a compiere scelte ad elevato tasso di discrezionalità, dovendo esaminare i profili di complessiva sostenibilità organizzativa discendenti dall’eventuale accoglimento dell’istanza. La “coerenza scientifica e didattica” sarebbe dunque il corredo motivazionale indispensabile della domanda di mobilità -che dunque vincolerebbe unicamente il richiedente-, ma non anche l’ambito di valutazione degli organi accademici.
Nel merito le scelte dell’Amministrazione sarebbero coerenti attesa, in particolare, l’inesistenza del settore scientifico-disciplinare “IUS/18” (diritto romano) nel dipartimento di studi umanistici; la scarsa incisività, nell’arricchimento dell’offerta formativa, dell’insegnamento del diritto romano attivato in uno dei corsi di laurea magistrale presenti nel dipartimento di studi umanistici (peraltro in alternativa con altri insegnamenti); più in generale, la necessità che le legittime istanze del singolo si armonizzino con le esigenze organizzative istituzionali e con la complessiva coerenza di ogni singolo progetto che ha condotto alla formazione dei nuovi dipartimenti all’indomani della L. n. 240/2010, di riforma dell’organizzazione delle istituzioni universitarie, che ha riunito in un’unica struttura (il dipartimento) i compiti istituzionali in precedenza svolti dalle facoltà, in ambito didattico, e dai dipartimenti ed istituti, in ambito scientifico e di ricerca.
Sarebbe anche da escludere la possibilità di formazione del silenzio assenso in ragione della manifesta incompatibilità tra il termine di 30 gg., invocato dal ricorrente, e la complessità oggettiva e soggettiva del procedimento di mobilità.
In ogni caso, non vi sarebbe stato alcun superamento dei termini.
Anche la domanda risarcitoria sarebbe priva di fondamento.
5. La camera di consiglio dell’8.2.2023 veniva rinviata all’8.3.2023 e, successivamente, al 22.3.2023, avendo nel frattempo il ricorrente notificato motivi aggiunti.
6. Questi ultimi hanno contestato i nuovi atti con i quali l’Università, per l’anno accademico 2022/2023, ha provveduto alla ricognizione delle afferenze dei professori e ricercatori alle classi delle relative lauree, ribadendo gli obblighi del ricorrente conseguenti a tale incardinamento presso il dipartimento di giurisprudenza.
I motivi aggiunti sono affidati ai medesimi vizi inficianti il provvedimento già impugnato in fase introduttiva, e agli ulteriori profili di illegittimità contenuti nei motivi così intestati “ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e ss. L. 240/2010, dell’art. 12 dello Statuto dell’università di -OMISSIS-, dell’art. 42 del Regolamento generale di organizzazione di ateneo, dell’allegato A al regolamento in materia di procedimento amministrativo approvato con D.R. 262/2018. Incompetenza e difetto assoluto di attribuzioni; 2) Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 3 e 6 comma 1 lett. b della L. 241/1990. Illogicità e irrazionalità manifesta. Violazione del principio di legalità, imparzialità e buon andamento della p.a.; 3) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni dell’ateneo, difetto di motivazione, irrazionalità e illogicità manifesta. Violazione dell’art. 20 della L. 241/90 e conseguente inefficacia del provvedimento impugnato ai sensi del comma 8 bis dell’art. 2 della L. 241/1990 per intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di afferenza prot. n. 2021-unmccle-0126904 del 17/12/2021; 4) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione, difetto di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, irrazionalità e illogicità manifesta. Violazione dell’art. 20 della L. 241/90 e conseguente inefficacia del provvedimento impugnato ai sensi del comma 8 bis dell’art. 2 della L. 241/1990 per intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di afferenza prot. n. 2021-unmccle- 0126904 del 17/12/2021”.
Riassuntivamente, gli atti impugnati non sarebbero stati adottati dal Rettore, unico organo competente ad adottare i provvedimenti di afferenza ai dipartimenti; sarebbero viziati per difetto di istruttoria e di motivazione; infine disattenderebbero immotivatamente il già intervenuto accoglimento dell’istanza di afferenza del ricorrente per intervenuta formazione del silenzio assenso.
7. Con memoria dep. il 2.3.2023 l’Amministrazione si è opposta alle nuove censure del ricorrente ed ha anche chiesto lo stralcio delle espressioni sconvenienti da questi utilizzate nei propri scritti difensivi, avanzando pure domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito.
8. Alla camera di consiglio del 22.3.2023 il ricorrente ha rinunziato alla domanda cautelare.
9. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27.2.2023 e depositato il giorno successivo, il dott. -OMISSIS-, ribadite le doglianze contenute nei precedenti motivi aggiunti, ha ampliato il thema decidendum chiedendo l’accertamento del provvedimento di tacito assenso asseritamente formatosi anche sulla seconda istanza di afferenza, a suo tempo presentata il 21.9.2022 e protocollata in data 22.9.2022, sulla quale l’Ateneo non si sarebbe mai pronunciato in forma espressa.
10. In seguito il ricorrente ha avanzato una nuova istanza cautelare autonoma, notificata il 22.12.2025, che è stata poi rinunciata in vista dell’udienza di sospensiva del 14.1.2026, all’esito della quale il Tribunale ha dato atto della rinuncia.
11. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 le parti si sono scambiate le memorie conclusive a migliore evidenza delle rispettive conclusioni.
In quella sede il ricorrente ha graduato le proprie domande instando per l’accoglimento, in via principale, di quella tesa all’accertamento dell’intervenuta formazione del provvedimento di tacito assenso e solo in via subordinata per l’accoglimento delle restanti richieste. Il ricorrente ha, in pari tempo, rinunciato alla domanda risarcitoria. E con la replica egli ha dedotto l’inammissibilità della memoria di replica depositata dall’Università il 20.2.2026, confutando puntualmente le argomentazioni dell’Amministrazione resistente.
Quest’ultima ha insistito per il rigetto dell’impugnativa nell’infondatezza di tutti i motivi articolati dal ricorrente.
12. Alla detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza discussione.
DIRITTO
13. Preliminarmente il Collegio non può che dare atto della dichiarazione di rinuncia alla domanda risarcitoria, formalizzata dalla difesa del ricorrente con la memoria depositata il 10.2.2026.
14. Sempre in via preliminare il Tribunale ritiene che la memoria di replica che l’Università ha depositato il 20.2.2026 sia ammissibile, avendo essa i contenuti propri della replica e nello specifico confutando le deduzioni svolte dal dott. -OMISSIS- nella memoria ex art. 73 del cod. proc. amm., depositata il 10.2.2026.
15. Nel merito il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere esaminati congiuntamente sottoponendo al Collegio questioni comuni strettamente interconnesse, vanno respinti.
16. Secondo la graduazione delle domande espressa dal ricorrente occorre principiare dall’esame delle domande di accertamento e declaratoria dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sulle istanze di afferenza presentate dal ricorrente il 17.12.2021 e il 22.9.2022.
16.1. In proposito è opportuna una sintetica ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie.
Va quindi ricordato che, per quanto rileva nel presente giudizio, l’Università degli Studi di -OMISSIS- si è dotata di due regolamenti, uno sul procedimento amministrativo e l’altro di organizzazione.
Il “regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso”, adottato con D.R. n. 262 del 3 agosto 2018, prevede in particolare quanto segue:
“ Art. 4 Obbligo di conclusione del procedimento e provvedimento in forma semplificata.
1. Ogni procedimento, avviato d’ufficio o conseguente a un’istanza di parte, si conclude attraverso l’adozione di un provvedimento espresso; sono fatti salvi i casi in cui la normativa vigente attribuisca al silenzio della pubblica amministrazione il significato di accoglimento ovvero di rigetto di un’istanza.
-omissis-
Art. 10 Avvio del procedimento.
1. Il procedimento amministrativo è attivato d’ufficio ovvero a istanza di parte.
2. Per i procedimenti attivati d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui il responsabile del procedimento ha formalmente notizia del fatto dal quale sorge l’obbligo di provvedere, oppure si sono realizzati i presupposti di fatto e di diritto necessari all’avvio del procedimento. Qualora l’atto propulsivo promani da altra unità organizzativa o dall’organo competente dell’Università, ovvero da organo o ufficio di altra pubblica amministrazione, il termine decorre dalla data del ricevimento dell’atto di impulso.
3. Per i procedimenti a istanza di parte, il termine iniziale decorre dal giorno di acquisizione dell’istanza al registro di protocollo dell’Università .
-omissis-
Art. 12 Termine di conclusione del procedimento.
1. I procedimenti, d’ufficio o a iniziativa di parte, devono concludersi entro il termine indicato, per ciascun tipo di procedimento, nella tabella A annessa al presente regolamento mediante l’adozione del provvedimento finale, fatte salve diverse disposizioni in relazione a specifiche materie.
2. I procedimenti non inclusi nella predetta tabella, per i quali non siano previsti diversi termini di legge o di regolamento, devono concludersi nel termine generale di trenta giorni.
3. Il termine decorre dalla data di avvio del procedimento, di cui al precedente articolo 10 commi 2 e 3. Resta fermo quanto stabilito dal successivo articolo 13. Il termine per la conclusione del procedimento è individuato nel momento dell’adozione del provvedimento finale.
-omissis-
Art. 14 Mancata e ritardata adozione del provvedimento.
1. Salvi i casi in cui la legge attribuisce al silenzio il significato di accoglimento ovvero di rigetto di un’istanza, la mancata adozione di un provvedimento espresso nei termini previsti dall’articolo 12 del presente regolamento costituisce inadempimento all’obbligo di provvedere, che, in ogni caso, non esaurisce il potere dell’Università di adottare il provvedimento.
2. Avverso l’inadempimento di cui al comma 1 l’interessato ha la possibilità di richiedere l’intervento del titolare del potere sostitutivo di cui al successivo articolo 15. Fintanto che lo stesso perdura e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere, l’interessato può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, senza previa diffida nei confronti dell’Università.
3. La mancata adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché motivo di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del responsabile del procedimento inadempiente.
4. Nei procedimenti a istanza di parte il provvedimento adottato in ritardo deve, altresì, espressamente indicare il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato”.
La tabella “A” allegata al D.R. n. 262/2018, approvativo del citato regolamento, prevede per il procedimento di “ afferenza ai dipartimenti” che il decreto del Rettore debba intervenire entro un tempo massimo di 30 gg.
Il procedimento di afferenza è a sua volta disciplinato dal “regolamento generale di organizzazione di Ateneo”, approvato con D.R. n. 33 del 30.1.2014, che all’art. 94 così prevede:
“Art. 94 Mobilità interna tra dipartimenti su istanza dell’interessato.
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 72 comma 2 del presente regolamento, la richiesta di afferenza ad altro dipartimento, corredata dal curriculum del richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità perseguite dal dipartimento cui il docente intende afferire.
2. La richiesta di afferenza, corredata del nulla osta del Consiglio del dipartimento di provenienza, è presentata almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico ed è indirizzata al Rettore, che provvede a trasmetterla al Direttore del dipartimento di destinazione perché la sottoponga al Consiglio di dipartimento.
3. Qualora uno dei dipartimenti interessati si pronunci, con deliberazione motivata, in senso sfavorevole alla richiesta e, comunque, nei casi controversi, la questione è sottoposta al Senato accademico, che decide con provvedimento definitivo.
4. L’afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall’inizio dell’anno accademico successivo.
5. Nel caso di inquadramento in un diverso settore scientifico-disciplinare, la mobilità è perfezionata previa acquisizione del parere del C.U.N.”.
Infine, l’art. 20 della L. n. 241/1990, rubricato “silenzio assenso”, dispone in questo senso:
“ 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.
2. L'Amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ”.
16.2. Secondo la tesi del ricorrente si sarebbe formato un tacito assenso alla mobilità interdipartimentale, e questo comporterebbe l’inefficacia e invalidità giuridica della deliberazione di diniego del Senato Accademico dell’Università di -OMISSIS- del 25.10.2022 (n. 72/2022) in quanto intervenuta nonostante la formazione di un precedente titolo di assenso.
Più in dettaglio, con il ricorso introduttivo del giudizio il dott. -OMISSIS- sostiene che a fronte dell’istanza di afferenza ricevuta dall’Università il 17.12.2021, il provvedimento conclusivo di diniego, adottato il 25.10.2022, sarebbe tardivo in quanto intervenuto oltre il termine di 30 gg. fissato dalla tabella “A” allegata al regolamento universitario in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso adottato con D.R. n. 262 del 3 agosto 2018. Nelle more dell’adozione dell’atto finale l’Amministrazione si sarebbe limitata a compiere atti endoprocedimentali, in specie il nulla-osta del dipartimento di giurisprudenza del 6.4.2022 e il parere contrario del dipartimento di studi umanistici del 21.9.2022, anch’essi peraltro adottati fuori termine. Sarebbe illegittimo l’art. 14 del citato regolamento universitario ove interpretabile in contrasto con le norme sul silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. n. 241/1990. E poiché il diniego sarebbe stato assunto dopo la scadenza del termine per provvedere, l’Amministrazione sarebbe incorsa nella sanzione comminata dal comma 8° bis dell’art. 2 della L. n. 241/1990, vale a dire l’inefficacia del provvedimento di diniego.
Per effetto del tacito assenso il ricorrente già afferirebbe al dipartimento di studi umanistici dell’Ateneo, e conseguentemente sarebbero illegittimi per contraddittorietà e difetto di motivazione sia la nota-provvedimento del 16.01.2023, che il decreto rettorale n. 678 del 22.12.2022, impugnati con i motivi aggiunti. Tali provvedimenti avrebbero (rispettivamente) sollecitato il ricorrente ad adempiere “agli obblighi di partecipazione agli organi collegiali del dipartimento e del corso di studio di afferenza facendo riferimento al dipartimento di Giurisprudenza”, e lo avrebbero censito all’interno del dipartimento di Giurisprudenza, senza tener conto della già intervenuta ( per silentium ) afferenza al dipartimento di studi umanistici.
E alla luce dei secondi motivi aggiunti la formazione del silenzio assenso riguarderebbe, e dovrebbe essere dichiarata dal Tribunale, perfino con riferimento all’istanza del 2022, che l’Università non avrebbe considerato.
Le tesi del ricorrente non sono persuasive.
16.3. Difatti il dott. -OMISSIS- descrive un caso “ordinario” di afferenza dipartimentale, nel quale, alla domanda dell’interessato, corredata dalla documentazione prevista dal citato regolamento di organizzazione dell’Ateneo, segua il decreto rettorale di accoglimento o di rigetto.
Il caso in esame differisce da questo paradigma astratto perché, a livello istruttorio, alla prima domanda di afferenza del 15.12.2021, acquisita al prot. n. 126904 del 17.12.2021, non era stato allegato il nulla-osta del Consiglio di dipartimento di giurisprudenza prescritto dal citato art. 94, comma 2°, del regolamento di organizzazione (“ La richiesta di afferenza, corredata del nulla osta del Consiglio del dipartimento di provenienza …” ). E per di più il Consiglio del dipartimento di studi umanistici, con deliberazione del 21.9.2022, aveva ritenuto di non accogliere la domanda dell’interessato, così rendendo necessario un ulteriore passaggio procedimentale di competenza di un altro organo collegiale, vale a dire il Senato accademico, che ai sensi del successivo comma 3° dell’art. 94 è competente a decidere definitivamente sui conflitti interdipartimentali.
Il silenzio assenso invocato dal ricorrente rimane dunque escluso, da un lato, per l’incompletezza dell’istanza del 15.12.2021, e dall’altro lato per l’assenza di un termine espresso entro il quale si sarebbe dovuto pronunciare il Senato accademico, atteso che quello invocato dal ricorrente, mutuandolo dalla citata tabella “A”, riguarda il provvedimento finale assunto, con decreto, dal Magnifico Rettore, nei casi ordinari in cui non vi sia un contrasto tra dipartimenti che necessiti di essere composto da un organo diverso dal Magnifico Rettore.
Sotto il primo aspetto il Tribunale condivide infatti l’orientamento giurisprudenziale, largamente maggioritario, che ha avuto modo di chiarire come la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, oltre al decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall’Amministrazione, la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla previsione normativa, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento. Con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista ( ex plurimis : C.d.S. n. 113/2019, che richiama C.d.S., IV, 11 aprile 2014, n. 1767).
Poiché dunque l’istanza del dott. -OMISSIS- del 17.12.2021 si è discostata dal modello prefigurato dall’art. 94, comma 2°, del regolamento generale di organizzazione di Ateneo, non recando il necessario nulla osta del Consiglio di dipartimento, essa non era idonea ad innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto di assenso.
Questo anche in ossequio al principio di autoresponsabilità, che non ammette che il richiedente possa beneficiare dell'eventuale inerzia della pubblica Amministrazione qualora presenti una domanda non aderente al ‘modello normativo astratto’ previsto dalla norma regolatrice.
Non a caso il ricorrente ha poi presentato una seconda istanza di afferenza il 14.9.2022, acquisita al prot. n. 104701 del 22.9.2022, corredandola (oltre al curriculum vitae ) proprio del nulla-osta del dipartimento di provenienza.
L’assenza di un provvedimento di tacito assenso ha trovato, così, implicita conferma nel contegno dello stesso ricorrente, che all’evidenza in tanto ha presentato la seconda domanda di afferenza in quanto non si riteneva già transitato nel dipartimento di studi umanistici.
Si aggiunge, dall’altra angolatura sopra descritta, che il termine di conclusione del procedimento di afferenza previsto dalla citata tabella “A”, allegata al regolamento approvato con D.R. n. 262/2018, riguarda espressamente i casi ordinari e unitari nei quali, a fronte dell’istanza del privato, l’organo competente debba solo accoglierla o respingerla, e il provvedimento finale sia costituito dal decreto del Magnifico Rettore.
Si tratta cioè di fattispecie diverse da quelle nelle quali (come il caso in esame) le posizioni dei dipartimenti di provenienza e di afferenza sono discordi e il Senato Accademico è chiamato a dirimere tale contrasto.
In questi ultimi casi, ove il procedimento ha una struttura plurifasica e interorganica, è il Senato accademico a doversi pronunciare “ con provvedimento definitivo” (cit. art. 94, comma 3°), e tanto esclude l’intervento del Magnifico Rettore e la conseguente applicazione del termine di 30 gg. previsto dalla citata tabella “A” come riferito al provvedimento definitivo emesso da tale organo monocratico.
Né il Collegio ritiene che possa trovare applicazione suppletiva l’art. 20 della L. n. 241/1990.
Difatti l’Università di -OMISSIS-, nell’esercizio della propria autonomia statutaria costituzionalmente garantita, si è dotata di un proprio regolamento in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, approvato con il citato decreto rettorale n. 262/2018, che mentre al comma 1° dell’art. 4 afferma il principio per cui ogni procedimento si conclude attraverso l’adozione di un provvedimento espresso, nei termini specificamente indicati nella più volte citata tabella “A” (vd. l’art. 12, comma 1°), all’art. 14, comma 1°, non lascia dubbi nel senso di ritenere che l’eventuale inadempimento all’obbligo di provvedere “… in ogni caso, non esaurisce il potere dell’Università di adottare il provvedimento ”.
È dunque escluso che la specifica disciplina universitaria, in assenza di un termine espresso entro il quale il Senato accademico avrebbe dovuto provvedere, configuri il silenzio assenso teorizzato dal ricorrente, integrandosi al più un’ipotesi di inadempimento all’obbligo di provvedere.
Peraltro nel caso in esame il provvedimento del Senato accademico del 25.10.2022, a fronte del contrasto tra dipartimenti, risulta comunque intervenuto entro l’inizio dell’anno accademico, nel sostanziale rispetto del già citato art. 94, comma 2°, del regolamento generale di organizzazione dell’Ateneo ( La richiesta di afferenza […] è presentata almeno sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico ).
Non è poi sostenibile la tesi del contrasto tra il regolamento universitario approvato con d.r. n. 262/2018 e le norme in materia di procedimento amministrativo contenute nella L. n. 241/1990 (il cit. art. 20).
Difatti dalla disciplina del silenzio assenso di cui al citato art. 20 restano esclusi i procedimenti strutturalmente incompatibili con l’accoglimento tacito (comma 4° della citata norma), come nel caso in esame ove, in presenza di due eterogenee valutazioni da parte di altrettanto differenti organi collegiali (i due Consigli di dipartimento di provenienza e di destinazione) e dell’espressa investitura a risolvere tale conflitto in capo ad un altro organo collegiale (il Senato Accademico) diverso dal Rettore, cui compete ordinariamente la decisione di afferenza, si imponeva l'adozione di un provvedimento formale a soluzione di posizioni altrimenti inconciliabili.
Infine, per le medesime considerazioni sin qui delineate il Tribunale ritiene che anche la seconda istanza di afferenza del 14.9.2022 non possa dirsi esitata in alcun provvedimento di tacito assenso, in presenza del contrasto tra dipartimenti e di una decisione finale del Senato Accademico che ha espressamente preso in considerazione, rigettandola, l’istanza del privato (anche la seconda).
Per queste ragioni le doglianze del ricorrente che si appuntano sulla formazione del silenzio-assenso, chiedendone l’accertamento con la conseguente declaratoria di inefficacia dei provvedimenti di rigetto in epigrafe impugnati, sono infondate.
17. Il Tribunale deve ora occuparsi delle altre questioni prospettate in via subordinata, e riguardanti la sussistenza di presunti vizi di illegittimità della delibera di diniego del Senato accademico e/o degli atti o provvedimenti connessi, consequenziali e presupposti e del relativo procedimento.
Si tratta ancora una volta di profili trasversali alle diverse impugnative, che anche in questo caso ne consentono la trattazione congiunta.
17.1. Con i primi due motivi del ricorso introduttivo (lett. ‘A’ e ‘B’) il dott. -OMISSIS- ha criticato la delibera del Senato Accademico del 25.10.2022, di rigetto della sua istanza di afferenza, lamentando anzitutto la violazione degli artt. 26 dello Statuto Universitario e 94 del regolamento di organizzazione dell’Ateneo. La tesi è che il combinato disposto di tali norme disciplinanti il procedimento di afferenza vincolerebbe l’Amministrazione a verificare la sussistenza unicamente del presupposto della “coerenza scientifica e didattica” tra l’afferente ( rectius le sue esigenze di ricerca) e il dipartimento a cui intende afferire. Sarebbe esclusa ogni valutazione discrezionale. E conseguentemente, la situazione del richiedente, in presenza del citato presupposto, corrisponderebbe ad un diritto soggettivo perfetto, meglio ad una libertà, che sarebbe stata compressa immotivatamente.
Il ricorrente si duole poi dell’omesso esame e valutazione dei dati fattuali e delle esigenze legate all’attività di ricerca poste alla base della propria istanza. I provvedimenti impugnati sarebbero pertanto carenti a livello istruttorio e motivazionale, anche perché, a quest’ultimo proposito, non lascerebbero intravvedere le ragioni che hanno portato il Senato Accademico a ritenere prevalente la posizione negativa del dipartimento di Studi umanistici su quella favorevole alla mobilità espressa dal dipartimento di giurisprudenza.
Le doglianze non sono persuasive.
17.1a. Esse muovono dalla questione centrale della sussistenza o meno di un diritto del docente (professore o ricercatore che sia), afferente ad un dipartimento, di trasferirsi in altro dipartimento “a prima domanda”, e sul semplice rilievo della coerenza scientifica e didattica dei programmi e delle finalità tra i due dipartimenti e in specie di quelle perseguite dal dipartimento cui il docente intende afferire.
Il Collegio non ravvisa posizioni di diritto in capo al docente, che misurandosi con l’ampia discrezionalità amministrativa nell’organizzazione delle strutture universitarie, può al più far valere la lesione di posizioni di interesse legittimo.
Difatti l’art. 26 dello Statuto Universitario, rubricato “ costituzione dei dipartimenti”, così afferma:
“ 1. La richiesta di costituzione di un dipartimento è formulata sulla base di un organico progetto scientifico e didattico, sottoscritto da almeno trentacinque professori e ricercatori.
Il progetto indica, in particolare:
a) gli ambiti disciplinari di prevalente interesse;
b) i corsi di studio;
c) le risorse necessarie;
d) i dipartimenti da cui provengono i proponenti;
e) i dipartimenti eventualmente assorbiti o disattivati;
f) la dotazione organica del personale tecnico-amministrativo.
2. L’afferenza a un dipartimento è libera. Di regola il docente mantiene la propria afferenza alla struttura per almeno un triennio. Successivamente, richieste di diversa afferenza sono approvate dagli organi competenti secondo le procedure stabilite nel regolamento di organizzazione”.
In disparte la questione, sollevata dalla difesa dell’Università, dell’applicabilità del principio di libertà di afferenza alla sola fase di costituzione del (nuovo) dipartimento, la norma non teorizza affatto una libertà di trasferimento incondizionata, esplicitando invece, in senso programmatico, la volontà dell’Università di escludere vincoli rigidi od assegnazioni coatte permanenti.
E il riferimento alla necessità di “approvazione” della richiesta di afferenza da parte degli organi competenti e secondo le procedure stabilite nel regolamento di organizzazione, vale ad escludere che sia venuto meno il potere degli organi universitari di valutare e decidere la domanda analizzandola anche in base alla complessiva sostenibilità organizzativa discendente da un suo accoglimento.
Le scelte su afferenze e trasferimenti impingono, infatti, sull’organizzazione universitaria e sulle scelte strategiche che quest’ultima deve compiere nell’interesse generale.
In questo senso depone il citato art. 94 del regolamento di organizzazione -richiamato dall’ultimo periodo dell’art 26, comma 2°-, che se da un lato impone al richiedente di motivare la sua richiesta avuto riguardo all’elemento della “coerenza scientifica e didattica” (comma 1°), dall’altro lato (comma 2°) richiede nulla-osta (del dipartimento di provenienza) e valutazioni (di quello di destinazione), che sono chiari indici della presenza di apprezzamenti discrezionali riguardanti l’aspetto tecnico-organizzativo, a fronte dei quali si staglia la sola posizione di interesse legittimo del richiedente.
A conferma vale la stessa possibilità, concretizzatasi proprio nel caso in esame, dell’intervento del Senato accademico in caso di dissenso tra dipartimenti, anch’esso chiamato ad esercitare i poteri amministrativi previsti dalla normativa regolamentare.
Come correttamente osserva la difesa dell’Università, la “coerenza scientifica e didattica” non assume dunque il ruolo di presupposto vincolante la decisione dell’Amministrazione, in tesi tenuta in automatico a far transitare il richiedente sulla sola riscontrata coerenza, assumendo invece il doppio ruolo di presupposto della domanda, ma anche di criterio di valutazione della stessa nel più ampio ambito delle verifiche demandate agli organi universitari.
17.1b. Sono conseguentemente infondati i primi due motivi del ricorso introduttivo (contrassegnati con le lett. “A” e “B”).
17.1b,1. Preliminarmente va disattesa la tesi per cui l’Università, nelle memorie difensive (pag. 6 e ss. della memoria del 3.2.2023), avrebbe violato il divieto di integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati.
La critica è generica, non appuntandosi su di una specifica eccezione o deduzione introdotta dalla difesa dell’Università ed anzi richiamando in generale alcune pagine della memoria di costituzione della resistente senza contestualizzare le affermazioni con precisi riferimenti.
In ogni caso, nelle pagg. 6 e ss. della memoria dell’Università si dà conto della riforma delle Istituzioni Universitarie posteriormente all’entrata in vigore della L. n. 240/2010, quale premessa introduttiva, di carattere normativo, al fine di una migliore comprensione del contenuto delle (successive) eccezioni di infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
Non vi è dunque alcuna integrazione postuma della motivazione del provvedimento ma solo l’esercizio legittimo di una prerogativa strettamente inerente al diritto di difesa.
17.1b,2. Ciò chiarito, come illustrato in precedenza la domanda del ricorrente e il procedimento che ne è scaturito implicano decisioni relative all’organizzazione interna dei dipartimenti dell’Ateneo di -OMISSIS-, con valutazioni comparative e funzionali che sono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, come si dirà sindacabile solo per manifesta illogicità o per l’evidenza di palesi errori di giudizio.
È dunque infondata in primis la censura di violazione del comb. disposto degli artt. 26 dello Stato Universitario e 94 del Regolamento di organizzazione dell’Ateneo, perché il potere esercitato dagli organi universitari non è vincolato, ed essi non sono tenuti a decidere le domande di afferenza in senso favorevole all’istante sul solo riscontro dell’elemento della “coerenza scientifica e didattica”, il quale (come visto) è solo uno dei parametri che l’Amministrazione deve prendere in considerazione.
Nei provvedimenti impugnati il Tribunale non ravvisa nemmeno le carenze istruttorie e motivazionali teorizzate dal ricorrente con riferimento ai dati fattuali e alle esigenze legate all’attività di ricerca evidenziate nella richiesta di afferenza, perché a fronte di tali elementi l’Università, nell’esercizio della discrezionalità che le è propria, ha ritenuto prevalenti altre e diverse esigenze di Ateneo.
Sotto i due profili in discussione (istruttorio e motivazionale) la motivazione della delibera del Senato regge anche al confronto con il nulla osta del dipartimento di giurisprudenza, concesso per ragioni di coerenza scientifica e didattica rispetto ai programmi del dipartimento di destinazione ed anche per la mancanza di insegnamenti affidati dal dipartimento di giurisprudenza al ricercatore. Il Senato Accademico ha infatti analizzato il nulla osta del dipartimento di giurisprudenza, e tuttavia ha condiviso, ritenendole prevalenti, le ragioni del dipartimento di studi umanistici, espressosi, come si dirà, su entrambi i temi valorizzati dal dipartimento di provenienza.
Il primo e secondo motivo sono perciò infondati.
17.2. Anche il terzo e quarto motivo del ricorso introduttivo (contrassegnati dalle lett. “C” e “D”), esaminabili congiuntamente, non meritano seguito.
Il ricorrente lamenta anzitutto la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati a livello sia intrinseco che estrinseco.
Quanto alla prima ipotesi di invalidità, la delibera del Senato accademico e il parere negativo del dipartimento di destinazione, richiamato dalla prima, sarebbero illogici perché lamenterebbero la poca incisività del settore “IUS 18 – diritto romano e diritti dell’antichità” nell’arricchimento dell’offerta formativa senza, tuttavia, accorgersi che tale criticità dipenderebbe proprio dalla mancata valorizzazione del relativo insegnamento e dall’assenza del docente relativo. L’Amministrazione universitaria non avrebbe indagato sul reale interesse che l’insegnamento potrebbe suscitare negli studenti delle materie umanistiche e dell’antichità classica. Il ricorrente vanterebbe oltre un decennio di insegnamenti in corsi magistrali e triennali, e l’Università avrebbe dovuto approfittare di questa sua competenza proprio per risolvere le criticità riscontrate. Anche qualora l’insegnamento di diritto romano dovesse essere disattivato dal piano di studi del corso di laurea in storia e archeologia del dipartimento di studi umanistici ove era previsto al tempo dell’impugnativa, non per questo risulterebbe legittimo il diniego, atteso che la sua introduzione nel detto piano di studi attesterebbe la coerenza scientifica e didattica della richiesta di afferenza, essendo comunque rimessa dalla legge all’interessato la scelta se assumere o meno incarichi di insegnamento.
Dal punto di vista estrinseco, i provvedimenti impugnati non si armonizzerebbero con gli obiettivi di ottimizzazione delle performances contenute nel piano strategico di Ateneo, che prescrivendo di attuare modalità organiche di ricerca comune presupporrebbe la formazione di gruppi di ricerca composti da specialisti di un medesimo ambito di studi, con competenze differenziate e reciprocamente integrate. Gli studiosi del mondo classico dell’Ateneo afferirebbero al dipartimento di Studi umanistici, che sarebbe dunque la sede elettiva anche del ricorrente,
Con un altro gruppo di critiche il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.
L’area scientifico-disciplinare a carattere giuridico sarebbe presente anche nel dipartimento di Studi umanistici, dove il diritto romano risulterebbe previsto da vari anni.
Non corrisponderebbe al vero nemmeno l’affermazione secondo cui presso il suddetto dipartimento non vi sarebbero linee di ricerca né progetti scientifici che coinvolgono il settore disciplinare IUS 18.
A ben vedere, il rifiuto sarebbe stato opposto non per motivi di coerenza scientifica o didattica ma per il timore che l’inserimento di un nuovo docente nel settore antichistico del dipartimento possa turbare interessi ed equilibri preesistenti, e questo sarebbe sintomo di sviamento di potere.
E infine poiché, in base all’ordinamento universitario, tutto il personale docente dipenderebbe, sotto il profilo retributivo, direttamente dall’Università e non dai singoli dipartimenti -che ne costituiscono mere articolazioni interne prive di personalità giuridica e autonomia patrimoniale-, sarebbe sotto questo profilo indifferente il dipartimento di afferenza. E conseguentemente, l’Università non avrebbe potuto opporre l’intenzione non investire nel settore scientifico-disciplinare “IUS 18” del ricorrente. Intenzione peraltro non supportata da atti giustificativi.
I provvedimenti impugnati resistono a tutte le censure del ricorrente.
17.2a. Conviene muovere dal corpo dei provvedimenti impugnati.
Rileva in particolare la delibera del Consiglio del dipartimento di studi umanistici del 21.09.2022, cui la decisione del Senato Accademico n. 72 del 25.10.2022 rinvia per relationem.
Il Consiglio di dipartimento di studi umanistici ha motivato la propria posizione negativa sulla base delle considerazioni così enumerate:
“ 1. Il principio della libertà della ricerca scientifica, invocato dal dott. -OMISSIS-, e più in generale l'istanza soggettiva del singolo ricercatore non possono giustificare e normare un passaggio da un dipartimento all'altro, ma è necessario, da un punto di vista metodologico, individuare criteri oggettivi e valutare l'impatto dell'accoglienza di un settore nuovo (in questo caso di carattere giuridico, appartenente a un’area scientifico-disciplinare non presente in Dipartimento) su un intero Dipartimento, con una coerenza ed equilibri propri
2. L’insegnamento di Diritto romano e diritti dell'antichità (lUS/18), presente in una casella del piano di studi del Corso di Laurea magistrale LM-84 in alternativa ad altri 9 insegnamenti (per 6 CFU), è stato inserito nella recente riforma dell'ordinamento, per mutuazione dal Dipartimento di Giurisprudenza, a cui attualmente afferisce il dott. -OMISSIS-. Dal momento che esso è risultato poco incisivo nell'arricchimento dell'offerta formativa, è attualmente oggetto di riflessione l'opportunità di mantenere la sua attivazione per il prossimo a.a., anche in ottemperanza alle indicazioni ANVUR di non accorpare troppi insegnamenti disomogenei nelle stesse caselle dei piani di studio
3. il Dipartimento di Studi Umanistici non ha linee di ricerca né progetti scientifici che coinvolgono il settore scientifico disciplinare IUS/18
4. nella programmazione e nei piani di sviluppo condivisi nel Dipartimento non si prevede né c'è l'intenzione di investire nel settore scientifico disciplinare IUS/18”.
17.2b. In giudizio la difesa dell’Amministrazione ha pure dimostrato che:
-sul piano della ricerca scientifica, il settore del diritto romano non è presente tra quelli costitutivi del dipartimento di studi umanistici (cfr. il provvedimento rettorale del 2012 di istituzione del dipartimento, dep. sub doc. 14);
-sul piano della didattica, al tempo della proposizione del ricorso la previsione dell’insegnamento di detta materia nel piano di studi del corso di laurea magistrale LM-84, gestito dal dipartimento di studi umanistici, avveniva per “mutuazione” dal dipartimento di giurisprudenza, sua sede naturale (vd. il doc. n. 18, pag. 10);
-tale insegnamento avveniva in alternativa ad altri nove insegnamenti;
-e in termini di arricchimento dell’offerta formativa, i risultati della scelta didattica dell’inserimento di tale insegnamento sono stati poco soddisfacenti, tanto da escludere previsioni di investimenti nel settore ove il ricorrente svolge la propria attività di ricerca e al contempo di necessitare valutazioni di conferma (o meno) della permanenza di tale insegnamento all’interno del dipartimento di studi umanistici.
17.2c. I provvedimenti impugnati non sono dunque affetti dai profili di illogicità intrinseca segnalati dal ricorrente, e di questa comunque non emerge un’evidenza tale da consentirne il sindacato in questo giudizio.
Difatti, da un lato, l’insegnamento del diritto romano nel corso LM-84, dall’anno accademico 2021/2022 è stato valorizzato garantendone l’espletamento (appunto) per mutuazione dal dipartimento di giurisprudenza, ed esso è stato svolto dal professore associato ivi afferente. Cionondimeno, l’offerta formativa si è rivelata non soddisfacente per carenza della domanda studentesca, circostanza che l’Università ha dovuto constatare facendone discendere la stessa opportunità di confermare le precedenti scelte organizzative dell’Ateneo, con la sicura esclusione di investimenti per il futuro.
Dall’altro lato, la presenza dell’insegnamento (in mutuazione) del diritto romano nel piano di studi della classe LM-84 non dimostra automaticamente la necessità dell’apporto di ulteriori studiosi di ambito giuridico nel dipartimento di studi umanistici.
E in ogni caso questi ultimi, come correttamente afferma la difesa dell’Università, quando del caso ben potrebbero avvalersi dell’istituto della mobilità interna tra classi del detto corso di studio, disciplinata dall’art. 97 del regolamento di organizzazione, senza necessariamente dare corso alla mobilità tra dipartimenti disciplinata dall’art. 84 del citato regolamento e invocata dal ricorrente.
Il rigetto della domanda di afferenza appare dunque coerente manifestazione di scelte che, avendo ad oggetto le priorità scientifiche dell’Ateneo, così come la migliore allocazione di risorse limitate e/o le linee programmatiche di sviluppo del dipartimento, attengono al merito dell’azione amministrativa, non utilmente contestabile in assenza di evidenti profili di contraddittorietà e/o illogicità.
17.2d. Questa conclusione si impone anche in relazione alle presunte illogicità “estrinseche”, che il ricorrente ha dedotto assumendo a parametro di riferimento le linee di sviluppo contenute nel piano strategico d’Ateneo in materia di progetti di ricerca multidisciplinari e nei finanziamenti del P.N.R.R..
Difatti l’appartenenza a una medesima struttura organizzativa non costituisce condicio sine qua non per l’avvio di iniziative di ricerca comuni e/o per la partecipazione a progetti promossi da altri docenti, tant’è che lo stesso ricorrente ricorda di far parte di un gruppo di ricerca PRIN (acronimo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) che ha come coordinatore e principal investigator un docente del settore antichistico del dipartimento di studi umanistici.
Analogamente, la formazione di gruppi di ricerca nel quadro dei finanziamenti della ricerca scientifica previsti dal PNRR non presuppone la medesima afferenza dipartimentale del singolo professore o ricercatore, facendo riferimento ai progetti di Ateneo.
Non emergono dunque evidenti elementi sintomatici di uno scorretto esercizio della discrezionalità amministrativa che possa essere sindacato nel presente giudizio.
17.2e. Non trova favorevole riscontro nemmeno la doglianza di eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per travisamento dei fatti.
Difatti:
-come già rilevato nel § 17.2b. di questa pronuncia, l’insegnamento del diritto romano è presente nel dipartimento di studi umanistici per mutuazione dal dipartimento di giurisprudenza, e ciò non significa che l’area scientifico-disciplinare a carattere giuridico sia presente nel dipartimento di studi umanistici;
-non ha trovato smentita nemmeno l’affermazione, contenuta nella deliberazione di rigetto, relativa all’assenza di linee di ricerca o di progetti scientifici che coinvolgono il settore del diritto romano. E l’Università ha depositato in giudizio due documenti attestanti i “PRIN” finanziati dal Ministero e/o da fondi PNRR, dai quali emergono coinvolgimenti tra professori e ricercatori del dipartimento di studi umanistici e quelli del settore del diritto romano (doc. n. 25 e doc. n. 26);
-è congetturale e indimostrata la tesi del diniego motivato non per ragioni di coerenza scientifica o didattica ma per il timore di alterare equilibri o interessi personali preesistenti presso il dipartimento di destinazione. E peraltro il punto è che il diniego è motivato ugualmente in considerazione delle scelte programmatiche dell’Ateneo riguardanti le linee principali di ricerca (i piani di sviluppo), che sono apparse inconciliabili con i desiderata del ricorrente;
-conseguentemente, non vengono in gioco solo aspetti strettamente economico-finanziari ma anche le decisioni di potenziare -o meno, come nel caso in esame- determinati ambiti scientifici estranei ai filoni principali di attività di un dato dipartimento.
Il terzo e quarto mezzo del ricorso introduttivo sono pertanto infondati.
17.2f. A questo punto il Tribunale deve anche rigettare la richiesta della difesa dell’Amministrazione di cancellazione delle espressioni contenute a pag. 22 del ricorso introduttivo, ove si afferma che “ Lo sviamento di potere e la violazione dei principi di legalità, efficienza e imparzialità sono ulteriormente evidenti se si esamina ancor più approfonditamente la delibera del 21/9/22 del Dipartimento di Studi umanistici, in cui il rifiuto viene opposto non per motivi di coerenza scientifica o didattica ma per il timore che l’inserimento di un nuovo docente nel settore antichistico del dipartimento possa turbare interessi e – testualmente – “equilibri” che si appalesano chiaramente illegittimi, se non addirittura illeciti (e ciò anche a tacere il fatto che non può essere certo l’aggiunta di un docente in un dipartimento che annovera quasi cento componenti ad alterare “equilibri” a favore della sezione antichistica rispetto agli altri settori […] ”.
L’affermazione del ricorrente va calata nel contesto delle deduzioni contenute nel ricorso e in particolare va riferita alla doglianza di illegittimità, per sviamento di potere, dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo. Sicché in tale quadro essa costituisce una forma di esplicazione del diritto di difesa, o meglio una manifestazione della dialettica processuale che non pare travalicare il limite del divieto di espressioni sconvenienti od offensive di cui all’art. 89 del cod. proc. civ. .
La connessa richiesta risarcitoria del danno patrimoniale asseritamente patito dall’Amministrazione in relazione alla propria immagine e reputazione è inammissibile in quanto non contenuta in un atto notificato alle parti del giudizio e dunque inidonea ad ampliare il thema decidendum (così C.d.S., sez. V, 20 marzo 2025, n. 2285, che richiama: Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2014, n. 3026).
Essa è comunque infondata in quanto non viene dimostrata la sussistenza di alcun pregiudizio.
17.3. Venendo, infine, ai motivi aggiunti che veicolano la domanda di annullamento del decreto rettorale n. 678 del 22.12.2022 e della nota del 16.1.2023, il Collegio li ritiene infondati per le ragioni qui di seguito rassegnate.
17.3a. Il Tribunale deve subito rilevare che con il decreto rettorale n. 678/2022 l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha provveduto, per l’anno accademico 2022/2023, alla ricognizione delle afferenze dei professori e ricercatori alle classi delle relative lauree. Mentre invece con la nota del 16.1.2023 il responsabile dell’area risorse umane dell’Università ha ricordato al ricorrente gli obblighi derivanti dall’afferenza al dipartimento di giurisprudenza.
17.3b. Ciò posto, è infondata la censura di incompetenza e difetto assoluto di attribuzioni sollevata nei confronti della nota del 16.1.2023, in tesi non emanata dal Rettore dell’Università che sarebbe l’organo competente ad adottare i provvedimenti di afferenza ai dipartimenti.
Difatti il provvedimento presuppone il decreto rettorale n. 678/2022, come detto ricognitivo dei professori e ricercatori (tra cui il dott. -OMISSIS-) alle diverse classi di laurea, e su questa base non ha disposto alcuna variazione, nemmeno temporanea o contingente, dello stato giuridico del ricorrente, limitandosi a ricordargli, nel contesto del contenzioso attivato contro l’Ateneo, gli obblighi di partecipazione agli organi collegiali del dipartimento di giurisprudenza e del corso di studi di afferenza. E questo pure ai fini del conseguimento degli scatti stipendiali di cui all’art. 5, comma 1°, lettera d), del regolamento per la valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 411 del 12 ottobre 2021.
Si tratta di una nota meramente interlocutoria, che non investe affatto le competenze del Rettore ma quelle dell’organo che l’ha emessa in qualità di responsabile dell’area risorse umane.
La doglianza è dunque infondata
17.3c. Quanto precede destituisce di fondamento anche la tesi per cui la nota del 16.1.2023 peccherebbe a livello istruttorio, in quanto, pur dando atto dell’avvenuta notifica del ricorso e della pendenza del giudizio innanzi a questo Tribunale, non avrebbe espletato alcun approfondimento istruttorio né in ordine alle problematiche insite nelle questioni sottoposte alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria né di altro genere.
L’Università, proprio a fronte del contenzioso pendente con il proprio dipendente, non era tenuta a riesaminare in autotutela i propri precedenti provvedimenti, e poiché la nota in questione non assume appunto alcuna valenza decisoria, non vi era la necessità di disporre approfondimenti istruttori ovvero di corredarla di un autonomo apparato motivazionale.
Da qui l’infondatezza anche della seconda doglianza contenuta nei primi e secondi motivi aggiunti.
18. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui delineate, mentre deve darsi atto della rinuncia alla richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente, vanno rigettate sia la domanda di accertamento e declaratoria dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulle istanze di afferenza del 17.12.2021 e del 22.09.2022, e sia la domanda di annullamento dei provvedimenti in epigrafe meglio descritti.
19. Le spese vanno eccezionalmente compensate attesa l’oggettiva complessità del contenzioso e la peculiarità della fattispecie all’odierno esame del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento del silenzio-assenso sulle istanze di afferenza del 17.12.2021 e del 22.09.2022;
2) rigetta la domanda di annullamento degli atti in epigrafe
3) dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente;
4) compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dell’Università resistente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
ES NO, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NO | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.