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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APONTE ROBERTO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
MOTTOLA FRANCESCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. Avviso di accertamento IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Voglia, codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e deduzione:
In via principale:
Dichiarare nullo, illegittimo e/o improduttivo di effetti giuridici, l'avviso di accertamento n.
THH07S300542/2025 emesso dall'Agenzia Delle Entrate di Modena – Ufficio Controlli, relativo all'anno di imposta 2019, notificato in data 30.06.2025, per tutte le ragioni esposte in ricorso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Resistente:
Chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria 1) Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. All'esito di verifica sfociata in PVC 10/12/2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena notificava alla Società_1 s.r.l. (società esercente attività di “elaborazione elettronica di dati contabili”), in data 8/5/2025, l'avviso di accertamento n. THH03S00314/2025, relativo all'anno di imposta 2019, con cui veniva accertato in capo alla società, ai sensi dell'art. 39, co 1, del D.P.R. 600/1973, il maggior reddito di impresa di euro 340.719,00, conseguente al recupero di costi per operazioni inesistenti per euro 327.180,00 e sopravvenienze passive disconosciute per euro 13.539,00. L'avviso non impugnato diventava definitivo.
2. La compagine della società Società_1 Srl era composta da n. 3 soci, legati da vincolo di parentela: IM RI (titolare della quota del 45%), Rappresentante_1, (titolare della quota del 45%) e Nominativo_2 (titolare della restante quota del 10% del capitale sociale). In considerazione della ristretta base sociale,
l'Ufficio, in forza della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, contestava alla società altresì l'omesso versamento di ritenute su tali utili e, conseguentemente, notificava alla società l'avviso di accertamento n. THH07S300542/2025, per il recupero delle le ritenute non versate pari ad € 88.586,00 ed irrogava sanzioni per € 97.594,00)
3. Avverso tale avviso ha tempestivamente proposto ricorso Rappresentante_1 in qualità di legale rappresentante della società Società_1 Srl chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato sulla base di quattro motivi motivi.
3.1 Con il primo motivo parte ricorrente deduce l'infondatezza della presunzione di distribuzione di utili.
L'Ufficio avrebbe operato l'accertamento sulla base di una presunzione priva di base normativa, costituendo la ristretta compagine sociale solo un indizio, che deve essere necessariamente supportato da elementi probatori aggiuntivi e convergenti.
3.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'onere della prova e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992. Deduce che l'Amministrazione non avrebbe assolto l'onere di provare le violazioni contestate, essendosi limitata ad assumere che i maggiori ricavi accertati siano stati automaticamente distribuiti ai soci, assoggettandoli a ritenuta.
3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che l'avviso di accertamento impugnato integra violazione del divieto di doppia imposizione. Sostiene che l'Ufficio pretende di assoggettare a ritenuta IRPEF l'importo di
€ 88.586, assumendo la distribuzione ai soci dei medesimi utili extracontabili oggetto dell'accertamento emesso nei confronti della società. La stessa base imponibile sarebbe pertanto colpita due volte.
4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce che l'imposizione di ritenute su utili mai effettivamente percepiti dai soci si pone in contrasto con i principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), poiché determina un prelievo privo di qualsivoglia base economica reale.
5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
6. All'udienza odierna la causa, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. I primi due motivi - che per la connessione degli argomenti devono essere esaminati congiuntamente
- sono infondati.
7.1. Premesso che l'accertamento del maggior reddito in capo alla società è divenuto definitivo per mancata impugnazione, osserva il collegio che l'art 7 comma 5-bis del D. Lgs 546/92, che ha riformulato l'onere probatorio dell'Agenzia, "non stabilisce un onere probatorio diverso e più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale" (Cass n. 31878/2022).
7.2 La ristretta compagine sociale, secondo il condivisibile insegnamento del S.C., è idonea a fondare la ragionevole presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati. In particolare, non occorre da parte dell'Ufficio, una prova specifica dell'attribuzione al socio degli utili non contabilizzati, operando una presunzione relativa di ripartizione pro quota superabile dal contribuente tramite prova contraria. In questo caso, quindi, per l'operatività della presunzione, l'Ufficio deve unicamente provare il fatto noto, che è la ristrettezza della base sociale e il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale. Fornita tale prova, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci di utili extracontabili accertati nell'ambito di società di capitali a ristretta base azionaria (cfr., da ultimo Cass. n.
26473/2034, secondo cui “in tema di imposte sui redditi, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operatività della presunzione, basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi;
ne consegue che, assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci). La presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale, inoltre, secondo l'insegnamento del S.C., “opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci” (Cass. n. 15274/2025).
7.3. Nella fattispecie, trattandosi di società con tre soli soci legati da vincoli di parentela, l'ufficio ha correttamente ritenuto provata la distribuzione degli utili ai soci con avviso sorretto da idonea motivazione.
8. È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso avente per oggetto la pretesa violazione del divieto di doppia imposizione.
8.1 Come osservato dall'ufficio resistente, che ha richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto;
tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a fondamento delle due diverse imposizioni (Cass. n. 2288/2025). In particolare, quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non è in alcun modo applicabile (diversamente da quanto sostiene parte della dottrina) il disposto di cui all'art. 47 TUIR, che attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci, con delibere formali dell'assemblea e, pertanto, non trova applicazione per i redditi extracontabili, che per definizione non risultano menzionati nella contabilità societaria, poiché trattandosi di utili ottenuti in evasione di imposta, quindi mai pervenuti nella contabilità societaria in quanto non oggetto di registrazione nelle scritture, né di indicazione in dichiarazione, è chiaro che non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata, non avendo la società dichiarato tali utili extracontabili e quindi avendo essi sfuggita la imposizione a livello societario (Cass. 3292/2024).
8. Da quanto in precedenza osservato circa la prova della distribuzione degli utili da parte dei soci, discende, infione, l'infondatezza del quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'illegittimità, per contrasto con i principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), dell'imposizione di ritenute su utili mai effettivamente percepiti dai soci.
9. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Modena le spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
APONTE ROBERTO, Presidente e Relatore
GUICCIARDI MIRELLA, Giudice
MOTTOLA FRANCESCO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Società_1 Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. Avviso di accertamento IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente:
Voglia, codesta On. le Corte di Giustizia Tributaria, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e deduzione:
In via principale:
Dichiarare nullo, illegittimo e/o improduttivo di effetti giuridici, l'avviso di accertamento n.
THH07S300542/2025 emesso dall'Agenzia Delle Entrate di Modena – Ufficio Controlli, relativo all'anno di imposta 2019, notificato in data 30.06.2025, per tutte le ragioni esposte in ricorso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Resistente:
Chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria 1) Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. All'esito di verifica sfociata in PVC 10/12/2024, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena notificava alla Società_1 s.r.l. (società esercente attività di “elaborazione elettronica di dati contabili”), in data 8/5/2025, l'avviso di accertamento n. THH03S00314/2025, relativo all'anno di imposta 2019, con cui veniva accertato in capo alla società, ai sensi dell'art. 39, co 1, del D.P.R. 600/1973, il maggior reddito di impresa di euro 340.719,00, conseguente al recupero di costi per operazioni inesistenti per euro 327.180,00 e sopravvenienze passive disconosciute per euro 13.539,00. L'avviso non impugnato diventava definitivo.
2. La compagine della società Società_1 Srl era composta da n. 3 soci, legati da vincolo di parentela: IM RI (titolare della quota del 45%), Rappresentante_1, (titolare della quota del 45%) e Nominativo_2 (titolare della restante quota del 10% del capitale sociale). In considerazione della ristretta base sociale,
l'Ufficio, in forza della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, contestava alla società altresì l'omesso versamento di ritenute su tali utili e, conseguentemente, notificava alla società l'avviso di accertamento n. THH07S300542/2025, per il recupero delle le ritenute non versate pari ad € 88.586,00 ed irrogava sanzioni per € 97.594,00)
3. Avverso tale avviso ha tempestivamente proposto ricorso Rappresentante_1 in qualità di legale rappresentante della società Società_1 Srl chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato sulla base di quattro motivi motivi.
3.1 Con il primo motivo parte ricorrente deduce l'infondatezza della presunzione di distribuzione di utili.
L'Ufficio avrebbe operato l'accertamento sulla base di una presunzione priva di base normativa, costituendo la ristretta compagine sociale solo un indizio, che deve essere necessariamente supportato da elementi probatori aggiuntivi e convergenti.
3.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'onere della prova e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992. Deduce che l'Amministrazione non avrebbe assolto l'onere di provare le violazioni contestate, essendosi limitata ad assumere che i maggiori ricavi accertati siano stati automaticamente distribuiti ai soci, assoggettandoli a ritenuta.
3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce che l'avviso di accertamento impugnato integra violazione del divieto di doppia imposizione. Sostiene che l'Ufficio pretende di assoggettare a ritenuta IRPEF l'importo di
€ 88.586, assumendo la distribuzione ai soci dei medesimi utili extracontabili oggetto dell'accertamento emesso nei confronti della società. La stessa base imponibile sarebbe pertanto colpita due volte.
4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce che l'imposizione di ritenute su utili mai effettivamente percepiti dai soci si pone in contrasto con i principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), poiché determina un prelievo privo di qualsivoglia base economica reale.
5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
6. All'udienza odierna la causa, all'esito della discussione, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. I primi due motivi - che per la connessione degli argomenti devono essere esaminati congiuntamente
- sono infondati.
7.1. Premesso che l'accertamento del maggior reddito in capo alla società è divenuto definitivo per mancata impugnazione, osserva il collegio che l'art 7 comma 5-bis del D. Lgs 546/92, che ha riformulato l'onere probatorio dell'Agenzia, "non stabilisce un onere probatorio diverso e più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale" (Cass n. 31878/2022).
7.2 La ristretta compagine sociale, secondo il condivisibile insegnamento del S.C., è idonea a fondare la ragionevole presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati. In particolare, non occorre da parte dell'Ufficio, una prova specifica dell'attribuzione al socio degli utili non contabilizzati, operando una presunzione relativa di ripartizione pro quota superabile dal contribuente tramite prova contraria. In questo caso, quindi, per l'operatività della presunzione, l'Ufficio deve unicamente provare il fatto noto, che è la ristrettezza della base sociale e il vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione sociale. Fornita tale prova, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci di utili extracontabili accertati nell'ambito di società di capitali a ristretta base azionaria (cfr., da ultimo Cass. n.
26473/2034, secondo cui “in tema di imposte sui redditi, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operatività della presunzione, basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi;
ne consegue che, assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci). La presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale, inoltre, secondo l'insegnamento del S.C., “opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci” (Cass. n. 15274/2025).
7.3. Nella fattispecie, trattandosi di società con tre soli soci legati da vincoli di parentela, l'ufficio ha correttamente ritenuto provata la distribuzione degli utili ai soci con avviso sorretto da idonea motivazione.
8. È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso avente per oggetto la pretesa violazione del divieto di doppia imposizione.
8.1 Come osservato dall'ufficio resistente, che ha richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dall'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto;
tale condizione non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito, come quella che si realizza, in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini dell'IRPEG, quale utile della società, sia ai fini dell'IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a fondamento delle due diverse imposizioni (Cass. n. 2288/2025). In particolare, quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non è in alcun modo applicabile (diversamente da quanto sostiene parte della dottrina) il disposto di cui all'art. 47 TUIR, che attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci, con delibere formali dell'assemblea e, pertanto, non trova applicazione per i redditi extracontabili, che per definizione non risultano menzionati nella contabilità societaria, poiché trattandosi di utili ottenuti in evasione di imposta, quindi mai pervenuti nella contabilità societaria in quanto non oggetto di registrazione nelle scritture, né di indicazione in dichiarazione, è chiaro che non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata, non avendo la società dichiarato tali utili extracontabili e quindi avendo essi sfuggita la imposizione a livello societario (Cass. 3292/2024).
8. Da quanto in precedenza osservato circa la prova della distribuzione degli utili da parte dei soci, discende, infione, l'infondatezza del quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l'illegittimità, per contrasto con i principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), dell'imposizione di ritenute su utili mai effettivamente percepiti dai soci.
9. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Modena le spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.