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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3831/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BERUTO SARA che la rappresenta e difende in virtù di Parte_1
procura in atti ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti LACOPO TERESA e NOGARE' ALESSANDRA CP_1
che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 28/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da verbale di udienza del 4.2.2025
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino il Parte_1 CP_1
24.10.2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 556 parte
I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.2.2012 e il 22.12.2013. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 17.02.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di assegnare la casa coniugale alla sig.ra disponendo, Pt_1
altresì, che il sig. provvedesse a trasferire altrove la propria residenza;
chiedeva disporsi il CP_1
regime di affidamento condiviso dei minori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite rappresentato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei minori pari a 500,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 24.2.2023, il Presidente, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti al 6.7.2023.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alle domande in punto separazione, CP_1
assegnazione della casa coniugale e regime di affidamento, ma chiedeva disporsi la residenza anagrafica dei figli presso il padre, nonché accogliersi il regime di visita madre – minori enunciato in sede di comparsa e disporsi a carico della madre un contributo al mantenimento dei minori pari a 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 6.7.2023, le rispettive difese rappresentavano di aver trovato parziali intese in punto affidamento, collocamento e regime di visita;
all'esito, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 18.7.2023, il Presidente f.f. provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al 7.12.2023.
All'udienza del 7.12.2023, il Giudice, previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.,
rinvia all'udienza del 13.06.2024.
Le parti provvedevano, ritualmente, al deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
In data 15.3.2024, parte ricorrente depositava in atti istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale;
pertanto, con ordinanza del 20.3.2024, il Giudice concedeva a parte ricorrente termine sino al 15.04.2024 per il deposito di breve memoria in replica, attesa la necessità di instaurare il contraddittorio sul punto.
Con ordinanza del 8.5.2024, il Giudice rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale. Con ordinanza del 20.5.2024, il Giudice revocava l'udienza del 13.6.2024 e fissava udienza al 18.6.2024 per medesimi incombenti.
All'udienza del 18.6.2024, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 15.7.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.6.2024, rinviava all'udienza cartolare del 10.9.2024 per conferimento incarico CT (la quale accettava l'incarico in data 12.9.2024); pertanto, il Giudice fissava udienza per disamina CT e precisazione delle conclusioni al 4.2.2025.
In data 4.2.2025, veniva depositata in atti l'elaborato peritale.
All'udienza del 4.2.2025, le parti precisavano congiuntamente, rinunciando, altresì, ai termini ex art. 190
c.p.c.; pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte rassegnate alle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di CT sono liquidate con separato decreto collegiale e poste definitivamente a carico solidale delle parti, trattandosi di accertamento che è stato svolto nel superiore interesse della prole.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e i sensi dell'art. 151 co. Parte_1 CP_1
1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE che, salvo diverso accordo dei genitori, il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo le indicazioni del CT, nel periodo ordinario fatto salvo il seguente calendario negli altri periodi:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- metà le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
- ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti e compleanni dei figli;
- tre settimane, di cui due consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
DÀ ATTO che le parti concordemente daranno incarico al COGE dott.ssa , le Persona_3
cui spese saranno sopportate a metà ciascuna dalle parti;
DISPONE la presa in carico su entrambi i minori ( e ) e sul nucleo intero da parte dei Servizi Per_2 Per_1
sociali e di territorialmente competenti affinché continuino il percorso, coordinandosi CP_2
anche con il anche al fine di attuare e proseguire le indicazioni che verranno fornite dal CP_3 CP_3
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig. Pt_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno CP_1 periodico di € 450 (225 ciascuno), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale continua ad essere percepito per intero dalla signora Pt_1
Le spese di CT, già liquidate con separato decreto collegiale delle parti, sono definitivamente poste a carico solidale delle parti.
SPESE di lite compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3831/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BERUTO SARA che la rappresenta e difende in virtù di Parte_1
procura in atti ricorrente contro con il patrocinio degli avv.ti LACOPO TERESA e NOGARE' ALESSANDRA CP_1
che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 28/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente: come da verbale di udienza del 4.2.2025
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Torino il Parte_1 CP_1
24.10.2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 556 parte
I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 26.2.2012 e il 22.12.2013. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 17.02.2023, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di assegnare la casa coniugale alla sig.ra disponendo, Pt_1
altresì, che il sig. provvedesse a trasferire altrove la propria residenza;
chiedeva disporsi il CP_1
regime di affidamento condiviso dei minori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite rappresentato in sede di ricorso;
chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei minori pari a 500,00 euro mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 24.2.2023, il Presidente, per quanto qui interessi, fissava udienza di convocazione delle parti al 6.7.2023.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alle domande in punto separazione, CP_1
assegnazione della casa coniugale e regime di affidamento, ma chiedeva disporsi la residenza anagrafica dei figli presso il padre, nonché accogliersi il regime di visita madre – minori enunciato in sede di comparsa e disporsi a carico della madre un contributo al mantenimento dei minori pari a 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 6.7.2023, le rispettive difese rappresentavano di aver trovato parziali intese in punto affidamento, collocamento e regime di visita;
all'esito, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 18.7.2023, il Presidente f.f. provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. al 7.12.2023.
All'udienza del 7.12.2023, il Giudice, previa concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.,
rinvia all'udienza del 13.06.2024.
Le parti provvedevano, ritualmente, al deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
In data 15.3.2024, parte ricorrente depositava in atti istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale;
pertanto, con ordinanza del 20.3.2024, il Giudice concedeva a parte ricorrente termine sino al 15.04.2024 per il deposito di breve memoria in replica, attesa la necessità di instaurare il contraddittorio sul punto.
Con ordinanza del 8.5.2024, il Giudice rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale. Con ordinanza del 20.5.2024, il Giudice revocava l'udienza del 13.6.2024 e fissava udienza al 18.6.2024 per medesimi incombenti.
All'udienza del 18.6.2024, il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 15.7.2024, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.6.2024, rinviava all'udienza cartolare del 10.9.2024 per conferimento incarico CT (la quale accettava l'incarico in data 12.9.2024); pertanto, il Giudice fissava udienza per disamina CT e precisazione delle conclusioni al 4.2.2025.
In data 4.2.2025, veniva depositata in atti l'elaborato peritale.
All'udienza del 4.2.2025, le parti precisavano congiuntamente, rinunciando, altresì, ai termini ex art. 190
c.p.c.; pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire alle conclusioni congiunte rassegnate alle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Le spese di CT sono liquidate con separato decreto collegiale e poste definitivamente a carico solidale delle parti, trattandosi di accertamento che è stato svolto nel superiore interesse della prole.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e i sensi dell'art. 151 co. Parte_1 CP_1
1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli a entrambi i genitori, disponendo che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
DISPONE che, salvo diverso accordo dei genitori, il padre possa incontrarli e tenerli con sé secondo le indicazioni del CT, nel periodo ordinario fatto salvo il seguente calendario negli altri periodi:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- metà le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni;
- ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti e compleanni dei figli;
- tre settimane, di cui due consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore.
DÀ ATTO che le parti concordemente daranno incarico al COGE dott.ssa , le Persona_3
cui spese saranno sopportate a metà ciascuna dalle parti;
DISPONE la presa in carico su entrambi i minori ( e ) e sul nucleo intero da parte dei Servizi Per_2 Per_1
sociali e di territorialmente competenti affinché continuino il percorso, coordinandosi CP_2
anche con il anche al fine di attuare e proseguire le indicazioni che verranno fornite dal CP_3 CP_3
ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla sig. Pt_1
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento dei figli, l'assegno CP_1 periodico di € 450 (225 ciascuno), da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Torino.
DÀ ATTO che l'assegno unico universale continua ad essere percepito per intero dalla signora Pt_1
Le spese di CT, già liquidate con separato decreto collegiale delle parti, sono definitivamente poste a carico solidale delle parti.
SPESE di lite compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/3/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.